Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Servizio Studi della Camera dei Deputati
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Il contenuto della legge costituzionale n. 1/1997
La legge in esame prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali dettando una disciplina articolata nei seguenti punti.
Composizione e costituzione della Commissione
La Commissione è composta da 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari e rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. In caso di mancata designazione da parte dei gruppi entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.
La Commissione elegge nella prima seduta a voto segreto il Presidente. Se in tale votazione nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. La Commissione elegge quindi, a voto limitato, un ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti e quattro segretari.
I componenti della Commissione possono chiedere di essere sostituiti per l'intera durata dei lavori nelle Commissioni permanenti cui appartengono. I componenti impegnati nei lavori della Commissione contemporaneamente alle sedute dell'Aula non sono computati ai fini del numero legale di quest'ultima.
Il procedimento di revisione costituzionale
Alla commissione bicamerale è attribuito il compito di elaborare progetti di revisione della parte II della Costituzione ("Ordinamento della Repubblica"). La legge detta inoltre la disciplina generale per l'esame da parte della Commissione e quindi delle Assemblee delle due Camere - e per la successiva sottoposizione a referendum popolare - del progetto di riforma, in parziale deroga alle norme procedurali stabilite dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per l'approvazione di modifiche alla Carta fondamentale.
Il carattere derogatorio della procedura definita dalla legge costituzionale è precisato dall'articolo 5 che limita l'applicazione del procedimento speciale esclusivamente ai progetti assegnati alla Commissione, prevedendo peraltro il ritorno all'osservanza delle procedure ordinarie di revisione costituzionale per l'eventuale modificazione delle disposizioni costituzionali approvate con la procedura disciplinata dalla legge in esame.
Si ricorda in proposito che l'art. 138 della Costituzione prevede che le leggi di revisione costituzionali e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non sono soggette a referendum le leggi approvate in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Il regolamento della Camera (artt. 97-100) prevede che nella prima deliberazione sui progetti di legge costituzionale si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo adottato dalla Camera l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre dalla data della prima deliberazione della stessa Camera.
Ai fini della seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea. Non è ammessa la presentazione di emendamenti né ordini del giorno né lo stralcio di una o più norme. Sono del pari inammissibili questioni pregiudiziali o sospensive; può essere chiesto solo un rinvio a breve termine sul quale decide il Presidente.
Norme sostanzialmente analoghe sono contenute nel regolamento del Senato (artt. 121-124).
Rispetto all'ordinario procedimento di revisione costituzionale previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari il procedimento delineato dalla legge cost. n. 1/1997 presenta le seguenti caratteristiche:
la fase referente dell'esame dei progetti di revisione costituzionale, anziché svolgersi in due fasi distinte nei due rami del Parlamento presso le competenti commissioni, è affidata ad un unico organo bicamerale (in parziale deroga anche agli articoli 70 e 72 della Costituzione) - appunto la speciale Commissione composta da 35 deputati e 35 senatori, che ha il compito di elaborare il progetto (o i progetti) da sottoporre alle Camere;
la Commissione procede nei propri lavori osservando le norme di procedura speciali previste dalla legge costituzionale e, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento della Camera. La Commissione può tuttavia adottare a maggioranza assoluta dei componenti ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Nel corso dei lavori della Commissione non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese;
la Commissione deve pervenire entro il 30 giugno 1997 all'approvazione per l'esame in Assemblea di uno o più progetti che riguardino comunque ciascuna delle materie disciplinate nella parte II della Costituzione (la stessa legge - art. 1, co. 4 - individua tali materie nella forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie). Al fine di rispettare il termine il Presidente della Commissione può ripartire il tempo disponibile secondo le norme del Regolamento della Camera riguardanti l'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto o dei progetti alle Assemblee, ciascun componente delle due Camere può presentare emendamenti al testo approvato sui quali si pronuncia la Commissione nei successivi 30 giorni;
l'Assemblea di ciascuna Camera procede separatamente all'esame del progetto o dei progetti di revisione costituzionale. Per l'esame davanti alle due Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. La legge in esame prescrive comunque per tutte le votazioni il voto palese e stabilisce un particolare regime per la presentazione di emendamenti e subemendamenti da parte della Commissione e dei parlamentari. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e sanatori in rappresentanza di tutti i gruppi; è' inoltre stabilito che, nel caso in cui la Commissione abbia trasmesso una pluralità di progetti, l'Assemblea non proceda al voto finale su ciascuno di essi, ma ad un unico voto sul complesso degli articoli di tutti i progetti;
in analogia con l'ordinario procedimento di revisione, sono previste due successive deliberazioni sul progetto di revisione costituzionaleda parte della stessa Camera ad intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra; per la validità della seconda deliberazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera;
rispetto alla procedura prevista dall'art. 138 Cost., il referendum popolare confermatorio sulla legge di revisione costituzionale deliberata dal Parlamento viene previsto non in via eventuale, ma in via necessaria, entro tre mesi dalla pubblicazione. Per la promulgazione della legge di revisione costituzionale è inoltre richiesta, a differenza di quanto previsto dall'articolo 138 Cost., non solo la sua approvazione dalla maggioranza dei voti validi, ma anche la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto.
Si rinvia ad un grafico che riassume le varie fasi del procedimento di revisione costituzionale definito dalla legge.