(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2000, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Memorandum.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo del Memorandum)