Procedimento legislativo - Procedimenti speciali Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VIII. Proposte e loro trattazione

§ 92 Regolamenti legislativi (Rechtsverordung)
I regolamenti legislativi (Rechtsverordnung) del Governo che necessitano dell’assenso del Bundestag o la cui revoca può essere richiesta dal Bundestag entro un determinato termine, sono direttamente assegnati dal Presidente del Bundestag, in accordo con il Consiglio degli anziani, alla commissione competente. Al riguardo il Presidente deve stabilire un termine entro il quale la commissione competente per il merito deve presentare una relazione al Bundestag. La relazione della commissione deve essere posta all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag. Qualora la commissione non presenti in tempo tale relazione, il provvedimento deve essere posto per la decisione, anche senza relazione della commissione, all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag.

§ 99 Progetti di legge urgenti del Governo federale di cui all’articolo 81 della Legge Fondamentale
(1) I progetti di legge del Governo dichiarati urgenti ai sensi dell’articolo 81 della Legge Fondamentale o nuovamente presentati dopo la dichiarazione dello stato di urgenza legislativa devono, su richiesta del Governo, essere posti all’ordine del giorno della seduta successiva. La eliminazione dall’ordine del giorno è possibile una sola volta.

(2) Il progetto di legge si intende respinto se per due volte nella seconda o nella terza lettura in caso di singole votazioni o della votazione finale, a causa della mancanza del numero legale la votazione sia stata senza esito.

Articolo 81 LF (Stato di urgenza legislativa)
(1) Qualora il Bundestag non venga sciolto nel caso di cui all’articolo 68, il Presidente federale può dichiarare, su proposta del Governo federale e con l’assenso del Bundesrat, lo stato di urgenza legislativa per una proposta di legge, se il Bundestag la respinga sebbene il Governo la abbia indicata come urgente. Lo stesso vale se una proposta di legge sia stata respinta, sebbene il Cancelliere federale abbia ad essa collegato la mozione di cui all’articolo 68.

(2) Qualora il Bundestag dopo la dichiarazione dello stato di urgenza legislativa respinga nuovamente la proposta di legge ovvero la approvi in una versione indicata come inaccettabile per il Governo federale, la legge si ritiene approvata nella misura in cui il Bundesrat vi assenta. Lo stesso vale se la proposta non venga approvata entro quattro settimane dopo la nuova presentazione.

(3) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale, entro un termine di sei mesi dopo la prima dichiarazione dello stato di urgenza legislativa, può essere approvata in base ai commi 1 e 2 anche ogni altra proposta di legge respinta dal Bundestag. Dopo lo scadere del termine, non è consentita una ulteriore dichiarazione dello stato di urgenza legislativa durante la permanenza in carica dello stesso Cancelliere federale.

(4) La Legge fondamentale non può essere né modificata né in tutto o in parte abrogata o sospesa mediante una legge approvata in base al comma 2.