pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 1997
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalita' di svolgimento del concorso medesimo;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad
uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per
i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione
di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-bis;
c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-ter.".
1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:
"Art. 123-bis (Prova preliminare) . - 1. La prova preliminare e'
diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed e'
realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per
gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni
concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte
sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in
una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinques, alle
quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate.
Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi
normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato e' assegnato un
ugual numero di domande.
3. La graduatoria e' formata avvalendosi di strumenti informatici
sulla base del punteggio assegnato alle risposte.
4. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a
cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle
prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della
ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova
scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:
a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli ultimi tre
concorsi espletati in precedenza;
d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per
le professioni legali, benche' iscritti al corso di laurea in
giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.
6. Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad
inidoneita' ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.".
1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2
del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente:
"Art. 123-ter (Prove concorsuali) . - 1. La prova scritta verte su
ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non
sono ammesse frazioni di punto.".
1. Dopo l'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3
del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente:
"Art. 123-quater (Commissione permanente per la tenuta
dell'archivio dei quesiti della prova preliminare). - 1. Presso il
Ministero di grazia e giustizia e' istituita la commissione
permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio
informatico delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione e' nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed
e' composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui
tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore
della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del
centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.
3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli
componenti e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione
dell'archivio, la commissione puo' essere integrata con membri
aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e
docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della
magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un
corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della
durata di quindici giorni la cui organizzazione e' demandata al
Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di
grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile,
sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre
giorni.".
1. Dopo l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto
dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, e' inserito il
seguente:
"Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova
preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e
giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto
dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per
l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei
punteggi e le modalita' di formazione della graduatoria, le
caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e
quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla
conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' reso
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro
di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma
1.
3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro
di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per
tutti i concorsi da espletare;
b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a
diversi livelli di difficolta', al fine di consentire la
effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle
materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi
a tutti i libri dei codici;
c) aggiornamento costante dell'archivio;
d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;
e) previsione che il sistema della prova preliminare, le
caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per
detta prova e le modalita' di utilizzazione siano adeguatamente
pubblicizzate;
f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per
ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova
si svolga congiuntamente;
g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun
candidato, in modo da assicurare la parita' di trattamento tra i
candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle
quali essi vertono sia per il grado di difficolta' per ciascuna
materia;
h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro
ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le
risposte devono essere date;
i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte
siano valutate in modo differente a seconda della difficolta' del
quesito;
l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione
per l'espletamento della prova di preselezione.".
1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dai
seguenti:
"Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione
rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della
pubblicazione del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore
agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle
condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123- bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.".
2. Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal
seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso
i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di
condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il
primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), dcl codice di procedura penale. Qualora non si provveda
alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e'
comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello
svolgimento della prova scritta.".
1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della
legge 17 novembre 1978, n. 746, e' sostituito dal seguente:
"Art. 125 (Indizione del concorso). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha
luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti
vacanti nell'organico della magistratura.
2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso puo'
tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli
che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e' indetto il concorso
e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.
3. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il
giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta.".
1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 125-bis (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di
partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al
Consiglio superiore della magistratura, e' presentata o spedita, a
mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente
dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta
Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel
cui circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande non rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda alla autorita' consolare competente o
al procuratore della Repubblica di Roma.".
1. Dopo l'articolo l25-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1
del presente decreto legislativo, e' aggiunto il seguente:
"Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, ed e' composta da un magistrato di cassazione
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di
legittimita', che la presiede, da un magistrato di qualifica non
inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni
di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore
a quella di magistrato di appello, nonche' da otto docenti
universitari. Non puo' essere nominato componente che ha fatto parte
della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi
precedentemente banditi.
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti
appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i
magistrati a riposo da non piu' di tre anni, che, all'atto della
nomina, non hanno superato i settantatre anni di eta' e che, all'atto
della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per
la nomina.
3. Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice
presidente o dal piu' anziano dei magistrati presenti.
4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la
sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di nove
componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente
universitario.
5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente
quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero
totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente
alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la
durata della procedura concorsuale.
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di
componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non
hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da
funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla
ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di
grazia e giustizia.".
1. Dopo l'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6
del presente decreto legislativo, e' aggiunto il seguente:
"Art. 125-quater (Lavori della commissione). - 1. La commissione
esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante
le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute
alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque
pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del
congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei
risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario puo' essere goduto
durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purche' sia
assicurata la continuita' dei lavori, secondo le modalita' stabilite
dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un
componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato
il rinvio delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca
della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.".
1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 126-bis (Esclusione dai concorsi) . - 1. Il Consiglio
superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere
da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle
prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non
consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato
le operazioni del concorso.".
1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dai
seguenti:
"I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a
parita' di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di
decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.".
1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso) . - 1. La
commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario,
terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente
trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della
magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e
giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la
graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni
dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria
e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e
giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il
termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della
graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta
giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
2. Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi
a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria
formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della
trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la
approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo
stesso termine il Ministro di grazia e giustizia puo' formulare le
proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio
superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni
ed approva la graduatoria, anche modificandola.".
1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, sentiti i commissari, puo' formare tre o piu' sottocommissioni per materia, ciascuna delle quali e' composta da non meno di tre commissari. La sottocommissione e' presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal commissario piu' anziano.
2. Si applicano le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
1. Le autorita' alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.
1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare e' progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.
2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'artico 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande gia' predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123-bis, comma 2.
4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale e' bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, puo' essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.
5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto
legislativo ed in particolare:
a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;
b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;
c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;
d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;
f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860.
1. La commissione di cui all'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 123-quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande e' approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies, 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' l'articolo 17 del presente decreto legislativo.