
Legge 27 febbraio 2004, n. 47
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo
145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando
di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato
al 31 maggio.
Art. 2.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione
dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al
comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di IVA infragruppo
per la prestazione di servizi di carattere ausiliario
1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 3.
Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001,
n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita'
connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del
trasferimento delle opere.
Art. 4.
Validita' attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita'
delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di
Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.
Art. 5.
Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2004".
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, le parole: "1° luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2005".
Art. 6.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004".
Art. 6-bis.
Rideterminazione di valori di acquisto
1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo
2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2004".
Art. 7.
Interventi per incrementare il trasporto
di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005"
sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2004-2006". Al comma 7,
primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: "Per il triennio
2003-2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio
2004-2006".
Art. 8.
Comitato centrale e comitati regionali
e provinciali per l'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di
merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai
sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7
della citata legge n. 298 del 1974.
Art. 9.
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005. Le
Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri
calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.
Art. 10.
Obblighi di cui agli articoli 48 e 51
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di beni in polietilene
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita
al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi.
Art. 10-bis.
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in
vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul
territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di
lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono
continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei
carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1,
presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate
dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle
acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di
disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e
delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente
al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della quantificazione dei residui del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in uso.
Art. 11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.
Art. 11-bis.
Proroga del termine di cui all'articolo 6,
comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59,
al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
Art. 12.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: "1° giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2005".
Art. 13.
Completamento degli interventi per la ricostruzione
nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219
1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: "entro otto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi".
Art. 13-bis.
Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000
euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
Art. 14.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
Art. 15.
Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell'Unione europea.
Art. 16.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
degli infermieri e dei tecnici sanitari
di radiologia medica
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo
1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le
disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.
Art. 17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al
31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il
prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale
il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti puo'
richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e' differito
al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai
ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto
termine, ferme restando le modalita' previste al citato articolo 5,
comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta
unita', con priorita' per i dipendenti gia' in servizio presso gli
uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni,
si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere
dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 18.
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Art. 19.
Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 20.
Proroga e completamento degli interventi
per la ricostruzione nei comuni colpiti
da eventi sismici e da altre calamita'
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare
allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente comma entrano in vigore il
primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi'
come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
Art. 20-bis.
Proroga degli interventi nei comuni
del Friuli-Venezia Giulia e della provincia
di Bologna colpiti da calamita' naturali
1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi
il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono
prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario
delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare
allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5
milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere,
pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005
e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
Concessioni autostradali
1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra
revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al
parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1996, puo' essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con
delibera del CIPE e' accertata la rilevanza degli investimenti
previsti nel nuovo piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come
definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei
concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno
sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio
ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo
nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa
a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e
verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'
e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e
verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa
operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze
previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino
variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro
X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera
del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle
variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in
presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al
concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate
dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a
verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della
predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni
tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono
comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e
Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il
23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto
aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento
tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono
essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione del singolo intervento.
Art. 22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con
esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere
affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle
aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004,
nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Art. 23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di
trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo
regime di ricorsi in materia di invalidita' civile
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata
la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000
annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al
31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004
ed a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005
derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate
per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo
18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto
automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle
risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al
risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al
potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.
Art. 23-bis.
Proroga di termini in materia di benefici
tributari per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio
1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle
condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-ter.
Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino
ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli
scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le
disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione".
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 31 dicembre
2004.
Art. 23-quater.
Proroga di interventi infrastrutturali
nei comuni di Venezia e Chioggia
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a
valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n.
350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 23-quinquies.
Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro
1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34,
comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente
differito fino al 31 dicembre 2004.
Art. 23-sexies.
Regolamento interno delle societa' cooperative
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al
31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
Art. 23-septies.
Proroga del Fondo regionale di protezione civile
1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il
Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari
a 154.970.000 euro".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-octies.
Materiali utilizzati nei lavori in corso
al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici.
1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica
ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal
31 dicembre 2004.
Art. 23-nonies.
Riscossione dei tributi degli enti locali
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2),
le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.
Art. 23-decies.
Disposizioni in materia di definizioni
agevolate Copertura finanziaria
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio
2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile
2004" e "16 marzo 2004".
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al
comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"15 giugno 2004".
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli,
sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa
misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del
predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con decreto
ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno
2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per
l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro
per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000
euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3
dell'articolo 23.
Art. 23-undecies.
Interventi a favore del trasporto aereo
1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,"
sono inserite le seguenti: "nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194".
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture
aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge
1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato,
in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un
contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Art. 23-duodecies.
Interventi a favore del comune di Pietrelcina
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le
parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006".
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
