1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di ammissione dei membri delle due Camere e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità.
Contro le pronunce del Consiglio di Stato di cui al comma precedente i senatori e i deputati possono ricorrere per violazione di legge alla Corte costituzionale».
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«sui ricorsi presentati dai membri del Parlamento nei casi previsti dalla Costituzione».