PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3121

Capo I

IL PRIMO MINISTRO

Art. 1.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dal Vice Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e diretto con la maggioranza assoluta dei voti validi, contestualmente all'Assemblea Nazionale, secondo le norme stabilite dalla legge.
Qualora nessun candidato consegua la maggioranza assoluta si procede, dopo due settimane, al ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Può essere eletto Primo Ministro ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici; i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Primo Ministro sono determinati con legge costituzionale.
Le candidature per l'elezione a Primo Ministro possono essere presentate da partiti o gruppi politici che presentino propri candidati all'Assemblea Nazionale in almeno due terzi dei collegi uninominali, distribuiti in almeno quindici regioni. Ciascun candidato all'Assemblea Nazionale deve dichiarare il proprio collegamento con uno dei candidati a Primo Ministro. Ciascun candidato a Primo Ministro indica il nome del proprio Vice Primo Ministro, che è eletto insieme ad esso.
Il Primo Ministro è eletto per quattro anni; chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Primo Ministro non può essere immediatamente rieletto».

Art. 2.


1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 93. - In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Primo Ministro dichiarato dal Presidente della Repubblica, questi procede alla nomina, in sua vece, del Vice Primo Ministro, che ne esercita le funzioni per il prosieguo del mandato. Alle dimissioni del Primo Ministro in tal modo nominato consegue lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale e l'indizione di nuove elezioni. Chi abbia rassegnato le dimissioni da Primo Ministro non può nuovamente candidarsi alla medesima carica prima che siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.
Il Primo Ministro, prima di assumere le le sue funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Vice Primo Ministro chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del Primo Ministro».

Art. 3.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo Ministro impegna di fronte alla Assemblea Nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma.
Il Capo dell'opposizione è eletto da tutti i membri dell'Assemblea Nazionale componenti dei gruppi che hanno dichiarato di appartenere all'opposizione ed è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro nei casi di guerra, di grave pericolo per la sicurezza nazionale e negli altri previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
L'Assemblea Nazionale può approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia al Governo. La mozione deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Primo Ministro può chiedere la fiducia dell'Assemblea Nazionale sul suo programma o su un testo. La fiducia è accordata e il testo approvato se i voti contrari non sono pari alla maggioranza assoluta dell'Assemblea.
Qualora l'Assemblea Nazionale voti la sfiducia o respinga a maggioranza assoluta la richiesta di fiducia, il Primo Ministro presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che procede allo scioglimento dell'Assemblea stessa ed indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e del Primo Ministro; le elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla data dello scioglimento. Il Presidente della Repubblica scioglie altresì l'Assemblea Nazionale ed indice nuove elezioni a seguito della proposta formulata dal Primo Ministro in un momento successivo alla conclusione del dibattito parlamentare sul programma del Governo».

Art. 4.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - Il Primo Ministro determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Nomina i ministri, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli. Presiede il Consiglio dei ministri, esercita l'iniziativa legislativa e presenta all'Assemblea Nazionale i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri. Assicura l'esecuzione delle leggi. Nomina i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici. Ha il comando delle Forze armate ed è responsabile della politica della sicurezza.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri; prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Primo Ministro.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.
L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai regolamenti del Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princìpi desumibili dalla legge.
Il Primo Ministro, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, può proporre ricorso preventivo alla Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.
La Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità sui regolamenti, ove ritenga sussistere una violazione della riserva di legge o dei princìpi dalla legge stessa stabiliti, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale.
La legge stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti».

Art. 5.


1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela giurisdizionale a garanzia dell'unità dell'ordinamento e della legittimità dell'azione amministrativa».

Art. 6.


1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» e «Presidente del Consiglio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Primo Ministro».

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 7.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta, secondo le norme stabilite dalla legge, da un collegio elettorale comprendente i membri del Parlamento, i rappresentanti italiani al Parlamento europeo ed un numero di rappresentanti delle Assemblee regionali pari a quello dei componenti dell'Assemblea Nazionale. Dopo il secondo scrutinio, qualora nessun candidato riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nel medesimo scrutinio abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. Il numero dei rappresentanti di ciascuna Regione è determinato in proporzione agli abitanti della medesima, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; i rappresentanti sono eletti secondo norme stabilite dalla legge».


2. Al secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: «il Parlamento e i delegati regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i membri del collegio elettorale».

Art. 8.


1. Al primo comma dell'articolo 86 della Costituzione le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente dell'Assemblea Nazionale».

Art. 9.


1. Il quarto comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Autorizza la presentazione all'Assemblea Nazionale dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, che può rinviare al Consiglio dei ministri con richiesta motivata di una nuova deliberazione».


2. Al quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di una nuova deliberazione».
3. Il settimo comma dell'articolo 87 della Costituzione è abrogato.
4. Al nono comma dell'articolo 87 della Costituzione le parole: «Ha il comando delle Forze armate» sono soppresse.

Art. 10.


1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica nomina le autorità amministrative indipendenti nei casi previsti dalla legge».

Art. 11.


1. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale e dalla Camera delle autonomie».

Capo III

NORME SULLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 12.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Le leggi sono deliberate dall'Assemblea Nazionale e sono trasmesse alla Camera delle autonomie che, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare la richiesta di riesame della legge approvata dall'Assemblea Nazionale o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva dell'Assemblea Nazionale.
Sono deliberate da entrambe le Camere:


le leggi costituzionali;


le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che comportino impegni incidenti sulle funzioni regionali;


le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, le leggi finanziarie e quelle ad esse collegate;


le leggi recanti princìpi generali in materia di organizzazione e procedimento amministrativo, di rapporti tra cittadino ed amministrazione, di ordinamento del pubblico impiego e di ordinamento tributario;


le leggi recanti la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali;


le leggi recanti la disciplina della partecipazione dell'Assemblea Nazionale e della Camere delle autonomie alla formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea;


le altre leggi previste dalla Costituzione.


Qualora la Camera delle autonomie ritenga che una legge deliberata dall'Assemblea Nazionale e trasmessa al fine dell'eventuale richiesta di riesame debba invece essere sottoposta alla sua approvazione, può chiedere al Presidente della Repubblica di rinviarla all'Assemblea Nazionale e, ove questa deliberi di non trasmetterla alla Camere delle autonomie per l'approvazione, può ricorrere alla Corte costituzionale. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa.
Se la Camera delle autonomie respinge la legge di bilancio, la legge finanziaria o le leggi ad essa collegate, le stesse sono trasmesse nuovamente all'Assemblea Nazionale per la definitiva riapprovazione.
Un regolamento, approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta, disciplina i rapporti tra le Camere stesse nonché i procedimenti per risolvere gli eventuali contrasti; a tal fine lo stesso regolamento può prevedere la costituzione di una Commissione composta in uguale misura da membri delle due Camere, che vi partecipano senza vincolo di mandato».

Art. 13.


1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«L'iniziativa delle leggi presso l'Assemblea Nazionale appartiene al Primo Ministro, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 14.


1. Al primo comma dell'articolo 72 della Costituzione dopo le parole: «Ogni disegno di legge, presentato» sono inserite le seguenti: «o trasmesso».
2. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:


«Su richiesta del Primo Ministro sono inseriti nel calendario dei lavori delle Camere i disegni di legge presentati od i progetti di legge accettati dal Governo, per i quali viene contestualmente stabilita la data della deliberazione finale secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Qualora il Primo Ministro lo richieda, l'Assemblea delibera con unica votazione su tutto o su parte del testo in discussione, prendendo in considerazione solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

Art. 15.


1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.
Se la legge viene riapprovata, il Presidente della Repubblica procede alla sua promulgazione».

Art. 16.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare decreti provvisori con forza di legge recanti disposizioni di immediata applicazione, di carattere specifico ed omogeneo, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare calamità naturali, introdurre norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o recepire e attuare atti normativi dell'Unione europea, qualora ciò sia necessario al fine di non far sorgere responsabilità a carico dello Stato. Il giorno stesso della loro pubblicazione i decreti devono essere presentati per la conversione all'Assemblea Nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti devono contemporaneamente essere trasmessi alla Camera delle autonomie che, qualora li ritenga lesivi delle attribuzioni delle Regioni, entro dieci giorni può deliberarne l'impugnazione diretta davanti alla Corte costituzionale, dandone notizia all'Assemblea Nazionale. L'impugnazione non ha effetti sospensivi.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, stabilire la delegazione dell'esercizio della funzione legislativa, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate dalla legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti o, comunque, disciplinare gli effetti dei medesimi.
L'Assemblea Nazionale delibera sulla conversione dei decreti, secondo le norme del proprio regolamento, entro trenta giorni dalla presentazione degli stessi, che perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge.
L'Assemblea Nazionale può modificare i decreti esclusivamente nelle disposizioni concernenti l'indicazione dei mezzi per far fronte agli oneri finanziari da essi previsti e può regolare, con legge, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 17.


1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo presentati dal Primo Ministro.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di legge in materia di finanza pubblica presentati dal Primo Ministro contestualmente al bilamcio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge approvata da entrambe le Camere e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nel corso di ognuno dei quali si possono effettuare spese nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata».

Capo IV

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA

Art. 18.


1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica si compone dell'Assemblea Nazionale e della Camera delle autonomie».

Art. 19.


1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il numero dei componenti dell'Assemblea Nazionale è di trecento».

Art. 20.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - La Camera delle autonomie è composta da membri nominati dagli esecutivi regionali, che possono revocarli. Possono essere nominati tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età.
A ciascuna Regione spetta un rappresentante ogni cinquecentomila abitanti o frazione superiore a ducentocinquantamila. Nessuna Regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a due.
I voti di ciascuna regione sono espressi unitariamente».


2. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 21.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - L'Assemblea Nazionale è eletta per quattro anni.
La durata dell'Assemblea non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 22.


1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art 61. - L'elezione dell'Assemblea Nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 23.


1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica. L'Assemblea nazionale è convocata in via straordinaria se lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Capo dell'opposizione. La Camera delle autonomie è convocata in via straordinaria se lo richiedono i rappresentanti di almeno tre Regioni o il Governo della Repubblica».

Art. 24.


1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento dell'Assemblea Nazionale stabilisce i modi e le forme secondo cui i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione».

Art. 25.


1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Primo Ministro i poteri necessari.
Una legge costituzionale definisce i poteri del Primo Ministro nelle situazioni di crisi».

Art. 26.


1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - La Camera delle autonomie può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta la Camera nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 27.


1. Nel testo della Costituzione e delle altre leggi costituzionali le parole: «Camera dei deputati» e «Senato della Repubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Assemblea Nazionale» e «Camera delle autonomie».

Capo V

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 28.


1. All'articolo 101 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«La legge garantisce parità di diritti alle parti del processo».

Art. 29.


1. Al primo comma dell'articolo 102 della Costituzione le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalla seguente: «giudici».
2. Il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali».

Art. 30.


1. 1 commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 104 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:


«La magistratura giudicante è autonoma e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto da un presidente eletto tra i componenti designati dal Parlamento. Il vicepresidente è eletto tra i componenti eletti fra i giudici.
Del Consiglio fanno parte di diritto il primo presidente e il presidente aggiunto della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, da tutti i giudici che esercitano le diverse funzioni e, per due terzi, dal Parlamento, scelti per metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, su indicazione del Consiglio nazionale forense, e per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche».

Art. 31.


1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici».

Art. 32.


1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:


«Art. 105-bis. - La magistratura requirente è autonoma e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Vice presidente è eletto tra i componenti eletti dal Parlamento.
Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dai magistrati requirenti che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza territoriale e, per due terzi dal Parlamento, scelti per metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, su indicazione del Consiglio nazionale forense, e per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche e criminologiche.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di una Assemblea regionale.


Art. 105-ter. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti».

Art. 33.


1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 106. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina con modalità differenziate i concorsi e le assunzioni dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina la nomina all'ufficio di consigliere di Cassazione di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

Art. 34.


1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 35.


1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 107-bis. - La legge sull'ordinamento giudiziario disciplina l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 36.


1. L'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e sulle altre magistrature sono stabilite con legge.
La legge garantisce l'indipendenza della magistratura giudicante, della magistratura requirente e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

Art. 37.


1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario».

Art. 38.


1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Art. 39.


1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 111. - I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, esclusi quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi di giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono decisi dalla Corte superiore dei conflitti, di cui fanno parte componenti dei medesimi organi».

Art. 40.


1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 112. - Ogni anno il Parlamento approva, a maggioranza assoluta, i criteri e le priorità al fine dell'esercizio dell'azione penale.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale ove ne sussista l'interesse pubblico e comunque attenendosi ai criteri di priorità fissati dal Parlamento».

Art. 41.


1. I commi primo e secondo dell'articolo 113 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:


«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge dello Stato disciplina la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in cui sia parte una pubblica autorità e quelle comunque riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni o di servizi pubblici».

Art. 42.


1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 113-bis. - Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal presidente del Consiglio di Stato.
I componenti del Consiglio sono eletti, per un terzo dai giudici e per due terzi dal Parlamento, scelti per metà tra gli avvocati con quindici anni di esercizio e per metà tra i professori ordinari di università in materie giuridiche.
Il Consiglio elegge un Vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento».

Capo VI

LE REGIONI

Art. 43.


1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 114. - La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni».

Art. 44.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione».

Art. 45.


1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 116. - L'ordinamento della Regione tutela le particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni, nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali sottoscritti dallo Stato».

Art. 46.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
È riservata allo Stato in via esclusiva la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:


diritti politici e sistema elettorale delle Camere;


diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo I della parte prima della Costituzione;


affari esteri;


difesa e Forze armate;


ordinamento giudiziario;


ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile;


sicurezza dello Stato;


polizia giudiziaria;


cittadinanza, immigrazione ed estradizione;


armi, esplosivi e materiale strategico;


grandi calamità naturali;


servizio postale nazionale, emissioni radiotelevisive e servizi resi attraverso reti telematiche;


tutela della concorrenza;


contabilità dello Stato, moneta, tributi statali, sistema valutario, dogane, ordinamento generale del credito;


diritti fondamentali dei lavoratori;


ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.


Allo Stato spetta altresì la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie, per le quali le funzioni esecutive sono svolte dalle amministrazioni dello Stato o delle Regioni, secondo quanto disposto dalla legge statale, e le Regioni stesse possono esercitare poteri legislativi soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge statale:


ordinamento delle professioni;


tutela e sicurezza del lavoro;


ricerca scientifica e tecnologica;


regime giuridico dei beni culturali ed ambientali;


grandi opere pubbliche;


ordinamenti didattici e titoli di studio;


statistica nazionale;


metrologia e determinazione del tempo;


normativa tecnica;


ordinamenti sportivi di interesse nazionale.


Lo Stato esercita inoltre la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie, per le quali attribuisce alle Regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, poteri legislativi e amministrativi:


commercio con l'estero;


produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;


previdenza sociale;


istruzione universitaria.


Le Regioni esercitano la potestà legislativa ed amministrativa nelle altre materie che non siano riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali».

Art. 47.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - La legge statale può stabilire l'istituzione di ministeri o di amministrazioni nazionali solamente nelle materie ad essa riservate in via esclusiva ovvero per l'esercizio di funzioni di coordinamento delle attività amministrative o per la cura di servizi o attività di interesse nazionale.
Lo Stato può istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso riservate in via esclusiva».

Art. 48.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
I beni del demanio dello Stato esistenti nella Regione, comprese le acque pubbliche, sono assegnati alla Regione stessa, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Sono altresì assegnati alla Regione, e ne costituiscono il patrimonio, i beni dello Stato esistenti sul suo territorio, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:


il demanio forestale dello Stato nella Regione;


le miniere, le cave e torbiere, quando la loro disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;


i beni di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo regionale;


gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione».

Art. 49.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - La Camera delle autonomie promuove la conclusione di accordi di durata determinata tra lo Stato e le Regioni nonché delle Regioni fra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio al fine di conseguire risultati di interesse comune. A tali accordi sono chiamate a partecipare le altre amministrazioni pubbliche e quelle locali».

Art. 50.


1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 122. - L'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale diretto.
Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta.
Con legge dello Stato sono fissati i princìpi generali in materia di ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee regionali.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un'Assemblea regionale ovvero ad un'Assemblea regionale e all'Assemblea nazionale».

Art. 51.


1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 123. - Ogni Regione ha uno statuto che, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, individua gli organi della Regione, ne determina le attribuzioni e disciplina i rapporti tra gli stessi. Lo statuto prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Regione, stabilisce i princìpi dell'ordinamento regionale, disciplina le relazioni tra la Regione e gli enti locali e determina la composizione del Consiglio delle autonomie locali, disciplinando i modi e le forme con cui il Consiglio stesso partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.
Lo statuto è approvato dall'Assemblea regionale e dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti ed è sottoposto a referendum; lo statuto è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Nel rispetto delle medesime condizioni sono approvate le modifiche allo statuto, ivi compresa l'abrogazione dell'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Regione, che sono sottoposte a referendum su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea Regionale, del Consiglio delle autonomie locali o di un cinquantesimo del corpo elettorale della Regione.
Qualora il Governo della Repubblica ritenga che lo statuto o le sue modifiche siano in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali, può impugnare le deliberazioni regionali davanti alla Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'adozione delle stesse e comunque prima dello svolgimento del referendum. In tali casi il Governo può chiedere che la Corte costituzionale disponga la sospensione del procedimento referendario.
Lo statuto prevede l'iniziativa legislativa popolare ed il referendum abrogativo sulle leggi, ad esclusione di quelle di bilancio o istitutive di tributi, nonché sui provvedimenti amministrativi della Regione, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.
Lo statuto disciplina l'attribuzione agli enti locali di potestà regolamentare e di attuazione delle leggi della Regione».

Art. 52.


1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche dello Stato nella Regione sono disciplinate dalla legge statale e vengono svolte da un commissario del Governo della Repubblica nominato dal Primo Ministro».

Art. 53.


1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 125. - Il Governo della Repubblica può impugnare gli atti amministrativi delle Regioni che ritenga lesivi delle attribuzioni dello Stato, sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi agli organi regionali:


in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere, o di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica; in tali casi il provvedimento sostitutivo è trasmesso alla Camera delle autonomie, che può negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni, decorsi i quali l'approvazione stessa è presunta;


in caso di mancato adempimento di obblighi stabiliti dalla legge dello Stato entro i termini dalla stessa previsti;


in ogni altro caso, su richiesta degli stessi organi regionali».

Art. 54.


1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 126. - L'Assemblea regionale può essere sciolta dal Presidente della Repubblica quando organi della Regione abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o sussistano ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto adottato su proposta del Primo Ministro previa deliberazione del Consiglio dei ministri e viene immediatamente trasmesso alla Camera delle autonomie, che può negarne l'approvazione con una deliberazione espressa entro quindici giorni, decorsi i quali l'approvazione stessa è presunta.
Il decreto di scioglimento reca l'indizione, entro sessanta giorni, delle elezioni della nuova Assemblea regionale e può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario nominato con il medesimo decreto».

Art. 55.


1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 127. - La legge definitivamente approvata dall'Assemblea regionale viene immediatamente comunicata al Governo della Repubblica, è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale contrasti con la Costituzione, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che deve pronunziarsi entro sessanta giorni e, qualora il Governo lo richieda, può sospendere l'entrata in vigore della legge».

Art. 56.


1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi nel rispetto della Costituzione e degli statuti regionali; rappresentano la comunità locale, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
Lo statuto regionale prevede l'istituzione di Province ovvero, a seconda del territorio, di Comunità montane o di Città metropolitane.
La ripartizione delle funzioni amministrative tra la Regione, i Comuni e gli altri enti territoriali è disciplinata dalla legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà.
I Comuni, le Province, le Comunità montane e le Città metropolitane possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali di ripartizione delle funzioni amministrative per violazione del principio di sussidiarietà.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti determinati in base ai criteri dettati da una legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria in ambito locale mediante appositi fondi, da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale anche in ragione dei risultati ottenuti dagli enti locali nell'applicazione dei propri tributi».

Art. 57.


1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 129. - Presso ogni Regione è istituito un Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.
Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:


lo statuto della Regione e le sue modifiche;


il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;


le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;


le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo di perequazione locale.


Lo statuto può prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, può richiedere che siano sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative adottate dall'Assemblea regionale.
Qualora il Consiglio deliberi di opporsi ad una legge regionale, la stessa può essere nuovamente approvata dall'Assemblea regionale. Il Consiglio può altresì sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.
Il Consiglio può deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale, che le esamina e delibera su di esse secondo procedure abbreviate previste dallo statuto.
Lo statuto determina i poteri del Consiglio in relazione alle determinazioni non legislative dell'Assemblea regionale».

Art. 58.


1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato dal presidente della Regione, che può impugnarli dinanzi al giudice competente. Una legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, individua gli atti da sottoporre al controllo e disciplina il relativo procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi previsti da una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere, che disciplina altresì i casi e le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di autorità regionali».

Art. 59.


1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 132. - I confini territoriali e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati con legge costituzionale, quando la proposta sia approvata, con referendum indetto dal Governo della Repubblica, dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione di più Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e delle Province sono stabiliti dalla legge regionale, qualora la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate».

Art. 60.


1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 133. - Lo Stato e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla legge dello Stato che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario. I tributi locali sono applicati dagli enti territoriali locali, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri enti territoriali locali.
Lo Stato utilizza il gettito dei propri tributi per le funzioni da esso svolte e per la restituzione alle aree geografiche di provenienza in base a criteri parametrici oggettivi. Lo Stato assicura la perequazione tra le Regioni mediante un apposito fondo, la ripartizione del quale avviene secondo criteri stabiliti dalla legge statale sull'ordinamento generale del sistema tributario.
I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea».

Art. 61.


1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 133-bis. - Le Regioni approvano ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dall'esecutivo.
Con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi o nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o comporti riduzioni di entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo di applicazione della legge, i mezzi necessari per farvi fronte.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nel corso di ognuno dei quali si possono effettuare spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo di bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
I limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni sono stabiliti da una legge statale approvata da entrambe le Camere».

Capo VII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 62.


1. All'articolo 134, primo comma, della Costituzione, dopo l'alinea, sono inseriti i seguenti capoversi:


«sui ricorsi presentati da chiunque lamenti di essere stato leso da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo I della parte prima della Costituzione;


sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge;


sui ricorsi presentati dalla Camera delle autonomie a tutela delle attribuzioni regionali di cui si lamenti la lesione da parte di decreti-legge;


sui ricorsi preventivi promossi dal Primo Ministro per motivi di competenza nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge;


sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Corte dei conti per vio- lazione della riserva di legge o per contrasto con i vincoli costituzionali di bilancio;


sui ricorsi presentati dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità montane e dalle Città metropolitane per violazione del principio di sussidiarietà da parte di leggi regionali di ripartizione delle funzioni amministrative;


sui ricorsi presentati dai Consigli delle autonomie per violazione del principio di sussidiarietà da parte di leggi regionali;».

Art. 63.


1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, tre eletti dall'Assemblea Nazionale, tre dalla Camera delle autonomie, tre dalle Regioni secondo le modalità stabilite da una legge costituzionale, e tre dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».


2. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, non può assumere la titolarità di autorità amministrative indipendenti od essere chiamato a presiederle od a farne parte».


3. Al sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: «di un Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di una Assemblea regionale».

Art. 64.


1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte».

Capo VIII

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 65.


1. Le disposizioni del capo VI si applicano alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta se ed in quanto costituiscano la norma più favorevole.


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