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repressione dei reati venatori e delle infrazioni amministrative anche al personale del Corpo Forestale dello Stato, espressamente menzionato al comma 2 del citato articolo. E di fatti: «la vigilanza sulla applicazione della presente legge e della leggi regionali è affidata: (omissis) 2. la vigilanza di cui al comma 1 è, altresì è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato»;
cittadini/cacciatori; tali segnalazioni si susseguono da tempo nel contesto ambientale quale è quello del territorio della provincia di Brescia, laddove opera - tra l'altro - uno speciale Nucleo antibracconaggio del Corpo Forestale dello Stato; appare all'interrogante quindi necessario sensibilizzare le Autorità preposte affinché tali episodi vengano a cessare -:
i danni subiti dalle aziende agricole di Catania per il nubifragio e l'alluvione dei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2005 ammonterebbero a svariati milioni di euro;
anche le infrastrutture del territorio e le strutture agricole sono state gravemente danneggiate;
il dissesto territoriale e agricolo è tale da far temere il peggio in ordine sia alla probabile inagibilità delle reti consortili di distribuzione irrigua, che alla produttività dei terreni a causa dell'intasamento della rete che consente ai fondi di sgrondare -:
se non ritenga opportuno ricorrere al Fondo di solidarietà nazionale al fine di consentire alle imprese agricole il risarcimento per calamità naturali e la manutenzione delle infrastrutture danneggiate nel territorio di Catania.
(4-19671)
il C.R.A. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, sta predisponendo la riorganizzazione delle strutture che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, vi sono afferite in sede di prima attuazione;
con tale «riorganizzazione» il Centro Sperimentale di Cerealicoltura potrebbe essere trasferito da Roma a Foggia e di conseguenza il patrimonio dell'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura in Roma (XX Municipio), costituito da centocinquanta ettari che fanno parte del Parco di Veio, potrebbe non essere necessario per gli scopi istituzionali e, di conseguenza, alienato;
la ricerca nell'agricoltura e la difesa delle attività agricole riveste importanza anche ai fini della difesa dell'ambiente;
i Comitati e le Associazioni del territorio hanno chiesto un intervento urgente del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, della Regione Lazio, del Commissario regionale dell'Ente Parco di Veio, della Provincia e del Comune di Roma, per evitare che una tale decisione sia presa -:
se il Ministro stia valutando con attenzione e sotto tutti gli aspetti una decisione che danneggerebbe Roma - privata di un Centro di Ricerca di antica e consolidata tradizione - il territorio del XX Municipio e l'intero Parco di Veio, anche per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini per possibili nuove cubature che porterebbero alla distruzione di zone di alto pregio ambientale e al tracollo del diritto alla mobilità e ad una migliore qualità della vita.
(4-19674)
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica... e per il prelievo venatorio» assegna agli artt. 27, 28 e 29 funzioni di vigilanza sul regolare espletamento dell'attività venatoria ad una multiforme categoria di agenti;
spettano, tra le figure individuate dall'articolo 27 compiti di prevenzione e
non vi è dubbio alcuno che tale personale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale oltre a quella specifica di operatore di polizia giudiziaria, con i poteri di accertamento connessi a tale status. Né del resto si dubita del fatto che detto personale in flagranza di reato possa avvalersi delle figure coercitive della perquisizione e del sequestro, atti che - riconosciuti in via eccezionale ai «semplici» agenti ex articolo 113 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, possono essere svolte in via normale ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della legge n. 157 del 1992;
ciò premesso, va tuttavia sottolineato come l'esercizio di tali «poteri» debba avvenire secondo un misurato equilibrio ed in un contesto di correttezza formale al fine di garantire anche effettività di tutele dei diritti del cittadino/cacciatore;
sono stati segnalati casi nella provincia di Brescia, di effettuazione di perquisizioni ad esito negativo da parte di personale del Corpo Forestale dello Stato - azionate ai sensi dell'articolo 352 del codice penale e pertanto definibili come «atti di iniziativa della polizia giudiziaria» -, senza che vertesse in flagranza di reato e quindi senza i presupposti legittimanti l'adozione di tale misura coercitiva volta a ricercare, com'è noto, le prove dell'illecito e/o il corpo del reato;
sono stati altresì segnalati dall'utenza venatoria casi in cui, a seguito dell'esito negativo della perquisizione, non è stato rilasciato al cacciatore interessato il prescritto verbale di perquisizione, atto certamente dovuto indipendentemente dall'esito della ricerca operata dalla p.g.;
tanto, anche in conseguenza della necessità di sottoporre al vaglio del Pubblico Ministero la legittimità o meno della perquisizione, soggetta com'è alla convalida ex articolo 352 del c.p.p., percorso che - diversamente viene frustrato attraverso l'elusione della importante fase della verifica di legittimità;
l'attività di vigilanza ai fini della prevenzione e repressione dei reati è certamente auspicabile e necessaria in quanto posta a presidio di beni preziosi, quali sono le risorse naturali, e tra queste la fauna selvatica. Particolarmente importante poi, se ne è perfettamente consapevoli, appare l'intervento degli operatori di vigilanza nei confronti degli episodi di bracconaggio. Tuttavia l'esigenza di assicurare con ogni sforzo i colpevoli di un reato ambientale o venatorio alla giustizia penale non può risolversi, non deve risolversi, in una sorta di omologazione della categoria dei cacciatori, né indurre alla pericolosa equazione cacciatore potenziale bracconiere;
da questo, da una situazione in cui si approccia il cittadino/cacciatore senza l'opportuna serenità d'animo nella conduzione della verifica circa la legittimità della sua condotta nell'esercizio venatorio, possono trarre origine, infatti, le «patologie» dei controlli;
secondo l'interrogante, non è giustificabile, non è ammissibile in uno stato di diritto, che si abbia notizia di perquisizioni, atti di notevoli gravità in quanto pesantemente «invasivi» della sfera privata del singolo, effettuate con «leggerezza», ossia senza una ponderata valutazione degli elementi comprovanti lo stato di flagranza di un reato (e l'esito negativo lo attesta) oppure non tradotte in specifici verbali di risultanza, quando il risultato della ricerca condotta sia negativo. Sono condotte che creano nel cittadino sfiducia ed incertezza, di fatto e formale, oltre ad esporre il medesimo agli eccessi di zelo ed agli eventuali abusi da parte di alcuni agenti;
le condotte appena accennate sono state oggetto di segnalazione da parte di
se tale situazione sia nota ai vertici del Corpo Forestale dello Stato ed al Ministro delle politiche agricole e forestali;
quali siano i motivi per i quali dette situazioni siano oggetto di reiterazione;
se esistano procedure di verifica periodiche sull'operato del personale del Corpo Forestale dello Stato aventi compiti di vigilanza sulle infrazioni venatorie;
quali iniziative - e con quali strumenti - il Comando del Corpo Forestale dello Stato intenda assumere per far cessare, risolvendole, tali illegittime situazioni, agendo sia in via preventiva che (occorrendo) in sede disciplinare;
quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del personale che, nonostante le direttive impartite, disattenda le stesse.
(4-19675)