Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalti nei "settori esclusi";
Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva 98/4/CE salvo che per la parte riguardante i "concorsi di progettazione";
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3,
le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui
all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto
anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA,
e' uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle
amministrazioni di cui all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di
cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e
7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di
cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il
relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e'
uguale o superiore a 200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta
nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai
commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da
parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno
del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente
precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano
l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.".
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni
aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita'
giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di
diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico
di cui al comma 1, lettera b).".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al
50%.".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito
in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato
dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro,
per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro
di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro,
purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento
del valore complessivo stimato di tutti i lotti.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' abrogato il comma 8.
Art. 5.
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica agli
appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di
forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modifiche.
2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle
modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti,
comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi
precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o
locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del
presente decreto;
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione
o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti
il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita
e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi
forniti da banche centrali;
e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi
nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione;
g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di
esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato;
h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita'
all'articolo 296 del trattato;
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere
accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da
misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato;
l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da
aggiudicarsi in base:
1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea,
concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in
comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.".
Art. 6.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo
l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4,
lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui
all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro
valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari
o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1,
comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso
articolo 1, commi 1 e 2.".
Art. 7.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4,
lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il
termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la
presentazione di offerte valide.".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o
a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di
presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia
autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.".
Art. 8.
All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 5 e' sostituito
dal seguente comma:
"5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se e'
stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui
all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera
A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato
4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni
prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale
data.".
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 11, e'
aggiunto il seguente comma:
"11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 9,
comma 5-bis.".
Art. 9.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione
degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara,
devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di
cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma
prevista dallo Stato in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al
rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei
riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del
rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a
carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le
imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta'
di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause
predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere
dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora
non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita',
e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.".
Art. 10.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo il
disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono
esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali e' in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di
sospensione dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralita' professionale o per
delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale hanno commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.
2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato
rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui e' stabilito, o anche
di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal
prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non
trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente e' stabilito non contempla il
rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non
contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne che,
al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a
riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e
organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con
le stesse modalita' le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi
aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla
Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono
stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non
possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono
l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse puo' essere
richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le
qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio
stesso.".
Art. 11.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. La dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante
uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1
devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di
servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze
richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.".
Art. 12.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini
professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una
dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale
allegato.".
Art. 13.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1,
certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni
aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla
classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli
12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera
b), e 15 del presente decreto.".
Art. 14.
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se
rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modifiche".
2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Le presenti disposizioni si applicano:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore
stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore
ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori
e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti
di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento
della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore:
1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che
svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati
nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche,
indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui
agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca
e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni
di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono
7524, 7525 e 7526;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede
e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita'
nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per
i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e
dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa
disposizione precisati".
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, e'
sostituito dal seguente:
"13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo
ai concorsi di progettazione.".
Art. 15.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali
istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito
o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili,
essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata
aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono
essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
2) sono contrarie al pubblico interesse;
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo
richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi
oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione
o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.".
Art. 16.
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 28 (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto
statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione europea.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al
comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto
delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di
servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalita' degli
aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in
base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo
GATT.
3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle
soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le
procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la
nazionalita' dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la
precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a
Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2;
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC -
Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni
relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto
dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.".
Art. 17.
1. L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 30 (Procedure di ricorso). - 1. Fermo quanto previsto agli articoli
33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le
disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente
decreto.".
Art. 18.
1. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto".
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate,
in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono
modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla
Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie.".
3. All'allegato 1 e' soppressa la nota (2).
4. L'allegato 4 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"Allegato 4
MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
A - Preinformazione.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono
esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi
di cui all'allegato 1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data d'invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunita' europee.
7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo O.M.C.
B - Procedure aperte.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel
caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una
stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale divieto di varianti.
7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
8. a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i
documenti del caso;
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) all'occorrenza, costo e modalita' di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10. a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo dell'apertura.
11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12. Modalita' essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia.
13. All'occorrenza, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonche' informazioni e
formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico
che devono soddisfare.
15. Periodo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta.
16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per
ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo piu' basso vanno menzionati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
17. Altre informazioni.
18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19. Data d'invio del bando.
20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunita' europee.
21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
C - Procedue ristrette.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita' dei servizi
da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima
dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti
regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una
stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori dei servizi di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un
minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonche' informazioni e
formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico
che devono soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in
ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare
offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunita' europee.
19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
D - Procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita' dei servizi
da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima
dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti
rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del
calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di presentare offerte
per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un
minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto
possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di
servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonche' informazioni e
formalita' necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che
devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi gia' selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data d'invio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunita' europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
E - Appalti aggiudicati.
(avviso di postinformazione)
1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta
da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo
7, comma 2).
3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC;
quantita' di servizi aggiudicati.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato l'appalto o offerta
massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee.
13. Data d'invio dell'avviso.
14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunita' europee.
15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma
3)".
5. L'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"Allegato 7
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Organismi:
Societa' "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorita' portuali;
Aziende speciali, istituzioni e societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonche' societa' per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Universita' statali, Istituti universitari statali;
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attivita' di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero;
Enti culturali e di promozione artistica".
6. Dopo l'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
"Allegato 8
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2
1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Ministero degli affari esteri;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
5) Ministero dell'interno;
6) Ministero della difesa;
7) Ministero delle finanze;
8) Ministero dei lavori pubblici;
9) Ministero delle comunicazioni;
10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
12) Ministero della sanita';
13) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
14) Ministero della pubblica istruzione;
15) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica;
16) Ministero dei trasporti e della navigazione;
17) Ministero delle politiche agricole e forestali;
18) Ministero dell'ambiente;
19) Ministero del commercio con l'estero.".
"Allegato 9
Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti
dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1:
in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres
professionnels - Beroepsorden ;
in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
in Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister
;
in Grecia, al prestatore di servizi puo' essere invitato a produrre una dichiarazione,
giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attivita' professionale in
questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei
servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo
Melethtvn , nonche' il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ;
in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio
de Economia y Hacienda ;
in Francia, il "Registre du commerce ed il "Répertoire des métiers ;
in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o il
"Consiglio nazionale degli ordini professionali ;
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des métiers ;
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi puo' venir richiesto di fornire un
certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal "Registrar of
Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato
da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione, nel Paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sotto un
determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern;
in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.".