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Legge 29 marzo 2001, n. 86
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001
Art. 1.
(Indennità di trasferimento)
1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti dautorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. Lindennità di cui al comma 1 è
ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio
gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il
rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per lalloggio privato fino
ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei
mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica larticolo 48, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Lindennità di cui al comma 1 del presente
articolo compete anche al personale in servizio allestero ai sensi delle leggi 8
luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e
successive modificazioni, allatto del rientro in Italia.
Art. 2.
(Applicazione dellarticolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo)
1. Il coniuge convivente del personale di cui allarticolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale allatto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nellassegnazione del primo posto disponibile presso lamministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede delleletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. Le disposizioni dellarticolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato allarticolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con lorario di lavoro)
1. Il personale dellEsercito, della Marina e dellAeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica,
altresì, al personale dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
che, per lassolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato
nelle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma
1 sono determinate, nellambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato
maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti
generali dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il personale può essere impegnato nelle
attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni lanno e per non
più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili
esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono
essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la
fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è
attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per
il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di
concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, nellambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel
rispetto dei limiti di cui allarticolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del
medesimo decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia
dalla data di operatività dellindennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali
di percezione della medesima indennità.
7. Lindennità di cui al comma 5 non è
cumulabile con i trattamenti di cui allarticolo 1, comma 4, nonchè con le
indennità di missione allestero.
Art. 4.
(Proroga di termini e modifiche allarticolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78)
1. I termini previsti dallarticolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui allarticolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. Allarticolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera d) è
sostituita dalle seguenti:
«d) previsione
che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande
musicali, ma idoneo ai servizi distituto, possa essere impiegato in altre attività
istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per lautorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dallarticolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
b) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a)
larticolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni;
b)
gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, come modificato dallarticolo 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
c)
il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive
modificazioni;
d)
il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e)
larticolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di ufficiali
delle Forze armate)
1. Allarticolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dallarticolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
2. Allarticolo 5, comma 3, lettera b),
della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dallarticolo 65, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente»
sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della
qualifica di aspirante».
3. Per gli ufficiali delle Forze armate
appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto
conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni,
previsto dallarticolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8
agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni.
4. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per lanno 2001 ed in lire
16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per lanno 2001 mediante
corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate)
1. Dopo larticolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Disposizioni speciali per lavanzamento in taluni ruoli). 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 allufficiale più anziano dellArma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dellEsercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dellArma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dellAeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento è effettuato in
sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado
di tenente generale o corrispondenti ed in deroga allarticolo 22 e non dà luogo a
vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
3. Allonere derivante
dallattuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere
dallanno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001,
allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della difesa».
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchè alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, lintroduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1,
qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per lanno 2002
vengano stanziate le occorrenti risorse nellambito delle somme previste per i
rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini
dellapplicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base
delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari
delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini
dellespressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
Art. 8.
(Modifiche allarticolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa)
1. Il termine per lesercizio della delega di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.
2. Allarticolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellultimo».
Art. 9.
(Modifica allarticolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali)
1. Allarticolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: «al personale dimissionario con più di sei anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza».
Art. 10.
(Mobilità del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dellarticolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.
2. La validità delle graduatorie dei concorsi
già espletati, non scadute al 1º gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti
di cui al comma 1 dellarticolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è
prorogata al 31 dicembre 2002.
3. Le assunzioni conseguenti allapplicazione
del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono
considerate prioritarie ai sensi dellarticolo 39, comma 2, sesto periodo, della
medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per lanno 2001, in lire 163.000 milioni per lanno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Ulteriore copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dallarticolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dallorganico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dallorganico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dallorganico dei direttivi tecnici ingegneri.
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e larticolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.