§ 92 Rechtsverordnungen

Rechtsverordnungen der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundestages bedürfen oder deren Aufhebung der Bundestag innerhalb einer bestimmten Frist verlangen kann, überweist der Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat unmittelbar an die zuständigen Ausschüsse. Dabei hat er eine Frist zu bestimmen, innerhalb der der federführende Ausschuß dem Bundestag einen Bericht vorzulegen hat. Der Bericht des Ausschusses ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bundestages zu setzen. Legt der Ausschuß diesen Bericht nicht rechtzeitig vor, ist die Vorlage auch ohne Ausschußbericht zur Beschlußfassung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bundestages zu setzen.

§ 92 Regolamenti legislativi (Rechtsverordung) 1.

I regolamenti legislativi (Rechtsverordnung) del Governo che necessitano dell’assenso del Bundestag o la cui revoca può essere richiesta dal Bundestag entro un determinato termine, sono direttamente assegnati dal Presidente del Bundestag, in accordo con il Consiglio degli anziani, alla commissione competente. Al riguardo il Presidente deve stabilire un termine entro il quale la commissione competente per il merito deve presentare una relazione al Bundestag. La relazione della commissione deve essere posta all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag. Qualora la commissione non presenti in tempo tale relazione, il provvedimento deve essere posto per la decisione, anche senza relazione della commissione, all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag.

1. Secondo l’art. 80, (1) della Legge Fondamentale “Il governo federale, un ministro federale o il governo del Land possono essere autorizzati mediante legge ad emanare regolamenti legislativi (Rechtsverordnung). La legge deve definire il contenuto, lo scopo e la portata dell’autorizzazione che concede. Il regolamento deve indicare il fondamento normativo di riferimento. (…)”. Al riguardo, l’istituto della delegazione legislativa è tradizionalmente molto dibattuto nella dottrina costituzionalistica tedesca, al punto che alcuni autori giungono a contestarne la effettiva esistenza, dal punto di vista formale, nell’ordinamento vigente. Un semplice riflesso di tale dibattito che si inserisce nella più articolata riflessione dottrinale sui rapporti fra Legislativo ed Esecutivo, può essere colto nella varietà terminologica rilevabile dalle diverse traduzioni in italiano del termine in questione ("decreti normativi"; "ordinanze giuridiche"; "leggi delegate"; "regolamenti legislativi") di cui nessuna tuttavia sembra riuscire a rendere in modo esaustivo la natura di legge "solo in senso materiale" propria di tali fonti nell’ordinamento tedesco. In ragione di ciò, si è optato in questa sede per l’espressione "regolamenti legislativi", che sebbene esprima forse più compiutamente la valenza tipica di questi atti giuridici, presenta comunque qualche aspetto problematico sotto il profilo terminologico ed acquista pieno significato solo nel contesto di specifiche ricostruzioni dottrinali.