Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 730 del 16/1/2006
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (A.C. 6146 ) (ore 16,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6146 )

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUSTAVO SELVA, Relatore. Signor Presidente, l'Accordo con la Confederazione svizzera ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel settore dell'addestramento e della formazione. Esso mi sembra di particolare importanza, anche perché, che come è noto, le Forze armate svizzere hanno una preparazione, una formazione ed un addestramento pressoché permanente. Quindi, prendere contatto ed avere rapporti con tale paese è importante.
L'articolo 2 enuncia lo scopo dell'Accordo, ossia sviluppare l'addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.
L'articolo 3 individua il Ministero della difesa italiano e il Dipartimento federale svizzero quali organi deputati ad organizzare ed effettuare le attività di addestramento e di formazione.
L'articolo 4 elenca i settori nei quali avverrà la cooperazione di addestramento e di formazione militare in generale per il personale in unità delle Forze armate, scambio del personale, esercitazioni congiunte, scambio di esperienze, sviluppo dei modelli di istruzione, di programmi di addestramento militare, addestramento alle operazioni di sostegno alla pace, e addestramento di personale per l'esecuzione dei trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti, informazione sull'organizzazione delle Forze armate, sulla struttura, sull'equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale, questioni di polizia militare, servizio medico militare, addestramento delle forze aeree e attività sportive militari.
L'articolo 5 indica le modalità di sviluppo delle cooperazioni: incontro dei ministri della difesa, dei capi di stato maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati, scambi di esperienze teoriche e pratiche, organizzazione ed attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari, contatti tra corrispondenti istituzioni militari, scambi di vedute, consultazioni, riunioni, partecipazioni a seminari, conferenze, corsi e visite a navi militari, basi aeree ed altre strutture, scambio di informazioni e pubblicazioni di informazione e di tattica militare ed attività sportive.
L'articolo 6 sancisce che i rappresentanti delle parti concorderanno un programma


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di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente.
L'articolo 7, nel definire lo statuto del personale delle parti, rimanda in blocco alla disciplina codificata nella Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e degli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace e sullo statuto delle loro Forze, con controllo addizionale NATO-partenariato per la pace (SOFA), fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificato dall'Italia il 30 giugno 1998.
L'articolo 8 regolamenta la protezione delle aree o strutture.
L'articolo 9 disciplina l'importazione, l'uso e il deposito delle armi e munizioni.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di ammissione di cittadini di paesi terzi a programmi di addestramento.
L'articolo 11 fissa le modalità di ripartizione dei costi della cooperazione tra le due parti.
L'articolo 12 regolamenta l'assistenza medica e l'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni.
L'articolo 13, in materia di trattamento di informazioni e materiali classificati, rimanda agli accordi di sicurezza in vigore tra i due paesi.
L'articolo 14 stabilisce le modalità di risoluzione di eventuali divergenze circa l'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 15 regola l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso dall'Accordo.
L'Accordo rientra nel novero di quegli atti bilaterali la cui sottoscrizione va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale. Pertanto, va approvato anche perché - come ho rilevato all'inizio - trattandosi di un paese confinante, in cui l'addestramento è continuo, riveste particolare interesse poter avere scambi di informazioni e tipologie di addestramento comuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO BETTAMIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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