Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000
(Rettifica G.U. n. 100 del 2 maggio 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicita' ingannevole, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e' modificato come segue:
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in
materia di pubblicita' ingannevole e comparativa".
Art. 2.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle
sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della
pubblicita' comparativa.".
Art. 3.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera b)
e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per "pubblicita' comparativa , qualsiasi pubblicita' che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente;".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa).
- 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o
tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla
denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi
protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende
soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.".
Art. 5.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche
su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorita' garante che siano inibiti gli
atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi
del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della
pubblicita' ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o
interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere
considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita' Garante, prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la
pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa illecito accoglie il
ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella gia' iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche', eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole
o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria e' stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio,
la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso
e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di
fornire le informazioni di cui al comma 3 puo' essere irrogata dall'Autorita' una sanzione
amministrativa da due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorita' rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato
anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio
di pubblicita' comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al
giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonche', per quanto
concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti
dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.".
2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di 10 unita' nell'anno 2000, di 5 unita' nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unita' nell'anno 2002.
Art. 6.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli
atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita, ricorrendo
ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.".