PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2391

Art. 1.


1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge. Egli nomina e revoca gli assessori che, insieme al presidente, costituiscono la giunta regionale».


2. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:


«Chi ha ricoperto per due mandati la carica di presidente della regione non è immediatamente rieleggibile a tale carica».


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