Commissione parlamentare per le riforme costituzionali


Servizio Studi della Camera dei Deputati
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Il contenuto della legge costituzionale n. 1/1997


La legge in esame prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali dettando una disciplina articolata nei seguenti punti.

Composizione e costituzione della Commissione

La Commissione è composta da 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari e rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. In caso di mancata designazione da parte dei gruppi entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

La Commissione elegge nella prima seduta a voto segreto il Presidente. Se in tale votazione nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. La Commissione elegge quindi, a voto limitato, un ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti e quattro segretari.

I componenti della Commissione possono chiedere di essere sostituiti per l'intera durata dei lavori nelle Commissioni permanenti cui appartengono. I componenti impegnati nei lavori della Commissione contemporaneamente alle sedute dell'Aula non sono computati ai fini del numero legale di quest'ultima.

Il procedimento di revisione costituzionale

Alla commissione bicamerale è attribuito il compito di elaborare progetti di revisione della parte II della Costituzione ("Ordinamento della Repubblica"). La legge detta inoltre la disciplina generale per l'esame da parte della Commissione e quindi delle Assemblee delle due Camere - e per la successiva sottoposizione a referendum popolare - del progetto di riforma, in parziale deroga alle norme procedurali stabilite dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per l'approvazione di modifiche alla Carta fondamentale.

Il carattere derogatorio della procedura definita dalla legge costituzionale è precisato dall'articolo 5 che limita l'applicazione del procedimento speciale esclusivamente ai progetti assegnati alla Commissione, prevedendo peraltro il ritorno all'osservanza delle procedure ordinarie di revisione costituzionale per l'eventuale modificazione delle disposizioni costituzionali approvate con la procedura disciplinata dalla legge in esame.

Si ricorda in proposito che l'art. 138 della Costituzione prevede che le leggi di revisione costituzionali e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non sono soggette a referendum le leggi approvate in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Il regolamento della Camera (artt. 97-100) prevede che nella prima deliberazione sui progetti di legge costituzionale si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo adottato dalla Camera l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre dalla data della prima deliberazione della stessa Camera.

Ai fini della seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea. Non è ammessa la presentazione di emendamenti né ordini del giorno né lo stralcio di una o più norme. Sono del pari inammissibili questioni pregiudiziali o sospensive; può essere chiesto solo un rinvio a breve termine sul quale decide il Presidente.

Norme sostanzialmente analoghe sono contenute nel regolamento del Senato (artt. 121-124).

Rispetto all'ordinario procedimento di revisione costituzionale previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari il procedimento delineato dalla legge cost. n. 1/1997 presenta le seguenti caratteristiche:

Si rinvia ad un grafico che riassume le varie fasi del procedimento di revisione costituzionale definito dalla legge.



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