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Camera dei Comuni

Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

3. Norme del 3 marzo 1983, degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato sul funzionamento della Commissione mista a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 2/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti

Gli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato, nella loro riunione congiunta dello scorso 3 marzo 1983, hanno approvato le norme sul funzionamento della Commissione mista a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della legge organica n. 2/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti.
Ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento del Congresso dei Deputati, si ordina la pubblicazione delle norme citate.

Articolo 1
1. La Commissione mista del Congresso dei Deputati e del Senato a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 2/1982, del 12 maggio1982, sulla Corte dei Conti sarà formata da 38 membri, di cui 22 saranno Deputati e 16 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nelle rispettive Camere.
2. I nomi dei componenti dovranno essere comunicati entro i quindici giorni successivi alla costituzione delle Camere in ogni Legislatura.
3. Decorso il termine cui si riferisce il comma precedente, il Presidente del Congresso dei Deputati convocherà la commissione per procedere alla sua costituzione. La commissione dovrà costituirsi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la designazione dei suoi membri.

Articolo 2
1. Nella sua seduta costitutiva, la Commissione eleggerà fra i suoi membri un ufficio di presidenza composto da un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari.
2. L’ufficio di presidenza della Commissione mista sarà l’organo incaricato di mantenere una relazione permanente con la Commissione direttiva della Corte dei Conti e di vigilare sull’adempimento delle decisioni adottate dalla Commissione mista nell’esercizio della sua funzione di studio e proposta alle Assemblee delle Camere sia delle misure sia delle norme opportune.

Articolo 3
La Commissione mista fisserà all’inizio di ogni legislatura la Camera in cui debba stabilire la sua sede e sarà assistita dai servizi giuridici ed amministrativi della medesima.

Articolo 4
1. Spetta al Presidente della Commissione mista, in accordo con il Presidente della Camera presso cui abbia sede, convocare le sue sedute e le sue deliberazioni. L’ordine del giorno dovrà essere previamente approvato dall’ufficio di presidenza della Commissione.
2. In ogni caso, la Commissione potrà essere convocata e presieduta tanto dal Presidente del Congresso dei Deputati quanto dal Presidente del Senato.

Articolo 5
La Commissione sarà regolata in base a quanto disposto nelle presenti norme, in base alle norme approvate, su sua proposta, dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato in seduta congiunta e, in mancanza, in base al Regolamento del Congresso dei Deputati.

Disposizione finale
Le presenti norme entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.

Disposizione transitoria
Nella II Legislatura il termine cui si riferisce il precedente articolo 1.2 sarà calcolato a partire dall’entrata in vigore delle presenti norme.


4. Risoluzione, del 20 febbraio 1989, degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, con cui si modifica il primo paragrafo dell’articolo 1 delle norme degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato sul funzionamento della Commissione mista a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 2/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti

Gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro odierna riunione congiunta, hanno approvato la modifica del paragrafo 1 dell’articolo 1 delle “Norme degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato sul funzionamento della Commissione mista a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 2/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti”.
Ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento del Congresso dei Deputati, si ordina la pubblicazione di detta modifica.

Articolo unico
Il primo paragrafo dell’articolo 1 delle “Norme degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato sul funzionamento della Commissione mista a cui si riferisce la prima disposizione transitoria della legge organica
n. 2/1982, del 12 maggio, sulla Corte dei Conti”, approvate il 3 marzo 1983, è redatto come segue:

“Articolo 1
La Commissione mista del Congresso dei Deputati e del Senato a cui si riferisce la prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 2/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti, sarà formata da 39 membri, di cui 22 saranno Deputati e 17 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nelle rispettive Camere”.

Disposizione finale
La presente risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


8. Risoluzione, del 14 dicembre 1983, della Presidenza sull’applicazione delle norme regolamentari al funzionamento della commissione di controllo parlamentare sulla RTVE (Radiotelevisione Spagnola)

La quinta Disposizione finale del Regolamento del Congresso dei Deputati dispone che “le interrogazioni a risposta orale in commissione ed a risposta scritta in materie proprie della competenza dell’Ente Pubblico Radiotelevisione Spagnola avranno risposta direttamente dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico secondo le stesse norme stabilite dal presente Regolamento per le interrogazioni al Governo”. L’autonomia che lo Statuto vigente riconosce all’Ente Pubblico ed il principio di analogia stabilito per l’intero ordinamento dal Titolo Preliminare del Codice Civile consigliano di estendere le previsioni della citata Disposizione finale ai restanti strumenti di controllo parlamentare in quanto applicabili al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE. Questi strumenti di controllo o di preparazione dell’attività di controllo sono quelli cui si riferiscono gli articoli 44, 188, 189, 202 e 203 del Regolamento della Camera. Per cui, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento della Camera e previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
Il sistema di risposta alle interrogazioni a risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, a cui siano tenuti a rispondere il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dell’Ente stesso, secondo la loro rispettiva competenza, si conformerà al Regolamento ed a quanto stabilito nella presente Risoluzione.
I testi presentati dai Deputati in cui questi esercitano il diritto loro spettante di formulare interrogazioni rivolte al Consiglio di Amministrazione della RTVE o al Direttore Generale per la loro risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, non potranno contenere più della semplice e stretta formulazione di un solo quesito, interrogando su di un fatto, una situazione o una informazione, su se il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dello stesso ha preso o prenderà qualche provvedimento in relazione ad una materia, o se detti organi trasmetteranno al Congresso qualche documento o lo informeranno circa qualche tema. Quanto precede sarà espresso per mezzo di una sola domanda, senza che siano suscettibili di ammissione all’esame quei testi che ne comprendano due o più.
Per ogni sessione sarà fissata una settimana ogni mese, in cui si riunirà la Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE per la risposta alle interrogazioni disciplinate in questa Risoluzione.
Saranno inserite all’ordine del giorno, previa qualificazione, quelle interrogazioni che risultino nel Protocollo del Congresso dei Deputati fra il martedì e il giovedì della settimana precedente a quella in cui venga annunciata la riunione della Commissione.
Stabilito il numero di interrogazioni da inserire all’ordine del giorno, il Presidente della Camera ne determinerà l’elenco secondo il criterio di proporzionalità fra i Gruppi parlamentari a cui appartengano i Deputati interroganti. Entro la quota assegnata ad ogni Gruppo, avranno priorità quei Deputati che non avessero fatto uso del loro diritto di formulare interrogazioni nella sessione di cui si tratti. Nell’ipotesi di presentazione di interrogazioni identiche su di uno stesso tema, avrà priorità fra di esse quella presentata per prima.
Il tempo per lo svolgimento di ogni interrogazione sarà di cinque minuti, che si divideranno in parti uguali fra il Deputato che formuli l’interrogazione ed il rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE o il Direttore Generale dello stesso incaricato di rispondervi.
Non si applicherà alle interrogazioni a risposta orale nella Commissione quanto disposto all’articolo 190 del Regolamento.

Secondo
Le audizioni al fine di informare la Commissione su argomenti riferiti all’Ente Pubblico RTVE si conformeranno alle seguenti regole:
1. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il rappresentante corrispondente ed il Direttore Generale dell’Ente Pubblico RTVE, su propria richiesta o per decisione dell’ufficio di presidenza della Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE e dei portavoce dei Gruppi parlamentari nella stessa, si presenteranno davanti alla suddetta Commissione per tenere una seduta informativa generale o per fornire informazioni su di un determinato argomento di loro rispettiva competenza. L’iniziativa per la adozione di tali decisioni spetta a due Gruppi parlamentari o ad un quinto dei membri della Commissione.
2. Dopo la esposizione orale del rappresentante del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, secondo i casi, potranno intervenire i rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per dieci minuti, formulando domande o facendo osservazioni alle quali replicherà la persona convocata per l’audizione.
3. In casi eccezionali, e quando si tratti di informazioni su di un determinato argomento, la Presidenza della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce della Commissione, potrà aprire un turno di interventi perché i Deputati possano semplicemente formulare domande o chiedere chiarimenti sulle informazioni fornite. Il Presidente, a tal fine, fisserà un numero o un tempo massimo di interventi.
4. I Gruppi parlamentari potranno di seguito precisare posizioni, senza avviare una discussione in presenza delle persone convocate per l’audizione.

Terzo
L’audizione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE a fini informativi e per rispondere ad interrogazioni a risposta orale avrà luogo attraverso il suo Presidente o mediante il membro designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, senza avviare alcuna discussione.

Quarto
La Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE potrà delegare al proprio ufficio di presidenza il potere di richiedere informazioni e documentazione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE e dal Direttore Generale dello stesso, così come di richiedere la presenza di altri funzionari dello stesso Ente Pubblico RTVE, tramite il Presidente del Congresso.


24. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, del 21 aprile 1992, riuniti in seduta congiunta sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo

Si ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, approvata nella loro riunione congiunta del 21 aprile 1992.

La modifica della Legge Organica n. 3/1981, sul Difensore del Popolo, approvata con la Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, stabilisce la creazione di una Commissione mista Congresso-Senato per i rapporti con il Difensore del Popolo, che viene a sostituire le Commissioni precedentemente previste per ciascuna Camera. Risulta necessario di conseguenza disciplinare le caratteristiche proprie della nuova Commissione mista, al cui fine gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 21 aprile 1992, hanno approvato la seguente Risoluzione:

Primo
La Commissione mista Congresso-Senato per i rapporti con il Difensore del Popolo a cui si riferisce la Legge Organica sul Difensore del Popolo sarà composta dai membri designati dai Gruppi parlamentari costituiti nelle Camere, nel numero che, rispetto a ciascuno, decidano gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, in riunione congiunta, per ogni legislatura.

Secondo
1. Nella sua seduta costitutiva, la Commissione eleggerà fra i suoi membri un ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari.
2. La Commissione fisserà all’inizio di ogni legislatura la Camera in cui debba stabilire la propria sede e sarà assistita dai servizi giuridici ed amministrativi della stessa.

Terzo
1. La Commissione mista sarà convocata dal suo Presidente, in accordo con il Presidente della Camera in cui abbia sede, su iniziativa propria o su richiesta di un quinto dei membri della Commissione. L’ordine del giorno della Commissione sarà fissato dall’ufficio di presidenza della stessa, in accordo con il suo Presidente.
2. In ogni caso, la Commissione si riunirà quando lo decidano congiuntamente i Presidenti di entrambe le Camere, potendo ognuno dei due presiedere le sue sedute.

Quarto
1. La Commissione mista eserciterà le funzioni previste nella Legge Organica sul Difensore del Popolo e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Difensore del Popolo e conoscerà delle questioni che le assegnino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato.
2. La Relazione annuale che, conformemente a quanto disposto agli articoli 32 e 33 della Legge Organica sul Difensore del Popolo, questo deve presentare alle Cortes, così come le Relazioni straordinarie che il Difensore indirizzi alle stesse, saranno sottoposte all’esame della Commissione mista, previamente alla loro discussione nelle Assemblee delle Camere, secondo il seguente procedimento:

a. Ricevuta la Relazione, verrà rinviata alla Commissione mista, spettando al suo Presidente, in accordo con l’ufficio di presidenza, l’inserimento del suo esame all’ordine del giorno di una seduta della Commissione.

b. Lo svolgimento della seduta consterà delle seguenti fasi: esposizione generale della Relazione da parte del Difensore del Popolo, intervento per un tempo massimo di dieci minuti dei rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per formulare domande o chiedere chiarimenti, e successiva risposta a queste da parte del Difensore del Popolo.

Il Presidente della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari, potrà autorizzare una serie di interventi affinché i membri della Commissione mista semplicemente formulino domande o chiedano chiarimenti. Il Presidente fisserà a tal fine un numero o un tempo massimo di interventi.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima
In quanto non previsto dalla presente Risoluzione, la Commissione mista si regolerà secondo quanto disposto nelle norme che, su proposta della stessa, approvino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato in seduta congiunta e, in mancanza di queste, dal Regolamento della Camera in cui la Commissione abbia la sua sede.

Seconda
Si applicheranno alla Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo le disposizioni sulle pubblicazioni ufficiali delle Cortes Generali, contenute nelle Norme approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 17 gennaio 1991, la cui Norma terza è redatta nei termini seguenti:
“Nella Serie A, ‘Attività parlamentari’, saranno oggetto di pubblicazione tutti i testi e documenti relativi ai procedimenti parlamentari delle Cortes Generali, agli organi misti Congresso-Senato ed alle sedute congiunte e, in particolare i seguenti:

 1. Le norme approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato in riunione congiunta e le risoluzioni e decisioni degli stessi che debbano essere oggetto di conoscenza generale, ad eccezione delle norme e risoluzioni a cui riferisce la norma quarta.
 2. Le decisioni relative alla composizione delle commissioni miste e delle delegazioni delle Cortes Generali presso gli organismi internazionali, così come l’elenco di membri delle stesse e dei loro organi direttivi e, se del caso, le loro norme interne di funzionamento.
 3. Le iniziative parlamentari presentate per il loro esame nelle commissioni miste, una volta ammesse all’esame dall’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati o dall’Ufficio di Presidenza del Senato, così come le modifiche che successivamente intervengano sulle stesse.
 4. Le risoluzioni approvate dalle commissioni miste e, in particolare, le risoluzioni della Commissione mista per i rapporti con la Corte dei Conti, che saranno pubblicate insieme alle relazioni della Corte dei Conti da cui traggano origine.
 5. Le relazioni di comitato, i pareri di commissione e le decisioni delle Assemblee di entrambe le Camere relativi al Rendiconto generale dello Stato.
 6. La relazione sulle sue attività che ogni periodo di sedute deve elaborare la Commissione mista per le Comunità Europee.
 7. La relazione annuale o le relazioni straordinarie del Difensore del Popolo che debbano essere esaminate dalla Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo.
 8. Il risultato delle attività delle commissioni miste di studio. Quando detta attività si concluda con una relazione presentata alle Assemblee di entrambe le Camere, anche le decisioni di queste saranno oggetto di pubblicazione in questa Serie.
 9. Le conclusioni approvate dalle Assemblee delle Camere su proposta delle commissioni congiunte di inchiesta previste all’articolo 76 della Costituzione.
10. I testi della Commissione mista prevista al paragrafo 2 dell’artico-
lo 74 della Costituzione e le corrispondenti decisioni di ogni Camera sugli stessi”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima
1. La composizione della Commissione mista durante la presente legislatura si conformerà a quanto stabilito per le altre commissioni miste nella Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sulla composizione delle Commissioni miste Congresso-Senato, approvata l’8 aprile 1991.
2. I Gruppi parlamentari comunicheranno i nomi dei componenti della Commissione nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore di questa Risoluzione, procedendosi, una volta trascorso detto termine, alla sua immediata costituzione.

Seconda
Una volta designato l’ufficio di presidenza della Commissione, questo delibererà sulla procedura da seguire rispetto agli argomenti che risultavano in esame nelle commissioni incaricate in ogni Camera dei rapporti con il Difensore del Popolo al momento della entrata in vigore della Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


25. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 21 aprile 1992, sull’esame in Assemblea delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo

In conformità a quanto disposto dall’articolo 97 del Regolamento, si ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati relativa all’esame nell’Assemblea della Camera delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992.

Creata dalla Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, la Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, che sostituisce quelle precedentemente esistenti in ciascuna Camera con l’incarico dei rapporti con quella Istituzione, ed una volta che gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro odierna riunione congiunta, hanno approvato la Risoluzione sulla organizzazione ed il funzionamento di detta Commissione mista, nella quale si disciplina l’esame davanti alla stessa delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo, è necessario adeguare alla nuova situazione il contenuto della Risoluzione della Presidenza sull’esame parlamentare della Relazione annuale o della Relazione straordinaria del Difensore del Popolo, del 4 aprile 1984. A tal fine, e con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, conformemente a quanto disposto dall’articolo 32.2 del Regolamento, questa Presidenza ha deciso quanto segue:

Articolo unico
Inserita all’ordine del giorno di una seduta plenaria la Relazione annuale o straordinaria del Difensore del Popolo, il procedimento si conformerà alle seguenti norme:
1. Esposizione da parte del Difensore del Popolo di una sintesi della Relazione, dopo la cui audizione inizieranno le deliberazioni.
2. Intervento, per un tempo massimo di quindici minuti, di un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare, per precisare in merito la propria posizione.
3. A motivo di tale argomento non potranno essere presentate proposte di risoluzione, senza pregiudizio alle iniziative regolamentari che possano proporsi.

Disposizione abrogativa
È abrogata la Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati sull’esame parlamentare della Relazione annuale o della Relazione straordinaria del Difensore del Popolo, del 4 aprile 1984.

Disposizione finale
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


29. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Primo
La Commissione mista per l’Unione Europea, la Commissione mista per i rapporti con la Corte dei Conti e la Commissione mista per lo studio del problema della droga saranno composte da 40 membri, dei quali 23 saranno Deputati e 17 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 9 del Gruppo Socialista, 7 del Gruppo Popolare, 2 del Gruppo Catalano (CiU), 2 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 1 del Gruppo Basco (PNV), 1 del Gruppo Coalizione Canaria e 1 del Gruppo Misto.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 8 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano (CiU).

Secondo
La Commissione mista della ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, la Commissione mista di studio dei diritti della donna e la Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo saranno composte da 40 membri, dei quali 23 saranno Deputati e 17 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 10 del Gruppo Socialista, 7 del Gruppo Popolare, 2 del Gruppo Catalano (CiU), 2 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 1 del Gruppo Coalizione Canaria e 1 del Gruppo Misto.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 7 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano e 1 del Gruppo Basco (PNV).

Terzo
Nelle votazioni nelle commissioni miste si intenderà che non esiste parità quando l’uguaglianza di voti, essendo identico il senso in cui abbiano votato tutti i membri della commissione appartenenti ad uno stesso Gruppo parlamentare, potesse dirimersi ponderando il numero di voti in base alla rappresentanza di ciascun Gruppo.

Quarto
È abrogata la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato del 7 febbraio 1994, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


34. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 27 maggio 1996, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Si ordina la pubblicazione nel Bollettini Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 27 maggio 1996, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

Primo
Le commissioni miste saranno composte da 42 membri, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 10 del Gruppo Popolare, 8 del Gruppo Socialista, 3 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 2 del Gruppo Catalano (CiU) e 1 del Gruppo Coalizione Canaria.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 7 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano (CiU).
c. In tutte le commissioni miste ci sarà un membro del Gruppo parlamentare Basco (EAJPNV) del Congresso o del Senato, distribuendosi le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Deputato e le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Senatore conformemente al criterio che i membri comunichino agli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere.
d. In tutte le commissioni ci sarà un membro del Gruppo Misto del Congresso o del Gruppo Misto del Senato, distribuendosi le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Deputato e le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Senatore conformemente alla decisione che gli stessi comunichino agli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere.

Secondo
Nelle votazioni nelle commissioni miste si intenderà che non esiste parità quando l’uguaglianza di voti, essendo identico il senso in cui abbiano votato tutti i membri della commissione appartenenti ad uno stesso Gruppo parlamentare, potesse dirimersi ponderando il numero di voti in base alla rappresentanza di ciascun Gruppo.

Terzo
È abrogata la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


40. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 25 maggio 2000, relativa all’intervento della Camera nella nomina di Autorità dello Stato

Il titolo XII del vigente Regolamento integra le disposizioni costituzionali sull’intervento della Camera nella proposta di designazione dei membri del Tribunale Costituzionale e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario così come nelle restanti ipotesi in cui la legge attribuisce al Congresso il potere di proporre, accettare o nominare direttamente persone ad occupare cariche pubbliche al servizio di alte istituzioni dello Stato. La disciplina in vigore tuttavia, considera essenzialmente la deliberazione e votazione da parte dell’Assemblea delle candidature proposte dai Gruppi parlamentari senza stabilire alcuna disciplina delle procedure precedenti al conseguimento del necessario accordo fra di essi.

In attesa di una disciplina definitiva di questa materia nel futuro Regolamento del Congresso, la presente Risoluzione ha lo scopo di introdurre un procedimento per l’esame preventivo delle candidature presentate dai Gruppi parlamentari per le cariche pubbliche la cui designazione spetta alla Camera.

A tal fine si crea un organo parlamentare di natura consultiva, composto da rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al quale compete di informare l’Assemblea circa l’idoneità delle persone proposte ad accedere alle diverse cariche, previa audizione personale davanti alla commissione, se lo si ritenga opportuno, degli stessi candidati.
Di conseguenza, in conformità a quanto disposto all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso dei Deputati, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone quanto segue:

Primo
Le proposte di designazione di membri di Organi costituzionali così come le nomine di Autorità dello Stato che spetti al Congresso dei Deputati di effettuare, conformemente alla Costituzione ed alle leggi, saranno esaminate secondo il procedimento stabilito nel Titolo XII del Regolamento della Camera e quanto disposto nella presente Risoluzione.

Secondo
1. Quando il Congresso dei Deputati debba effettuare una proposta per la designazione di persone o procedere alla nomina diretta di queste l’Ufficio di Presidenza della Camera, di propria iniziativa o su istanza degli organi o istituzioni corrispondenti, deciderà l’apertura di un termine per la presentazione delle candidature.
2. Ogni Gruppo parlamentare potrà proporre, al massimo, tanti candidati per quanti sono i posti da designare o nominare da parte del Congresso.
3. Le candidature saranno presentate per iscritto al Protocollo generale della Camera accompagnate da un curriculum vitae di ogni candidato, nel quale saranno specificati i suoi meriti professionali e accademici e le altre circostanze che, ad avviso del Gruppo parlamentare proponente, evidenzino l’idoneità del candidato per il posto.
Parimenti, le candidature dovranno garantire, nella forma stabilita dall’Ufficio di Presidenza della Camera, l’adempimento da parte dei Candidati dei requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Terzo
1. Decorso il termine per la presentazione di candidature l’Ufficio di Presidenza della Camera ne ordinerà la trasmissione alla Commissione consultiva per le nomine del Congresso dei Deputati.
2. La Commissione consultiva per le nomine è l’organo di consulenza della Camera in questa materia. Sarà composta dal Presidente del Congresso, che la presiederà, e dai portavoce dei Gruppi parlamentari, che potranno farsi rappresentare da altri Deputati del loro stesso Gruppo. Fungerà da Segretario della Commissione consultiva il Segretario Generale del Congresso.
La commissione consultiva per le nomine prenderà le sue decisioni secondo quanto disposto all’articolo 39.4 del Regolamento del Congresso.
3. La Commissione consultiva procederà all’esame delle candidature presentate. Se qualcuna di esse proponesse persone che non corrispondano ai requisiti oggettivi stabiliti nella Costituzione o nelle leggi sarà respinta. Di questa decisione sarà informato il Gruppo parlamentare proponente, che potrà presentare nuovi candidati, in sostituzione di quelli respinti, nel termine che a tal fine stabilisca l’Ufficio di Presidenza del Congresso.
4. Una volta comprovato l’adempimento dei requisiti oggettivi per la nomina, la Commissione consultiva, di propria iniziativa o su richiesta di un Gruppo parlamentare, potrà decidere l’audizione personale dei candidati davanti ad essa.
5. Durante l’audizione i membri della Commissione consultiva potranno richiedere al candidato chiarimenti su qualunque elemento riferito alla sua carriera professionale o accademica o sui suoi meriti personali.
La Presidenza vigilerà, in ogni caso, sui diritti della persona ascoltata e non ammetterà quelle domande che possano sminuire o mettere indebitamente in questione l’onore o il diritto alla riservatezza del candidato.
6. Le audizioni e le successive deliberazioni seguiranno il regime generale di pubblicità delle sedute delle commissioni della Camera previsto all’articolo 64.1 del Regolamento, salvo che la Commissione consultiva decida la loro effettuazione a porte chiuse.
7. Quei candidati che fossero invitati a presentarsi davanti alla Commissione consultiva e non lo facessero rimarranno esclusi durante il resto del procedimento.

Quarto
1. La Commissione consultiva per le nomine riferirà all’Assemblea la propria decisione sulla idoneità dei candidati ad accedere alle cariche da assegnare.
2. Qualora la Presidenza lo ritenesse opportuno, tenuto conto delle deliberazioni in seno alla Commissione e del tempo trascorso dall’inizio del procedimento, proporrà all’Ufficio di Presidenza l’apertura di successivi termini di presentazione di candidature. Le nuove candidature saranno esaminate conformemente a quanto stabilito per le prime.

Quinto
La deliberazione e votazione in Assemblea si effettuerà secondo quanto stabilito al Titolo XII del Regolamento della Camera.

Sesto
Quando in virtù di qualche disposizione di legge il Congresso dovesse manifestare il proprio accoglimento di proposte o ratificare la nomina di Autorità o cariche pubbliche e non fosse previsto nella legge un procedimento speciale a tal fine, saranno applicabili le norme stabilite nella presente Risoluzione per l’esame di candidature.

Settimo
La presente Risoluzione entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


41. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 25 maggio 2000, con cui si modifica la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992

In conformità a quanto disposto all’articolo 2 della Legge organica n. 3/1981, del 6 aprile 1981, sul Difensore del Popolo, modificata dalla Legge organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, spetta alla Commissione mista Congresso-Senato incaricata dei rapporti con il Difensore del Popolo di proporre alle Assemblee delle Camere il candidato o candidati a Difensore del Popolo. A sua volta, le caratteristiche proprie della suddetta Commissione appaiono regolate nella Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato riuniti in seduta congiunta, sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992. Risulta opportuno introdurre, nel procedimento di proposta del candidato o candidati a Difensore del Popolo, la possibilità di preventiva audizione di questi nella citata Commissione per ottenere chiarimenti sulla loro carriera professionale o accademica o sui loro meriti personali. E’ perciò necessario modificare quella Risoluzione, al cui fine gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 25 maggio 2000, hanno approvato la seguente Risoluzione:

Primo
Si modifica il comma quarto della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992, che passerà ad avere la seguente redazione:

“1. La Commissione mista eserciterà le funzioni previste nella Legge organica sul Difensore del Popolo e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Difensore del Popolo e conoscerà delle questioni che le assegnino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato.

 2. Previamente alla formulazione della proposta alle Assemblee delle Camere di un candidato a Difensore del Popolo, l’ufficio di presidenza della Commissione potrà, di propria iniziativa o su istanza di un Gruppo parlamentare, decidere l’audizione dei candidati proposti.

L’audizione si svolgerà secondo le seguenti regole:

a) I membri della Commissione potranno richiedere al candidato chiarimenti su qualunque elemento riferito alla sua carriera professionale o accademica o sui suoi meriti personali.
b) La Presidenza vigilerà, in ogni caso, sui diritti della persona ascoltata e non ammetterà quelle domande che possano sminuire o mettere indebitamente in questione l’onore o il diritto alla riservatezza del candidato.
c) L’audizione si effettuerà secondo il regime generale di pubblicità delle commissioni.
d) Quei candidati che fossero chiamati a presentarsi davanti alla Commissione consultiva e non lo facessero rimarranno esclusi durante il resto del procedimento.

3. Nella forma prevista al punto precedente, potrà essere decisa la effettuazione di audizioni preventive al riconoscimento della conformità per la nomina degli assistenti proposti dal Difensore del Popolo, che saranno disciplinate dalle stesse regole.

4. La Relazione annuale che, conformemente a quanto disposto agli articoli 32 e 33 della Legge organica sul Difensore del Popolo, questo deve presentare alle Cortes, così come le relazioni straordinarie che il Difensore invii alle stesse, saranno sottoposte all’esame della Commissione mista, preventivamente alla loro discussione nelle Assemblee delle Camere, secondo il seguente procedimento:
a) Ricevuta la Relazione, verrà rinviata alla Commissione mista, spettando al suo Presidente, in accordo con l’ufficio di presidenza, l’inserimento del suo esame all’ordine del giorno di una seduta della commissione.
b) Lo svolgimento della seduta consterà delle seguenti fasi: esposizione generale della Relazione da parte del Difensore del Popolo, intervento per un tempo massimo di dieci minuti dei rappresentanti di ciascun Gruppo parlamentare per formulare domande o chiedere chiarimenti e successiva risposta a queste da parte del Difensore del Popolo.
c) Il Presidente della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari, potrà autorizzare interventi affinché i membri della Commissione mista formulino semplicemente domande o chiedano chiarimenti. Il Presidente fisserà a tal fine un numero o un tempo massimo di interventi”.

Secondo
La presente Risoluzione entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.