pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 2
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: "f) I redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in societa' residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate in mercati regolamentati, anche se detenute nel territorio dello Stato;".
2. Nel comma 2 dell'art. 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)", sono sostituite dalle seguenti: "e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)".
3. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1. Sono redditi
di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai
contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo
49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi
investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.".
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi e' sostituita dalla seguente: "c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.".
1. All'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma
1 dell'articolo 41 e' compresa anche la differenza tra la somma
percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od
affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di
emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla
data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto
importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale
differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle
imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si
comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore
degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.";
b) dopo il comma 4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le
somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo
mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione,
nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di
cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono
proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra
l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di
valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato
dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".
2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, ne' la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.
3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, il mutuatario ed il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti.
1. Nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole: "Sono redditi diversi" sono
inserite le seguenti: "se non costituiscono redditi di capitale
ovvero";
2) le lettere c), c-bis) e c-ter) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici
mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione
si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti
posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di
partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonche'
di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;";
3) dopo la lettera c-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto".
b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "1-bis.
Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli,
i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del
periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.".
1. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis) e' abrogato;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti e sono, altresi',
aggiunti ulteriori commi: "3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni
onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel
caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta
di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il
valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per
le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di
aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato
ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni,
quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o
finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al
socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula
del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e'
documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate
da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del
costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei
cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel
periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le
plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche'
dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di
partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel
quale si e' verificato il superamento delle percentuali si
considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1
dell'articolo 81, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di
cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo
81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi
o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o
sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di tali rapporti si applica il comma 5. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata
chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel
periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il
termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle
lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o
riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze
e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non
concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od
il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla
loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non
riscossi; nonche' i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 6.
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di
cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma
1 dell'articolo 81, nonche' le relative minusvalenze, differenziali
negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il
periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di
cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo,
certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare
il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al
loro importo un fattore di rettifica finalizzato a rendere
equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in
base alla maturazione, calcolato tenendo conto del periodo di
possesso, del momento di pagamento dell'imposta, dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati
in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa
influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie
produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Con decreti
del Ministro delle finanze sono stabiliti i coefficienti di rettifica
da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei
differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri
realizzati nel periodo di imposta precedente. I predetti decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il trentesimo giorno
precedente a quello del loro utilizzo.".
1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del comma 2, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.
4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da
c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che
consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti,
sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del
predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della sussistenza del
requisito della residenza si applicano le norme previste dalle
singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
6. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate e non versate si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali e' stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i
redditi che concorrono a formare il risultato della gestione,
determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di
cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale
affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto
diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del
medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti
dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati
regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni, allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1 gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data e' quella di chiusura del rapporto.
16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
17. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le altre modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di
cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le
ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno
la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento
del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del
domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in
diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o
utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del
fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le
modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di
gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti
dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali,
anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e'
riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro
importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in
deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per
la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai
fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del
risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun
fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e'
resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
2. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e'
sostituito dal seguente: "Art. 14 (Disposizioni tributarie). - 1. La
SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a
condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per
cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.".
3. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e' sostituito
dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi di cui
all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le
ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'articolo 10-ter dell legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno
la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento
del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del
domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in
diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o
utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del
fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le
modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di
gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti
dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali,
anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e'
riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro
importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in
deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per
la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai
fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del
risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun
fondo da essa gestito indicando, altresi', i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e'
resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
4. L'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
e' sostituito dal seguente: "Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri
di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le
ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate
nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a
versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a
titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla
fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi
esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di
fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta
sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in
ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio
dell'anno successivo.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in
diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o
utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del
fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le
modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di
gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti
dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali,
anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e'
riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro
importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in
deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per
la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai
fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio
dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione
imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo
indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su
apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per
la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche
penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello
Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e
9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello
Stato ed alle operazioni ivi effettuate.".
5. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sui proventi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione
Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di
sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato
dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote
medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione
prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica
determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a
titolo d'imposta in ogni altro caso.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono
assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero,
diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito
imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra
il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore
di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle
quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate
o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in
Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei
proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.".
6. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".
1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, scmpreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nell'ambito della comunicazione prevista dal comma 1, i soggetti
ivi indicati comunicano altresi':
a) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o
dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno effettuato
prelievi ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 e del comma 8
dell'articolo 7 del presente decreto, indicando anche il tipo e le
quantita' degli strumenti finanziari prelevati;
b) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o
dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno intrattenuto
rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera, la cui
giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del
periodo di riferimento, sia stata superiore a cento milioni di lire.
Tale comunicazione non e' effettuata con riferimento ai depositi e
conti correnti intrattenuti da soggetti non residenti o da soggetti
diversi dalle persone fisiche, esercenti attivita' d'impresa.
3. Con uno o piu' decreti dirigenziali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' per gli adempimenti degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente
poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione
elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli
o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni,
effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante
assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone
fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano
le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio,
il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a
favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data,
la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi
identificativi degli eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie,
fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati
al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o
comunque si interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla
stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui
all'articolo 7.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi'
per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di
titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e
di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e
nei quali comunque intervengono le banche, le societa'
d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1
e 2.";
b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le
persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati
in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il
tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a
indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei
redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5
dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.";
c) nell'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le persone fisiche,
gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai
sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo
d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti
redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della
presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel
terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni
che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2
non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli
affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari
residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti,
nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i
redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria
siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.";
d) l'articolo 5-bis e' abrogato;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tassazione
presuntiva). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le
somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli
trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati
i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia
nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non
venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene
in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria puo' essere
data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.";
f) nell'articolo 7, i commi 1-bis ed 1-ter sono sostituiti dai
seguenti: "1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla
base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a
verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non
commerciali e delle societa' semplici e associazioni equiparate ai
sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti
emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 26
(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). ''1. I soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per
cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa'
od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da
azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per
le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli
interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso. e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e dai depositi, anche se
rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle
banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti
alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche
italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede
all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste
italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti
intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di
ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2
della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati
alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2
sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono
operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che
intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del
12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma
1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto
mesi, nonche' con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed
altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza
non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, e'
dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi
ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti
residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23
intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi
da soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli interessi ed
altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente
od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri
proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non e'
operata quando il percipiente certifichi la sua qualita' di soggetto
non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La
ritenuta del presente comma e' operata con l'aliquota del 12,50 per
cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con
regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che
corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui
predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli
interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei
soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma
3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi
indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli
interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai
sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis
e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo
di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i
proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute
sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro
caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei
commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo. in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo
unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla
lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da
quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono
residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di
soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta
ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di
imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il
reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni
altro caso.".
2. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente articolo: "Art.
26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti). 1.
Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai
rapporti indicati nelle lettere a), anche se rappresentati da
certificati di deposito, con esclusione degli interessi ed altri
proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che
consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti,
sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del
citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del
requisito della residenza si applicano le norme previste nelle
singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad
oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si
applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli
utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.".
3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La
ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni
negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici
economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie, nonche' delle
obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento
dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri.";
b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonche' gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
4. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 27
(Ritenuta sui dividendi). 1. Le societa' e gli enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione
a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo
unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86.
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di
liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per
conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed
altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1,
determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi
attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27
per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli
azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver
pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella
lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77
dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati
nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del
12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23,
che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a
titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo
d'imposta nei confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 non e' operata nei confronti delle
persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate
da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari
cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione
degli utili ovvero non attestino di avere il possesso dei presupposti
indicati nel comma 1. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate
con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti
dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati
alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul
risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli
articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745.".
5. Dopo l'articolo 27-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: "Art.
27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.).
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi
nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo
della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle
medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai soggetti
presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del
regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19
giugno 1986, n. 289, nonche' dai soggetti non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza,
l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al
comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla
data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti
addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del
pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti
gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in
Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui
al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo
beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi
del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle
quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli
eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato
ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo
a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso
di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di
pertinenza di enti od organismi internazionali che godono
dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di
accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al
comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo
27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente
articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al
comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello
Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma
2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui
ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini
per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data
di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati
definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e
gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2,
residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il
corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita'
semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito
d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia
prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra
l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in
cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di
investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli
stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per
l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), anche
attraverso l'utilizzo di supporti informatici, e puo' essere previsto
che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purche' da essa
risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello
stesso decreto.".
6. Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applicano con riferimento agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998. Su tali utili e' consentita l'applicazione della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito a condizione che i soggetti di cui al comma 2 del predetto articolo 27-ter acquisiscano la documentazione di cui al comma 4 del medesimo articolo e ne diano comunicazione alla societa' emittente. Qualora detti soggetti non siano residenti nel territorio dello Stato, la comunicazione alla societa' emittente e' effettuata dal rappresentante fiscale di cui al comma 8 del predetto articolo 27-ter, il quale e' tenuto alla conservazione della citata documentazione per il periodo di tempo indicato al comma 7, del medesimo articolo.
7. Le disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che accordano ai non residenti il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ai residenti si applicano anche se tale diritto e' riconosciuto ai residenti soltanto nel caso di opzione per la non applicazione della ritenuta.
8. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) nel primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno
emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni,
obbligazioni e titoli similari, nonche' dai titoli o certificati
rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi
d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27
per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere
corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata
agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla
scadenza, e il prezzo di emissione.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La ritenuta
prevista nel precedente comma e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da
cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del
1986;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro
caso.";
b) nell'articolo 8, il primo periodo del primo comma e' sostituito
dal seguente: "Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5,
nonche' per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di
partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari,
emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e
collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel
riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi
provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla
presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5.
Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
dalle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87.".
9. Il terzo comma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981,
n. 692, e' sostituito dal seguente: "Le banche accettanti operano,
all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di
rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6,
comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del
1986;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La
predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
in ogni altro caso.".
10. Il comma 115 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.".
11. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente: "3)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;";
b) la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del
decreto indicato al primo comma, numero 1);";
c) la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla
dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto;";
d) la lettera f) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e
5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in
caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.".
12. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, il numero 4) e' abrogato; nello stesso comma il
numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) entro il 15 aprile, il 15
luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le
ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare
precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.";
b) il secondo comma e' abrogato.
13. Con uno o piu' decreti, da emanarsi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro delle finanze, puo' stabilire nuove modalita' per l'effettuazione delle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con possibilita' di introdurre l'obbligo di effettuare le predette comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta.
1. Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sono determinati moltiplicando l'importo maturato, in regime di capitalizzazione composta, per un coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione. Per le obbligazioni e i titoli similari con cedola, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, tale disposizione si applica sulla differenza di cui al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, qualora il rendimento annuo lordo all'emissione di tale differenza sia superiore ad un terzo del rendimento annuo lordo del titolo all'emissione.
2. Il coefficiente di cui al comma 1 e' determinato in misura pari alla differenza fra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento lordo all'emissione ed il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento netto all'emissione divisa per l'imposta applicabile sugli interessi ed altri proventi maturati.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle finanze, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' estendere il regime del presente articolo ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola che consentono un significativo differimento nel pagamento dei proventi.
1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1996, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati
regolamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese
precedente alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati
regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1
dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' dei titoli, quote o diritti, negoziati
esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico
n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese
precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze
comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta
sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio
1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati
regolamentati il valore alla predetta data della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata
da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima
data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore
siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991. n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del 28 gennaio
1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonche' del valore
determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati
regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di
compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di
valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i
diritti erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla
data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e
diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della societa', associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere
c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le
valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli
strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto
e' quello risultante da documentazione di data certa, anche
proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli
articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri
proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, a
richiesta dell'interessato, in luogo del costo o valore di acquisto,
puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi
allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti,
negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media
aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di
entrata in vigore del presente decreto presso i medesimi mercati
regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e
rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' per i
crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultante da apposita relazione giurata di stima, la quale
puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9,
anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 6 puo' essere esercitata entro il 30 settembre 1998. L'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998 dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione e' liquidata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1 dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni degli altri commi del predetto articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.
1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7 la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7 le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, detenute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7 entro il 30 settembre 1998.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente la societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.
7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente puo' esercitare l'opzione per il regime sostitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 7, presentando la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere per i redditi prodotti a partire da tale data.
8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
b) i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
c) gli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181;
d) il comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154;
f) l'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227;
g) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n.
378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
437;
h) l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
i) i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
l) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;
m) l'articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43;
n) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489;
o) l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
p) l'articolo 6 e i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del
presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.
3. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.