PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0339


Onorevoli Colleghi! - Il nuovo sistema elettorale maggioritario, che già tanti cambiamenti ha prodotto e continuerà a produrre nella cultura politica di questo Paese, impone il cambiamento di alcune delle regole fondamentali che proprio nel sistema elettorale proporzionale, oltre che in indubitabili ragioni storiche, trovavano giustificazione e fondamento. È il caso della norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione che attribuisce alle Camere la «verifica dei poteri» degli eletti, vale a dire il sindacato sulla regolarità delle operazioni elettorali, sull'assenza di cause di ineleggibilità al momento dell'elezione e sulla mancanza di cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità determinanti la decadenza dalla carica.
Già il Virga, nel suo saggio su «La verifica dei poteri» scritto nel 1949, commentando le lunghe discussioni in seno all'Assemblea costituente circa l'organo a cui dovesse attribuirsi la verifica dei poteri, a proposito del sistema adottato così si esprimeva: «Il sistema di verifica parlamentare, oggi dominante, ha costituito oggetto di critica da parte di numerosi autori i quali hanno auspicato l'introduzione del sistema di verifica giudiziaria o, quanto meno, di un sistema misto. Si è detto che il sistema di verifica parlamentare costituisce una anacronistica sopravvivenza di tempi ormai remoti, perché oggi più non sussiste il pericolo che il potere esecutivo o il potere giudiziario si servano della verifica dei poteri per coartare la volontà del potere legislativo o per influire sui risultati elettorali. Si è rilevata l'inopportunità di affidare un sindacato di mera legittimità, quale è quello sulle controversie elettorali, ad una assemblea politica, il cui giudizio non potrà essere sereno ed imparziale, perché influenzato da considerazioni politiche e dalla disciplina di partito. Si è osservato che la verifica dei poteri affidata alle Camere parlamentari, lungi dal garantire, viola il principio della separazione dei poteri, perché all'organo legislativo viene attribuita una funzione giurisdizionale in materia elettorale. Si è infine prospettato il pericolo che la maggioranza possa servirsi della verifica dei poteri come arma contro la minoranza.
Ma se il sistema di verifica parlamentare presenta indubbiamente gravi difetti, bisogna riconoscere che tali difetti sono notevolmente attenuati dall'adozione del sistema elettorale proporzionale. Infatti la proporzionale, mentre generalmente pone in primo piano i partiti a scapito dei singoli candidati invece nelle controversie relative alla verifica dei poteri provoca l'effetto opposto e cioè accentua l'attrito fra i singoli candidati piuttosto che fra i partiti; mentre, nel sistema maggioritario, l'annullamento di una elezione porta come conseguenza o la proclamazione al posto del deputato non convalidato dell'avversario del collegio (che, di solito, appartiene ad un diverso partito) ovvero la dichiarazione della vacanza del collegio, nel sistema proporzionale, in seguito all'annullamento dell'elezione di un deputato, subentra il primo dei non eletti della stessa lista».
Chiunque può scorgere in queste parole, scritte all'indomani della approvazione, da parte dell'Assemblea costituente, della nostra Carta fondamentale, tanti dei temi che attualmente vengono svolti nei commenti giornalistici e nelle sedi politiche di dibattito: il pericolo che la maggioranza parlamentare possa falsificare il risultato elettorale nell'intento di tutelare, magari, qualche alta personalità la cui elezione appaia dubbia, il dibattito sull'indipendenza della magistratura dal potere politico, finalmente e clamorosamente dimostrata, fra le altre, dalle inchieste su «tangentopoli», la separazione dei poteri e la funzione di garanzia che alcuni poteri rivestono. Pochi altri temi come questo risultano essere tanto attuali così come poche, per la verità, sono le norme della Costituzione che, come questa, risulta indispensabile cambiare.
Il sistema scelto, cioè l'attribuzione della verifica alla Corte di cassazione, riproduce un emendamento già proposto in sede di dibattito costituente dall'onorevole Romano. Molte sono le alternative e non sono mancate negli anni le pronunce a favore di questa o di quella; in particolare molti illustri giuristi, come il Mortati, hanno mostrato di preferire un sistema misto, come quello inglese del 1868, che prevedesse l'attribuzione del giudizio ad un organo composto da una parte di giudici ed una parte di estrazione politica, oppure l'intervento dell'organo giudiziario come giudice dei ricorsi contro le decisioni dell'organo politico; altri, come Leopoldo Elia, invece della Corte di cassazione hanno dichiarato la loro preferenza per il controllo effettuato da parte della Corte costituzionale.
La proposta di legge costituzionale presentata ci sembra la più adeguata e corretta per il contesto all'interno del quale la soluzione prospettata si colloca; ci auguriamo comunque che il dibattito parlamentare sia celere e denso di proposte originali come si addice ad una sede che legittimamente pretende, nei limiti stabiliti dall'articolo 138, di modificare la Costituzione.


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