ruolo territoriale del Consorzio agrario quale rete di servizi di sviluppo e supporto della filiera agroindustriale e agroalimentare e quindi attuazione di una delle linee direttive Ministeriali;
ad assumere tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati nelle premesse della presente risoluzione, nonché ad adottare iniziative normative volte a prevedere:
delle politiche agricole al quale far confluire tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa dei Consorzi agrari con o senza esercizio provvisorio, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare con poteri di accorpamento e di ridistribuzione sul territorio, favorendo uno sviluppo coordinato di rete di servizi dei consorzi in favore dell'intera filiera agroalimentare e agroindustriale;
premesso che:
il sistema dei Consorzi agrari, pur costituendo un potenziale e fondamentale sistema di gestione della politica agricola territoriale e comunque una potenziale rete di servizi per l'agricoltura, attualmente vive un periodo di profonda crisi, soprattutto a seguito del commissariamento e liquidazione della Federconsorzi, e necessita di un cambiamento radicale in quanto opera sul territorio in modo disaggregato e non coordinato;
attualmente su 70 Consorzi Agrari, 30 risultano essere in bonis e quindi operano in esercizio ordinario; 28 sono in liquidazione coatta con la nomina di Commissari che hanno ottenuto l'esercizio provvisorio; 12 sono in liquidazione coatta ma senza l'esercizio provvisorio (di questi 9 sono in fase di accorpamento da un punto di vista territoriale mantenendo in essere la procedura di liquidazione);
circa 2/3 dei Consorzi Agrari vive un perenne stato di commissariamento che per vari motivi non riesce a riportare il sistema in bonis, anche per l'assenza di un programma finalizzato al risanamento ed alla riorganizzazione;
il sistema commissariale è a sua volta un meccanismo ingessato e soprattutto fortemente oneroso, favorendo in alcuni casi situazioni di processi di liquidazione molto lunghi e non determinati nel tempo;
la legge n. 410 del 1999 aveva previsto, all'articolo 5, comma 4, che «entro 36 mesi l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria»;
detto termine è stato modificato una prima volta dal comma 33 dell'articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448, che lo ha portato a «50 mesi», in seguito dall'articolo 10, decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, ed infine dall'articolo 12, decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 convertito in legge dalla legge n. 306 del 2004 che ha sostituito il termine di «50 mesi» con la seguente dicitura «Entro il 31 dicembre 2005»;
il richiamato termine è ormai prossimo alla scadenza ma nessuna delle procedure sembra trovarsi nelle condizioni cui alla richiamata norma contenuta nell'articolo 5 della legge n. 410 del 1999, con la conseguenza che il Ministero o dovrà pervenire ad una ulteriore proroga dello stesso o alla revoca, per 28 consorzi agrari, dell'esercizio provvisorio;
una tale situazione, senza la presenza di una soluzione che possa correggere questo perverso sistema, costituisce un presupposto certo per far estinguere nel tempo una realtà territoriale certa che ha caratterizzato da sempre il sistema agricolo;
presupposto per la modifica del sistema è quello che i consorzi agrari, proprio per la loro storica vocazione, debbano rientrare sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, cui sono poi conseguentemente devolute tutte le competenza previste dagli articoli 2545-terdecies e s. c.c. ovvero di attività di controllo e di nomina dei commissari eccetera riportando al Ministero tutte le competenze cui all'articolo 4 della legge n. 410 del 1999 e successive modificazioni;
detta competenza diviene sostanziale proprio nell'ottica di un rilancio del
una seconda norma, dovrà necessariamente affrontare il problema della ristrutturazione dei Consorzi agrari, che ponga fine ad una tale situazione di stallo;
la previsione contenuta dall'articolo 5 comma 4 della legge n. 410 del 1999 sarebbe tale da condurre tutti i consorzi agrari ad una seppure lenta dissoluzione atteso che, la politica di commissariamenti dei singoli Consorzi agrari ha causato unicamente un deterioramento del sistema anche per l'assenza di un coordinamento unitario che potesse fissare dei presupposti e fini comuni;
è necessaria una norma che cambi radicalmente la procedura di commissariamento creando un meccanismo eccezionale accentrato e costituito all'interno del Ministero delle politiche agricole;
detta procedura deve attrarre tutte le liquidazioni, con o senza esercizio provvisorio che alla data del 31 dicembre 2005 non abbiano presentato il piano di concordato previsto dalla legge n. 410 del 1999, in un'unica struttura commissariale centrale dai più ampi poteri ordinari e straordinari, tale da assorbire tutte le procedure di liquidazione coatta, con il potere anche di accorpare vari Consorzi agrari esistenti, riorganizzandoli e ridistribuendoli in modo omogeneo e razionale nel territorio ovvero liquidandoli definitivamente;
dette previsioni devono ispirarsi alle norme presenti nel nostro ordinamento ed adottate per quelle situazioni di ristrutturazione industriali di grandi imprese in stato di insolvenza cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 che prevedono l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria e la nomina di un Commissario straordinario che viene ad attuare un programma di ristrutturazione;
il Commissario Straordinario avrà anche il potere di definire la liquidazione in essere con ampi poteri di transazione del contenzioso;
l'organizzazione di detta struttura commissariale sarà devoluta ad una normativa regolamentare da adottarsi entro 60 giorni dalla data di applicazione della norma;
per la creazione di detta struttura centralizzata potrebbe trovare una prima parte sostanziale di copertura con la creazione di un fondo di rotazione;
detto fondo potrebbe essere alimentato dai residui che deriverebbero dalla definizione in via transattiva complessiva di un contenzioso in essere con la liquidazione giudiziale della Federconsorzi relativo all'ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, rispetto al quale si è pronunciata la Corte di appello di Roma nel dicembre 2004 che ne ha accertato la effettiva consistenza;
l'intero importo del credito degli ammassi, sopra evidenziato deve essere messo a disposizione del Ministero delle politiche agricole con l'obbligo di definire con una transazione i contenziosi in essere con la Liquidazione giudiziale e con gli ex Dipendenti Fedit e delle Società controllate connessi ancora alla fase di liquidazione della Federconsorzi, trattenendo un importo residuo da poter far confluire nel fondo di rotazione sopra indicato;
1. il riconoscimento della competenza relativa all'attività ed alla vigilanza dei consorzi agrari unicamente al Ministero delle politiche agricole;
2. la costituzione di un Commissario Straordinario centrale presso il Ministero
3. il trasferimento in capo al Ministero delle politiche agricole del fondo riferito ai crediti vantati dalla Federconsorzi attualmente di competenza della Liquidazione giudiziale della Federconsorzi stessa relativi all'ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, rispetto al quale si è pronunciata la Corte di appello di Roma nel dicembre 2004 che ne ha accertato la effettiva consistenza, procedendo alla definizione di transazione dei contenziosi in essere tra il Ministero delle Politiche agricole con la liquidazione giudiziale e gli ex dipendenti della Federconsorzi e società controllate e destinando i residui in favore di un fondo specifico di rotazione per il finanziamento della struttura commissariale centrale straordinaria.
(7-00703) «Bellotti».