DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1476



PARTE PRIMA

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione dopo le parole: "Friuli-Venezia Giulia" sono aggiunte le seguenti: ", al Veneto".

PARTE SECONDA

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE



Art. 2.

1. Il Veneto é costituito in regione autonoma, fornito di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una ed indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo le norme di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge che ne costituiscono lo Statuto.
2. Esso esprime l'autonomo governo della comunità veneta e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

Art. 3.

1. La regione comprende i territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, ed ha capoluogo Venezia.
2. La regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE



Art. 4.

1. Organi della regione sono: il Consiglio regionale, la giunta e il presidente della giunta. Il presidente regionale e la giunta costituiscono il Governo della regione.

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE



Art. 5

1. Il Consiglio regionale é costituito di un numero di consiglieri stabilito con legge regionale eletti nella regione a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale é eletto per quattro anni. Il quadriennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

Art. 6.

1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, due Vice Presidenti, i Se gretari dell'assemblea, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresí le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea.

Art. 7.

1. I consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo di perseguire l'interesse dell'Italia e della regione.

Art. 8.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione e non sono sindacabili per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 9.

1. I consiglieri hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'assemblea.
2. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della regione e degli enti o aziende da essi dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti é disciplinato dal regolamento interno.

Art. 10.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 11.

1. Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

CAPO II
IL GOVERNO REGIONALE



Art. 12.

1. Il presidente regionale é eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al presidente costituiscono il Governo regionale.
2. Con legge regionale sono stabilite le cause di incompatibilità, ivi comprese quelle determinate da eventuali conflitti di interesse, con l'ufficio di presidente regionale e di assessore.

Art. 13.

1. Il presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento é sostituito dall'assessore piú anziano.
2. Nel caso di dimissioni, incapacità, o decesso del presidente regionale, il presidente dell'assemblea indice entro trenta giorni l'elezione del nuovo presidente regionale.

TITOLO III
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI



CAPO I
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE



Art. 14.

1. Il Consiglio regionale é convocato dal suo presidente sulla base del calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e, straordinaria mente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno due presidenti di gruppo.

Art. 15.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai consiglieri regionali, a ventimila elettori della regione, ai consigli comunali e provinciali.
2. L'iniziativa é esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti dl legge redatti in articoli.
3. I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni del Consiglio regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali e sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale in seduta pubblica.
4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
5. Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza. Il regolamento interno prevede, altresí, procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
6. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 16.

1. Nessuna legge approvata dal Consiglio regionale e nessun regolamento emanato dal Governo é valido, se non é firmato dal Presidente regionale e dagli assessori competenti per materia.
2. Le leggi ed i regolamenti sono promulgati dal presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 17, comma 3, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo che la singola legge o il singolo regolamento dispongano diversamente.

Art. 17.

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni puó impugnarle innanzi alla Corte costituzionale.
2. La Corte costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni.
3. Decorsi otto giorni, senza che al presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, o trenta giorni dalla impugnazione, senza che al presidente regionale sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di accoglimento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della regione.

Art. 18.

1. Il Consiglio, in armonia con la Costituzione ed i princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici e urbanistica;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) istituzione di uffici amministrativi per lo sviluppo dei rapporti con l'Unione europea e per l'attuazione dei progetti previsti con riferimento alla regione dalle normative comunitarie;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, dighe per la raccolta di acqua potabile e per la produzione di energia elettrica;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale e aree di bacino;
l) pesca e caccia;
m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione e valorizzazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione e reclutamento degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza nella regione; sviluppo della informazione relativa ai servizi della regione nei confronti del cittadini;
r) istruzione materna ed obbligatoria, università e ricerca scientifica, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità;
t) protezione ambientale, potabilità delle acque e raccolta e smaltimento dei rifiuti;
u) formazione professionale;
v) attività sportive;
z) giochi e scommesse.

2. Le leggi della Repubblica adottate in materie diverse da quelle indicate nel comma 1 possono demandare alla regione il potere di emanare norme per l'attuazione.

Art. 19.

1. Entro i limiti dei princípi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, il Consiglio regionale puó, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) privatizzazioni;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale pubblica e privata, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale;
l) tasse e tributi locali.

Art. 20.

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione.
2. L'ordinamento degli enti locali basato nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della piú ampia autonomia amministrativa e finanziaria é ispirato al principio di sussidiarietà.
3. Nel quadro dei princípi generali di cui al presente articolo spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 21.

1. Il Consiglio regionale puó emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione, e presentarli alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Art. 22.

1. Il Consiglio regionale, non piú tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. Il Consiglio approva, altresí, il rendiconto generale della regione.

CAPO II
FUNZIONI DEL PRESIDENTE

E DEL GOVERNO REGIONALE



Art. 23.

1. Il Presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli precedenti svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 18, 19 e 20.
2. Sulle altre non comprese negli articoli 18, 19 e 20 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
3. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale.

Art. 24.

1. Il Presidente é Capo del governo regionale e rappresenta la regione.
2. Egli rappresenta, altresí, nella regione il Governo dello Stato, che puó tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.

Art. 25.

1. Il Presidente regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, puó impugnare innanzi alla Corte costituzionale le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 26.

1. La regione partecipa con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la regione.

TITOLO IV
ORGANI GIURISDIZIONALI ED

AUSILIARI



Art. 27.

1. Gli organi giurisdizionali centrali hanno nel Veneto sezioni per gli affari concernenti la regione.
2. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgono, altresí, le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione.
4. I ricorsi amministrativi, proposti straordinariamente contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal presidente regionale sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

TITOLO V
POLIZIA



Art. 28.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della regione puó chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al presidente dell'As semblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

TITOLO VI
PATRIMONIO E FINANZE



Art. 29.

1. I beni demaniali dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
2. Sono altresí assegnati alla regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della regione e che non sono della specie di quelli indicati nel comma 1.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituivano il demanio forestale dello Stato nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne é sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della regione.
4. I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.

Art. 30.

1. Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima nei limiti degli interessi generali dello Stato.
2. Sono riservate allo Stato le imposte di produzione e l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 31.

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito prodotto all'interno della regione sulla base dei principi stabiliti con legge regionale.
2. L'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed é riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 32.

1. Il Governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni, nazionali o internazionali.




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