Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 690 del 18/10/2005
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(Questioni concernenti la normativa sismica - n. 3-05091)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Ventucci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Abbondanzieri n. 3-05091 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2).

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, con riferimento alle domande poste dall'onorevole Marisa Abbondanzieri nel suo atto di sindacato ispettivo, si fa presente che, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare con gli articoli 93, comma 1, lettera g), e 94, comma 2, lettera a), sono state specificate le funzioni mantenute dallo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formulazione di norme tecniche finalizzate alla costruzione di edifici nelle medesime zone e sono stati stabiliti i compiti delle regioni in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche.
Chiedo scusa all'onorevole Abbondanzieri, ma sto ripetendo un concetto che ho espresso qualche minuto fa su analoga interrogazione.
Al fine, quindi, di fornire alle regioni i criteri generali sulla classificazione sismica e di predisporre un assetto normativo in materia, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4485 del 4 dicembre 2002, è stato nominato un gruppo di lavoro composto da esperti ed illustri rappresentanti della comunità scientifica.
Sulla base dei risultati ottenuti dall'attività di studio del predetto gruppo di lavoro, in data 20 marzo 2003 è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3274, recante «primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», successivamente modificata dall'ordinanza n. 3316 del 2 ottobre 2003.
Lo strumento dell'ordinanza, dichiaratamente connesso a situazioni di necessità e di urgenza, è stato scelto proprio per porre rimedio, senza ulteriori indugi, ad una situazione di carenza di sicurezza per la popolazione per il rischio sismico della nostra nazione.
L'importanza primaria della prevenzione, anche attraverso costruzioni idonee che proteggano i cittadini dalle conseguenze distruttive dei fenomeni sismici, è un primario obiettivo per evitare situazioni come quelle tristemente note alla nostra memoria.
Non si può negare, infatti, che sia la normativa tecnica sia la classificazione sismica vigente prima dell'emanazione dell'ordinanza n. 3274 risultavano ormai pericolosamente datate e necessitavano di un tempestivo aggiornamento.
Infatti, l'ordinanza n. 3274 è frutto di un lavoro estremamente complesso, in quanto non si tratta di una mera traduzione del codice europeo, ma di una semplificazione e di un adeguamento alla specifica situazione italiana, per favorire


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un concreto passaggio dal sistema attuale all'uso integrale delle norme europee.
La sperimentazione e l'applicazione delle norme ha fornito un ulteriore contributo per il perfezionamento del quadro normativo, che, sulla base delle osservazioni pervenute dalle competenti amministrazioni regionali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è stato ulteriormente modificato con l'emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3431 del 3 maggio 2005.
In particolare, la regione Abruzzo ha assicurato il coordinamento delle regioni in materia, trasmettendo al Dipartimento della protezione civile il documento di osservazioni e proposte elaborate dal gruppo di lavoro tecnico interregionale costituito allo scopo.
Del resto, il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa del nuovo assetto normativo costituiscono un impulso non indifferente alle necessarie attività di sperimentazione della materia per assicurare linearità e correttezza dei percorsi attuativi della normativa, favorendone, così, la più corretta e proficua applicazione.
Inoltre, sia le regioni sia le categorie professionali interessate hanno sollecitato il Dipartimento della protezione civile per un'ulteriore estensione del periodo di applicazione sperimentale del quadro normativo.
Con l'ordinanza n. 3431 il periodo di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274 del 2003 (già prorogato dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3379 del 2004) è stato prolungato di ulteriori tre mesi, fino all'agosto 2005.
Per quanto attiene al testo unico concernente le norme tecniche per le costruzioni, esso fornisce i principi generali in materia sismica ed un quadro di riferimento normativo che risulta essere coerente con le specifiche disposizioni tecniche di cui all'ordinanza n. 3274 del 2003.
Infatti, nel capitolo 5.7, recante particolari prescrizioni per la progettazione in presenza di azioni sismiche, è previsto che, nel rispetto dei livelli di sicurezza, si possa fare riferimento anche alle indicazioni tecniche contenute negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza n. 3274.
Nel documento di voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (adunanza straordinaria del 30 marzo 2005) si ribadisce che, per quanto riguarda l'analisi e la progettazione in presenza di azioni sismiche, «nel testo si indicano i criteri da seguire per tener conto della peculiarità della risposta ad azioni sismiche, tralasciando tutte le indicazioni di dettaglio relative a particolari soluzioni» che «dovrebbero trovare una più logica collocazione in apposite istruzioni e commentari da aggiornare periodicamente».
Pertanto, il testo unico delle norme tecniche e gli allegati dell'ordinanza n. 3274 del 2003 sono tra loro coerenti poiché forniscono una specifica tecnica utile ai progettisti per la concreta applicazione delle norme tecniche.
Infatti, entrambi i documenti fanno riferimento all'Eurocodice 8, del quale costituiscono sia una sintesi che un adattamento alle peculiari caratteristiche della realtà italiana.
In data 14 settembre 2005 (con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005) il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno ed il capo dipartimento della Protezione civile, ha emesso il decreto ministeriale di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Le chiedo scusa di tutte queste citazioni, ma rimangono agli atti e potrebbero essere utili ai tecnici che volessero esaminare tale normativa.
Le suddette norme tecniche entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del suddetto decreto in Gazzetta Ufficiale (ossia il 22 ottobre prossimo venturo).
Il giorno 8 ottobre ultimo scorso è terminato il periodo transitorio previsto


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per la definitiva entrata in vigore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 2003.
Tuttavia, l'entrata in vigore delle norme tecniche rende facoltativo l'uso delle norme antisismiche dettate dall'ordinanza n. 3274 del 2003, anzi, a partire da tale data, avranno inizio ulteriori 18 mesi di «allineamento tecnico», periodo durante il quale gli operatori del settore potranno fare riferimento anche alla vecchia normativa in materia antisismica.
Nel predetto decreto ministeriale di approvazione delle norme tecniche all'articolo 2 è, inoltre, prevista l'istituzione di una commissione consultiva per il monitoraggio della normativa suddetta anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della revisione periodica biennale della stessa norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Abbondanzieri ha facoltà di replicare.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, prima di entrare nel merito della risposta che il sottosegretario ci ha dato vorrei farle notare che egli non ha risposto alla domanda relativa al perché sono esistite o esistono due commissioni speciali che hanno lavorato intorno alla questione della normativa sismica: quella del Ministero delle infrastrutture e quella della Protezione civile. A tale domanda era necessario rispondere anche per dirimere una serie di situazioni verificatesi nel corso dei due anni che ci lasciamo alle spalle. Evidentemente, si è ritenuto di non entrare nel merito di una questione che ha diviso i soggetti che hanno operato: ciò la dice lunga sulla storia dell'ordinanza n. 3274.
A questo punto credo non abbia importanza dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti della risposta. L'interrogazione era di un anno fa: solo per averla trasformata da interrogazione in Commissione, su richiesta della Protezione civile, ad interrogazione in Assemblea ho potuto avere tale risposta dopo un anno. La risposta, per così dire, si è costruita nel corso di questi mesi e, quindi, mi dite oggi quello che vi ho chiesto un anno fa, mettendo insieme una serie di questioni. Sarà pur vero - speriamo - che almeno la risposta servirà da manuale per quanti operano nel settore.
Infatti, l'incongruenza e a volte la complessità dei passaggi, per i vari soggetti che hanno operato intorno all'ordinanza, rendevano per i professionisti e per i cittadini italiani difficile capire quali fossero le norme che dovevano essere utilizzate. Lei infatti ha detto nella sua risposta, signor sottosegretario, che i provvedimenti precedenti all'ordinanza n. 3274 del 2003 erano pericolosamente datati. Noi dobbiamo dire che se quelli erano pericolosamente datati, ciò che è avvenuto dopo è stato pericolosissimo, per tutti coloro che dovevano servirsi delle norme tecniche per costruire. Infatti, prima è stata enfatizzata l'ordinanza ministeriale n. 3274, poi, quando si è andati al contenuto, l'entrata in vigore dell'ordinanza è stata differita di volta in volta, non ultimo ad agosto con il differimento all'8 ottobre, mentre adesso siamo addirittura in un periodo di doppio regime, perché l'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione del decreto ministeriale, però sulla base del decreto-legge convertito in legge dalla Camera alla fine di luglio vi è un differimento ulteriore di 18 mesi. Ciò a dimostrazione del fatto che sull'intera partita dell'ordinanza n. 3274 è stata fatta una grande confusione; forse, dico io, è stato fatto anche il mercato dei libri che si sono venduti sull'interpretazione degli allegati e delle norme tecniche (un mercato che probabilmente rispondeva a ben altri interessi!).
Comunque oggi ci auguriamo che i provvedimenti presi nel mese di settembre, di cui lei prima ci ha parlato, portino un po' di chiarezza nel campo dell'utilizzo degli strumenti per le progettazioni, tenendo conto che siamo ancora in presenza di un differimento dell'entrata in vigore definitiva di tutte le disposizioni normative in questione. Credo che la confusione sia derivata dal fatto che, quando si è approvata l'ordinanza n. 3274, si è voluto improvvisare e si è voluto dire che da quel momento cominciava una stagione diversa.


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Non era così, perché le incongruenze erano tante e quello che è avvenuto in questi due anni ha dimostrato che avevamo ragione quando all'inizio presentammo un'interrogazione sull'ordinanza n. 3274.

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