Allegato B
Seduta n. 654 del 12/7/2005


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INTERNO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il 13 giugno 2005 il Consiglio d'amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha promosso 13 funzionari alla qualifica di Dirigente Superiore e 60 alla qualifica di Primo Dirigente, con decorrenza retrodatata al 1o gennaio 2005;
tra i 13 promossi alla qualifica di Dirigente superiore figura il dottor Vincenzo Canterini e tra i 60 nuovi Primi dirigenti il dottor Alessandro Perugini;
tali promozioni, benché sostanzialmente discrezionali e al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale (eccezion fatta per il 20 per cento dei Primi dirigenti) avvengono sulla base di scrutini per i quali l'amministrazione dell'interno e il dipartimento di P.S. fissano, periodicamente, appositi «Criteri»;
il dottor Canterini è stato rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Genova, insieme ad altri 28 funzionari della Polizia di Stato, nel procedimento n. 14525/01 RGNR per concorso nei reati di falso ideologico, calunnia e lesioni personali aggravate per i fatti avvenuti la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in occasione del vertice G8, presso l'istituto scolastico Diaz-Pertini di via Cesare Battisti, dove circa 200 agenti di polizia in larga parte alle dipendenze del dottor Canterini, all'epoca comandante del Reparto mobile di Roma, fecero irruzione e commisero gravi violenze nei confronti di 93 persone che vennero arrestate sulla base di prove che la magistratura inquirente ritiene essere state manipolate;


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il dottor Perugini, all'epoca funzionario della Digos genovese, è noto alle cronache per la partecipazione al pestaggio di un manifestante minorenne davanti alla questura di Genova, durante la manifestazione contro il G8 del 20 luglio 2001, episodio per il quale è stato rinviato a giudizio, dinanzi al tribunale del capoluogo ligure, nel procedimento n. 13626/01 RGNR, per concorso in lesioni nonché falso ideologico e calunnia in relazione ad alcuni arresti di dimostranti eseguiti nel medesimo contesto;
il dottor Perugini è stato anche rinviato a giudizio, insieme ad altri 44 appartenenti alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e all'Arma dei carabinieri, nel procedimento n. 13082/01 RGNR, come principale responsabile della gestione del sito penitenziario provvisorio che venne istituito nella caserma di Genova-Bolzaneto sede del VI Reparto mobile, dove furono commessi abusi d'ogni sorta e violenze ai danni dei manifestanti arrestati durante le manifestazioni del 20 e 21 luglio 2001;
il comportamento delle forze dell'ordine al G8 di Genova, l'uccisione di Carlo Giuliani da parte di un carabiniere e i drammatici fatti della scuola Diaz e di Bolzaneto sono stati oggetto di pesanti critiche dalla cultura democratica del nostro paese, apparse sulla stampa del mondo intero, nonché di ripetuti interventi di Amnesty international e di riservate raccomandazioni del comitato parlamentare di prevenzione della tortura, nonché di buona parte dei lavori parlamentari svolti in sede di indagine conoscitiva nell'estate del 2001;
in quella sede fu possibile valutare le relazioni degli ispettori inviati a Genova dai vertici della polizia e in particolare le conclusioni del dottor Pippo Micalizio che si occupò del blitz alla Diaz e, fin dalla relazione consegnata il 31 luglio 2001, il Capo della Polizia, prefetto Gianni De Gennaro, promosse una serie di procedimenti disciplinari a carico dei funzionari, successivamente indagati e rinviati a giudizio dalla magistratura, e indicò particolari responsabilità a carico del dottor Canterini in qualità di comandante del VII nucleo sperimentale antisommossa del I Reparto mobile della Polizia di Stato al quale appartenevano, secondo gli accertamenti fin qui condotti della magistratura, gran parte degli agenti che presero parte ai pestaggi, non identificabili in quanto indossavano casco protettivo ed erano quasi tutti travisati con il fazzoletto sul viso (come si legge, da ultimo, nell'ordinanza di archiviazione depositata il 15 giugno u.s. dalla giudice per le indagini preliminari Lucia Vignale);
subito dopo il G8 il VII nucleo venne sciolto, sia pure senza formali atti pubblici, così come era avvenuta la sua costituzione, per le specifiche esigenze del vertice di Genova, all'interno del Reparto mobile di Roma;
il dottor Canterini in più di un'occasione ha avuto modo, sulla stampa, di lamentare la sua condizione di «capro espiatorio» della vicenda Diaz; in particolare, nel gennaio 2003, è arrivato a formulare accuse nei confronti di colleghi e superiori in relazione a quanto avvenne nella scuola, chiedendo tra l'altro l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta con pieni poteri inquirenti, per esempio nell'intervista a il manifesto del 16 gennaio 2003 nella quale accusava «la catena di comando che ha progettato e fatto eseguire la perquisizione alla scuola Diaz» e in quella concessa al Secolo XIX del 30 gennaio 2003 nella quale il funzionario aggiungeva, tra l'altro, che «la catena di comando era fatta di papaveroni. Io cosa c'entro con tutto quello che hanno deciso? In polizia contano i gradi e alla Diaz c'erano pezzi da novanta. Tutti o quasi provenienti dal mondo delle squadre mobili, dal mondo del capo della polizia Gianni De Gennaro. E i capi si mantenevano in contatto con Roma, prima durante e dopo»;
la promozione del dottor Canterini, a giudizio degli interpellanti, può dunque essere interpretata di fatto come una sorta


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di ricompensa al funzionario per la sua scelta di non procedere oltre nelle accuse ai superiori e agli stessi vertici della polizia -:
quali siano i «Criteri» adottati dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato per le promozioni disposte il 13 giugno 2005;
quali valutazioni abbiano permesso di applicare tali «Criteri» alle figure dei funzionari Canterini e Perugini, rinviati a giudizio per reati di falso, calunnia e lesioni personali commessi nell'esercizio delle loro funzioni di polizia, preferendoli a centinaia di Primi Dirigenti che non saranno mai promossi Dirigenti Superiori e di Vicequestori aggiunti che non saranno mai promossi Primi Dirigenti.
(2-01622) «Mascia, Russo Spena, Provera, Mantovani, Valpiana, Deiana, Sasso, Giordano, Folena, Nardini, Grandi, Pettinari, Amici, Pisapia, Labate, Sabattini, Sgobio, Maura Cossutta».

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZANOTTI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il nuovo articolo 11, comma 1, lettera c)-quinquies, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286 del 1998), per la prima volta, denomina il permesso di soggiorno a favore del familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31 comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, quale permesso di soggiorno «per cure mediche»;
a causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, la questura, che rilascia il permesso in forza della autorizzazione alla permanenza decretata dal Tribunale per i minorenni, tratta il permesso ex articolo 31, comma 3, come un permesso di soggiorno per cure mediche, e ritiene che al suo titolare non sia consentito svolgere attività di lavoro;
correlativamente, trattando il permesso ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, come un permesso per cure mediche, e non più per motivi di famiglia, la Azienda USL non procede alla iscrizione obbligatoria al SSN del nucleo familiare, che deve provvedere a pagare per intero tutte le cure mediche;
a causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, esso si trasforma, secondo l'interrogante, da strumento predisposto dal legislatore per tutelare l'interesse superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di assistenza, in un meccanismo pessimo, addirittura beffardo, dato che il titolare di tale permesso, da un lato, è autorizzato dal Tribunale a permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al minore, ma nel contempo, dall'altro lato, è impossibilitato a procurarsi lecitamente i mezzi necessari per farlo e a poter fruire di quelle prestazioni sanitarie in ragione della quali, tra le altre, si giustifica la sua stessa permanenza in Italia;
il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minori autorizzati alla permanenza ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, ha natura di permesso per motivi di famiglia, ulteriore rispetto ai permessi di soggiorno per motivi familiari contemplati nell'articolo 30 del citato decreto legislativo. Esso infatti è previsto nel Titolo IV del Testo Unico che si occupa di «diritto all'unità familiare e tutela dei minori»;
il dato qualificativo del suddetto titolo di soggiorno è l'unità familiare nell'interesse del minore, non le cure mediche. Infatti l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza dei genitori ex articolo


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31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, è concessa «per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore», e non invece solamente «per cure mediche»: la sua evidente e dichiarata funzione è quella di garantire lo sviluppo psicofisico del minore, attraverso il mantenimento dell'unità dei rapporti familiari;
la fonte di legge primaria che disciplina tale autorizzazione al soggiorno, l'articolo 31, comma 3 citato, è rimasto immutato sia nella sua formulazione sia quanto alla sua collocazione nel decreto legislativo n. 286 del 1998;
ai sensi dell'articolo 30, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Conseguentemente, in applicazione dell'articolo 12, comma 2, disp. prel. c.c. e dei principi costituzionali e sovranazionali - ribaditi dallo stesso articolo 31 nella parte in cui si richiama allo «sviluppo psicofisico» del minore e dall'articolo 28, nella parte in cui attribuisce «carattere di priorità» al «superiore interesse del fanciullo» - anche il permesso di soggiorno rilasciato ex articolo 31, comma 3, Testo Unico consente l'accesso al lavoro;
in adempimento al dettato costituzionale (articolo 2, 3, 32 della Costituzione) l'autorizzazione alla permanenza dello straniero ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, non risulta subordinata alla dimostrazione della disponibilità da parte del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, ovvero di un determinato reddito e perciò non può precludere la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare, per procurarsi lecitamente i detti mezzi di sussistenza, limitatamente al tempo previsto della permanenza in Italia;
l'autorizzazione giurisdizionale alla permanenza dello straniero ex articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (ed il conseguente permesso), è titolo completamente diverso dallo «specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche» concesso dalla questura ex articolo 36, decreto legislativo n. 286 del 1998. Lo dimostrano: a) la diversa autorità competente ad emettere il rispettivo provvedimento autorizzativo: nell'un caso il Tribunale per i Minorenni, nell'altro la Questura; b) la diversa collocazione sistematica nel corpo normativo: nell'un caso il titolo IV intitolato «diritto all'unità familiare e tutela dei minori», nell'altro il titolo V intitolato «disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale»; c) la diversità dell'interesse protetto nell'un caso lo sviluppo psicofisico del minore, nell'altro la necessità di cure mediche; d) la diversità dei soggetti tutelati: nell'un caso il minore, che è persona diversa dal richiedente il permesso, nell'altro il richiedente il permesso;
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, anche il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minore ex articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, comporta l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
in adempimento al dettato costituzionale (articolo 32 della Costituzione) il decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano sia assicurata l'assistenza sanitaria: a coloro che sono regolarmente soggiornanti ex articolo 34 decreto legislativo; a coloro che non sono in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno ex articolo 35 stesso decreto legislativo. Tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, dunque, hanno diritto di ricevere una tessera sanitaria: la tessera sanitaria ordinaria per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; la tessera


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STP per gli stranieri che non sono in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Conseguentemente, i titolari di un regolare titolo di soggiorno in forza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria ex articolo 31, comma 3, hanno diritto ad essere iscritti al Servizio sanitario nazionale, ad avere la relativa tessera sanitaria, ed a fruire delle prestazioni sanitarie erogate, limitatamente al tempo in cui è autorizzata la loro permanenza ex articolo 34, decreto legislativo n. 286 del 1998 -:
quali iniziative si intendano assumere per chiarire a tutti gli Enti interessati che il permesso di soggiorno a favore del familiare di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, che l'articolo 11, comma 1, lettera c)-quinquies decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, denomina quale permesso di soggiorno «per cure mediche», ricade ad ogni effetto sotto la disciplina l'articolo 6 decreto legislativo n. 286 del 1998 e del corrispondente articolo 14 decreto legislativo n. 394 del 1999, i quali affermano che il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto di svolgere attività di lavoro, e ricade altresì sotto la disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
(5-04609)

Interrogazioni a risposta scritta:

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 27 marzo 1998 è stato bandito il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco e lo stesso è stato espletato nel mese di giugno dell'anno 2002;
al termine delle procedure concorsuali, è stata stilata una graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso pari a 5.013 unità;
da quanto espressamente indicato dal bando di concorso, il 25 per cento dei posti a concorso è stato riservato ai vigili del fuoco volontari;
in data 5 novembre 2001 è stato bandito un nuovo concorso per 173 posti di vigili del fuoco riservato ai vigili del fuoco volontari e da questo concorso è stata stilata una graduatoria di vincitori ed idonei pari a 11.406 unità;
alla data del 5 novembre 2005 risultava ancora attiva la graduatoria dei vincitori del concorso per 184 posti di vigile del fuoco;
pare che le assunzioni dei vincitori di concorso procedano con ritardo e la presenza di due graduatorie non agevola l'integrale assorbimento di tutto il personale richiesto;
la graduatoria del concorso a 184 posti di vigile del fuoco è stata prorogata per ulteriori 3 anni e, precisamente, fino al 31 dicembre 2006 -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di propria competenza intenda adottare con particolare riferimento alla possibilità di procedere alle assunzioni dei vincitori di concorso assorbendo, in primo luogo, i vincitori del concorso bandito in data 27 marzo 1998.
(4-15838)

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
così come si evince dall'articolo pubblicato sul quotidiano Il Salernitano, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno 2005, si sarebbe verificato l'ennesimo atto intimidatorio nei confronti della Polizia Municipale e questa volta nei confronti dell'automobile del Maresciallo Maggiore Walter Belmonte, in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani di Vietri Sul Mare (Salerno); l'auto è stata distrutta nello spazio antistante il Comando dei Vigili Urbani di Vietri sul Mare;


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pare che il caso non sia isolato e che questo rappresenti il terzo atto intimidatorio nei confronti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare, verificatosi a distanza di sole 48 ore dai precedenti;
secondo quanto si evince dall'articolo, pare che l'ultimo atto intimidatorio sia destinato a dare un segnale forte proprio alle istituzioni;
così come si evince dall'articolo, pare che lo stesso agente della Polizia Municipale abbia escluso «eventuali vendette personali di qualsiasi genere o fatti riguardanti il suo lavoro» e pare che abbia posto l'attenzione «verso un atto che vedrebbe come destinatario principale l'istituzione» -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare, per prevenire il ripetersi di fatti criminosi analoghi a quelli descritti in premessa.
(4-15839)

ROSATO, DAMIANI e MARAN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il porto di Trieste risulta essere inserito, insieme ad altre 10 città, nell'elenco degli scali messi a disposizione dal Governo italiano per dare ospitalità a navi e sommergibili nucleari delle flotte alleate;
il decreto legislativo 230/95 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, all'articolo 124 («Aree portuali») contempla particolari disposizioni per le «aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare» in situazioni di emergenza nucleare, e prevede, all'articolo 129 della Sezione II («Informazione della popolazione»), l'obbligo di fornire informazioni alle popolazioni che rischiano di essere interessate dall'emergenza radiologica e per le quali è stato appositamente stabilito un piano dì intervento nel caso si manifestino simili eventualità, e ciò senza che le stesse ne debbano fare richiesta;
l'articolo 129 sancisce inoltre che tali informazioni debbano essere accessibili al pubblico sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica che in condizioni normali;
l'Unione europea ha però recentemente aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per la mancata divulgazione dei suddetti Piani di Protezione civile nel caso in cui, causa il traffico navale militare a propulsione atomica, si dovesse malauguratamente verificare un incidente nucleare;
è notorio che il Governo ha dato facoltà di desecretare e diffondere questi piani e che risulta in atto un'azione coordinata dal Ministero delle politiche comunitarie finalizzata a un'emissione in tempi rapidi di tali decreti;
anche nel caso di Trieste, quindi, il Piano di emergenza in caso di incidente nucleare dovrebbe essere messo a disposizione delle autorità competenti, comprese le amministrazioni e le aziende sanitarie, e di tutti i cittadini che lo richiedessero;
già nelle città di La Spezia, Taranto e Gaeta, presenti assieme al capoluogo giuliano nella lista dei porti con traffico di unità militari a propulsione e armamento atomico, si è provveduto a rendere noti tali piani, mentre risulta che a Trieste non sia stata ancora portata a conoscenza tale documentazione, nonostante già nel 2000 l'Osservatorio etico ambientale avesse presentato una richiesta di informazione in tal senso -:
se il Governo ritenga di intervenire affinché, dopo La Spezia, Taranto e Gaeta, anche nella città di Trieste venga data divulgazione e sia messo a disposizione dei cittadini e soprattutto delle Autorità preposte il Piano di emergenza in caso di incidente nucleare, al fine di rassicurare e informare la popolazione del Friuli Venezia


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Giulia come previsto dalla legge e dalle direttive europee.
(4-15842)

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
su alcuni articoli pubblicati dal quotidiano Il Mattino si fa esplicito riferimento al presunto intreccio tra politica e criminalità organizzata nella zona dell'Agro nocerino sarnese ed ai patti elettorali tra i candidati ed i boss della camorra nel corso delle elezioni;
dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia si sarebbe giunti alla definizione di una mappa che va da Scafati alla Piana del Sele chiaramente controllata dalla criminalità organizzata e dove si verificano, da anni, condizionamenti nelle votazioni nel corso delle tornate elettorali;
si fa riferimento al fatto che, ora, anche alcuni politici parlano chiaramente della connivenza tra il mondo della politica e la camorra nelle zone dell'Agro nocerino sarnese;
in particolare, in un articolo a firma di Lucia Trotta, l'ex onorevole Isaia Sales avrebbe affermato: «Non vedo che c'è da meravigliarsi. Che le nostre zone siano influenzate dalla camorra non c'è da sorprendersi. (...) Il fango sulle Istituzioni lo butta chi ha avuto ed ha rapporti quotidiani con la camorra. (...) Non mi meraviglia che l'Agro e Pagani siano ancora influenzati da questo fenomeno»;
in un altro articolo, a firma di Antonio Manzo, si fa riferimento alle indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia che hanno svelato pesanti condizionamenti nel corso delle elezioni regionali del 2000 da parte dei boss della camorra Iannaco e Adinolfi, nelle zone di San Marzano sul Sarno e di Sant'Egidio Montalbino, e dove si afferma che «tutti i passaggi elettorali avvenuti dal 2000 ad oggi sono stati condizionati dalla camorra»;
pare che, così come si evince dai suddetti articoli, la collusione tra il mondo politico e la camorra si sia concretizzata più volte facendo eleggere uomini che, in un secondo momento, davano continuità a queste alleanze facendo accordi che avevano ad oggetto gare di appalto e affari economici vari;
così come si evince dall'articolo a firma di Antonio Manzo, pare che la direzione distrettuale antimafia abbia riesaminato alcune informative della Squadra Mobile dell'anno 2001 che avevano ad oggetto gli incontri avvenuti presso la casa del boss sarnese Aniello Serino proprio nei giorni in cui si svolgevano le elezioni regionali del 2000;
sembra che la collusione tra politica e criminalità organizzata nell'Agro sia anche confermata dalle conversazioni dei boss, intercettate dalla direzione distrettuale antimafia;
nei citati articoli di stampa risulta che nel corso dell'audizione tenuta dal Procuratore Capo della Repubblica della città di Salerno, Luigi Apicella, alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle opere di disinquinamento del Sarno, sarebbe stato consegnato ai parlamentari un dossier sugli ultimi risultati del blitz a San Marzano dove sarebbero state illustrate le attività dei clan camorristici per inserirsi negli appalti del disinquinamento del Sarno confermano un forte condizionamento da parte della malavita organizzata nei confronti delle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni;
da quanto riferito dalle citate fonti di stampa sembra che nella zona dell'Agro nocerino sarnese i cittadini siano condizionati dalla camorra «dalla nascita alla morte», passando da richieste di pizzo sugli appalti a richieste di pizzo sui funerali -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
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