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(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 febbraio 2000, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Partecipazione italiana all’Esposizione universale di Hannover del 2000)
1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale che si svolgerà a Hannover nel 2000 (Expo 2000).
Art. 2.
(Autorizzazione di spesa)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l’anno 2000. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all’Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l’estero, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
4. Al fine di delimitare l’ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicità ai quali il Commissario generale deve attenersi nell’affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonchè le procedure per l’eventuale restituzione delle somme non utilizzate.
5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilità di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d’opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.
Art. 3.
(Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale)
1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando dettagliatamente le attività da compiere per la partecipazione all’Esposizione universale di Hannover del 2000 ed il relativo costo.
2. Al termine della manifestazione, il padiglione italiano è donato in proprietà al comune di Bari che provvederà, entro la data di apertura dell’Esposizione universale di Hannover, a presentare al Governo, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, un dettagliato progetto di collocazione del padiglione all’interno del territorio comunale.
3. Entro sei mesi dalla chiusura dell’Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute, che non possono superare il limite massimo di lire 37.000 milioni per l’anno 2000.
4. Dopo la sua approvazione da parte del Ministro degli affari esteri, il rendiconto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominato, tra i dipendenti in servizio presso i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza del collegio spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato nel limite massimo di lire 100 milioni per l’anno 2000, è posto a carico delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1.