Allegato B
Seduta n. 665 del 29/7/2005


Pag. 21033


...

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
Trenitalia ha acquistato dalla società Emmerre srl, con sede legale in Carpendolo (Brescia), 80 casse mobili per refrigerazione passiva per trasporto intermodale di prodotti refrigerati;
l'acquisto è avvenuto a trattativa privata;
la società fornitrice, come è noto, era appena costituita ed anzi non aveva neppure avviato formalmente l'attività;
Trenitalia ha evidentemente compiuto un atto di fede sulle caratteristiche tecniche del prodotto acquistato, malgrado gli importi considerevoli della fornitura avrebbero forse dovuto suggerire una maggiore prudenza -:
se Trenitalia, prima di effettuare l'ordinativo, abbia eseguito gli accertamenti necessari per avere garanzie tecniche sulla qualità di quanto stava acquistando o se comunque siano state eseguite, successivamente all'acquisto, prove di trasporto e di conservazione sulle casse fornite da Emmerre srl e, in caso affermativo, con quali risultati.
(4-16211)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
Trenitalia ha affidato a trattativa privata alla società Emmerre s.r.l. con sede legale in Carpenedolo (Brescia) Via Cesare


Pag. 21034

Abba n. 69 e con stabilimento in Calcinato (Brescia) Via Strada Statale 11 n. 316, importanti forniture di casse mobili a refrigerazione passiva per trasporto intermodale di prodotti refrigerati;
la società in questione risulta essere stata costituita con capitale sociale di euro 49.600,00 in data 3 marzo 2003;
in data 13 marzo 2003 Trenitalia risulta avere richiesto una fornitura alla società Emmerre;
in data 25 marzo 2003 la società Emmerre risulta aver formulato offerta a Trenitalia;
in data 1o aprile 2003 risulta esservi l'ordinativo di Trenitalia alla società Emmerre per la fornitura di casse mobili a refrigerazione passiva per trasporto intermodale di prodotti refrigerati, per la somma di euro 1.020.000,00;
l'inizio dell'attività della società Emmerre, come da dichiarazione resa alla Camera di Commercio, è datata 13 maggio 2003 -:
se sia considerato normale che Trenitalia richieda una offerta di fornitura ad una società 10 giorni dopo la costituzione della medesima;
se sia considerato normale che, cinque giorni dopo la ricezione dell'offerta, Trenitalia ordini una fornitura per un valore di euro 1.020.000,00 ad una società costituita da 27 giorni e che non aveva ancora iniziato l'attività;
se non si ritenga di dover chiedere urgentemente esaurienti spiegazioni a Trenitalia in ordine ad una fornitura che appare all'interrogante assolutamente anomala per le modalità sopraindicate.
(4-16212)

TIDEI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Società Sili e Magazzini ha recentemente violato, con atto unilaterale, l'Accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria e con l'Autorità Portuale di Civitavecchia, licenziando 2 operai e dichiarandone in esubero altri 5, provocando la legittima immediata protesta di tutti i dipendenti (15 lavoratori) e suscitando una vasta solidarietà delle Imprese e dei lavoratori operanti nel porto di Civitavecchia;
l'apice di questa crescente mobilitazione sarà raggiunto il 5 agosto 2005, con la proclamazione di 24 ore di sciopero generale nel Porto, e lo svolgimento di iniziative sindacali;
secondo l'interrogante la Società Sili e Magazzini ha dimostrato, nel corso di questa settimana di agitazione, un atteggiamento indisponibile al dialogo e alla trattativa, contraria a rivedere le sue arbitrarie decisioni, che hanno segnato la rottura di un regolare accordo sottoscritto tra le parti -:
se l'onorevole Ministro non ritenga di intervenire affinché la Società Sili e Magazzini sia richiamata al rispetto dell'accordo contrattuale sottoscritto, revocando i 2 licenziamenti e il regime di esubero per altri 5 lavoratori e trasformando i contratti di precariato in contratti a tempo indeterminato, pena il ritiro della concessione d'impresa autorizzata ad operare nel Porto di Civitavecchia.
(4-16217)

BELLOTTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni, durante i mesi estivi, si sono verificati periodi d'intensa siccità che hanno portato al prosciugamento di diversi corsi d'acqua, causando in larga parte l'emersione degli alvei di alcuni fiumi e, con essi, la comparsa di banchi di materiale alluvionale;
il dissesto idrogeologico e fenomeni d'incuria e trascuratezza sono, spesso, la causa di gravi calamità e in molte zone del Paese, nell'ultimo decennio, avrebbero


Pag. 21035

concorso allo straripamento di alcuni corsi d'acqua, con gravi danni per le realtà locali e per lo Stato;
il Po, pur essendo il maggior fiume italiano per lunghezza e per portata, non sarebbe stato sottoposto a sufficienti lavori di escavazione del suo letto dopo l'emersione di vaste zone in secca e l'accumulo di quantità significative di materiale alluvionale, specialmente nel territorio del Polesine, e per questa ragione avrebbe minacciato più volte, durante le piene invernali, di straripare, rievocando i tragici eventi collegati all'alluvione del 1951, oltre ad aver provocato il danneggiamento degli argini con forti spese per il loro ripristino;
la legge 18 maggio 1989, n. 183 nell'articolo 17, definisce il «piano di bacino» come uno «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo» redatto su criteri e metodi fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Ministro dei lavori pubblici successivamente alla deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, ed in lettera l) inserisce nelle materie da esso contenute «la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale»;
dalla suddetta legge 183 del 1989 risulterebbe, pertanto, la possibilità se non la necessità di operare, previsioni riguardo all'estrazione di inerti alluvionali, che innalzano l'alveo di alcuni fiumi, non consentendo, nei periodi dell'anno in cui la piena risulta maggiormente abbondante, il normale deflusso delle acque;
il verificarsi di fenomeni di piena abbondante per un fiume come il Po non soltanto risulterebbe possibile, ma quantomeno probabile e prevedibile, visto che non è dato escludere il ripetersi, nei prossimi anni, se non addirittura in quello corrente, di forti precipitazioni atmosferiche;
come si ricava dall'articolo «Siccità: navigando sul Po tra acque basse e banchi di sabbia» tratto da L'Unità di martedì 22 luglio 2003, pare, ormai, opinione condivisa e trasversale che il vincolo paesaggistico ed ambientale non può sopravanzare la necessità di garantite la sicurezza per la cittadinanza e per le realtà produttive delle aree del Polesine limitrofe al fiume Po, né può reggere al paradosso che un'eventuale danno portato da una piena eccessiva danneggerebbe l'ambiente ed il paesaggio ben più che i lavori volti a garantire maggior contenimento ad una portata delle acque superiore alla media;
come si evince, inoltre, dalla lettera aperta agli onorevoli deputati e senatori scritta dal dottor Nicola Bonelli, un'estrazione controllata degli inerti alluvionali, praticata esclusivamente nelle aree in cui essi si sedimentano, se in equilibrio con l'apporto delle ricorrenti piene, è imprescindibile esigenza nella materia della disciplina delle acque e non comporta arretramento della zona costiera, dato che la parte fine del solido alluvionale verrebbe in ogni caso trasportata in sospensione fino alla foce, mentre è la parte grossolana e ghiaiosa che sedimenterebbe ed innalzerebbe gli alvei;
risulterebbe, infine, inutile tutelare la preservazione di un ambiente fluviale se il suddetto ambiente non viene più regolato dalla natura ma è già irreggimentato da argini che ne deviano e regolano il corso -:
se non si ritenga necessario attivarsi affinché, secondo il criterio della somma urgenza, siano effettuati lavori di escavazione dell'alveo del fiume Po, durante questi mesi estivi, in modo che l'emersione degli inerti sedimentati ne consenta la rimozione con maggiore facilità e rapidità, al fine di impedire il verificarsi di possibili situazioni di rischio nei prossimi mesi autunnali, quando le piogge, e con esse il livello del fiume, aumenteranno;
se le riserve espresse dai movimenti per la tutela ambientale non siano da considerare come inclusive solamente di quei corsi d'acqua che già non sono completamente segnati dall'intervento dell'uomo e la cui tutela non comporti rischio per la popolazione residente attorno ad essi;


Pag. 21036


quali interventi determinati abbia intenzione il Governo di adottare per far fronte alla situazione sopra descritta, al fine di prevenire eventi che potrebbero comportare nuove situazioni problematiche nella gestione delle prossime piene invernali non soltanto con riferimento al fiume Po, ma anche agli altri corsi d'acqua a rischio, quali gli affluenti dello stesso Po e il fiume Adige.
(4-16221)

ROSATO e PASETTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 17 febbraio 2005 è entrato in vigore il regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni per il riconoscimento dei minimi diritti ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
il regolamento stabilisce le condizioni e i modi in cui vanno riconosciuti ai passeggeri il diritto a compensazione pecuniaria, rimborso, imbarco su volo alternativo e assistenza, e il suo ambito di applicazione riguarda i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, e quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro;
come riportato tra le premesse al regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate, assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l'espletamento di tali compiti;
secondo quanto riportato in un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore Trasporti nel numero di luglio-settembre, risulta che l'Italia, insieme ad Austria, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Malta, non ha ancora stabilito le sanzioni da infliggere alle compagnie aeree in caso di infrazione;
la mancata ottemperanza da parte dell'Italia è stata oggetto inizialmente di un primo avvertimento da parte della Commissione europea in occasione dell'incontro tenutosi il 19 maggio con gli organismi nazionali di controllo incaricati di assicurare le nuove procedure adottate a garanzia dei passeggeri, nel corso del quale sono state riscontrate varie mancanze circa la mancata attuazione del regolamento;
alla Commissione è inoltre pervenuto dall'entrata in vigore del regolamento ad oggi un numero sempre maggiore di denunce, da cui ha constatato innanzitutto una generale inefficienza da parte dei nuovi organismi di controllo, i quali spesso non sono stati in grado di gestire le lamentele dei consumatori, e in secondo luogo l'assenza di alcun fattivo coordinamento tra i diversi Stati membri, dal momento che per fronteggiare le denunce dei viaggiatori ogni Paese ha applicato disposizioni diverse tra loro;
non avendo il nostro Paese provveduto ad ottemperare quanto richiesto dal regolamento nonostante l'avvertimento, la Commissione ha deciso di avviare il 6 luglio una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia -:
se il Ministro interrogato ritenga di adottare le iniziative necessarie affinché vengano stabilite le sanzioni da applicare nei casi di infrazione così come richiesto dal regolamento, per garantire il rispetto e la tutela dei minimi diritti che la normativa europea riconosce agli utenti.
(4-16227)