Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione
1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».
2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti
aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme
statutarie ed organizzative.».
3. L'articolo 688 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti
marittimi). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza
sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata,
d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.».
4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in
via amministrativa,» sono inserite le seguenti:
«per le singole materie,».
5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».
6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il
seguente:
«Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità
dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».
7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire».
8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.
Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea
1. L'articolo 691 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi
della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si
distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di
controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area,
dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi
sul traffico aereo; i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».
2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione
aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i
servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati
da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I
servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o
certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore
aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione
degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura
l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la
manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del
caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue
attribuzioni in materia di meteorologia generale.».
Art. 3.
Della proprietà e dell'uso degli aeroporti
1. L'articolo 692 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno
parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».
2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».
3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».
4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini
militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del
trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio
aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo
affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre,
compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo
od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività
aeronautiche.».
5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».
6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».
7. L'articolo 697 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono
aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte
dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti
pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo
694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)».
9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».
10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese
le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio
aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze
dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre
autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di
pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie
delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione e' soppresso.
14. L'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere
realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio
fino alla cessazione della concessione. Ove non diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che
hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nell'ipotesi di cui al comma
precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può
provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54. In caso di subingresso nella concessione
ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che
subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile
residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di
cessazione della concessione per decadenza.».
Art. 4.
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e
lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di
reciprocità.».
3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale
stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario
successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la
vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.».
4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualità del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».
5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il
controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il
compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non
discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività
dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma,
nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione
rilasciata dall'ENAC.».
6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
7. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della
navigazione e' sostituita dalla seguente:
«b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire
l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di
servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi
in relazione alla tipologia di traffico;».
8. Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse.
9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della
navigazione, sono inserite le seguenti:
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure
sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle
disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva
ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal
regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».
Art. 5.
Vincoli della proprietà privata
1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate
opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni
territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive
regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli
aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo
sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della
difesa.».
3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso,».
4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui
all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».
5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole: «le comunita» sono sostituite dalle seguenti: «alle comunita».
Art. 6.
Della polizia degli aeroporti
1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Art. 7.
Del personale aeronautico
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente dell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «personale aeronautico».
2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione e' aggiunta la seguente lettera:
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.».
Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.».
4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico).
- Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono
tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.».
5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono soppresse.
6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma
dell'articolo 734.».
7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai
servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la
tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i
relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».
Art. 8.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si
intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì
considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi
speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero
della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e
secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque,
dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o
sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.
106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente
codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da
diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente
legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente
codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato
annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della
tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di
proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello
Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della
protezione civile o in altro servizio di Stato.».
4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da
soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela
della sicurezza nazionale.».
5. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli
aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai
costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi
militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e
immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».
6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività
di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».
7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai
sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa,
diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture
aeroportuali.».
8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC».
Art. 9.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».
4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla
pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante
annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli
interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo
comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo
le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro
aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere
entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicita» a: «nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».
7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico
nazionale). - L'autorità alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel
registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare
sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a
norma degli articoli 857 e 1030.».
8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non e' possibile
esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne
dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o
verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato
d'immatricolazione.».
9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.
10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
Art. 10.
Dei documenti dell'aeromobile
1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole: «dell'elica,» sono inserite le seguenti: «nonche' del quaderno tecnico di bordo,».
Art. 11.
Dell'ordinamento dei servizi aerei
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione
sono sostituiti dai seguenti:
«La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in
Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di
maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati
membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo,
esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che
comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto
richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei
requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' di cui al
regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. L'articolo 780 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali
fra vettori). - Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso
codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le
regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli
obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».
4. L'articolo 782 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse
regionale o locale). - L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata
secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di
interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni
interessate.».
5. L'articolo 783 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 783 (Tutela del consumatore). - Fatte salve le
prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nonche' le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto
aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' indicata nella carta
dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello
predisposto dall'ENAC. L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di
inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio
regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento
(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.».
6. L'articolo 784 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).
- Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni
internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di
passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del
territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui
si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di
certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo
atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione
internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa
esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561.».
7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti,
per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio
nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato
membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi
sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di
sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.».
8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio».
9. L'articolo 786 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). I servizi di
trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso
riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra
aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a
vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni
internazionali.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole: «può imporre» sono sostituite dalla seguente: «impone».
11. La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «DEL LAVORO AEREO».
Art. 12.
Della polizia della navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e' abrogato.
2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: «pagamento» a: «Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».
3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
«Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle
norme comunitarie direttamente applicabili.».
Art. 13.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della
competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante
dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di
cui all'articolo 101 del codice civile. L'atto di matrimonio, compilato dal comandante,
deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo
alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del
giornale di bordo.».
2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole: «degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia».
Art. 14.
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola: «privato» e' soppressa.
2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). -
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel
contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.».
3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Responsabilità verso i terzi».
4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in
relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in conformità delle norme
internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi
del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.».
5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».
6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».
7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce
direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che
prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore
ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di
cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come
modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
«Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si
applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge».
11. Dopo l'articolo 949-bis del codice della navigazione e' aggiunto
l'articolo seguente:
«Art. 949-ter (Prescrizione). - I diritti derivanti
dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla
decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941. Gli stessi
diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».
12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 94 (Responsabilità per danni alla persona). - 1. Il
danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme
stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma
1.».
13. L'articolo 951 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 951 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di cose,
compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato dalle norme
internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai
quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano inoltre, per quanto non e'
disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da
451 a 456.».
14. L'articolo 952 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del
trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione
del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e
preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,
per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal
vettore e' limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in
vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.».
15. L'articolo 953 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 953 (Riconsegna delle cose). - Il vettore e'
responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al
destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del
vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a
un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».
16. L'articolo 954 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 954 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto
di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa
internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle
norme che regolano la prescrizione.».
17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 15.
Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo II
DELLA RESPONSABILITà PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
Art. 965 (Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla
superficie). - La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile
a persone ed a cose sulla superficie e' regolata dalle norme internazionali in vigore
nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili
di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
Art. 966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in
volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482
a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine
di quelle di approdo.
Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga).
- Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da
spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra
l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale.
Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). -
In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli
esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe
rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo
l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il
danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare
l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative
conseguenze.
Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).
- I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti
solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.
Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). -
Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli
altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo
danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del
pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo). - Il
risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da
965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura
assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun
aeromobile.
Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). -
Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di
responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità
per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.».
2. Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione sono abrogati.
3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.
Art. 16.
Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone
1. L'articolo 493 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone). - Il
salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso
quando l'ammontare relativo e' coperto da assicurazione ovvero quando e' stato effettuato
in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose. Il compenso e' dovuto
nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti
di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il
compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo
impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone salvate.».
2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole: «o dalla responsabilità del vettore» sono soppresse.
Art. 17.
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo
dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi ultimi abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».
4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012».
5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla
superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al
risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
Art. 18.
Dei privilegi e dell'ipoteca
1. Nel primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 974» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 966 e 967».
2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel secondo comma dell'articolo 866» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 866».
3. Nell'articolo 1035 del codice della navigazione, le parole: «o d'iscrizione» sono soppresse.
Art. 19.
Delle infrazioni penali e amministrative
1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
3. Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734».
4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione e' sostituito dal
segue:
«Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un
deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel
secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
5. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57».
6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati.
7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
8. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola: «835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse.
11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
13. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».
Art. 20.
Disposizioni processuali
1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). - I
funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione
interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli
ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba
procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la
navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare
relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del
porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».
2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.
3. L'articolo 1259 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave).
- Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti
alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le
operazioni di ricupero».
Art. 21.
Norme finali
1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.