Allegato B
Seduta n. 705 del 15/11/2005


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha annunciato che è in corso di valutazione, anche in sede comunitaria, l'adozione di una misura per la generale disapplicazione delle tariffe professionali, con particolare riferimento ai livelli minimi,
tale disapplicazione avrebbe fondamento - nella assunta incompatibilità delle tariffe con i principi dell'ordinamento comunitario nei termini in cui le tariffe medesime pregiudicherebbero la libera contrattazione tra prestatore e destinatario dei servizi professionali; una procedura di infrazione - avente ad oggetto le tariffe minime degli avvocati e degli architetti-ingegneri civili e ambientali è stata promossa lo scorso 6 luglio 2005 dalla Commissione europea per presunta violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato, sull'assunto che la previsione dei livelli minimi configura una ingiustificata restrizione alla libertà di concorrenza dei prestatori di servizi;
l'ordinamento comunitario consente, espressamente, che determinati servizi professionali possano essere sottoposti a tariffazione (vedi articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che attua la Direttiva 50 del 1992);
la giurisprudenza della Corte di giustizia europea riconosce che l'interesse generale connesso alla protezione dei destinatari dei servizi professionali può giustificare una restrizione «in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità» (sentenza Sager del 25 luglio 1991, causa C-76/90);
la posizione delle Autorità garante della concorrenza, interna e comunitaria, secondo cui la previsione di tariffe professionali - e in particolare di livelli minimi - costituirebbe una ingiustificata restrizione della libertà di concorrenza non trova il pacifico conforto della dottrina economica;
da parte della dottrina economica, infatti, sono stati evidenziati gli effetti negativi che potrebbero derivare da una generalizzata abolizione dei regimi tariffari e, in particolare, dei livelli minimi, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse del destinatario dei servizi professionali e dei benefici sociali connessi all'esercizio professionale;
da parte della dottrina economica è stato pure dimostrato come in un mercato caratterizzato da una forte asimmetria informativa quale quello dei servizi professionali:
a) i vantaggi di costo associati al crescere dalla dimensione dell'unità produttiva (studio professionale), non necessariamente si traducono in politiche di prezzo che trasferiscono sui consumatori (clienti) il minor costo del servizio. Ciò in quanto il mercato lasciato a se stesso evolverebbe verso configurazioni non concorrenziali e quindi inefficienti;
la sussistenza di un vantaggio di costo associato alla dimensione, può comportare, in regime di concorrenza, l'espulsione dal mercato degli studi di piccole dimensioni e il consolidamento di posizioni che consentono di sfruttare il potere di mercato. Il che può portare, nel medio periodo, alla definizione di strategie predatorie da parte dei professionisti rimasti sul mercato. Ne potrebbe conseguire: non una diminuzione ma un aumento dei costi per i clienti e la perdita di efficienza degli studi conseguente all'esercizio di potere di mercato;
b) i vantaggi di costo associati al crescere dalla dimensione dell'unità produttiva (studio professionale) possono - e solitamente favoriscono - una specializzazione


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e standardizzazione della prestazione nei termini in cui i primi sono favoriti dai secondi. Tale risultato, però, comporta una contrazione del mercato nel determinare - in ragione della standardizzazione richiesta dalle esigenze di economicità - una riduzione dell'offerta a fronte di quella varietà della domanda che caratterizza il mercato dei servizi professionali. Ne consegue che al potenziale beneficio economico connesso alla diminuzione dei costi può contrapporsi la caduta dei benefici sociali della collettività, privata dell'offerta dei servizi ritenuti antieconomici dal professionista;
c) i vantaggi di costo associati al crescere dalla dimensione dell'unità produttiva (studio professionale) possono favorire un aumento della dimensione media e l'acquisizione di potere di mercato che comporta un trasferimento di risorse dai piccoli ai grandi studi professionali e quindi l'espulsione dei primi dal mercato. Tuttavia, la presenza sul mercato di un elevato numero di professionisti si traduce in un beneficio della collettività nei termini in cui assicura a quest'ultima l'offerta di servizi su tutto il territorio e non solo nelle sedi ove sono dislocate le unità produttive di maggiori dimensioni;
d) l'abbattimento dei prezzi minimi può determinare una concorrenza al ribasso, con la conseguente uscita dal mercato dei professionisti più qualificati i quali ritengono non più remunerativa l'offerta di determinati servizi. Il che determina un generale scadimento della qualità dell'offerta. Se è vero, infatti, che la selezione dell'accesso assicura il possesso dei requisiti minimi di professionalità in capo al singolo professionista è altresì, vero che quello del mercato dei servizi è un mercato fortemente dinamico che richiede un continuo investimento di tempo e denaro nella formazione. Il che determina empiricamente, significative differenziazioni tra prestatore e prestatore e solo la presenza di corrispettivi minimi adeguati garantisce la presenza sul mercato dei professionisti più qualificati e assicura effettivamente la possibilità di scelta del cliente;
diversamente da quanto opinato dalle Autorità garanti della concorrenza, nazionale e comunitaria, l'abolizione del minimo tariffario non si traduce automaticamente in un vantaggio per il mercato e la collettività;
diversamente da quanto opinato dalle Autorità garanti della concorrenza, nazionale e comunitaria, l'abolizione dei minimi tariffari non necessariamente si risolve in un beneficio economico per la collettività (vedi lettera a); che l'abolizione dei minimi tariffari può produrre degli effetti che pregiudicano i benefici sociali connessi all'attività professionale (vedi lettere b, c, d) nei termini in cui potrebbe venire meno la eterogeneità e varietà dell'offerta professionale (in ragione della standardizzazione della prestazione richiesta dalle economie di scala), la diffusione sul territorio dei professionisti (in ragione della loro concentrazione in unità di medio-grandi dimensioni richiesta dalle economie di scala) e l'offerta qualificata di servizi (in ragione della uscita dal mercato degli operatori più qualificati nei casi in cui la concorrenza al ribasso renda per loro antieconomica la prestazione);
alla luce di quanto osservato, appare opportuno nella predisposizione di un necessario intervento di carattere normativo volto a riordinare i diversi regimi tariffari in vigore sui servizi professionali che si tenga conto delle seguenti esigenze:
i regimi tariffari devono essere delineati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario tenendo conto degli interessi generali connessi all'esercizio professionale;
tra gli interessi generali dovrebbe essere inserita la salvaguardia della diffusione su tutto il territorio nazionale dell'offerta professionale nonché la salvaguardia della eterogeneità, varietà e qualità dell'offerta medesima;


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il regime tariffario dovrebbe prevedere per le prestazioni che incidono su interessi generali livelli minimi e massimi di onorario, inderogabili a pena di nullità e dovrebbe essere definito attraverso percorsi coerenti che prevedano il coinvolgimento degli ordini, o in loro assenza degli enti esponenziali a livello nazionale dei professionisti sentite le amministrazioni competenti e le associazioni più rappresentative degli operatori dei settori;
gli ordini e gli enti esponenziali dei professionisti dovrebbero predisporre, la proposta di tariffa sulla base dei principi e criteri stabiliti dal Ministero della giustizia sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-Regioni al fine di tener conto dei principi sulla concorrenza e delle esigenze connesse alle diverse realtà territoriali;
la procedura per l'aggiornamento dei diversi regimi tariffari dovrebbe assicurare la loro revisione almeno ogni biennio;
la procedura deve prevedere meccanismi che assicurino l'esito positivo del riordino e dell'aggiornamento anche in caso di inerzia dei soggetti, a vario titolo, coinvolti,

impegna il Governo

ad operare, con l'ausilio degli ordini professionali e, se del caso, delle associazioni più rappresentative degli operatori del settore, una ricognizione dei regimi tariffari in vigore sui servizi professionali;
a predisporre un'iniziativa di carattere normativo volta a soddisfare le esigenze delineate in premessa.
(1-00498) «Lo Presti, La Russa, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Scalia, Catanoso, Antonio Pepe, Saglia, Meroi, Cannella, Losurdo, Messa».