...
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale,
1. 60. Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 3.000 euro.
1. 64. Frigato.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 3 ettari con le seguenti: 2 ettari.
1. 65. Duilio.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.
1. 66. Carbonella.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 0,3 ettari con le seguenti: 0,2 ettari.
1. 67. Camo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data con le seguenti: quarantacinque giorni dalla data.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla firma con le seguenti: quarantacinque giorni dalla firma.
1. 80. Dorina Bianchi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: un milione.
1. 26. Preda.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: 900 mila.
1. 81. Lusetti.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di pomodoro.
1. 23. Borrelli.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'intervento di cui al primo periodo viene effettuato in regime di de minimis di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004.
1. 87. Borrelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo».
1. 100. Governo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della
citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo».
1. 82. Bellotti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione delle garanzie concesse, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo».
1. 89. Rava.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli di cui ai commi 1 e 5, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio fiscale 2005 sono sospesi fino al dicembre 2006.
7-ter. All'onere di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 46. Rossiello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. La sezione speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata a fornire garanzie fidejussorie in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, individuati ai sensi dei commi 1 e 5, per operazioni, anche cofinanziate dalle regioni, di ristrutturazione del debito effettuate con le banche.
1. 88. Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni gia interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca).
1. 03. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Interventi urgenti nel settore della frutticoltura). - 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
2. All'onere conseguente l'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - fondi investimenti (fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
1. 084. Rava.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Interventi urgenti nel settore della frutticoltura). - 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2006. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca).
1. 07. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Con effetto dal 1o gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei settori vitivinicolo, ortofrutticolo e della pesca. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
1. 061. Nardini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei
settori vitivinicolo ed ortofrutticolo. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
1. 013. Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo). - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 18 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 08. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo). - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 17 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 44 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 09. Preda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo). - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 16 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 43 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 010. Borrelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo). - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 012. Sedioli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore florovivaistico ). - 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori florovivaisti operanti nel settore florovivaistico, le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 060. Ria, Marcora.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. Per le imprese agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 in stato di crisi di mercato, i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 1o marzo 2006 di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
1. 085. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Ai produttori di uva da vino, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché ai trasformatori di uva da vino, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
1. 063. Rava.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
1. 064. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore del pomodoro in Toscana). - 1. A seguito della grave crisi che nel 2005 ha penalizzato la
produzione del pomodoro in Toscana è autorizzato un contributo straordinario pari a 15 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Calabria). - 1. In favore della regione Calabria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 05. Gerardo Oliverio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Piemonte). - 1. In favore della regione Piemonte, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 065. Rava.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Valle d'Aosta). - 1. In favore della regione Valle d'Aosta, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 066. Rava.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lombardia). - 1. In favore della regione Lombardia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 067. Preda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Veneto). - 1. In favore della regione Veneto, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 068. Preda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Trentino-Alto Adige). - 1. In favore della regione Trentino-Alto Adige, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 069. Sedioli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. In favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 070. Borrelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Liguria). - 1. In favore della regione Liguria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 071. Rava.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Emilia-Romagna). - 1. In favore della regione Emilia-Romagna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 072. Preda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Toscana). - 1. In favore della regione Toscana, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 073. Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lazio). - 1. In favore della regione Lazio, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 074. Gerardo Oliverio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Marche). - 1. In favore della regione Marche, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 075. Borrelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Umbria). - 1. In favore della regione Umbria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 076. Preda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Abruzzo). - 1. In favore della regione Abruzzo, per la grave
crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 077. Borrelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Molise). - 1. In favore della regione Molise, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 078. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Puglia). - 1. In favore della regione Puglia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 079. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Campania). - 1. In favore della regione Campania, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 080. Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Basilicata). - 1. In favore della regione Basilicata, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 081. Gerardo Oliverio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sicilia). - 1. In favore della regione Sicilia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 082. Rossiello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sardegna). - 1. In favore della regione Sardegna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 083. Preda.
Al comma 1, dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , previa intesa con le regioni e le province autonome.
1-bis. 62. Borrelli.
Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
1-bis. 60. Santino Adamo Loddo.
Al comma 3, sostituire le parole: il 10 per cento con le seguenti: l'8 per cento.
1-bis. 61. Iannuzzi.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter.1. - 1. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti, e per un importo massimo di 5 milioni di euro, il Commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con la regione Calabria per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo».
1-ter. 60. Nicodemo Nazzareno Oliverio, Marcora, Rava.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
*1-quater. 60. Giovanni Bianchi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
*1-quater. 61. Rava.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
*1-quater. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Tabella A
1-quater. 0100. Governo.
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , con specifico riguardo anche alla lotta contro l'uso fraudolento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. Per tale scopo, gli stessi proventi affluiscono all'entrata del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, per essere riassegnati in apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Ministero delle attività produttive aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio prezzi ortofrutticoli dell'ISMEA.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Nel caso che gli accertamenti di cui sopra rivelino un significativo scostamento dei prezzi da quanto individuato dagli studi di settore, l'Agenzia delle entrate dispone l'obbligatorio accertamento fiscale nei confronti dei soggetti di filiere responsabili.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Al comma 4, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di dieci giorni per la comunicazione agli organismi pagatori del trasferimento dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 191 del 16 agosto 2004, decorre dal giorno successivo all'istituzione del Registro di cui al comma 1.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centoventesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: novantesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: ottantentesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: settantentesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantentesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: cinquantesimo giorno.
Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantesimo giorno.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «5 settembre» sono sostituite dalle parole «31 ottobre».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-undecies, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «5 settembre» sono sostituite dalle parole «31 ottobre».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-undecies, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: capitale misto pubblico-privato aggiungere le seguenti: e vi partecipa tramite Agea-coordinamento.
Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 milioni con le seguenti: 1,1 milioni.
Al comma 1, capoverso 10-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla società, nella parte del capitale pubblico, possono partecipare gli organismi pagatori regionali.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale».
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.
Conseguentemente:
Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, al comma 3:
Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni.
Conseguentemente, al comma 3:
Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978».
1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue). - 1. Per la concessione di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), nonché per la concessione di indennizzi su danni indiretti alle aziende di allevamento situati in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie, la somma di 18,75 milioni di euro di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è trasferita alle regioni secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
euro LAZIO 1.740.973,55
0,00
1.740.973,55
CAMPANIA 2.026.014,80
0,00
2.026.014,80
MARCHE 3.087,85
5.457,30
8.545,16
MOLISE 413.816,49
0,00
413.816,49
UMBRIA 59.151,06
0,00
59.151,06
TOSCANA 2.670.353,25
10.031,12
2.680.384,37
SARDEGNA 6.068.397,31
0,00
6.068.397,31
ABRUZZO 81.193,80
82.422,91
163.616,72
BASILICATA 2.581.041,54
0,00
2.581.041,54
CALABRIA 432.264,94
0,00
432.264,94
PUGLIA 1.873.003,84
0,00
1.873.003,84
SICILIA 75.701,56
0,00
75.701,56
LIGURIA 0,00
9.782,94
9.782,94
EMILIA ROMAGNA 0,00
617.305,72
617.305,72
TOT. GENERALE
18.025.000,00
725.000,00
18.750.000,00
(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).
c) il Ministero delle politiche agricole e forestali può svolgere azioni specifiche volte alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui alla presente lettera, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare i
2. 60. Burani Procaccini, Grillo.
2. 1. Sedioli.
2. 61. Borrelli.
1-bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, limitatamente a tale periodo di crisi, coefficienti massimi per i margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli.
2. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
2. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).
Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni possono promuovere accordi con le imprese della distribuzione commerciale, attraverso i quali vengono definiti criteri e modalità per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dell'offerta di tali prodotti presso i consumatori.
2-bis. 60. Mazzocchi.
2-bis. 61. Tuccillo.
2-bis. 62. Merlo.
2-bis. 63. Ruggeri.
(Attuazione della politica agricola comune).
3-bis. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal
3. 1. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.
3. 3. Preda.
3. 4. Franci.
3. 5. Borrelli.
3. 6. Rava.
3. 7. Rossiello.
3. 8. Preda.
3. 9. Borrelli.
3. 10. Sedioli.
4-bis. Ai fini dell'attribuzione dei titoli definitivi sono fatti salvi i diritti dei produttori risultanti dalla conclusione dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. 11. Rossiello.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.
5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.
5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.
5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.
5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni».
5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze».
5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
*3. 100. Governo.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.
5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.
5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.
5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni».
5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.»
5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
*3. 60. Bellotti.
5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro centrale per gli aiuti di stato de minimis, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori della agricoltura e della pesca.
3. 12. Franci.
(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).
4. 1. Rossiello.
4. 60. Rocchi.
4. 2. Preda.
(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).
4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155».
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*5. 100. Governo.
4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155».
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*5. 60. Bellotti.
4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente al triennio 2006/2008, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato quattro anni dalla nomina alla qualifica medesima».
5. 62. Rava.
4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che ogni anno di anzianità nella qualifica costituisce titolo valutabile nello scrutinio per merito comparativo e che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale».
5. 61. Preda.
4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità
5. 60-bis. Franci.
4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155».
5. 11. Masini.
(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).
al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 54,3 milioni;
al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 21,9 milioni.
5-bis. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 67,6 milioni.
5-bis. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni;
sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 42,6 milioni.
5-bis. 61. Reduzzi.
(Ente irriguo Umbro-Toscano).
6. 60. Marino.
(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale».
8. 8. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale».
1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
8. 9. Borrelli.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale».
1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. 16. Masini.
1-bis. Al fine di poter ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, per il solo anno 2005, la somma di 10,5 milioni di euro iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, viene assegnata, anche in deroga all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai pertinenti capitoli di bilancio di parte corrente del Centro di responsabilità amministrativa - Corpo forestale dello Stato dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 10. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.
1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512,
*8. 5. Franci.
1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978».
1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
*8. 6. Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.
«5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978».
8. 7. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.
1-bis. L'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie allo stesso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
8. 13. Marcora, Nardini, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio.