Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.303
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 - Suppl. Ordinario
n.5
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 43 recante delega al Governo per il coordinamento legislativo;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «dal Ministro del commercio con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal
Ministro dei trasporti»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri
a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente puo'
invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni
in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge,
connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.».
2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente».
3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle
banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti
specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.»;
b) il comma 4-bis e' abrogato;
c) al comma 4-quater, le parole: «alle altre
attivita' bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di
natura economica».
5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108».
6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «con la clientela».
7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 129.
Emissione di strumenti finanziari
1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti
finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti
gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti
italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei
mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo.».
8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «in materia di interessi
degli amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni con parti
correlate»;
b) al comma 2-bis, le parole: «o sono ad esse
collegate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il presente comma non si applica alle
obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra
banche per le operazioni sul mercato interbancario.».
9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «114-quater,» sono inserite le seguenti: «129, comma 1,».
Art. 2.
Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' modificato come segue:
a) prima del comma 4 e' inserito il seguente:
«04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di
posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti
alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di
propria competenza.»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e'
sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la
pronuncia di tale parere.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per le operazioni di acquisizione del
controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva
ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi
dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono
adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della
documentazione occorrente.»;
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:
a) un'intesa,
in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei
pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma
1;
b)
un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o
rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti
coinvolti.
5-ter. Le autorizzazioni
previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della
concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate.»;
e) i commi 7 e 8 sono abrogati.
Art. 3.
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
1. L'articolo 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato:
«decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», e' modificato come segue:
a) alla lettera t), le parole: «; non costituisce
sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza
emissione di strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «incluso il
collocamento tramite soggetti abilitati»;
b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari;»;
c) dopo la lettera w) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«w-bis) "prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita
III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
2. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
3. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario».
4. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «nonche', in quanto compatibili» sono sostituite dalla seguente: «e».
5. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.».
6. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),» sono soppresse.
7. L'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «e di
esclusione e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni
ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi
dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con
azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni
dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle
negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di
pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia'
ammesse alle negoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le
parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera c),
secondo periodo,»;
c) al comma 1-bis, lettera a), le parole:
«in suo possesso» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli valutati, ai sensi
del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria
istruttoria».
8. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 100-bis.
Circolazione dei prodotti finanziari
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».
9. L'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) alla rubrica, la parola: «azioni» e' sostituita dalle seguenti:
«strumenti finanziari»;
b) al comma 1, le parole: «azioni o» sono soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «sono approvati dall'assemblea», e'
inserita la seguente: «ordinaria»;
d) al comma 1, le parole: «Almeno quindici giorni prima
dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla
Consob, alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione
del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Almeno quindici giorni prima del termine fissato per
l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a
disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti»;
e) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
«b) i componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o
controllate, che beneficiano del piano;»;
f) dopo la lettera b) del comma 1 e' inserita la
seguente:
«b-bis) le categorie di dipendenti, o
di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della
societa', che beneficiano del piano;»;
g) al comma 2, la parola: «anche» e' sostituita dalle
seguenti: «agli emittenti quotati e»;
h) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Consob definisce con proprio
regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono
essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo
informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza.».
10. L'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) alla rubrica, le parole: «Riesame delle» sono sostituite
dalle seguenti: «Controllo sulle»;
b) al comma 1 dopo le parole: «La Consob stabilisce con
regolamento» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dei principi internazionali in
materia di vigilanza sull'informazione societaria,» e le parole: «riesame periodico
delle» sono sostituite dalle seguenti: «controllo dalla stessa effettuato sulle».
11. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) alla rubrica, le parole: «Vigilanza sull'informazione»
sono sostituite dalla seguente: «Informazione»;
b) al comma 1 le parole: «, vigila sulla veridicita' delle
informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi
abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione» sono
soppresse.
12. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantita' di azioni» sono soppresse.
13. L'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) al comma 1, la parola: «membri» e' sostituita dalla
seguente: «componenti»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della
capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate. Le
liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto
degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la
presentazione delle stesse»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) al comma 3, la parola: «membri» e' sostituita dalla
seguente: «componenti»;
e) al comma 3, le parole: «la lista risultata prima per
numero di voti» sono sostituite dalle seguenti: «i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti»;
f) al comma 3, la parola: «membro» e' sostituita dalla
seguente: «componente»;
g) al comma 4, le parole: «qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione,
ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti,
devono»;
h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di
indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni
caso, decade dalla carica.».
14. Il comma 2 dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le
seguenti: «, con voto di lista,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano
collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti».
15. L'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «Lo statuto prevede» sono
inserite le seguenti: «i requisiti di professionalita' e»;
b) al comma 2, le parole: «previste dalla legge o diffuse al
mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffusi al mercato, e relativi
all'informativa contabile anche infrannuale»;
c) al comma 2, le parole: «del direttore generale e» sono
soppresse;
d) al comma 2, le parole: «al vero» sono sostituite dalle
seguenti: «alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili»;
e) al comma 3, la parola: «predisposizione» e' sostituita
dalla seguente: «formazione»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio di amministrazione vigila
affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga
di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e
contabili.»;
g) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto,
al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui
al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonche' la corrispondenza
di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneita' a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.».
16. L'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «del codice civile,» sono
inserite le seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»;
b) al comma 1, le parole: «determinandone il compenso, previo
parere del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «approvandone il
compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia
deliberato, determinandone anche il corrispettivo»;
c) al comma 2, le parole: «previo parere dell'organo di
controllo» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta motivata dell'organo di
controllo»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'incarico ha durata di nove esercizi e
non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni
dalla data di cessazione del precedente.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2
sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b).
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob puo'
vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di
revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente,
qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.».
17. L'articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come
segue:
a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le
parole: «anche di consulenza,» sono inserite le seguenti: «inclusa quella legale,»;
b) al comma 1-quater, le parole: «relativamente alla
revisione dei bilanci della medesima societa' o di societa' da essa controllate, ad essa
collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di
una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione
del precedente» sono sostituite dalle seguenti: « neppure per conto di una diversa
societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non
potra' assumere ne' continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci
di societa' controllate dalla suddetta societa', di societa' ad essa collegate, che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni»;
c) il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente:
«1-quinquies. Coloro che hanno preso
parte alla revisione del bilancio di una societa' con funzioni di direzione e
supervisione, i soci e gli amministratori della societa' di revisione alla quale e' stato
conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o che la
controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e
controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa
controllate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in
favore delle medesime societa' svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia
decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento
in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societa' di
revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione
di controllo di cui all'art. 93.».
18. Il comma 1 dell'art. 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) dopo le parole: «La Consob vigila» sono inserite le
seguenti: «sull'organizzazione e»;
b) le parole: «Nello svolgimento di tale attivita', la Consob
provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e
l'idoneita' tecnica sia della societa', sia dei responsabili della revisione.» sono
sostituite dalle seguenti: «Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualita' sulle
societa' di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige
una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali
raccomandazioni alla societa' di revisione di effettuare specifici interventi entro un
termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali
interventi la Consob puo' applicare nei confronti della societa' di revisione i
provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualita'
sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216.».
19. All'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 187-septies».
20. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «24, comma 1; 25;» sono inserite le seguenti: «25-bis, commi 1 e 2;».
21. All'articolo 192-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,» sono soppresse.
22. Il comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) le parole: «previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono
sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»;
b) le parole: «Si applica il disposto dell'articolo 190,
comma 3.» sono soppresse.
Art. 4.
Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262
1. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato.
2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:
a) al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al
Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite
dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun
anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente»;
b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.
3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono
inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte,» sono
sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi»;
b) al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della
sanzione.»
sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati
possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»;
c) al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, commi 4 e
seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e
195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'esercizio delle proprie
funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti
rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa
grave.».
4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e' abrogato.
5. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti».
6. Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».
Art. 5.
Modifiche ad altre leggi speciali
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, e' sostituito dal seguente: «La sanzione e' comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
2. L'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3
1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
Art. 6.
Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2629-bis del codice civile, le parole: «della legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Art. 7.
Disposizioni in materia di personale della Consob
1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma e' sostituito dal
seguente:
«Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il
coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore
generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato
alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del
vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il
supporto delle attivita' della Commissione e del Presidente puo' essere nominato, su
proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario
generale.».
2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' prorogato al 15 novembre 2007.
Art. 8.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato.
2. Le societa' iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007.
3. L'assemblea straordinaria chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea e impregiudicata l'eventuale applicazione dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.
4. In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007.
5. In sede di prima applicazione, la Consob emana il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, lettera b), entro il 31 marzo 2007.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 7, gli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono portati a compimento secondo i termini contrattuali di durata in essere tra le parti a tale data, anche se la durata complessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi.
7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.