Pubblicità dei lavori Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VII. Commissioni

§ 73 Processi verbali delle commissioni
(1) Di ciascuna seduta delle commissioni deve essere redatto un processo verbale scritto. Questo deve contenere almeno tutte le mozioni e le decisioni della commissione. La resocontazione stenografica delle sedute delle commissioni deve essere autorizzata dal Presidente del Bundestag.

(2) I processi verbali delle sedute a porte chiuse delle commissioni non sono per principio documenti segreti ai sensi del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag (§ 2, comma 5 del Reg. tutela del segreto). Nella misura in cui essi non siano interamente accessibili al pubblico, devono essere dotati dalla commissione di un apposito contrassegno; i dettagli sono regolati dalle direttive da emanare ai sensi del comma 3. I processi verbali delle sedute pubbliche (§ 69, comma 1, frase 2, § 70, comma 1) non possono recare tale contrassegno.

(3) Per il trattamento dei processi verbali il Presidente del Bundestag emana apposite direttive (Appendice 2, n.d.t.) in accordo con il Presidium.


XI. Documentazione ed esecuzione delle decisioni del Bundestag

§ 116 Resoconto stenografico
(1) Di ogni seduta viene redatto un resoconto stenografico (Plenarprotokoll).

(2) I resoconti stenografici sono distribuiti ai membri del Bundestag.

(3) Tutte le altre riproduzioni dei lavori del Bundestag, ad esempio su nastro magnetico, devono essere depositate nell’archivio parlamentare.

§ 117 Esame della trascrizione da parte degli oratori
Ciascun oratore riceve in esame la trascrizione del proprio discorso. Questa deve essere restituita entro due ore al Servizio stenografico. La trascrizione viene data alle stampe se l’oratore non l’abbia restituita entro il termine stabilito. Senza il consenso degli oratori non può essere consentito ad altri se non al Presidente del Bundestag di prendere visione delle trascrizioni dei discorsi prima del loro esame da parte degli oratori.

§ 118 Correzione della trascrizione
(1) Per mezzo di correzioni apportate dall’oratore alla trascrizione non può essere modificato il senso del discorso o di singole parti di esso. Qualora vi siano dubbi riguardo all’ammissibilità di una correzione e non sia raggiunto un accordo fra l’oratore ed il dirigente del Servizio stenografico la decisione è rimessa al Presidente di turno.

(2) Il Presidente può avvalersi di qualunque mezzo di prova.

§ 119 Trascrizione delle interruzioni
(1) Una interruzione che sia stata riportata nella trascrizione costituisce parte integrante del resoconto stenografico salvo che non venga cancellata con il consenso del Presidente del Bundestag e dell’interessato.

(2) Una interruzione che sia sfuggita al Presidente può ancora essere fatta rilevare nella seduta successiva.

§ 120 Documentazione delle decisioni
Oltre al resoconto stenografico, di ogni seduta viene redatto un processo verbale (Amtliches Protokoll) che deve essere sottoscritto dal Presidente del Bundestag. Il processo verbale è distribuito ai membri del Bundestag e si intende approvato se fino al momento della distribuzione di quello relativo alla seduta successiva non sia stata sollevata alcuna obiezione.

§ 121 Obiezione al processo verbale
Qualora venga sollevata obiezione al processo verbale e questa non venga chiarita attraverso la dichiarazione dei Segretari, il Presidente consulta il Bundestag. Qualora l’obiezione sia ritenuta fondata, la nuova formulazione del punto contestato deve essere inserita nel processo verbale successivo.


>> Allegati

Allegato 3
Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag

§ 1 Ambito di applicazione
(1) Il presente Regolamento sulla tutela del segreto si applica ai documenti segreti predisposti all’interno del Bundestag o trasmessi al Bundestag, alle sue commissioni o a membri del Bundestag. Le disposizioni previste per le commissioni si applicano agli altri uffici istituiti dal Bundestag o dalle commissioni o previsti dalla legge.

(2) Sono documenti segreti quelli riguardanti questioni di qualunque tipo che, attraverso specifiche misure di sicurezza, debbano essere protetti contro la conoscenza da parte di non autorizzati.

(3) Documenti segreti possono essere tutte le forme di rappresentazione di nozioni e cognizioni. I materiali intermedi (quali progetti preliminari, registrazioni su nastro, copie stenografate, carta carbone, matrici di ciclostile, stampe difettose, carta assorbente) devono essere trattati come un documento segreto.

§ 2 Livelli di segretezza
(1) I documenti segreti sono classificati in base alla tutela di cui necessitano secondo i seguenti livelli di segretezza:
rigorosamente segreto; Abbreviazione: str. geh.
segreto; Abbreviazione: geh.
riservato; Abbreviazione: VS-Vertr.
solo per uso di servizio. Abbreviazione: VS-NfD.

(2) Sono classificati come “rigorosamente segreti” i documenti la cui conoscenza da parte di non autorizzati potrebbe mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica Federale Tedesca o di uno dei suoi Länder.

(3) Sono classificati come “segreti” i documenti la cui conoscenza da parte di non autorizzati potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Federale Tedesca o di uno dei suoi Länder, potrebbe arrecare seri danni ai loro interessi o alla loro immagine o costituire un grande vantaggio per uno Stato straniero.

(4) Sono classificati come “riservati” i documenti la cui conoscenza da parte di non autorizzati potrebbe ledere gli interessi o l’immagine della Repubblica Federale Tedesca o di uno dei suoi Länder o costituire un vantaggio per uno Stato straniero.

(5) Ai documenti che non rientrano nei livelli di segretezza “rigorosamente segreto”, “segreto”, o “riservato”, ma che non siano destinati al pubblico, viene attribuito il livello si segretezza “solo per uso di servizio”. I processi verbali delle sedute a porte chiuse delle commissioni (§ 69, comma 1 del Regolamento del Bundestag) non sono per principio documenti segreti ai sensi del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag (§ 73 del Regolamento del Bundestag).

(6) L’apposizione di contrassegni identificativi ai documenti segreti si effettua in applicazione delle disposizioni relative ai documenti segreti per le autorità federali.

§ 3 Scelta e modifica dei livelli di segretezza
(1) Della classificazione di segretezza deve essere fatto solo l’uso strettamente necessario. I documenti segreti non devono essere classificati secondo un livello più elevato di quello richiesto dal loro contenuto.

(2) L’organo emanante decide il livello di segretezza dei documenti segreti. Il medesimo organo comunica per iscritto al destinatario la modifica o la rimozione del livello di segretezza di un documento segreto.

(3) Per i documenti segreti predisposti all’interno del Bundestag, sono organi emananti nel senso del comma 2:
a) il Presidente del Bundestag;
b) i Presidenti delle commissioni;
c) altri organi autorizzati dal Presidente del Bundestag.

§ 4 Conoscenza e trasmissione di un documento segreto
(1) Il contenuto di un documento di livello “riservato” o superiore non può essere comunicato in modo più esteso e con maggiore anticipo di quanto non sia indispensabile in base al lavoro parlamentare.

(2) Nel quadro del comma 1, un membro del Bundestag, cui sia stato reso accessibile un documento di livello “riservato” o superiore, può metterne a conoscenza altri membri del Bundestag.

(3) Ai dipendenti delle Frazioni ed ai collaboratori dei membri del Bundestag possono essere resi accessibili, in tale quadro, documenti di livello “riservato” o superiore solo se siano autorizzati dal Presidente del Bundestag a trattare documenti segreti e siano formalmente obbligati al mantenimento del segreto.

(4) I documenti di livello “riservato” o superiore possono essere resi accessibili ad altre persone solo con il consenso dell’organo emanante se siano autorizzati a trattare documenti segreti e siano formalmente obbligati al mantenimento del segreto.

§ 5 Conversazioni telefoniche su documenti segreti
Su questioni di livello “riservato” o superiore possono essere condotte conversazioni telefoniche solo in casi straordinari ed urgenti. In tali casi, le conversazioni devono essere condotte con tale prudenza che le circostanze di fatto non siano comprensibili a terzi. Qualora l’interlocutore non sia identificabile con sicurezza è necessaria una chiamata sotto controllo.

§ 6 Produzione di duplicati
Il destinatario di documenti di livello “riservato” o superiore può consentire la produzione di ulteriori esemplari (trascrizioni, copie a stampa, fotocopie e simili) così come di estratti solo da parte dell’Ufficio del registro di segretezza; per i documenti di livello “rigorosamente segreto” è necessario oltre a ciò il consenso dell’organo emanante. Tali duplicati devono essere trattati come il documento originale.

§ 7 Trattazione di documenti segreti nelle commissioni
(1) Le commissioni possono decidere l’apposizione di un livello di segretezza ad una questione in discussione o a parte di essa (§ 69, comma 7 del Regolamento del Bundestag). Qualora si discuta un documento di livello “riservato” o superiore, il Presidente fa in modo che la decisione venga assunta immediatamente nella stessa seduta ed accerta prima dell’inizio della discussione che non sia presente nell’aula di riunione alcuna persona non autorizzata.

(2) In caso di discussioni su questioni di livello “rigorosamente segreto” o “segreto” possono essere verbalizzate solo le decisioni. La commissione può decidere che le discussioni vengano riportate a seconda del contenuto; in tal caso essa deve decidere sulla stampa e distribuzione del resoconto.

(3) In caso di discussioni su questioni di livello “riservato” può essere predisposto un resoconto; si applica il comma 2, frase 2, seconda
parte. La commissione può tuttavia decidere che vengano riportate le sole decisioni.

(4) Qualora vengano trasmessi ad una commissione documenti di livello “riservato” o superiore, questi possono essere distribuiti solo nella seduta e per non oltre la sua durata. In caso di sospensione della seduta può essere omessa la restituzione se sia assicurata la vigilanza del luogo in cui si svolge la seduta da parte del Servizio di sicurezza della Camera. Il Presidente della commissione può decidere che documenti di livello “segreto” o “riservato” siano consegnati al relatore della commissione ed in particolari casi ad altri membri della commissione fino alla conclusione della discussione in commissione sulla questione in esame e che siano conservati nei modi e luoghi appropriati.

(5) Per i documenti di livello “riservato” la commissione può decidere diversamente nei casi di cui al comma 4.

(6) I documenti di livello “riservato” o “segreto” predisposti nella commissione, dopo la registrazione da parte dell’Ufficio del registro di segretezza, possono essere temporaneamente conservati, previa autorizzazione del Presidente della commissione, nei luoghi appositamente previsti presso la commissione. Essi devono essere restituiti all’Ufficio del registro di segretezza non appena siano non più necessari nella commissione.

(7) Qualora emerga solo nel corso o a conclusione delle discussioni che queste debbano essere considerate di livello “riservato” o superiore, la commissione può successivamente decidere le necessarie misure di sicurezza.

§ 8 Registrazione e gestione dei documenti segreti
(1) Qualora vengano trasmessi al Bundestag, alle sue commissioni o a membri del Bundestag documenti di livello “riservato” o superiore, nel caso in cui non siano stati inviati attraverso l’Ufficio del registro di segretezza, devono essere per principio a questo inviati per la registrazione e la gestione.

(2) I documenti di livello “riservato” o superiore predisposti nel Bundestag devono essere per principio analogamente inviati all’Ufficio del registro di segretezza per la registrazione e la gestione.

(3) Il ricevimento di documenti di livello “riservato” o superiore deve essere attestato per iscritto.

(4) I documenti di livello “riservato” o superiore devono essere conservati presso l’Ufficio del registro di segretezza o presso i locali a tal fine stabiliti dal Presidente del Bundestag.

(5) I documenti di livello “solo per uso di servizio” devono essere conservati chiusi a chiave; ciò non è necessario se siano custoditi in locali cui non abbiano accesso estranei.

§ 9 Distruzione di documenti segreti
I documenti segreti compresi i materiali intermedi predisposti nel Bundestag, qualora non siano più necessari, devono essere inviati all’Ufficio del registro di segretezza. Nella misura in cui non debbano essere conservati, i documenti segreti sono distrutti a cura dell’Ufficio del registro di segretezza.

§ 10 Inoltro di documenti segreti
(1) In caso di inoltro all’interno della Camera, i documenti di livello “rigorosamente segreto” e “segreto” devono essere trasmessi mediante l’Ufficio del registro di segretezza. Essi possono essere inoltrati solo attraverso persone appositamente autorizzate. Qualora per ragioni di urgenza si effettui una consegna a mano, l’Ufficio del registro di segretezza deve esserne successivamente informato.

(2) I documenti di livello “riservato”, previa comunicazione all’Ufficio del registro di segretezza, possono essere inoltrati a mano alle persone autorizzate a riceverli.

(3) La spedizione di documenti di livello “riservato” o superiore viene effettuata dall’Ufficio del registro di segretezza in base alle disposizioni relative ai documenti segreti per le autorità federali.

§ 11 Asporto di documenti segreti
(1) Non è consentito portare fuori dai locali soggetti all’amministrazione del Bundestag documenti di livello “rigorosamente segreto” e “segreto”. Il Presidente del Bundestag può concederne l’autorizzazione se lo richiedano imprescindibili motivi. Il Presidente stabilisce contemporaneamente come i documenti debbano essere trasportati.

(2) In caso di asporto di documenti di livello “riservato” o superiore si deve provvedere alla continua e sicura custodia. Qualora non sia disponibile per documenti di livello “rigorosamente segreto” e “segreto” una cassaforte con combinazione o serratura di sicurezza, chi li ha in custodia deve mantenerli costantemente presso di sé. Non è consentito lasciarli in automobile o depositarli presso cassette di sicurezza di alberghi o stazioni ferroviarie e simili. In caso di soggiorno all’estero i documenti devono essere custoditi, se possibile, presso la rappresentanza diplomatica tedesca.

(3) I documenti di livello “riservato” o superiore non possono essere letti o discussi in pubblico.

§ 12 Dovere di comunicazione
Qualunque sospetto, qualunque percezione o qualunque evento che lasci presumere iniziative di servizi di informazione stranieri o che persone non autorizzate abbiano ricevuto conoscenza del contenuto di documenti segreti, nonché la perdita di documenti di livello “riservato” o superiore o la perdita di chiavi di sicurezza, deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Bundestag o all’Incaricato per la tutela del segreto dell’amministrazione del Bundestag.

§ 13 Norme applicative
Il Presidente del Bundestag è autorizzato ad emanare norme applicative.


Norme applicative del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag del 19 settembre 1975
In base al § 13 del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag si emanano le seguenti norme applicative:

§ 1
Per quanto concerne esclusivamente l’ambito di competenza dell’amministrazione del Bundestag si applicano le disposizioni relative ai documenti segreti per le autorità federali.

§ 2
(1) Chiunque abbia avuto accesso ad un documento segreto o ne sia stato messo a conoscenza è personalmente responsabile del mantenimento del segreto nonché del trattamento e della custodia prescritti dalle norme del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag e dalle disposizioni integrative relative ai documenti segreti per le autorità federali.

(2) Il dovere di mantenere il segreto vale anche per il periodo successivo al ritiro dal Bundestag.

(3) In presenza di persone non autorizzate non si può parlare del contenuto di documenti segreti.

(4) Nella misura in cui questioni da tenere segrete debbano essere rese accessibili o portate a conoscenza di privati, questi devono essere preventivamente controllati nel modo appropriato.

(5) Prima della trasmissione o della partecipazione a sedute o discussioni su questioni da tenere segrete, il destinatario o il partecipante deve essere avvisato circa il trattamento dei documenti segreti nonché della punibilità di una violazione del segreto e formalmente obbligato alla discrezione ed al mantenimento del segreto.

§ 3
(1) In osservanza del principio di cui al § 3, comma 1 del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag, il livello di segretezza di un documento si regola in base al contenuto della parte del documento che richiede il più alto livello di segretezza; gli allegati possono essere classificati secondo un livello inferiore.

(2) Gli scritti che si riferiscono ad un documento segreto ma che non abbiano essi stessi un contenuto che è necessario tenere segreto, come ad esempio i memoriali etc., devono essere classificati in base al loro contenuto e non a quello del documento cui si riferiscono.

(3) L’organo emanante (§ 3, comma 3 del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag) può decidere che documenti segreti, a partire da un determinato momento o al verificarsi di un determinato evento, debbano essere classificati secondo un livello inferiore o resi pubblici.

§ 4
(1) Il Presidente del Bundestag conferisce all’Incaricato per la tutela del segreto il potere di autorizzare al trattamento di documenti segreti ed obbligare al mantenimento del segreto i dipendenti delle Frazioni ed i collaboratori dei deputati nonché altre persone. Riguardo ai requisiti per la autorizzazione valgono le disposizioni da applicare in caso di autorizzazione di un appartenente al pubblico impiego (ad es. controlli etc.); le stesse disposizioni valgono anche per quanto concerne le implicazioni di una autorizzazione (ad es. limitazioni di viaggio).

(2) L’obbligo di tutela di tutte le cognizioni acquisite da documenti segreti vale anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; al riguardo, si applicano le norme per gli appartenenti al pubblico impiego.

(3) Dei doveri di cui ai commi 1 e 2 si deve essere espressamente avvisati al momento della autorizzazione.

(4) L’Incaricato per la tutela del segreto collabora, per le questioni relative all’autorizzazione dei collaboratori delle Frazioni, con i responsabili parlamentari permanenti delle Frazioni per le questioni di sicurezza, e con i deputati stessi per le questioni relative all’autorizzazione dei loro collaboratori.

§ 5
(1) Gli obblighi relativi alle conversazioni telefoniche su documenti segreti valgono in particolare se le conversazioni siano condotte al di fuori della rete telefonica (ad es. telefoni mobili). Gli stessi obblighi valgono per le conversazioni con interlocutori al di fuori della Repubblica Federale. Viene segnalata la possibilità di utilizzazione di dispositivi per la conversazione in codice.

(2) Le conversazioni telefoniche sono straordinarie ed urgenti nel senso del § 5 del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag solo se una trasmissione per iscritto o altrimenti sicura avrebbe implicato una perdita di tempo irrecuperabile.

§ 6
(1) Le commissioni possono decidere che vengano riportati nel resoconto gli interrogatori di testimoni e le audizioni di esperti anche su questioni di livello “rigorosamente segreto” e “segreto” (ad es. in occasione di commissioni d’inchiesta). In tali casi si deve decidere circa la stampa e distribuzione del resoconto.

(2) Qualora il presidente della commissione autorizzi, durante una seduta nella quale siano trattati documenti di livello “rigorosamente segreto” o “segreto”, di prendere appunti sulla seduta stessa, questi devono essere consegnati alla fine della seduta all’Ufficio del registro di segretezza per la custodia o la distruzione.

(3) I documenti di livello “rigorosamente segreto” possono essere esaminati o rielaborati nell’Ufficio del registro di segretezza solo con l’autorizzazione del Presidente del Bundestag o del presidente della commissione. È consentito prendere appunti solo con il consenso del Presidente del Bundestag o del presidente della commissione; essi rimangono presso l’Ufficio del registro di segretezza fino a che siano trattati dalla commissione. Dopo la fine dell’esame devono essere distrutti a cura dell’Ufficio del registro di segretezza.

(4) La presa visione di tutti i documenti segreti nell’Ufficio del registro di segretezza deve essere confermata per iscritto.

§ 7
(1) Dopo la predisposizione del resoconto i nastri registrati devono essere cancellati.

(2) Nella misura in cui tali nastri ed altri materiali intermedi siano stati inviati all’Ufficio del registro di segretezza ad integrazione del resoconto, devono essere cancellati o distrutti non oltre la fine della successiva legislatura, a meno che la commissione non decida diversamente.


>> Appendici

Appendice 1
Regolamento di accesso del Bundestag dell’11 luglio 1975 nella versione promulgata il 18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale federale, I, p. 2184)
emanato in base all’articolo 40 della Legge Fondamentale in combinato con il § 7, comma 2 del Regolamento in accordo con la Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento:

§ 1 Ambito di validità
Gli edifici del Bundestag (edifici, parti di edifici e terreni soggetti all’amministrazione del Bundestag, § 7, comma 2 del Regolamento) servono al lavoro parlamentare. In essi vale il presente Regolamento.

§ 2 Diritto di accesso
(1) Hanno diritto di accesso:
1. a) i membri del Bundestag,
b) i membri del Governo e del Bundesrat così come i loro incaricati,
2. in base al loro tesserino di servizio
i dipendenti dell’amministrazione del Bundestag e del Bundesrat,
3. in base al loro cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Camera
a) i collaboratori delle Frazioni,
b) i collaboratori dei membri del Bundestag,
c) i collaboratori del gruppo di lavoro interparlamentare (*).

(2) L’accesso per giustificato motivo è inoltre consentito ai possessori di
a) un tesserino di servizio di una suprema autorità federale o statale,
b) un passaporto diplomatico,
c) un cartellino per la stampa o di riconoscimento dell’amministrazione del Bundestag.

(3) È consentito l’accesso ai gruppi di visitatori solo se accompagnati da un membro del Bundestag, da un suo incaricato o da un dipendente dell’amministrazione del Bundestag incaricato di assistere il gruppo. Sono fatte salve le Direttive sulla prenotazione, invito e concessione di sovvenzione per i gruppi di visitatori.

(4) Altri visitatori hanno diritto di accesso sulla base di
a) un cartellino di ospite,
b) un cartellino di accesso,
c) un tesserino di visitatore che viene rilasciato dal servizio di portineria dietro presentazione del documento di identità o del passaporto e dà diritto ad un unico accesso temporaneo a determinate parti di edifici.

(5) Su richiesta del personale di vigilanza, tutte le persone che si trovino negli edifici del Bundestag devono dimostrare il loro diritto di accesso e, nella misura in cui si dia loro diritto di accesso in base ai commi da 2 a 4, dichiarare lo scopo della loro permanenza.

§ 3 Aula dell’Assemblea ed altri locali di seduta
(1) Hanno diritto di accesso all’Aula dell’Assemblea del Bundestag ed ai suoi corridoi
1. a) i membri del Bundestag,
b) i membri del Governo, del Bundesrat così come i loro incaricati,
2. i dipendenti dell’amministrazione del Bundestag assegnati al servizio nell’Aula,
3. sulla base di un cartellino di accesso all’Aula
a) i dipendenti dell’amministrazione del Bundestag,
b) i collaboratori delle Frazioni,
c) i collaboratori dei membri del Bundestag, nella misura in cui siano sufficienti i posti a sedere previsti per tale categoria di persone.

(2) I seggi nell’Aula ed i locali riservati ai deputati possono essere utilizzati solo dai membri del Bundestag. Si applica il comma 1, n. 2.

(3) L’accesso alle tribune è consentito solo alle persone che vi siano appositamente autorizzate.

(4) Nei giorni in cui non vi sia seduta, l’Aula può essere visitata sotto la guida di esperti. È consentita la partecipazione di minori di dieci anni solo se accompagnati da adulti.

(5) Per l’accesso e la permanenza in altri locali di seduta si applicano le precedenti disposizioni.

§ 4 Biblioteca, Archivio, particolari strutture
Per la utilizzazione della Biblioteca, dell’Archivio e di altre particolari strutture si applicano i rispettivi regolamenti.

§ 5 Comportamento negli edifici
(1) Negli edifici del Bundestag devono essere mantenuti la quiete e l’ordine. I visitatori devono avere riguardo per il lavoro della Camera. Dalle tribune sono proibite manifestazioni di assenso e di dissenso.

(2) Apparecchiature per annotazione, trasmissione, trascrizione o riproduzione dell’immagine e del suono possono essere utilizzate solo con l’autorizzazione del Presidente del Bundestag. È vietata la fotocopia non autorizzata di documentazione personale in modo che sia leggibile.

(3) Negli edifici del Bundestag sono proibite la vendita di merci, l’organizzazione e la conduzione di raccolte di fondi. Ciò non vale per la vendita di merci negli spacci interni.

(4) Non è consentito portare con sé animali.

(5) Coloro che assistono alle sedute dell’Assemblea devono occupare i posti a sedere loro assegnati nelle tribune. Soprabiti, ombrelli, valige e borse nonché macchine fotografiche, registratori, binocoli e simili apparecchiature devono essere consegnati al guardaroba. Ciò non vale per le borsette se siano state previamente controllate.

(6) Chiunque violi le disposizioni dei precedenti commi o sia colto in atteggiamento non conforme alla dignità della Camera può essere espulso dagli edifici del Bundestag. Nei casi di violazione il Presidente del Bundestag può disporre un divieto di accesso alla Camera.

§ 6 Applicazione di coercizione diretta
(1) Il personale di vigilanza deve svolgere i compiti di vigilanza e sicurezza necessari alla tutela del lavoro parlamentare. È fatto obbligo di obbedire agli ordini del personale di vigilanza.

(2) In caso di esercizio della forza pubblica da parte di agenti federali per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine può essere esperita la coercizione diretta ai sensi della legge sulla coercizione diretta.

§7 Manifestazioni particolari, spacci interni
(1) Qualora vengano concessi locali negli edifici del Bundestag ad autorità od organizzazioni per specifiche manifestazioni, possono esservi ammessi solo i visitatori che siano in possesso di uno dei biglietti di invito predisposti dagli organizzatori.

(2) Sulla concessione dei locali per le manifestazioni decide il Presidente del Bundestag.

(3) Per gli spacci ubicati negli edifici del Bundestag si applicano i relativi contratti.

§ 8 Limitazioni ed eccezioni
(1) Il Presidente del Bundestag può per un motivo specifico limitare la concessione del diritto di accesso di singoli visitatori o gruppi.

(2) Sulle eccezioni alle disposizioni del presente Regolamento di accesso decide il Presidente del Bundestag.


Appendice 2
Direttive per il trattamento dei processi verbali delle commissioni
in base al § 73, comma 3 del Regolamento del Bundestag
del 16 settembre 1975, modificate con decisione del Präsidium
del 7 settembre 1987
I. I processi verbali delle sedute a porte chiuse delle commissioni che non siano documenti segreti possono essere consultati, nei locali soggetti all’amministrazione del Bundestag, da chi dimostri un giustificato interesse. Valgono al riguardo le seguenti norme specifiche:
1. I processi verbali delle sedute a porte chiuse delle commissioni possono essere consultati solo dopo la pubblicazione della relativa legge o dopo la fine della legislatura.
2. La commissione deve contrassegnare con l’annotazione “Solo per uso di servizio” (§ 73, comma 2, frase 2 del Regolamento del Bundestag) i processi verbali che dopo la pubblicazione della relativa legge o dopo la fine della legislatura – numero 1 delle Direttive – non debbano essere comunque accessibili al pubblico.
Questa annotazione perde la propria validità non oltre lo scadere della legislatura successiva, salvo che la commissione abbia contemporaneamente deciso di rendere accessibile tale resoconto entro un termine anteriore. Qualora l’annotazione debba riguardare solo parti di un resoconto, anche queste devono essere contrassegnate ed allegate separatamente al resoconto.
3. Qualora una seduta segreta di commissione venga registrata su nastro magnetico, possono essere effettuate una trascrizione letterale, una copia di questa e la distribuzione ai membri della commissione solo se ciò sia stato preventivamente deciso. Una settimana dopo la distribuzione del resoconto o della trascrizione letterale della seduta di commissione la registrazione deve essere cancellata, salvo che la commissione non abbia deciso diversamente.
4. Se sussista un giustificato interesse è deciso dal Presidente che può sottoporre a condizioni la consultazione.
II. Fino a diversa disciplina del trattamento dei processi verbali delle commissioni d’inchiesta, nella misura in cui non siano soggetti al Regolamento sulla tutela del segreto, vale quanto segue:
1. Fino alla conclusione dell’inchiesta o allo scioglimento della commissione i processi verbali possono essere consegnati solo su richiesta ufficiale (articolo 35, comma 1 della Legge Fondamentale). I processi verbali delle sedute pubbliche possono essere consultati da chi dimostri un giustificato interesse. Sulle deroghe decide la commissione.
2. Prima della conclusione del proprio incarico, la commissione d’inchiesta deve formulare raccomandazioni circa il successivo trattamento dei propri processi verbali; sulle deroghe a tali raccomandazioni dopo lo scioglimento della commissione d’inchiesta decide il Presidente del Bundestag.
III. Per gli stampati di commissione e la documentazione similare valgono le presenti Direttive. Sono escluse dalla consultazione le informazioni di contenuto personale.