Organi - Organi collegiali di direzione e gestione della Camera Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO I
Dell’Ufficio di Presidenza

SEZIONE 1ª:
Delle funzioni dell’Ufficio di Presidenza e dei suoi membri

Articolo 30
1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo di direzione della Camera e detiene la rappresentanza collegiale di questa negli atti a cui partecipi.
2. L’Ufficio di Presidenza sarà composto dal Presidente del Congresso, quattro Vicepresidenti e quattro Segretari.
3. Il Presidente dirige e coordina l’attività dell’Ufficio di Presidenza.

Articolo 31
1. Spettano all’Ufficio di Presidenza le seguenti funzioni:
1. Adottare le decisioni e misure necessarie alla organizzazione del lavoro ed alla regolamentazione e gestione interna della Camera.
2. Elaborare il progetto di Bilancio del Congresso dei Deputati, dirigere e controllare la sua esecuzione e presentare all’Assemblea della Camera, alla fine di ogni esercizio, una relazione sulla sua attuazione.
3. Ordinare le spese della Camera, senza pregiudizio alle deleghe che possa assegnare.
4. Qualificare, secondo il Regolamento, i testi e documenti di carattere parlamentare, così come dichiarare la ammissibilità o inammissibilità degli stessi.
5. Disporre l’esame di tutti i testi e documenti di carattere parlamentare, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.
6. Programmare le linee generali di azione della Camera, fissare il calendario delle attività dell’Assemblea e delle Commissioni per ogni sessione e coordinare i lavori dei loro diversi organi, tutto questo previa audizione della Giunta dei Portavoce.
7. Qualunque altra funzione assegnatagli dal presente Regolamento nonché quelle non attribuite ad un organo specifico.
2. Qualora un Deputato o un Gruppo parlamentare dissenta rispetto alla decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle funzioni cui si riferiscono i punti 4° e 5° del comma precedente, potrà richiederne il riesame. L’Ufficio di Presidenza deciderà definitivamente, sentita la Giunta dei Portavoce, con risoluzione motivata.

Articolo 35
1. L’Ufficio di Presidenza si riunirà su convocazione del Presidente e con la consulenza del Segretario generale, che redigerà il processo verbale delle sedute e curerà, sotto la direzione del Presidente, l’esecuzione delle decisioni.
2. La nomina di Segretario generale sarà effettuata dall’Ufficio di Presidenza del Congresso, su proposta del suo Presidente, fra i consiglieri delle Cortes con più di cinque anni di servizio effettivo.


SEZIONE 2ª:
Della elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 36
1. L’Assemblea eleggerà i membri dell’Ufficio di Presidenza nella seduta costitutiva del Congresso.
2. Si procederà ad una nuova elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza nel caso in cui le sentenze emesse nei ricorsi in sede di contenzioso elettorale comportassero la sostituzione nella titolarità di più del dieci per cento dei seggi. Detta elezione avrà luogo una volta che i nuovi Deputati abbiano pienamente acquisito tale condizione.

Articolo 37
1. Nella elezione del Presidente ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulterà eletto chi ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora nessuno ottenesse alla prima votazione detta maggioranza, si ripeterà l’elezione fra quelli che abbiano conseguito le due più alte votazioni e risulterà eletto chi ottenga più voti.
2. I quattro Vicepresidenti saranno eletti simultaneamente. Ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulteranno eletti, in ordine successivo, i quattro che ottengano il maggior numero di voti. Nella stessa forma saranno eletti i quattro Segretari.
3. Nel caso di parità di voti in qualche votazione, si procederà a successive votazioni fra i candidati a pari merito fino a che la parità non risulti superata.

Articolo 38
I seggi vacanti che vengano a crearsi nell’Ufficio di Presidenza durante la legislatura saranno coperti con elezione da parte dell’Assemblea nella forma stabilita all’articolo precedente, adeguato nelle sue disposizioni al tipo di vacanze da colmare.


CAPITOLO SECONDO
Della Giunta dei Portavoce

Articolo 39
1. I portavoce dei Gruppi parlamentari costituiscono la Giunta dei Portavoce, che si riunirà sotto la presidenza del Presidente del Congresso. Questi la convocherà di propria iniziativa o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera.
2. Delle riunioni della Giunta verrà informato il Governo affinché invii, se lo ritenga opportuno, un rappresentante che potrà essere accompagnato, se del caso, da una persona che lo assista.
3. Alle riunioni della Giunta dovranno partecipare almeno un Vicepresidente, uno dei Segretari della Camera e il Segretario Generale. I portavoce o i loro supplenti potranno essere accompagnati da un membro del proprio Gruppo che non avrà diritto di voto.
4. Le decisioni della Giunta dei Portavoce verranno sempre adottate in base al criterio del voto ponderato.


CAPITOLO QUINTO
Della Deputazione Permanente

Articolo 56
1. La Deputazione Permanente sarà presieduta dal Presidente del Congresso e ne faranno parte un minimo di ventuno membri che rappresenteranno i Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. Si procederà alla determinazione del numero di membri secondo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 40. Ogni Gruppo parlamentare designerà il numero di Deputati titolari ad esso spettanti ed altrettanti in qualità di supplenti.
3. La Deputazione eleggerà fra i suoi membri due Vicepresidenti e due Segretari, secondo quanto disposto per la elezione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, adattato al diverso numero di posti da coprire.
4. La Deputazione Permanente sarà convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei Gruppi parlamentari o di un quinto dei suoi membri.

Articolo 57
Spetta alla Deputazione Permanente vigilare sulle attribuzioni della Camera quando questa non sia riunita ed inoltre:
1. Nei casi di scioglimento o scadenza del mandato del Congresso dei Deputati:
• Assumere tutti i poteri che, con riferimento ai decreti legge, l’articolo 86 della Costituzione attribuisce al Congresso dei Deputati.
• Esercitare le competenze che l’articolo 116 della Costituzione attribuisce alla Camera rispetto agli stati di allarme, emergenza e assedio.
2. Negli intervalli di tempo fra i periodi di sedute, esercitare l’iniziativa prevista all’articolo 73.2 della Costituzione.

Articolo 58
Sarà applicabile alle sedute della Deputazione Permanente ed al suo funzionamento quanto stabilito per l’Assemblea nel presente Regolamento.

Articolo 59
Dopo che si siano tenute le elezioni generali, la Deputazione Permanente riferirà all’Assemblea del Congresso, una volta costituitosi, sugli argomenti che avesse trattato e le decisioni adottate.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

19. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 20 dicembre 1989, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 40 del Regolamento, che, salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, le Commissioni della Camera siano composte da 19 membri del Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso, 10 del Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso, 2 del Gruppo Parlamentare Catalano (Convergència i Uniò), 2 del Gruppo Parlamentare di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna, 2 del Gruppo Parlamentare del CDS, 1 del Gruppo Parlamentare Basco (PNV) e 1 del Gruppo Parlamentare Misto.
Analogamente, l’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 56 del Regolamento, che la Deputazione Permanente abbia la stessa composizione esplicitata per le Commissioni, sotto la presidenza di S.E. il signor Presidente della Camera.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


20. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, dell’ 8 maggio 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente che modifica quella datata 20 dicembre 1989

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 40 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione delle Commissioni del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che d’ora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nelle Commissioni della Camera ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 56 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione della Deputazione Permanente del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che d’ora in avanti, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nella Deputazione Permanente ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


21. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 6 settembre 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente, che modifica quella datata 8 maggio 1990

In conformità a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dall’articolo 40 del Regolamento, d’ora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri delle Commissioni della Camera (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990).
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.

In conformità a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dall’articolo 56 del Regolamento, d’ora in avanti il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri della Deputazione Permanente (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990).
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.