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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1.
L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e'
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di
cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresi' all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:
"76. Il consiglio comunale puo' individuare le aree escluse
dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte
salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della
delibera comunale";
b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei
commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio
1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste
ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del
diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella
di stipulazione della nuova convenzione";
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale
deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme
dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di
cooperativa";
d) il comma 80 e' abrogato;
e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
"81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono
soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte
nell'esercizio di attivita' commerciali".
61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate e' determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che
costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per
quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente;
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di
case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie,
ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative
edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi
ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi
della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata";
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in
proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle
spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle
aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18
aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il
loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15
annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di
realizzazione in proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali
disposizioni, deve prevedere:".
64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le aree, gia' concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di
pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del
40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi'
aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza
passata in giudicato".
66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero
godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di
beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli
acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione
utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il
diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine
di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore
aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di
determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione
forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla
disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte
del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini
dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica, effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresi' che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto
registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate agli effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa';
b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di
regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di
proprieta' del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa,
l'imposta e' dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il
conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici
registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della societa' richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa' regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita' agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette societa' l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire 500.000.
76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della societa', a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attivita' sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato
ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno
rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto
indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da
garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e
alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".
81. Con effetto dal 1o gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e suc- cessive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo, nonche' mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.
87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della societa' di gestione puo' essere sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa' immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111 convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di
fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti
dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.
100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di esse, sono situati.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita', dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita' lo richiedano, potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n.
86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre
1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le
seguenti:
", dei periti industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare,
con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di
prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della
domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare
complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la
permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di
conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia
del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si
applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da
parte delle societa' privatizzate o di societa' da queste
controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e'
preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi
diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso
di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio
tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini,
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto
per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui
agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). -
1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un
anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e
loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo
13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i
soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli
stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al
fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10
per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili
o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni
immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata
al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12,
comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico
delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1.
A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla
relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal
certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di
utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare
collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del
loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti
conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di
esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con
cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli
acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e
restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate
nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il
caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote
inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione
dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di
collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per
l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno
luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per
l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini
delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a
quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al
momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una
corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente
riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini
dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle
eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in
luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata
dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro
sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati
a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata
comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative
determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta
per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali
carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla
societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che
prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate
con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a
concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali
territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti
di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi
del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della
predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli
investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei
lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino
alla conversione".
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla
ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli
immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da
realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di
apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale
nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali,
anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed
interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa'
affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni
conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici
rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e'
approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da
una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della
difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di
comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro
della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora
il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle
modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti
inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa
comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali
ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le
singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni
riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono
rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla
ricezione della richiesta;
f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione
dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima
di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli
obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di
strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu'
limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche'
per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle
medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze
armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione e'
stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformita' dei rispettivi Statuti.
115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario
dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai
pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione
generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti
uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al
comma 116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela- tive ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
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