Nota 33
Moment of interruption
(S.O. n. 100)

Il momento dell’interruzione (moment of interruption) è il momento in cui ordinariamente si concludono i lavori di un determinato giorno di seduta, secondo quanto espressamente previsto dalle norme di procedura (le ore 22.00, nei giorni dal Lunedì al Giovedì; le ore 14.30, il Venerdì). Dopo tale momento specifico, sono per prassi consentiti trenta minuti di discussione sull’aggiornamento (adjournment devate, vd. nota 9) e la Camera può eventualmente procedere alle sole “attività esenti” (exempted business) di cui allo S.O. n. 15 o ad attività su cui non vi sia opposizione (unopposed business).