Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica;
Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti
possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato
dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente.). - 1. La valutazione della situazione economica del
richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare
di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Art. 3.
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di
ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente,
come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di
selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi' tenere conto, nella disciplina delle
prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica
successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo
59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento
una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati
nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica
il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni
erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del
richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina
dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che e'
considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di
percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap
permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti
ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata
dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano
nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo
familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito,
anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla
base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
Art. 4.
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a
norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di
validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche'
l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E'
lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali
nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione
pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per
territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e
ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per
raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura
informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile
l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e
le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni
pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione,
riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il
calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare
per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto".
5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso.
6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione
pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione".
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati".
Art. 5.
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
sistema informativo
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, e' inserito il
seguente:
"Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione
economica equivalente.). - 1. L'ente a cui e' stata presentata la dichiarazione
sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalita' indicate nell'articolo 4,
comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola
e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale e' stata presentata la
dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate
l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed
eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".
Art. 6.
Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Coordinamento istituzionale e monitoraggio".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le seguenti: "l'INPS".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione
dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica
equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e
della commissione tecnica per la spesa pubblica".
Art. 7.
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
trattamento dei dati personali
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei dati di cui al
presente decreto e' svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati
personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, nonche' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si
applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo
15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito".
Art. 8.
Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo
capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare
massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi
del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre
dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a
concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e'
detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione,
come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di
proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione
di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini
della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente
tabella".
Art. 9.
Modificazioni alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore".
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.