Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento
Ordinario n. 41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISCIPLINA DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art. 1.
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale
complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12
per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente
a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al
doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti
del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione
contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28
aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale,
nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice
civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei
limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti
attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in
cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del
passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in
perdita, la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi
pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante
l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base
individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui
al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo'
essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento
dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di
cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita' siano consentite, in
caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione
di almeno quindici anni e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti
non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento
dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono
in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della
partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore
attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello
maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica
risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le
modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti
istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del
contratto, puo' essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle
imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro
applicazione.".
Art. 3.
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
sono apportate 1e seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica
risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo
3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella
forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata
nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono
inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le
seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e
9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla
prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter,
non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 e' sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da
ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una
forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica
individuale.".
Art. 4.
Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Capo II
DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si
applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al
lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione
del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo,
ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri
proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal
comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui
quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese
dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e'
stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla
scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto
la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso
di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e'
presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi
pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in
misura fissa per ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) e' soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonche' per i fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed
e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed e' versata entro il giorno 16 del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6.
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di
prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). -
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal
valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno
solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi
versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni
dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di
assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato
si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato
al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito
dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 7.
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il
seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono
immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli
immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni
di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di
cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo
14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' abrogato.
Art. 8.
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il
seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1.
Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis,
comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1,
siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di
cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo e' costituita".
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 9.
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si
applicano dal periodo
d'imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Capo III
DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 10.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di
cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota
determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della
prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi
gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e'
maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
17, comma 1-bis.";
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato
alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi
previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le
prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di
anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1,
primo periodo, per il loro intero importo.";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), e' inserita la seguente
"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate
in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:
"4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1,
dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili
al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonche', per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di
ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del
richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai
redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le
stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se
determinabili;".
2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e' inserita
la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dei predetti obblighi.
Art. 11.
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in
cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si
applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata
ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per
i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16,
anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del
comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una
somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e'
rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e
sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti,
nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando
l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente
erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
Art. 12.
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
Capo IV
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 13.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di
legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli
per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di
assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene
conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali
il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra
l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al
suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del
Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad
operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono
soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi' rubricato:
"Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza
della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di
qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni ".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso.
Art. 14.
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.".
2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 15.
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16.
D e c o r r e n z a
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 17.
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
"b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a),
le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: c-ter)
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera eta'
pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter),
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi'
delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi
la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il
titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo
pensione medesimo.".
Art. 18.
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.