Allegato A
Seduta n. 703 del 10/11/2005


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(A.C. 6150 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a)
al primo periodo, dopo la parola: «entro», sono aggiunte le seguenti: «il termine perentorio di»;
0b) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; il decorso di detto termine senza che la notizia sia stata ancora data annulla la decurtazione».

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 126, comma 4, primo periodo, le parole: «e, purché il punteggio non sia esaurito», sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano trascorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa».
1. 50. De Luca.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 31. Susini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: responsabile della violazione aggiungere le seguenti: che sia stato identificato inequivocabilmente, con le modalità stabilite dalla legge.
1. 11. Perrotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 33. Albonetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 12. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 30. Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 25 a euro 500.
1. 52. Mazzarello.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 70 a euro 340.
1. 61. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 71 a euro 355.
1. 67. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 72 a euro 325.
1. 68. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 74 a euro 320.
1. 69. Carbonella.


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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 75 a euro 350.
1. 62. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 76 a euro 325.
1. 70. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 78 a euro 330.
1. 66. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 80 a euro 320.
1. 49. Meta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 80 a euro 400.
1. 63. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 85 a euro 360.
1. 64. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 86 a euro 350.
1. 65. Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 100 a euro 400.
1. 51. De Luca.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 200 a euro 650.
1. 71. Tuccillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 220 a euro 670.
1. 72. Tuccillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 240 a euro 700.
1. 73. Tuccillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 245 a euro 615.
1. 74. Tuccillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 250 a euro 1000.
*1. 5. De Luca.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 250 a euro 1000.
*1. 13. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini, Nicotra, Testoni, Meroi, Bornacin, De Laurentiis.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000 con le seguenti: da euro 260 a euro 710.
1. 75. Tuccillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 260 a euro l040.
1. 14. Mazzarello.


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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 270 a euro 1080.
1. 15. Panattoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 280 a euro 1.120.
1. 16. Albonetti.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 290 a euro 1.160.
1. 17. Susini.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 300 a euro1.200.
1. 18. Mazzarello.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 310 a euro1.240.
1. 19. De Luca.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 320 a euro 1.280.
1. 20. Panattoni.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 330 a euro 1.320.
1. 21. Duca.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 340 a euro 1360.
1. 22. Susini.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 350 a euro 1.400.
1. 23. De Luca.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 360 a euro 1.440.
1. 24. Panattoni.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 370 a euro1.480.
1. 25. Albonetti.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 380 a euro 1.520.
1. 26. Susini.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 390 a euro 1.560.
1. 27. De Luca.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 400 a euro 1.600.
1. 28. De Luca.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da quindici giorni a un mese.
1. 102. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.
1. 34. Mazzarello.


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Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , previa verifica fino a del medesimo articolo 126-bis.
1. 4. De Luca.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 35. Duca.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 76. Rosato, Carbonella.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: su domanda fino alla fine del periodo, con le seguenti: d'ufficio.
1. 36. Raffaldini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: su domanda fino alla fine del periodo, con le seguenti: direttamente dagli uffici preposti.
1. 77. Rosato, Carbonella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 4, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «È altresì valida, al fine della riattribuzione di sei punti, la partecipazione a corsi di guida sicura, finalizzati, oltre che al richiamo della normativa del presente decreto, anche allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida in situazioni potenzialmente pericolose. Tali corsi devono essere organizzati da strutture specializzate, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dotate di impianti dedicati a tali finalità, nonché di attrezzature e tecnologie idonee a riprodurre le più frequenti situazioni di rischio e a supportare la guida in condizioni di massima sicurezza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti, anche sulla base delle analoghe esperienze europee, gli standard relativi alle tecnologie previste per gli impianti e per i programmi didattici dei corsi, nonché i requisiti per ottenere le specifiche autorizzazioni».
1. 56. Ricciotti.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 1. 3. Mazzarello.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 1. 7. Bornacin, Meroi, Nicotra.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: prima della voce fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti voci:
«Art. 9-bis, comma 1: 10 punti»
«Art. 9-ter, comma 1: 10 punti»
«Art. 10, comma 18: 10 punti
comma 19: 5 punti»
«Art. 79, comma 4: 4 punti»
b) la voce «Art. 146, comma 2» è sostituita dalla seguente:
«Art. 146, comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata:
a) nei centri abitati: 2 punti
b) fuori dai centri abitati: 4 punti»
c) dopo la voce: «Art. 154», è aggiunta la seguente:
«Art. 157, comma 3 e comma 4: 2 punti
comma 7: 4 punti»


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d) la voce: «Art. 158» è sostituita dalla seguente:
«Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h): 3 punti»
comma 2, lettere b), d), g) e h): 2 punti.
**1. 104. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: prima della voce fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti voci:
«Art. 9-bis, comma 1: 10 punti»
«Art. 9-ter, comma 1: 10 punti»
«Art. 10, comma 18: 10 punti
comma 19: 5 punti»
«Art. 79, comma 4: 4 punti»
b) la voce «Art. 146, comma 2» è sostituita dalla seguente:
«Art. 146, comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata:
a) nei centri abitati: 2 punti
b) fuori dai centri abitati: 4 punti»
c) dopo la voce: «Art. 154», è aggiunta la seguente:
«Art. 157, comma 3 e comma 4: 2 punti
comma 7: 4 punti»
d) la voce: «Art. 158» è sostituita dalla seguente:
«Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h): 3 punti»
comma 2, lettere b), d), g) e h): 2 punti.
**1. 105. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, alla voce «articolo 173, comma 3», le parole: «punti 5» sono sostituite dalle seguenti: «punti 10».
1. 9. Bornacin, Bocchino.

Sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni, con ordinanza del sindaco, possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
c) adottare i provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1o agosto 2002, n. 168, per le strade all'interno dei centri abitati e per le altre strade comunali;
d) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.

2. I comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria


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di veicoli, liberi, limitati o regolamentati, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. II pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a ciò necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine, con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:
1) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
2) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
3) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dal comune stesso, limitatamente allo svolgimento


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del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;
4) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte all'uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizi, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto od economico-produttive;
5) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
6) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
7) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
8) adottare i provvedimenti attuativi del piano urbano del traffico e del programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelli di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo del segnale.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione


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e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti al comune, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3: «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento


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sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei residenti nella zona od assimilati, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia da esse adottati.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 ad euro 150.
18. Chiunque violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento, della corrispondente sanzione prevista per gli altri veicoli.
19. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.
20. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 19, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
21. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 ad euro 250. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.
22. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 200.
23. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, numero 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 140. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 1-
quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con


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provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di ausiliari del traffico.
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio.
7. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono abrogati»;
dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies.1. - 1. All'articolo 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)».
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione del comma 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai veicoli di cui al comma 1 non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché la tassazione prevista a norma dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 223.
1. 55. Pasetto, Rosato, Carbonella.

Sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri


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abitati i comuni, con ordinanza del sindaco, possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
c) adottare i provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1o agosto 2002, n. 168, per le strade all'interno dei centri abitati e per le altre strade comunali;
d) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.

2. I comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, liberi, limitati o regolamentati, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. II pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a ciò necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine, con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;


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8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:
1) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
2) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
3) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dal comune stesso, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;
4) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte all'uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizi, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto od economico-produttive;
5) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
6) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
7) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
8) adottare i provvedimenti attuativi del piano urbano del traffico e del programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelli di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione


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all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo del segnale.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti al comune, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3: «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.


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11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei residenti nella zona od assimilati, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia da esse adottati.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 ad euro 600. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.
18. Chiunque violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento, della corrispondente sanzione prevista per gli altri veicoli.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.


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21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.
23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 200.
24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, numero 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 140. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies.1. - 1. All'articolo 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)».
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione del comma 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai veicoli di cui al comma 1 non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché la tassazione prevista a norma dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 223.
1. 103. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona; a titolo gratuito od oneroso nei medesimi spazi e superfici è altresì consentita la sosta ai veicoli delle aziende operanti nella manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici».
1. 54. Quartiani.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: da euro 80 a euro 320.


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Conseguentemente, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: da euro 80 a euro 320.
1. 500. La Commissione.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 110 a euro 330.
1. 78. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 125 a euro 390.
1. 79. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 125 a euro 500.
1. 80. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 129 a euro 360.
1. 81. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 130 a euro 320.
1. 82. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 134 a euro 316.
1. 83. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 140 a euro 360.
1. 84. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 150 a euro 320.
1. 85. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 155 a euro 365.
1. 86. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 170 a euro 340.
*1. 43. Raffaldini.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 170 a euro 340.
*1. 87. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 178 a euro 376.
1. 88. Tuccillo.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 100, con le seguenti: da euro 180 a euro 360.
1. 42. Susini.


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Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 200 a euro 400.
1. 38. Susini.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 210 a euro 420.
1. 41. Mazzarello.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 220 a euro 440.
1. 40. Duca.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 230 a euro 460.
1. 39. Albonetti.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: e alla sanzione amministrativa fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), sopprimere le parole da: e alla sanzione amministrativa fino alla fine della lettera.
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «regolamentata,» sono aggiunte le seguenti: «anche a pagamento per ora o frazione di ora,».
1. 59. Meroi.

Al comma 2-ter, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: e alla sanzione amministrativa fino alla fine del capoverso.
1. 2. Panattoni, De Luca.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 100 a euro 300.
1. 89. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 105 a euro 305.
1. 90. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 110 a euro 310.
1. 91. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 115 a euro 315.
1. 92. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 120 a euro 320.
1. 93. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 120 a euro 360.
1. 94. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 125 a euro 325.
1. 95. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 130 a euro 330.
1. 96. Carbonella.


Pag. 40


Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 135 a euro 335.
1. 97. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 140 a euro 340.
1. 98. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 145 a euro 345.
1. 99. Carbonella.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 170 a euro 340.
1. 48. Susini.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 180 a euro 360.
1. 47. De Luca.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 210 a euro 420.
1. 46. Panattoni.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 220 a euro 440.
1. 45. Tidei.

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: da euro 250 a euro 1000 con le seguenti: da euro 230 a euro 460.
1. 44. De Luca.

Al comma 2-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e alla sanzione amministrativa fino alla fine della lettera.
*1. 1. Susini, Panattoni.

Al comma 2-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e alla sanzione amministrativa fino alla fine della lettera.
*1. 100. Tuccillo.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. All'articolo 9, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Fuori dai casi previsti dal comma 8-bis,» sono soppresse.
1. 53. Meroi.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «limitato», sono aggiunte le seguenti: «o a pagamento»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove esiste il dispositivo di controllo della durata o del pagamento della sosta, per ora o frazione di ora, è fatto obbligo di porlo in funzione».
1. 57. Meroi

Al comma 2-quater, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere c, d), g), h) e n) del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400.
1. 58. Meroi.


Pag. 41


Al comma 2-quater, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da euro 120 a euro 250 con le seguenti: da euro 60 a euro 240.
1. 8. Bornacin, Bocchino.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate forme di incentivazione economica finalizzate all'acquisto di veicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 2-quinquies, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.
2-septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-quinquies e 2-sexies, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente accantonamento nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 6. Duca.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate forme di incentivazione economica finalizzate all'acquisto di veicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 2-quinquies, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.
2-septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-quinquies e 2-sexies, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente accantonamento nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 101. Carbonella.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per la violazione degli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2004, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante il versamento, entro il 31 dicembre 2005, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorati degli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in cinque rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2005.
1. 60. Caparini, Guido Dussin.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
* 1-bis. 5. Nicotra, Dell'Anna.


Pag. 42


Sopprimerlo.
* 1-bis. 8. Guido Dussin, Caparini.

Sopprimerlo.
* 1-bis. 18. Tidei, Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 61 e 62 di elementi con le parole: articoli 61 e/o 62 di elementi.
1-bis. 1. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ecceda fino a: cinquanta chilometri con le seguenti: di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cento chilometri.
1-bis. 67. Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere la parola: congiuntamente.
1-bis. 2. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: congiuntamente fino a: cinquanta chilometri con le seguenti: i limiti fissati dagli articoli 61 e/o 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cento chilometri.
1-bis. 66. Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere le parole: entro cinquanta chilometri dal luogo di carico.
* 1-bis. 3. Ricciotti, Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere le parole: entro cinquanta chilometri dal luogo di carico.
* 1-bis. 7. De Laurentiis.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: duecentocinquanta chilometri.
1-bis. 6. De Laurentiis.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: centodieci chilometri.
1-bis. 60. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: centocinque chilometri.
1-bis. 61. Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: cento chilometri.
* 1-bis. 17. Raffaldini.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: cento chilometri.
* 1-bis. 62. Carbonella.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novantacinque chilometri.
1-bis. 16. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novanta chilometri.
* 1-bis. 15. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: novanta chilometri.
* 1-bis. 63. Rosato.


Pag. 43


Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottantacinque chilometri.
1-bis. 14. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottanta chilometri.
* 1-bis. 13. De Luca.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: ottanta chilometri.
* 1-bis. 64. Tuccillo.

Al comma 1 sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settantacinque chilometri.
1-bis. 9. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settanta chilometri.
* 1-bis. 12. De Luca.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: settanta chilometri.
* 1-bis. 65. Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: sessantacinque chilometri.
1-bis. 11. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta chilometri con le seguenti: sessanta chilometri.
1-bis. 10. Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: superiore a sei unità aggiungere la seguente: totali.
1-bis. 4. Bornacin, Bocchino, Nicotra.

ART. 1-ter.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque precluso ai corpi di polizia locale l'accertamento in via autonoma delle violazioni predette su strade di interesse sovracomunale.
1-ter. 1. Meroi, Nicotra, La Starza.

ART. 1-quater.

Sopprimerlo.
1-quater. 63. Carbonella, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, premettere il seguente:
01-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle strade extraurbane, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo remoto delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168».
1-quater. 50. Meroi.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: rilevamento della velocità aggiungere le seguenti: , nei casi in cui non sia effettuata la contestazione immediata delle violazioni,
1-quater. 24. Meroi.


Pag. 44


Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: secondo le modalità con le seguenti: , ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Le modalità di impiego di cartelli e di dispositivi luminosi sono.
1-quater. 1. Guido Dussin, Caparini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-quater. 4. Albonetti.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-quater. 60. Carbonella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. 3. Mazzarello.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-quater. 2. Duca.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-quater. 61. Rosato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. 62. Pasetto.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. 1. (Disposizioni in materia di gestione e controllo dell'uso delle strade). - 1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente, nel minimo e nel massimo, ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro ad euro 2.000;
b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20, comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33, comma 7, sono elevate rispettivamente, nel minimo e nel massimo, ad euro 500 e ad euro 2.000;
c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3, e 30, comma 8, sono elevate rispettivamente, nel minimo e nel massimo, ad euro 1.000 e ad euro 4.000;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5, sono elevate rispettivamente, nel minimo e nel massimo, ad euro 250 e ad euro 1.000.
1-quater. 062. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


Pag. 45


Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. All'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e gli stessi attraversamenti pedonali sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetto non vedenti.»
1-quater. 060. Stucchi, Caparini, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1. - 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di ausiliari del traffico.
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio.
7. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati.».
1-quater. 061. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


Pag. 46


ART. 1-quinquies.

Sopprimerlo.
1-quinquies. 60. Carbonella, Tuccillo.

ART. 1-sexies.

Sopprimerlo.
* 1-sexies. 2. Mazzarello.

Sopprimerlo.
* 1-sexies. 62. Carbonella.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: del Dipartimento dei trasporti terrestri aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
** 1-sexies. 3. Albonetti.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: del Dipartimento dei trasporti terrestri aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
** 1-sexies. 60. Carbonella.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: del Dipartimento dei trasporti terrestri aggiungere le seguenti: da emanare entro quarantacique giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. 5. Panattoni.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: del Dipartimento dei trasporti terrestri aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-sexies. 4. De Luca.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: del Dipartimento dei trasporti terrestri aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
* 1-sexies. 61. Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1. - All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I veicoli adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti possono superare i limiti massimi stabiliti nel presente articolo nella misura del 10 per cento.»
1-sexies. 060. Dell'Anna.

ART. 1-octies.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-octies. - 1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
b) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007.»
1-octies. 500. La Commissione.


Pag. 47


ART. 1-decies.

Al comma 1, sopprimere le parole: relative all'aumento della sicurezza.

Conseguemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 236, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: «Qualora tale rilascio» fino a: «della modifica,» sono soppresse.
1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modifiche al regolamento attuativo.
1-decies. 60. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

ART. 1-duodecies.

Sopprimerlo.
* 1-duodecies. 1. Susini, Raffaldini.

Sopprimerlo.
* 1-duodecies. 60. Carbonella.

Sopprimere il comma 1.
** 1-duodecies. 3. Mazzarello.

Sopprimere il comma 1.
** 1-duodecies. 61. Tuccillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1-duodecies. 6. Susini, Duca.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1-duodecies. 62. Rosato.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; per la locazione fino a dodici mesi non è necessaria l'annotazione sulla carta di circolazione.

Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis)
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. L'attività di locazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi senza conducente è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio è residente o ha sede il soggetto interessato. L'autorizzazione è valida per tutto il territorio nazionale e consente, previa comunicazione, al comune competente per territorio, di svolgere l'attività in luoghi diversi da quello di residenza o sede del soggetto autorizzato.
6-bis. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le norme relative alla natura, alle condizioni ed ai limiti dell'autorizzazione amministrativa, ai requisiti soggettivi ed oggettivi del titolare dell'autorizzazione, al registro giornale che deve tenere il locatore, al possesso dei documenti di viaggio, all'immatricolazione dei veicoli e alla vendita dei veicoli usati.»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, è abrogato.
1-duodecies. 67. Dell'Anna.


Pag. 48


Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; per la locazione fino a dodici mesi non è necessaria l'annotazione sulla carta di circolazione.
1-duodecies. 68. Dell'Anna.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 1-duodecies. 7. De Luca, Meta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 1-duodecies. 63. Rosato.

Sopprimere il comma 2.
* 1-duodecies. 4. Albonetti.

Sopprimere il comma 2.
* 1-duodecies. 64. Tuccillo.

Sopprimere il comma 3.
** 1-duodecies. 9. Mazzarello.

Sopprimere il comma 3.
** 1-duodecies. 65. Tuccillo.

Sopprimere il comma 4.
* 1-duodecies. 10. Meta.

Sopprimere il comma 4.
* 1-duodecies. 66. Tuccillo.

ART. 1-quaterdecies.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La targa» sono aggiunte le seguenti: «, carta valori,» e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse.
* 1-quaterdecies. 1. Antonio Pepe.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La targa» sono aggiunte le seguenti: «, carta valori,» e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse.
* 1-quaterdecies. 2. Ricciotti, Testoni, La Starza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 238 a euro 906.
1-quaterdecies. 60. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 930.
1-quaterdecies. 61. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 1.000.
* 1-quaterdecies. 29. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 250 a euro 1.000.
* 1-quaterdecies. 62. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 257 a euro 973.
1-quaterdecies. 64. Tuccillo.


Pag. 49


Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 950.
1-quaterdecies. 65. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 960.
1-quaterdecies. 66. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 260 a euro 1.040.
1-quaterdecies. 31. Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 265 a euro 940.
1-quaterdecies. 67. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 270 a euro 1.080.
1-quaterdecies. 32. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 278 a euro 890.
1-quaterdecies. 68. Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 280 a euro 1.120.
1-quaterdecies. 33. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 290 a euro 1.160.
1-quaterdecies. 34. Susini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 300 a euro 1.050.
1-quaterdecies. 69. Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 300 a euro 1.200.
1-quaterdecies. 30. Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 310 a euro 1.240.
1-quaterdecies. 35. Panattoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 320 a euro 1.280.
1-quaterdecies. 36. Panattoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 330 a euro 1.320.
1-quaterdecies. 37. De Luca.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: euro 340 a euro 1.360.
1-quaterdecies. 38. Mazzarello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «per un periodo di un mese» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di almeno sessanta giorni, subordinando comunque la restituzione del veicolo al ripristino delle condizioni di circolazione richieste dal codice. Le procedure di ripristino delle condizioni di circolazione vanno effettuate sotto la vigilanza dell'organo accertatore».
1-quaterdecies. 11. Meroi.


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Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quaterdecies.1. - 1. All'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8 t, 18 t e 25 t.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t».
1-quaterdecies. 020. De Laurentiis.

Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quaterdecies.1. - 1. All'articolo 115, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «; autovetture, purché la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni ad impartire al figlio sedicenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo, a nome del figlio, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida».
1-quaterdecies. 01. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Dopo l'articolo 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quaterdecies.1. - 1. All'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) anni diciassette per guidare autovetture, purché la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni ad impartire al figlio diciassettenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo a nome del figlio, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida.»
1-quaterdecies. 02. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

ART. 1-quinquiesdecies.

Sopprimerlo.
1-quinquiesdecies. 8. Bornacin, Bocchino, Meroi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
«1-bis. Per guidare un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni, deve aver conseguito il certificato di idoneità alla guida dello stesso, rilasciato dal competente Dipartimento trasporti terrestri a seguito di esame, dopo aver partecipato ad un corso teorico sulla segnaletica stradale e sulle norme di comportamento, svolto da una scuola pubblica, privata o da un'autoscuola, ed un corso pratico di guida di almeno 4 ore svolto presso un'autoscuola.»
1-quinquiesdecies. 6. Ricciotti, Testoni, La Starza, Nicotra.


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Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per guidare un quadriciclo leggero, a decorrere dal 1o gennaio 2007, è necessario aver compiuto 16 anni di età.
1-quinquiesdecies. 9. Bornacin, Bocchino.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o un quadriciclo leggero fino alla fine del capoverso con le seguenti: il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
* 1-quinquiesdecies. 7. Foti, La Starza, Nicotra.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o un quadriciclo leggero fino alla fine del capoverso con le seguenti: il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
* 1-quinquiesdecies. 10. Polledri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o un quadriciclo leggero fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , un triciclo o un quadriciclo leggero omologati secondo le disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia, il minore di età deve aver compiuto i 14 anni di età e deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, contenente l'obbligo della dotazione delle cinture di sicurezza per i quadricicli.
1-quinquiesdecies. 63. Mongiello, Cusumano, Iannuccilli.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o un quadriciclo leggero fino a: leggero deve con le seguenti: a tre ruote o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore è necessario aver conseguito la patente di guida ed aver compiuto 18 anni di età. Per guidare un ciclomotore è necessario.
1-quinquiesdecies. 64. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: omologato ad un ciclomotore fino alla fine del capoverso con le seguenti: il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di specifico corso cori prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-quinquiesdecies. 11. Polledri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida con le seguenti: 14 anni per la guida di un ciclomotore o.
1-quinquiesdecies. 3. Raffaldini.


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Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e 16 anni per la guida fino alla fine del capoverso, con le seguenti: o di un quadriciclo di cilindrata inferiore a 50 cc e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero di cilindrata superiore a 50 cc deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente di ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-quinquiesdecies. 5. La Starza, Nicotra, Testoni, Meroi, Muratori, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 1-quinquiesdecies. 13. Tidei.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 1-quinquiesdecies. 60. Rosato.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-quinquiesdecies. 15. Meta.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
* 1-quinquiesdecies. 14. Panattoni.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
* 1-quinquiesdecies. 61. Rosato.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera a).
** 1-quinquiesdecies. 16. Mazzarello, Raffaldini.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera a).
** 1-quinquiesdecies. 62. Dell'Anna.

Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sopprimere la lettera b).
1-quinquiesdecies. 17. De Luca.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, relative ai quadricicli leggeri, si applicano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma medesimo.»
1-quinquiesdecies. 12. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in


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medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità


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di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Azienda sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quinquiesdecies. 03. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.»;
b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;


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c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico


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responsabile dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Azienda sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quinquiesdecies. 02. Dell'Anna, Nicotra.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».
3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;


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b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
* 1-quinquiesdecies. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione


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all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».
3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.


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5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
* 1-quinquiesdecies. 061. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».
3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della


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patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.».

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato s.p.a., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
6. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
* 1-quinquiesdecies. 067. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies-1-bis. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei


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commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in una branca dell'area funzionale medico legale (medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva o medicina legale). I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. Corsi di aggiornamento periodici possono essere istituiti periodicamente per tutti i medici che svolgono tale attività. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti nella regione di appartenenza previa comunicazione preventiva al Dipartimento dei trasporti terrestri nel cui territorio si esercita l'attività in cui sia indicato il possesso dei requisiti e la provincia di iscrizione all'albo».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di dati non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente sottoscritti dall'interessato con apposita autocertificazione e, nel caso di pazienti con età superiore ai 65 anni, dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia».

2. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

3. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1, possono essere altresì


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iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovino in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della Ferrovie di Stato s.p.a., o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
5. Le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 330, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono integrate di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.
6. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
1-quinquiesdecies. 07. Bellotti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato dalla struttura dell'azienda sanitaria locale cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale. In applicazione dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento può essere effettuato anche da medici iscritti in apposito albo istituito presso l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Requisito per l'iscrizione all'albo è il possesso di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in medicina legale o discipline equipollenti. Gli altri laureati in medicina e chirurgia appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della sanità o al ruolo di ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o al ruolo di medico militare in servizio permanente effettivo o al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o al ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al ruolo di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono essere iscritti nell'albo ove abbiano superato un corso di formazione specifico. Con decreto ministeriale sono stabilite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, le procedure organizzative, la durata ed i contenuti del corso di formazione nonché le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. In sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si possono iscrivere ad esaurimento, nell'albo istituito dal suddetto ufficio, tutti coloro che già svolgano


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la predetta attività certificativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1-quinquiesdecies. 01. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a modificare e ad integrare l'articolo 330 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che la composizione della commissione medica locale di cui al citato articolo 330, comma 4, in caso di particolari problematiche relative ai requisiti visivi è integrata da uno specialista in oculistica o oftalmologia.
1-quinquiesdecies. 060. Ricciotti.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. L'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si interpreta nel senso che vi è una facoltà dell'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri subordinata alle esigenze organizzative dell'ufficio stesso.
1-quinquiesdecies. 05. Panattoni.

Dopo l'articolo 1-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquiesdecies.1. - 1. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «nonché il prefetto nei casi previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187».
1-quinquiesdecies. 06. Meroi.

ART. 1-sexiesdecies.

Sopprimerlo.
1-sexiesdecies. 1. Albonetti.

Sostiturlo con il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. - 1. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis. - (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

3. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187».
1-sexiesdecies. 61. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.


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Al comma 1, dopo le parole: del 1992, aggiungere le seguenti: le parole: «doppio del» sono soppresse e.
1-sexiesdecies. 60. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Sugli autoveicoli può essere installato un terminale telematico essenziale di bordo, ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da eventuali appositi programmi software e sfruttando o utilizzando tecnologie di comunicazione satellitare italiana «tipo viasat», GPS, GSM, oppure GPRS, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo secondo i princìpi e le tempistiche dettate dal programma comunitario e-call relativo all'introduzione di un sistema armonizzato di chiamata d'emergenza sulle autovetture e autocarri.
1-sexiesdecies. 0500. La Commissione.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 131 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari nonché da consoli onorari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godono, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuare per via diplomatica».
1-sexiesdecies. 011. Bornacin, Migliori, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini delle sicurezza della circolazione e delle tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 110 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 Km/h.»
1-sexiesdecies. 063. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies.1. - 1. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
1-sexiesdecies. 065. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
* 1-sexiesdecies. 08. Pasetto, Rosato, Realacci, Carbonella, Tuccillo.


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Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
* 1-sexiesdecies. 02. Albonetti, Mazzarello, Meta

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è soppresso.
* 1-sexiesdecies. 062. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo la parola: «Chiunque» sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori dei centri abitati,»;
b) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286».

2. Alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, voce: «Art. 142», dopo le parole: «comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, primo e secondo periodo».
1-sexiesdecies. 07. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le previsioni di cui al comma 9 non si applicano ai conducenti che abbiano la qualifica di medico e vi siano comprovate esigenze connesse all'espletamento delle proprie funzioni professionali.»

2. All'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«h) ai conducenti che abbiano la qualifica di medico e vi siano comprovate esigenze connesse all'espletamento delle propri funzioni professionali.»
1-sexiesdecies. 05. Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Entro l'anno 2006, su tutti gli autoveicoli circolanti, in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, è installato un "terminale telematico essenziale di bordo", ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da appositi programmi software, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo.
2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, tutti i modelli nuovi di fabbrica omologati dopo il 1o gennaio 2003, con i seguenti requisiti: vetture con cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubi e veicoli industriali e per trasporto passeggeri superiori a 35 quintali; dal 1o giugno 2004, le vetture con cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubi ed i veicoli industriali e per trasporto passeggeri di peso inferiore a 35 quintali; dal 1o gennaio 2006 tutti gli autoveicoli di prima immatricolazione. Su


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tutti gli autoveicoli può essere, altresì, installato volontariamente un terminale telematico essenziale di bordo a condizione che esso rientri nei tipi omologati ai sensi dei successivi commi, e sia conforme alle disposizioni dei regolamenti previsti dalla presente legge ed alle eventuali norme emanate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima ai fini degli opportuni adeguamenti e aggiornamenti tecnici.
3. Entro il 1o giugno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a coordinare la costituzione di una o più centrali operative a copertura nazionale ed a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 7.
4. La centrale operativa è un insieme di apparati e di strumenti, quali apparecchi e programmi, che, gestiti da un qualificato fornitore di servizio, consentono l'erogazione di servizi ai terminali telematici essenziali di bordo.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa gli standard minimi e le caratteristiche funzionali delle centrali operative, nonché i criteri tariffari dei relativi servizi, nel rispetto del regolamento di attuazione di cui al comma 7, e stabilisce i criteri per l'erogazione del servizio nonché per la concessione delle relative autorizzazioni agli operatori.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa, altresì, i criteri per l'omologazione dei terminali telematici essenziali di bordo.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo regolamento di attuazione recante norme relative:
a) alle caratteristiche essenziali del servizio reso, tra le quali sono comprese l'informazione tempestiva di eventuali pericoli e delle condizioni del traffico e meteorologiche, nonché le modalità per l'eventuale richiesta di soccorso;
b) alle caratteristiche fondamentali dell'unità telematica di bordo;
c) alle caratteristiche fondamentali degli accorgimenti a bordo dell'autoveicolo, per la predisposizione del mezzo all'installazione dell'unità telematica di bordo;
d) alle caratteristiche essenziali e alla funzionalità delle centrali operative;
e) alle caratteristiche essenziali delle reti di telecomunicazioni tra terminali mobili e centrali operative;
f) alle caratteristiche dei protocolli e delle procedure di colloquio con i terminali telematici essenziali di bordo, da parte delle centrali operative, per il monitoraggio dei flussi di traffico e degli incidenti.

8. Le tasse di proprietà sugli autoveicoli sui quali è stato installato per legge o volontariamente il terminale telematico essenziale di bordo dei tipi omologati, ai sensi dei precedenti commi, e che sono pertanto monitorati telematicamente dalle centrali operative, divenendo nei loro computer dei vettori traccianti, sono ridotte fino alla misura del 30 per cento con limiti di riduzione compresi tra un minimale e un massimale stabiliti da regolamento di cui al comma 7.
9. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, fissate le modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti dei proprietari di autoveicoli che, dopo avere beneficiato delle riduzioni previste sulle tasse di proprietà ai sensi del comma 1, volontariamente non consentano l'utilizzo del terminale telematico di bordo nella sua funzione di vettore tracciante.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alla norme nazionali e comunitarie vigenti in materia, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto recante disposizioni sull'obbligo di adempiere alla funzione di vettori traccianti, ai sensi del comma 8, nei confronti dei veicoli per i quali, in relazione al loro impiego, sono in


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corso studi istituzionali per la definizione dei criteri di monitoraggio obbligatorio e tra i quali rientrano veicoli per il trasporto dei rifiuti, dei carichi pericolosi, nonché per la distribuzione commerciale nei centri storici.
11. Con il medesimo decreto di cui al comma 10 sono, altresì, definiti i criteri di interazione tra il terminale telematico essenziale di bordo e le altre apparecchiature informatiche di bordo, quale il cronotachigrafo elettronico che è reso obbligatorio sui veicoli pesanti a decorrere dall'anno 2003.
12. Nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo riferisce anche sull'attuazione della disposizione del presente articolo».
1-sexiesdecies. 06. Nicotra.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi e degli autoveicoli in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali».
1-sexiesdecies. 060. Rosato, Pasetto.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali».
1-sexiesdecies. 03. Duca.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.»
* 1-sexiesdecies. 04. Meroi, Nicotra, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexiesdecies. 1. - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.»
* 1-sexiesdecies. 061. Rosato, Carbonella, Tuccillo.

ART. 1-septiesdecies.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-septiesdecies. - 1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è abrogato.
2. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi».


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3. All'articolo 170, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: «e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi»;

4. All'articolo 171, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h»;
b) al comma 3, le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi».
1-septiesdecies. 64. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Sopprimere i commi 1 e 2.
1-septiesdecies. 18. De Luca.

Sopprimere i commi 1 e 3.
1-septiesdecies. 19. Duca.

Sopprimere i commi 1 e 4.
1-septiesdecies. 20. Raffaldini.

Sopprimere il comma 1.
1-septiesdecies. 14. Susini.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;
b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;
c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne che da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies.»;


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d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono aggiunte le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,».

1-bis. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.
1-septiesdecies. 4. Meroi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: È sempre con le seguenti: In caso di recidiva è.

Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 169 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi dei capo I, sezione II, titolo VI. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.»;
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 170, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: «e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi»;
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h»;
b) al comma 3, le parole: «per trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per novanta giorni»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.».
1-septiesdecies. 65. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1-septiesdecies. 60. Rosato.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: la confisca con le seguenti: il fermo amministrativo.
1-septiesdecies. 61. Rosato.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: A cura dell'autorità fino alla fine del capoverso.
1-septiesdecies. 62. Dell'Anna.


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Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: A cura dell'autorità fino alla fine del capoverso, con le seguenti: Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene definita la procedura per la custodia del motoveicolo sequestrato.
1-septiesdecies. 3. Rosato, Carbonella, Pasetto.

Sopprimere i commi 2 e 3.
1-septiesdecies. 21. Tidei.

Sopprimere i commi 2 e 4.
1-septiesdecies. 22. Panattoni.

Sopprimere il comma 2.
1-septiesdecies. 15. De Luca.

Al comma 2, capoverso , sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
* 1-septiesdecies. 2. Rosato, Carbonella, Pasetto.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
* 1-septiesdecies. 63. Dell'Anna.

Sopprimere i commi 3 e 4.
1-septiesdecies. 23. Susini.

Sopprimere il comma 3.
1-septiesdecies. 16. Tidei.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) di motoveicoli a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta, la cui velocità massima sia inferiore o uguale a 45 km/h»;
b) al comma 3 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
1-septiesdecies. 1. Stradella, Nicotra, Di Luca, Testoni.

Sopprimere il comma 4.
1-septiesdecies. 17. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-septiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-septiesdecies. 1. - All'articolo 172, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) i conducenti di veicoli di massa a pieno carico non superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto dei rifiuti urbani nell'ambito dei centri abitati;»

2. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il trasporto di persone in conto terzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ambito dei centri abitati».
1-septiesdecies. 060. Dell'Anna.


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ART. 1-vicies.

Sopprimere il comma 1.
1-vicies. 16. Raffaldini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies. 13. Meta.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies. 14. Mazzarello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-vicies. 25. Susini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e 7 con le seguenti: al comma 2;
al comma 2:
alla lettera
a), sostituire il capoverso con il seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;
alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, comma 2-bis».
1-vicies. 62. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino alla fine del capoverso con le seguenti: sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000a euro 20.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca dei veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi dei capo II, sezione II, dei Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. II veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare


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fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Conseguentemente:
al comma 2:
alla lettera
a), sostituire il capoverso con il seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis».
1-vicies. 61. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che appartenga a persona estranea al reato stesso.
1-vicies. 2. Meroi.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies. 15. De Luca.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-vicies. 26. Panattoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, le parole: «superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)».
1-vicies. 27. Luciano Dussin, Guido Dussin, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1-vicies. 12. Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 9, le parole: «1,5 grammi» sono sostituite dalle seguenti: «1 grammo».
1-vicies. 60. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.
1-vicies. 23. De Luca.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies. 20. Tidei.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies. 21. Panattoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1-vicies. 17. Duca.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies. 22. Susini.


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Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1-vicies. 18. Raffaldini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1-vicies. 19. Albonetti.

ART. 1-vicies semel.

Dopo l'articolo 1-vicies semel, aggiungere il seguente:
«Art. 1-vicies semel.1. - 1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, le parole: ", quando è possibile," sono soppresse,
2. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere e) ed f) sono soppresse;
b) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: "nei soli casi, per quanto riguarda le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), in cui risulti da apposita documentazione e puntuale descrizione che la contestazione immediata avrebbe causato rischi elevati per la sicurezza della circolazione"».
1-vicies semel. 01. La Starza.

Dopo l'articolo 1-vicies-semel, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-semel 1. - (Disposizioni in materia di ricorso al prefetto ed al giudice di pace). - 1. All'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 1, secondo periodo, le parole: «e può essere richiesta l'audizione personale» sono soppresse.
2. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,» sono soppresse;
b) il comma 1-ter è soppresso;

3. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso.
b) al comma 4 le parole: «, del pari,» sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, con sentenza immediatamente eseguibile, ordina al ricorrente di pagare, entro 30 giorni, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, una somma determinata ai sensi dall'articolo 204, comma 1. L'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. Decorsi 30 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della somma di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 203, comma 3.»;
e) al comma 7, le parole da: «al minimo edittale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla somma determinata ai sensi dall'articolo 204, comma 1»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Il ricorso ai sensi del presente articolo non è ammesso avverso i verbali di accertamento delle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205.»
1-vicies semel. 02. Meroi.


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Dopo l'articolo 1-vicies-semel, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-semel. 1 - (Disposizioni in materia di ricorso al giudice di pace). - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei giudizi avverso i verbali di accertamento redatti da organi di polizia appartenenti all'amministrazione dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Negli altri casi legittimato passivo è l'ente di appartenenza dell'organo accertatore.»
1-vicies semel. 03. Meroi.

ART. 1-vicies bis.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 5. Susini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicie bis. 6. Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 2. Duca.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 7. Panattoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 3. Raffaldini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 4. Albonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 14. Albonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies bis. 15. Susini.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
1-vicies bis. 16. Tidei.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 9. Mazzarello.

Al comma 2, lettera a) capoverso 2 sostituire il sesto periodo con il seguente:
«Qualora non sia stato possibile il ritiro della carta di circolazione al momento dell'accertamento, il documento deve essere consegnato al più vicino organo di polizia stradale entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato o notificato al trasgressore il verbale di accertamento contenente anche l'invito alla consegna del documento; il periodo di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione o di notificazione del verbale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare tale sanzione amministrativa accessoria. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo


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uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e 143, per un periodo pari alla metà del massimo qualora nei due anni precedenti sia già stata sospesa per la medesima violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.
1-vicies bis. 500.
La Commissione.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: Qualora non sia stato possibile il ritiro della carta di circolazione al momento dell'accertamento, il documento deve essere consegnato al più vicino organo di polizia stradale entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato o notificato al trasgressore il verbale di accertamento contenente anche l'invito alla consegna del documento; il periodo di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione o di notificazione del verbale.
1-vicies bis. 1. Meroi.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 17. Panattoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b) e d).
1-vicies bis. 18. Meta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 11. De Luca, Susini.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
1-vicies bis. 19. Mazzarello.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 12. Duca.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1-vicies bis. 20. De Luca.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1-vicies bis. 29. De Luca.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
1-vicies bis. 30. Raffaldini.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
1-vicies bis. 31. Albonetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1-vicies bis. 25. Tidei.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
1-vicies bis. 32. Susini.


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Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
1-vicies bis. 34. Meta.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1-vicies bis. 26. Panattoni.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
1-vicies bis. 33. Tidei.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1-vicies bis. 27. Meta.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
1-vicies bis. 13. Raffaldini, Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-vicies bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies bis. 1. - Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».
1-vicies bis. 060. Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 1-vicies quater.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006, le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di euro 225.000 per l'anno 2006, è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'efficientamento e lo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-vicies quater. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
«Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Lombardia e la Liguria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Milano;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Venezia;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per l'Emilia Romagna e le Marche "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Toscana e l'Umbria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Roma;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Campania e il Molise "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Puglia e la Basilicata "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Calabria e la Sicilia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Catanzaro».

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:
«Tali uffici sono i seguenti:
1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Torino;
2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Lombardia e la Liguria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Milano e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per l'Emilia Romagna e le Marche "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Toscana e l'Umbria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi" con sede in Roma e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Campania e il Molise "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Puglia e la Basilicata "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bari;


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9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti - per la Calabria e la Sicilia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Catania e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Palermo».

2-quater. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per far fronte a nuove o diverse esigenze organizzative, l'organizzazione prevista dal presente articolo è ridefinita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-vicies quater. 2. Bornacin, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
1-vicies quater. 1. Bornacin, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
* 1-vicies quater. 3. Meroi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
* 1-vicies quater. 18. Panattoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4».
* 1-vicies quater 34. Muratori.

Dopo l'articolo 1-vicies quater aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-quater.1. - 1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza stradale nonché, comunque, al regolare svolgimento dei servizi di trasporto, realizzato mediante l'interscambio di dati e la connessione stabile in via telematica tra le sale operative e comunque le strutture


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apposite esistenti presso le amministrazioni, gli enti e i soggetti operatori, pubblici e privati, preposti ai singoli settori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie, vengono emanate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
1-vicies quater. 02. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-vicies quater aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-quater.1. - 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una banca dati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione - dedicata alla registrazione anagrafica dei conducenti professionali di nazionalità italiana in possesso di patente di categoria B, Bm+E, C o Cm+E che detengano anche il cosiddetto «CFP» Certificato di formazione professionale necessario per il trasporto in regime ADR di merci pericolose, conseguito presso uno stato estero aderente al trattato internazionale ADR. Si intende per registrazione anagrafica, la annotazione delle generalità del conducente, dei dati del CFP (data di conseguimento, organismo che ha provveduto al rilascio, nazione presso la quale e stata conseguita l'abilitazione). L'iscrizione alla banca dati è obbligatoria. L'iscrizione è effettuata, presso uno qualunque degli uffici della Motorizzazione civile presenti in ambito provinciale, a partire dal 91o giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Chiunque, conducente di nazionalità italiana che abbia conseguito il Certificato di formazione professionale (CFP) in uno stato estero, guidi oltre il 180o giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un mezzo in regime ADR, senza aver adempiuto all'obbligo dell'iscrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 500. Per l'iscrizione si applica la tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 annessa alla legge 1o dicembre 1986, n. 870.
1-vicies quater. 03. Bornacin, Bocchino.

ART. 1-vicies quinquies.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-vicies quinquies. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, emana le direttive per la revisione organica dei limiti di velocità sulla rete stradale non nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-vicies quinquies. 1. Rosato, Carbonella, Pasetto.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Per guidare un veicolo del tipo fuoristrada e SUV, i possessori dell'attestato di idoneità alla guida di categoria B da almeno cinque anni, devono conseguire l'attestato di idoneità


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alla guida per fuoristrada e SUV rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento trasporti terrestri a seguito di specifico corso teorico-pratico e successiva prova finale.
2. È ammessa l'iscrizione per la frequenza al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle fuoristrada e dei SUV, per i candidati di cui al comma 1 che, all'atto dell'iscrizione, siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 7, accertati dagli organismi di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Gli aspiranti di cui al comma 1, dei quali sia stata accertata l'idoneità fisica e psichica, possono frequentare appositi corsi organizzati da autoscuole e in tal caso il rilascio dell'attestato di idoneità è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Non possono iscriversi al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità per la guida delle fuoristrada e dei SUV, i candidati di cui al comma 1 che pur in possesso dei requisiti fisici e psichici, all'atto della iscrizione risultino dall'anagrafe degli abilitati alla guida in possesso di un punteggio inferiore a 15 punti.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori del certificato di idoneità alla guida di categoria C, D e E.
6. L'idoneità conseguita per la guida delle fuoristrada e dei SUV ha validità per quattro anni; qualora sia rilasciata o confermata a chi abbia superato il cinquantesimo anno di età ha validità per due anni ed è revocata al compimento del sessantesimo anno di età o quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici e psichici.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato ogni due anni, il primo a decorrere dalla data di ammissione alla frequenza al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida. Gli esami devono accertare che il candidato o l'idoneo che richieda il rinnovo dell'attestato di idoneità alla guida non abbia un campo visivo ridotto o sia affetto da diplopia o da visione-binoculare e che reagisca a stimoli semplici e complessi con una tempistica rapida e regolare.
8. Entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento trasporti terrestri stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami per il conseguimento e il rilascio dell'attestato di idoneità alla guida delle fuoristrada e dei SUV.
1-vicies quinquies. 08. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di bande adesive di evidenziazione rifrangenti commercializzate sul territorio nazionale di trasmettere ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento alle specifiche tecniche di conformità contenute nel regolamento ECE/ONU n. 22/05, relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli.
2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi e di accessori per ciclomotoristi e motociclisti di dotarsi di kit di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, corredate di certificato attestante la conformità delle stesse alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05, nonché delle relative istruzioni per l'applicazione sul casco protettivo.
3. È vietata la commercializzazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi per ciclomotoristi e motociclisti che non sono conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
4. Chiunque importa o produce o commercializza sul territorio nazionale bande


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adesive di evidenziazione rifrangenti per caschi protettivi non conformi alle disposizioni contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 687,75 a euro 2.754,15, al sequestro e alla relativa confisca.
5. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i conducenti e i trasportati di ciclomotori e motocicli, di indossare durante la circolazione caschi di protezione dotati di bande adesive di evidenziazione rifrangenti, conformi alle specifiche tecniche di conformità contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
6. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo non dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
7. Il ciclomotorista e il motociclista che circola indossando un casco protettivo dotato di bande adesive di evidenziazione rifrangenti non conformi alle specifiche tecniche contenute nel citato regolamento ECE/ONU 22/05 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 33,60 a euro 137,55 e al sequestro del casco protettivo. Quando il mancato rispetto della presente disposizione riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
8. È consentita l'applicazione delle bande adesive di evidenziazione rifrangenti sui caschi protettivi omologati per i quali non è trascorso il periodo di garanzia, purché conformi alle norme di omologazione contenute nel citato regolamento ECE/ONU n. 22/05.
1-vicies quinquies. 09. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di caschi per ciclomotoristi e motociclisti commercializzati sul territorio nazionale, di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento agli anni di garanzia e di affidabilità degli stessi a decorrere dalla data di fabbricazione o di acquisto.
2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi ed accessori per ciclomotoristi e motociclisti di dotare gli acquirenti di tali prodotti di un attestato di garanzia in originale, nel quale sono riprodotti l'anno di fabbricazione, il codice di omologazione, il giorno il mese e l'anno di vendita, il giorno il mese e l'anno di scadenza della garanzia e l'anno entro il quale il prodotto è comunque da considerare affidabile anche se è scaduto il periodo di garanzia.
3. A decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende costruttrici e importatrici di caschi per ciclomotoristi e motociclisti, commercializzati sul territorio nazionale, che hanno ottemperato alla disposizioni di cui al comma 1, autorizzano i rivenditori a rilasciare l'attestato di garanzia per i caschi venduti un anno prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che da accertamenti sommari risultino integri e non danneggiati.
4. Chiunque commercializza sul territorio nazionale caschi per ciclomotoristi e motociclisti omettendo di rilasciare l'attestato di garanzia in osservanza delle disposizione di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. Tale sanzione è aggravata del sequestro e della confisca dei caschi


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quando questi sono stati fabbricati da aziende che non hanno ottemperato le disposizioni di cui al comma 1.
5. È vietata la commercializzazione di caschi per ciclomotoristi e motociclisti in centri commerciali che non dispongano di personale addetto al reparto.
6. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli di esser muniti durante la circolazione di attestato di garanzia del casco.
7. Il ciclomotorista e il motociclista che circola senza essere munito di attestato di garanzia del casco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata dal fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
8. L'azienda costruttrice del casco per ciclomotoristi e motociclisti che, danneggiandosi nel periodo di garanzia a seguito di accertati difetti dei materiali o di fabbricazione, è causa di compromissione della salute e della incolumità dell'utilizzatore, è soggetta al risarcimento del danno secondo le disposizioni vigenti in materia.
9. L'accertamento del difetto dei materiali o della fabbricazione ai sensi del comma 1 comporta il sequestro e la relativa confisca dei caschi della stessa produzione anche se utilizzati.
10. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di accessori per telefonia mobile del tipo auricolare e bluetooth da applicare a qualsiasi parte del casco per ciclomotoristi e motociclisti il cui utilizzo richiede il disimpegno di una della mani dal manubrio.
11. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale gli accessori di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 685,75 a euro 2.754,15, nonché al sequestro e alla relativa confisca degli accessori stessi.
12. Il conducente del ciclomotore che applica al casco l'accessorio per telefonia mobile di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, al sequestro del casco e al fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni quando trasporta un passeggero.
13. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per circolare su strade extraurbane è fatto obbligo ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli di indossare il casco integrale.
14. Il conducente o il passeggero che circola su strada extraurbana indossando un casco non a protezione integrale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata dal fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.
1-vicies quinquies. 010. Gallo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.


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2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal comandante della Guardia di finanza;
d) un rappresentante dei vigili urbani proposto dall'ANCI;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati rispettivamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali;
g) un rappresentante dell'ANAS designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
h) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
i) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento


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dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incidenti stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
* 1-vicies quinquies. 06. Susini.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero
delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal comandante della Guardia di finanza;
d) un rappresentante dei vigili urbani proposto dall'ANCI;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati rispettivamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


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f) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali;
g) un rappresentante dell'ANAS designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
h) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
i) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.
6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incidenti stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
* 1-vicies quinquies. 062. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con


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proprio provvedimento, istituisce la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.
1-vicies quinquies. 07. Albonetti.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. I soggetti che abbiano ricevuto, entro la data del 30 settembre 2005, cartelle esattoriali relative a contravvenzioni per violazioni del codice della strada, possono regolarizzare la loro posizione mediante pagamento di una somma pari al 40 per cento degli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e di interessi.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, i soggetti devono effettuare i relativi pagamenti entro la data del 31 gennaio 2006.
1-vicies quinquies. 01. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.
1-vicies quinquies. 060. Rosato, Pasetto.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.
1-vicies quinquies. 02. Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.
1-vicies quinquies. 03. Panattoni.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
1-vicies quinquies. 04. Raffaldini.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati ed omologati dispositivi antiabbagliamento di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
1-vicies quinquies. 061. Carbonella.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies - 1. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2005 il Ministro delle infrastrutture dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle


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strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori possano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade.
1-vicies quinquies. 05. De Luca.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies-sexies.- 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.
1-vicies quinquies. 011. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
1-vicies quinquies. 012. Bornacin, Bocchino.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 386, comma 1, le parole da «con dichiarazione» a «procedente» sono sostituite dalle seguenti: «con dichiarazione contenente, nel caso dei mutamenti di cui all'articolo 94, gli estremi dell'atto relativo, informa l'ufficio o il comando procedente»;
b) all'articolo 402, comma 7, le parole da «nonché» a «M.C.T.C.» e le parole da «ovvero entro» fino a «facoltà di acquisto» sono soppresse.
1-vicies quinquies. 014. Susini, Duca.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, alla ricognizione e al potenziamento dei trasferimenti agli enti territoriali per la messa in sicurezza e la ristrutturazione della rete stradale non nazionale.
1-vicies quinquies. 063. Pasetto, Rosato, Carbonella.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Piano nazionale per la sicurezza stradale e del Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione COM (2001) 370, il presente


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articolo reca misure finanziarie finalizzate a dimezzare il numero delle vittime della strada italiane entro il 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è autorizzata l'ulteriore spesa di 645 milioni di euro per l'anno 2006 e di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1-vicies quinquies. 064. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».
1-vicies quinquies. 066. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;
b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».
1-vicies quinquies. 067. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
1-vicies quinquies. 068. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del


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decreto legislativo n. 285 del 1992, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
1-vicies quinquies. 069. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. È vietata la vendita e somministrazione di bevandealcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
1-vicies quinquies. 070. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare di cui alla tabella A, allegata al presente decreto.
2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate al presente decreto

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti tabelle:Tabella A


Alcolemia gr/l
Sintomo
Descrizione
<0,3 Sobrietà Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80 Euforia Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20 Eccitazione Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00 Frastornamento Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70 Confusione Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma
2,50/3,70 Stordimento Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50 Incapacità di parlare Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
>5,00 Morte Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria


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Tabella B

MASCHI


Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 60 683
65739
70796
75853
80910
85967
901024
Birra doppio malto 7%60390
65423
70455
75488
80520
85553
90585
Vino da tavola 10%60273
65296
70319
75341
80364
85387
90410
Vino forte 13%60210
65228
70245
75263
80280
85298
90315
Aperitivi 18%60152
65164
70177
75190
80202
85215
90228
Liquori 25%60109
65118
70127
75137
80146
85155
90164
Superalcolici 40%6068
6574
7080
7585
80910
8597
90102


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Tabella C

FEMMINE


Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 50 488
55536
60585
65634
70683
75731
80780
Birra doppio malto 7%50279
55306
60334
65362
70390
75418
80446
Vino da tavola 10%50195
55215
60234
65254
70273
75293
80312
Vino forte 13%50150
55165
60180
65195
70210
75225
80240
Aperitivi 18%50108
55119
60130
65141
70152
75163
80173
Liquori 25%5078
5586
6094
65101
70109
75117
80125
Superalcolici 40%5049
5554
6059
6563
7068
7573
8078


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Tabella D

Tabella litri/cm3:
1 litro = 1000 cm3;
3/4 litro = 750 cm3;
1/2 litro = 500 cm3;
1/8 litro = 125 cm3.
1-vicies quinquies. 071. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere il seguente:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.
1-vicies quinquies. 072. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.

Dopo l'articolo 1-vicies quinquies aggiungere i seguenti:
Art. 1-vicies sexies. - 1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
Art. 1-vicies septies. - 1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Qualora le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
Art. 1-duodetricies. - 1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2005.
2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.
Art. 1-undetricies. - 1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui all'articolo 1-vicies septies, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
1-vicies quinquies. 073. Cusumano, Iannuccilli, Mongiello.