Allegato B
Seduta n. 669 del 13/9/2005


Pag. 21183

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,
considerato che:
il Trattato che istituisce la Comunità europea (CE) ha instaurato un mercato unico nel quale vi è libera circolazione dei servizi e dei capitali e una Unione economica e monetaria fondata su una moneta unica;
il Trattato CE ha creato una Banca centrale europea con il compito di mantenere la stabilità dei prezzi, introdurre e gestire la nuova moneta, ovvero svolgere operazioni sui cambi e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
la Banca d'Italia, come le banche centrali degli altri ventiquattro Paesi membri dell'Unione, è parte integrante del Sistema europeo di Banche Centrali (SEBC) ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca Centrale Europea (BCE);
i dodici Stati membri che hanno adottato l'euro costituiscono collettivamente «l'area dell'euro» e le loro banche centrali, insieme con la BCE, vanno a formare il cosiddetto «Eurosistema»;
la BCE, in stretta collaborazione con le banche centrali nazionali, predispone e attua le decisioni degli organi decisionali dell'Eurosistema, che sono il consiglio direttivo, il comitato esecutivo e il consiglio generale;
il Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) e lo Statuto della BCE e del SEBC (contenuto in protocollo allegato al Trattato CE) disciplinano struttura e competenze di questi organismi;
lo statuto della Banca d'Italia e le altre disposizioni nazionali che disciplinano le attribuzioni del SEBC, debbono essere compatibili con il Trattato CE e con lo statuto BCE-SEBC;
la BCE è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Essa, al pari delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e dei membri dei rispettivi organi decisionali, non può sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni. Le istituzioni dell'UE e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio evitando di influenzare la BCE o le banche centrali nazionali e i loro membri nell'assolvimento dei compiti loro assegnati;
al fine di garantire l'indipendenza della BCE e del SEBC è previsto che il presidente della BCE rimanga in carica 8 anni non rinnovabili, mentre lo Statuto della BCE e del SEBC prevede che il Governatore di una Banca centrale nazionale non possa rimanere in carica per un termine inferiore a 5 anni;
lo Statuto BCE-SEBC stabilisce che la stessa indipendenza debbano avere le Banche centrali nazionali;
nel caso della BCE indipendenza non significa completa separazione rispetto alle altre istituzioni dell'Unione né assenza di responsabilità, poiché:
a) alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca Centrale possono partecipare il Presidente del Consiglio UE e un membro della Commissione che non hanno diritto di voto. Il Presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE;
b) il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC;
c) la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno


Pag. 21184

precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale;
d) il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo;
il legislatore comunitario, se per un verso ha inteso centralizzare in un'unica autorità la politica monetaria (la BCE), per l'altro ha lasciato liberi i singoli paesi di scegliere a quale soggetto istituzionale attribuire la competenza sulla vigilanza. Nel sistema comunitario, infatti, la funzione di vigilanza è decentralizzata a livello nazionale; in dieci dei 25 Stati membri essa è attribuita in via esclusiva alla banca centrale;
in Italia la funzione di vigilanza sul sistema bancario è assegnata alla Banca centrale. Nell'ambito di tale funzione il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, legge n. 385 del 1o settembre 1993, attribuisce alla Banca d'Italia una serie di poteri: formulare al Comitato interministeriale credito e risparmio di proposte per le delibere affidategli in materia di disciplina e vigilanza bancaria, emanare regolamenti, impartire istruzioni, adottare provvedimenti di carattere particolare, esercitare poteri autorizzativi, informativi ed ispettivi;
l'importanza delle funzioni affidate alla BCE e l'esigenza di determinare le condizioni per garantire la piena e soddisfacente funzionalità di tale istituzione evidenzia l'opportunità di verificare le condizioni per procedere ad una progressiva armonizzazione degli assetti normativi vigenti nei diversi Stati membri relativamente alle rispettive Banche centrali per quanto concerne le competenze alle stesse spettanti, nonché gli assetti proprietari e le regole di organizzazione e funzionamento. Persistono al riguardo significative divergenze;
le autorità comunitarie hanno più volte evidenziato i vantaggi che potrebbero derivare da una evoluzione dell'attuale situazione contrassegnata dalla coesistenza nell'Unione europea di circa quaranta distinti organismi nazionali incaricati di regolare e vigilare sui mercati dei valori mobiliari, con differenti strutture, competenze e modalità di azione, in primo luogo in termini di riduzione dei costi di vigilanza per gli operatori del mercato e soprattutto nella prospettiva di una crescita dei servizi finanziari, della stabilità dei mercati e della tutela dei risparmiatori;
in particolare, l'ordinamento del nostro paese appare presentare alcune vistose peculiarità rispetto alle tendenze prevalenti riscontrabili nelle esperienze degli altri paesi membri dell'UE. Tali peculiarità non risultano pienamente coerenti con le esigenze, richiamate in precedenza, di garantire le condizioni per il migliore funzionamento della Banca d'Italia;
all'Unione economica e monetaria, all'Euro, alla creazione della BCE e del SEBC, alle direttive europee in materia di concorrenza bancaria, libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento delle banche, libera circolazione dei capitali, servizi finanziari, tutela del risparmiatore, regolazione dei mercati finanziari, corporate governance e trasparenza societaria, ha fatto seguito un aggiornamento soltanto parziale dell'ordinamento nazionale. Tali considerazioni valgono, in particolare, per le disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia le quali hanno mantenuto in vita, senza aggiornarne le competenze, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio i cui compiti di alta vigilanza e di reclamo nei confronti delle decisioni della Banca d'Italia potrebbero essere esercitati in termini tali da determinare il rischio di pregiudicare o quanto meno di condizionare la piena


Pag. 21185

autonomia decisionale e l'indipendenza della Banca d'Italia;
la Banca centrale europea, nel suo parere dell'11 maggio 2004 richiesto dal Ministro dell'economia in relazione al ddl risparmio, esige che la riforma della Banca d'Italia presti la debita attenzione ad assicurare l'indipendenza operativa dell'autorità di vigilanza. L'indipendenza operativa degli organi di vigilanza nei confronti delle istituzioni politiche costituisce un principio essenziale per la vigilanza sui mercati finanziari riconosciuto a livello internazionale. La garanzia della piena indipendenza presuppone peraltro che vi siano piena responsabilità e massima trasparenza delle decisioni assunte. In tal senso deve intendersi l'affermazione della BCE per cui la previsione della trasmissione di una relazione annuale sull'attività svolta da indirizzare ai Presidenti delle Camere, lungi dal pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità di vigilanza, offrirebbe un ulteriore progresso ai fini della responsabilizzazione dell'autorità stessa;
appare quindi indilazionabile l'avvio di un organico e coerente processo di riforma dell'assetto normativo vigente nel nostro paese il quale implica, oltre che l'adozione di interventi di rango legislativo, il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza per quanto concerne le modifiche e gli aggiornamenti da apportare allo Statuto della Banca d'Italia finalizzati a rendere la governance della nostra Banca centrale convergente con quella della Banca centrale europea e con i modelli prevalenti nelle esperienze delle Banche centrali dei Paesi dell'Eurosistema;
conformemente agli orientamenti espressi dalla BCE, il processo di riforma deve salvaguardare l'autonomia, l'indipendenza e il prestigio della Banca d'Italia;
gli aspetti per i quali si pone con particolare evidenza l'esigenza di un aggiornamento della disciplina vigente, ivi comprese le modifiche da apportare alla disciplina attualmente contenuta nello Statuto della Banca d'Italia, attengono a:
la definizione della durata del mandato del Governatore;
l'adozione di regole, in materia di procedimenti decisionali, ispirate alla logica della valorizzazione della collegialità, analogamente a quanto già previsto per alcune autorità indipendenti operanti nel nostro paese le quali non hanno carattere monocratico;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e lo Statuto della Banca d'Italia hanno previsto, ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità dell'indirizzo del credito, che le quote di partecipazione al capitale siano nominative e che possano essere possedute da Banche, Istituti di previdenza e assicurazioni; tale assetto proprietario rischia di porre l'autorità di vigilanza sul mercato bancario sotto il controllo di operatori economici che essa deve vigilare. L'autoreferenzialità che ne consegue incide sulla trasparenza del sistema, ed appare suscettibile di pregiudicare l'indipendenza della Banca centrale;
la tutela dell'indipendenza della Banca d'Italia esige la soppressione, o comunque la revisione delle attuali competenze del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio;
il nuovo assetto della governance e delle competenze di Banca d'Italia dovrebbe rappresentare il primo passo di una riforma complessiva del sistema delle Autorità indipendenti e della vigilanza del mercato dei servizi finanziari;
la normativa comunitaria in materia di credito, risparmio, servizi finanziari, corporate governance e trasparenza societaria, recentemente adottata nell'ambito dei Piani d'azione sui servizi finanziari e la modernizzazione del diritto societario in Europa, forniscono un quadro normativo adeguato a garantire l'efficienza dei mercati, a tutelare i risparmiatori e a prevenire


Pag. 21186

e punire gli abusi, e debbono pertanto essere rapidamente e intergralmente attuate nell'ordinamento italiano;
come si è potuto constatare in sede di prima applicazione della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle relative misure di attuazione, recepite con la legge comunitaria 2004, la normativa europea in materia, se correttamente applicata, accresce in misura significativa il buon funzionamento del mercato e la tutela dei risparmiatori;
la delega al Governo per il recepimento delle direttive in materia di banche e altre servizi finanziari e delle relative misure comunitarie di attuazione è già stata adottata con la legge comunitaria per il 2004 ovvero è prevista dal ddl comunitaria per il 2005; per tutte quelle ulteriori che entreranno eventualmente in vigore nell'anno in corso è necessario prevedere il loro inserimento nella legge comunitaria 2005;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative allo scopo di:
a) verificare presso le competenti autorità comunitarie quali misure possano essere adottate al fine di pervenire ad una maggiore uniformità delle discipline vigenti nei diversi paesi membri per quanto concerne l'organizzazione e l'assetto delle banche centrali in termini tendenzialmente uniformi, ove possibile, con quelli relativi alla BCE;
b) promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia e delle prerogative della Banca d'Italia, l'avvio di un processo di aggiornamento della relativa disciplina, anche per quanto concerne i profili attualmente rimessi allo Statuto, conformemente ai seguenti indirizzi:
1. la carica del Governatore dovrebbe avere una durata di 7 anni non rinnovabili;
2. le decisioni di competenza del Governatore dovrebbero essere assunte previo parere obbligatorio del direttorio della Banca, in modo da attenuare il carattere monocratico dell'istituzione;
3. si dovrebbe prevedere l'obbligo della Banca d'Italia di riferire periodicamente al Parlamento sull'attività svolta mediante la trasmissione di apposite relazioni;
4. si dovrebbe procedere alla soppressione o comunque all'aggiornamento delle competenze attualmente riservate al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio;
5. si dovrebbe disporre il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia allo Stato o comunque ad enti pubblici;
c) ad adottare, il più rapidamente possibile, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie sul credito, il risparmio, i servizi finanziari, la corporate governance e la trasparenza societaria, cui è stato delegato dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»;
d) ad attivarsi al fine di provvedere al tempestivo recepimento, eventualmente mediante conferimento di apposita delega legislativa, delle direttive comunitarie in materia di credito, risparmio, servizi finanziari, corporate governance e servizi finanziari che saranno in vigore prima della fine del corrente anno 2005;
e) sul piano metodologico, a verificare periodicamente i progressi compiuti nel processo di riforma attraverso la convocazione di periodiche riunioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nelle quali il Governatore della Banca d'Italia dovrebbe riferire sulle modifiche adottate alla disciplina statutaria;


Pag. 21187

f) ad informare il Parlamento rispetto ai suddetti progressi attraverso la trasmissione di periodiche relazioni.
(1-00482) «Crosetto, Verro, Zorzato, Nicotra, Gioacchino Alfano, Daniele Galli, Blasi, Lavagnini, Paoletti Tangheroni, Fontana».

La Camera,
premesso che:
le motivazioni della sentenza di condanna dei brigatisti Lioce, Morandi, Blefari Melazzi, Beccaccini e Mezzasalma, depositate nei giorni scorsi dal giudice Libero Mancuso, hanno riproposto con forza il tema della mancata tutela al professor Marco Biagi, mettendo inevitabilmente in relazione la sua uccisione con quella del professor Massimo D'Antona;
nella sentenza si sottolinea la grave responsabilità degli apparati governativi per la mancata protezione al professor Marco Biagi, nonostante, come emerge da numerose testimonianze, lui stesso abbia fatto insistentemente richiesta che gli venisse ripristinata la scorta;
la Camera dei deputati si è occupata in diverse occasioni della vicenda della revoca e del mancato ripristino della scorta al professor Marco Biagi e in nessuna di queste il Governo è stato in grado di chiarire chi e per quali ragioni il Governo non abbia ascoltato le numerose sollecitazioni del professor Biagi e l'allarme lanciato, agli inizi del marzo 2001, dai servizi di informazione e sicurezza;
alla Camera è stata presentata una proposta di legge, assegnata il 17 novembre 2003, in sede referente, alla Commissione Affari Costituzionali sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione al professor Biagi. L'esame della proposta di legge deve ancora avere inizio;
analogo disegno di legge è stato presentato anche al Senato;

impegna il Governo

ad effettuare, in tempi brevi, gli opportuni accertamenti di tutte le responsabilità per la mancata protezione al professor Biagi attraverso l'istituzione di una commissione ministeriale d'inchiesta che faccia definitivamente chiarezza su quanto accaduto.
(1-00483) «Di Serio D'Antona, Carli, Capitelli, Paola Mariani, Piglionica, Motta, Marone, Pisa, Cima, Grillini, Ottone, Chianale, Grandi, Raffaldini, Grignaffini, Rugghia, Vigni, Spini, Raffaella Mariani, Bandoli, Vianello, Innocenti, Ruzzante, De Brasi, Benvenuto, Coluccini, Cialente, De Luca, Crisci, Borrelli, Bellini, Mariotti, Bellillo, Russo Spena, Provera, Alfonso Gianni, Giovanni Bianchi, Bottino, Delbono, Maccanico, Volpini, Cardinale, Fanfani, Milana, Boccia, Dorina Bianchi, Zaccaria, Trupia, Giachetti, Mantini, Vernetti, Realacci, Leoni, Fumagalli, Sandri, Grotto, Visco, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Olivieri, Susini, Zunino, Folena, Bindi».