Allegato B
Seduta n. 648 del 30/6/2005


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

VIOLANTE, INNOCENTI, AGOSTINI, BOVA, MINNITI, OLIVERIO e GASPERONI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel 1998 è nata Intesa Gestione Crediti S.p.A., società iscritta all'albo delle Banche con capitale sociale interamente detenuto da Banca Intesa, e finalizzata al recupero dei crediti in sofferenza delle Banche del gruppo, con circa seicento dipendenti confluiti da diverse Banche (Banca Carime, Comit, Bav, Cariplo, e altre) e dislocati in unità legali presenti sull'intero territorio nazionale;
detti dipendenti sono stati assunti in Banca Intesa S.p.A., con contestuali dimissioni volontarie dalle banche di provenienza, e successivo trasferimento del loro rapporto di lavoro a Intesa Gestione Crediti S.p.A. con la quale - per le relative tutele di carattere contrattuale e occupazionale del personale - sono stati siglati due accordi in data 16 marzo 2001 e 13 aprile 2001, poi disdettati unilateralmente da Banca Intesa;
Banca Intesa, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 e delle vigenti disposizioni contrattuali, ha comunicato in data 30 maggio 2005 la vendita pro-soluto alle società Fortress e Merrill Lynch di un pacchetto di crediti in sofferenza per un valore lordo di oltre nove miliardi di euro al prezzo di 2.045 miliardi di euro, nonché il conferimento di ramo d'azienda (81 per cento) costituito dalle attività di gestione delle sofferenze - da Intesa Gestione Crediti s.p.a. a Intesa Immobiliare S.r.l., società veicolo di cui Banca Intesa detiene transitoriamente (fino al mese di settembre 2005) l'intero pacchetto azionario; essa ha inoltre prospettato il passaggio in un momento distinto e successivo al conferimento del suddetto ramo d'azienda, del pacchetto azionario di controllo della conferitaria (81 per cento del capitale sociale) ad una società terza, partecipata in consorzio da Merrill Lynch e Fortress, precisando che il restante 19 per cento sarà mantenuto da Banca Intesa;
sebbene l'obiettivo dell'operazione sia stato presentato in termini di «migliorare la qualità dell'attivo, ridurre il rischio, eliminando l'eventuale impatto di sempre possibili perdite future sui crediti oggetto di cessione [...]», l'intervento così congegnato mostra, a parere degli interroganti, la volontà di eludere i principi di correttezza e buona fede che obbligano ciascun imprenditore nella gestione delle proprie risorse senza tenere in debito conto le pesanti e prevedibili ricadute sul personale;
il personale rischia così di trovarsi senza il contratto del credito con le conseguenti implicazioni economiche professionali, previdenziali, assistenziali e normative e senza le tutele previste dall'accordo siglato il 13 aprile 2001, che resterebbero vigenti solo per quei pochi lavoratori rimasti nella «scatola vuota» di IGC, nonostante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, sia garantito dalla direttiva 77/187/CEE che permette agli stessi di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite con il cedente;
tale operazione appare inoltre agli interroganti di dubbia legittimità alla luce


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della giurisprudenza comunitaria, stante la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (VI sezione - 24 gennaio 2002 C-51/00) che ha affermato che, benché il trasferimento del contratto di lavoro si imponga sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, è in ogni caso fatta salva la facoltà per quest'ultimo di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito al cessionario (vedi in particolare sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91, C-139/91);
infine, appare agli interroganti pregiudizievole per la tutela dei lavoratori l'ulteriore circostanza aggravante secondo la quale l'acquirente finale non sarà costituito da Merrill Lynch o Fortress, ma da una terza società di cui si ignorano natura, progetti, piani industriali ed area contrattuale;
secondo gli interroganti, un'operazione così congegnata potrebbe dissimulare - a fronte della dichiarata esigenza di «miglioramento della qualità dell'attivo» - il tentativo di escludere dal contratto del credito circa seicento lavoratori, in aperta violazione con la sopracitata direttiva, che alla luce della pronuncia della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, C-478/03, deve «garantire la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, col cessionario, onde impedire che i lavoratori interessati si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento» -;
quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di tutelare tutti i livelli occupazionali, assicurando la piena conformità delle operazioni di trasferimento o cessione di azienda alla normativa comunitaria in materia.
(3-04852)

Interrogazioni a risposta scritta:

SUSINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 124 del 1998 introdusse a partire dal 1o gennaio 1995 un limite di reddito entro il quale i cittadini ultra sessantacinquenni nonché quelli da zero a sei anni venivano esentati dalla partecipazioni alla spesa sui farmaci e specialistica purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (70 milioni di lire);
a distanza di oltre dieci ani tale limite non è mai stato aumentato nonostante che l'inflazione abbia ridotto in modo consistente il suo valore reale -:
se non ritenga di dover adottare iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo su citato, introducendo la possibilità di adeguare il limite di reddito all'aumento del costo della vita attraverso la previsione sia di un aumento forfettario che recuperi l'erosione accumulata in questi dieci anni che meccanismi di adeguamento all'inflazione anno per anno.
(4-15603)

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che molti figli di dirigenti dell'Inps e/o dell'Inail sarebbero stati assunti alle dipendenze dei patronati, i quali svolgono, com'è noto, nei confronti dei predetti istituti previdenziali, attività di supporto -:
se non intenda procedere ad un attento monitoraggio del fenomeno sopra descritto.
(4-15607)

RUSSO SPENA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel 1984 il movimento dei disoccupati di Napoli avviò una stagione di lotte per il lavoro, che approdò ad un primo avviamento al lavoro di disoccupati ultraquarantaseienni. Questo primo nucleo fece da apripista ad altri 700 disoccupati, che nel


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novembre del 1985 furono avviati al lavoro sotto forma di cooperative già precedentemente costituite;
attraverso il meccanismo delle convenzioni (ai sensi della legge n. 452 del 1987), le suddette cooperative stabilirono un rapporto continuativo con il comune di Napoli con un finanziamento statale finanziato di anno in anno. Pertanto, sono ormai venti anni che il comune di Napoli si trova ad avere un corpo di lavoratori di circa 700 unità a costo zero, perché non gravano sul bilancio dell'ente stesso;
nel 1987, lo scandalo che vide protagonisti ex presidenti delle coop, accusati di ruberie, portò al commissariamento delle cooperative da parte del ministero dell'interno. Commissariamento che perdura, rappresentando una anomalia di questa realtà lavorativa. Ciò significò l'aggregazione con vecchie sacche di lavoratori precari (Ancifap, Restauro e Monumenti) convenzionati con il comune di Napoli, che portò nel 1987 alla legge n. 452 del 1987, unico finanziamento governativo ripartito tra provincia e comune di Napoli, allargato alla città di Palermo;
successivamente sulla scena del precariato napoletano salgono alla ribalta gli LSU;
dopo tante illusioni, nel 2005, si concretizza per alcuni associati, diversamente abili, l'assorbimento in pianta organica nel comune di Napoli, grazie all'operato del sindacato RdB 700, che finalmente ha trovato sponda nelle amministrazioni locali. Tutto ciò sempre sotto la spada di Damocle di una finanziaria che solo per il 2005 garantisce il finanziamento. Pertanto, le istituzioni locali (comune di Napoli) non potranno più sottrarsi al ruolo di governo verso una realtà lavorativa che da oltre venti anni lavora a costo zero al suo interno;
in questi venti anni di lavoro gli associati sono stati impegnati in molti e diversi ruoli, a volte persino a colmare vuoti del personale comunale. I lavoratori precari delle coop convenzionate con il comune di Napoli sono circa 980;
dopo una prima fase di utilizzo in ruoli poco professionali, dal 1995 si è avuta una differenziazione all'interno del corpo dei lavoratori, che ha visto emergere la scolarità presente nei soci. La presenza di 150 fra diplomati e laureati ha permesso l'utilizzo dei lavoratori in ruoli professionali superiori. A conferma di ciò, circa 80 unità hanno riorganizzato, riordinato e aggiornato il piano topografico del comune, lavoro che ha permesso il regolare censimento del 2001. Parte di quel corpo lavorativo oggi è impegnato nel Palazzo delle Arti Contemporanee, svolgendo un ruolo determinante nel funzionamento della struttura, coprendo un vuoto che il comune non è, oggi, in grado di soddisfare, l'assistente tecnico museale. Un ulteriore contributo è stato dato nel progettare una film commition napoletana, Napoli Set Film, che l'amministrazione non era stata in grado di mantenere. Inoltre, dal 1995, un centinaio di soci sono impegnati a tenere aperti parchi di quartiere, altrimenti non fruibili, svolgendo un ruolo di guardiania -:
se non ritenga il Ministro interrogato che, dopo venti anni, i lavoratori delle cooperative abbiano acquisito il diritto ad essere assunti nella pubblica amministrazione affrancati, quindi, dal precariato;
quali iniziative intenda porre in essere di intesa con istituzione locale al fine di dare applicazione all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che definisce le soluzioni per la risoluzione della tematica, invitando gli enti locali a trovare soluzioni nel pubblico e privato;
se non ritenga che, dopo venti anni, debba essere messo fine al commissariamento delle cooperative.
(4-15608)