Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO III Della organizzazione del Congresso CAPITOLO I DellUfficio di Presidenza SEZIONE 1ª: Delle funzioni dellUfficio di Presidenza e dei suoi membri Articolo 30 1. LUfficio di Presidenza è lorgano di direzione della Camera e detiene la rappresentanza collegiale di questa negli atti a cui partecipi. 2. LUfficio di Presidenza sarà composto dal Presidente del Congresso, quattro Vicepresidenti e quattro Segretari. 3. Il Presidente dirige e coordina lattività dellUfficio di Presidenza. Articolo 31 1. Spettano allUfficio di Presidenza le seguenti funzioni: 1. Adottare le decisioni e misure necessarie alla organizzazione del lavoro ed alla regolamentazione e gestione interna della Camera. 2. Elaborare il progetto di Bilancio del Congresso dei Deputati, dirigere e controllare la sua esecuzione e presentare allAssemblea della Camera, alla fine di ogni esercizio, una relazione sulla sua attuazione. 3. Ordinare le spese della Camera, senza pregiudizio alle deleghe che possa assegnare. 4. Qualificare, secondo il Regolamento, i testi e documenti di carattere parlamentare, così come dichiarare la ammissibilità o inammissibilità degli stessi. 5. Disporre lesame di tutti i testi e documenti di carattere parlamentare, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento. 6. Programmare le linee generali di azione della Camera, fissare il calendario delle attività dellAssemblea e delle Commissioni per ogni sessione e coordinare i lavori dei loro diversi organi, tutto questo previa audizione della Giunta dei Portavoce. 7. Qualunque altra funzione assegnatagli dal presente Regolamento nonché quelle non attribuite ad un organo specifico. 2. Qualora un Deputato o un Gruppo parlamentare dissenta rispetto alla decisione adottata dallUfficio di Presidenza nellesercizio delle funzioni cui si riferiscono i punti 4° e 5° del comma precedente, potrà richiederne il riesame. LUfficio di Presidenza deciderà definitivamente, sentita la Giunta dei Portavoce, con risoluzione motivata. Articolo 35 1. LUfficio di Presidenza si riunirà su convocazione del Presidente e con la consulenza del Segretario generale, che redigerà il processo verbale delle sedute e curerà, sotto la direzione del Presidente, lesecuzione delle decisioni. 2. La nomina di Segretario generale sarà effettuata dallUfficio di Presidenza del Congresso, su proposta del suo Presidente, fra i consiglieri delle Cortes con più di cinque anni di servizio effettivo. SEZIONE 2ª: Della elezione dei membri dellUfficio di Presidenza Articolo 36 1. LAssemblea eleggerà i membri dellUfficio di Presidenza nella seduta costitutiva del Congresso. 2. Si procederà ad una nuova elezione dei membri dellUfficio di Presidenza nel caso in cui le sentenze emesse nei ricorsi in sede di contenzioso elettorale comportassero la sostituzione nella titolarità di più del dieci per cento dei seggi. Detta elezione avrà luogo una volta che i nuovi Deputati abbiano pienamente acquisito tale condizione. Articolo 37 1. Nella elezione del Presidente ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulterà eletto chi ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora nessuno ottenesse alla prima votazione detta maggioranza, si ripeterà lelezione fra quelli che abbiano conseguito le due più alte votazioni e risulterà eletto chi ottenga più voti. 2. I quattro Vicepresidenti saranno eletti simultaneamente. Ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulteranno eletti, in ordine successivo, i quattro che ottengano il maggior numero di voti. Nella stessa forma saranno eletti i quattro Segretari. 3. Nel caso di parità di voti in qualche votazione, si procederà a successive votazioni fra i candidati a pari merito fino a che la parità non risulti superata. Articolo 38 I seggi vacanti che vengano a crearsi nellUfficio di Presidenza durante la legislatura saranno coperti con elezione da parte dellAssemblea nella forma stabilita allarticolo precedente, adeguato nelle sue disposizioni al tipo di vacanze da colmare. CAPITOLO SECONDO Della Giunta dei Portavoce Articolo 39 1. I portavoce dei Gruppi parlamentari costituiscono la Giunta dei Portavoce, che si riunirà sotto la presidenza del Presidente del Congresso. Questi la convocherà di propria iniziativa o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera. 2. Delle riunioni della Giunta verrà informato il Governo affinché invii, se lo ritenga opportuno, un rappresentante che potrà essere accompagnato, se del caso, da una persona che lo assista. 3. Alle riunioni della Giunta dovranno partecipare almeno un Vicepresidente, uno dei Segretari della Camera e il Segretario Generale. I portavoce o i loro supplenti potranno essere accompagnati da un membro del proprio Gruppo che non avrà diritto di voto. 4. Le decisioni della Giunta dei Portavoce verranno sempre adottate in base al criterio del voto ponderato. CAPITOLO QUINTO Della Deputazione Permanente Articolo 56 1. La Deputazione Permanente sarà presieduta dal Presidente del Congresso e ne faranno parte un minimo di ventuno membri che rappresenteranno i Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica. 2. Si procederà alla determinazione del numero di membri secondo quanto stabilito al comma 1 dellarticolo 40. Ogni Gruppo parlamentare designerà il numero di Deputati titolari ad esso spettanti ed altrettanti in qualità di supplenti. 3. La Deputazione eleggerà fra i suoi membri due Vicepresidenti e due Segretari, secondo quanto disposto per la elezione dellUfficio di Presidenza del Congresso, adattato al diverso numero di posti da coprire. 4. La Deputazione Permanente sarà convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei Gruppi parlamentari o di un quinto dei suoi membri. Articolo 57 Spetta alla Deputazione Permanente vigilare sulle attribuzioni della Camera quando questa non sia riunita ed inoltre: 1. Nei casi di scioglimento o scadenza del mandato del Congresso dei Deputati: Assumere tutti i poteri che, con riferimento ai decreti legge, larticolo 86 della Costituzione attribuisce al Congresso dei Deputati. Esercitare le competenze che larticolo 116 della Costituzione attribuisce alla Camera rispetto agli stati di allarme, emergenza e assedio. 2. Negli intervalli di tempo fra i periodi di sedute, esercitare liniziativa prevista allarticolo 73.2 della Costituzione. Articolo 58 Sarà applicabile alle sedute della Deputazione Permanente ed al suo funzionamento quanto stabilito per lAssemblea nel presente Regolamento. Articolo 59 Dopo che si siano tenute le elezioni generali, la Deputazione Permanente riferirà allAssemblea del Congresso, una volta costituitosi, sugli argomenti che avesse trattato e le decisioni adottate. Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati 19. Decisione dellUfficio di Presidenza della Camera, del 20 dicembre 1989, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente LUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto allarticolo 40 del Regolamento, che, salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, le Commissioni della Camera siano composte da 19 membri del Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso, 10 del Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso, 2 del Gruppo Parlamentare Catalano (Convergència i Uniò), 2 del Gruppo Parlamentare di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna, 2 del Gruppo Parlamentare del CDS, 1 del Gruppo Parlamentare Basco (PNV) e 1 del Gruppo Parlamentare Misto. Analogamente, lUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto allarticolo 56 del Regolamento, che la Deputazione Permanente abbia la stessa composizione esplicitata per le Commissioni, sotto la presidenza di S.E. il signor Presidente della Camera. In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito allarticolo 97 del Regolamento della Camera. 20. Decisione dellUfficio di Presidenza della Camera, dell 8 maggio 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente che modifica quella datata 20 dicembre 1989 LUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto allarticolo 40 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione delle Commissioni del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che dora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nelle Commissioni della Camera ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri. In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito allarticolo 97 del Regolamento della Camera. LUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto allarticolo 56 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione della Deputazione Permanente del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che dora in avanti, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nella Deputazione Permanente ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri. In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito allarticolo 97 del Regolamento della Camera. 21. Decisione dellUfficio di Presidenza della Camera, del 6 settembre 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente, che modifica quella datata 8 maggio 1990 In conformità a quanto deciso dallUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dallarticolo 40 del Regolamento, dora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri delle Commissioni della Camera (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990). In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito allarticolo 97 del Regolamento della Camera. In conformità a quanto deciso dallUfficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dallarticolo 56 del Regolamento, dora in avanti il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri della Deputazione Permanente (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990). In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito allarticolo 97 del Regolamento della Camera. |