PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3012

Art. 1.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.
Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni».

Art. 2.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. Trenta giorni prima della scadenza dei cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e, con l'appoggio di 50.000 firme di elettori, i presidenti di partiti politici non rappresentati in Parlamento o di comitati promotori, depositano presso la Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato con dichiarazione autografa di accettazione della candidatura.
Fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato presidenziale i Presidenti delle due Camere indicono i comizi elettorali.
Quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 30 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.
Le modalità della elezione sono regolate con legge dello Stato».

Art. 3.


1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione, è sostituito dal seguente:


«Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte, oppure delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la designazione dei candidati ed indicono i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione».


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