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PRESIDENTE. L'onorevole Tamburro ha facoltà di
RICCARDO TAMBURRO. Signor Presidente, con questa interrogazione intendiamo portare all'attenzione del Governo la particolare condizione vissuta dai cittadini affetti da malattie rare. Nel paese queste persone sono circa un milione; le cure per queste malattie sono spesso poco efficaci ed i farmaci attualmente disponibili sono pochi anche perché è scarso l'interesse economico delle case farmaceutiche ad investire in un settore così ristretto.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il decreto ministeriale n. 279 del 2001 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie) prevede il diritto all'esenzione per tutte le prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché assoggettate alla partecipazione al costo ai sensi della normativa vigente, che rispondono a criteri di appropriatezza, ai fini di un monitoraggio dell'evoluzione della malattia stessa, e di efficacia, per la sua prevenzione.
azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi di diagnosi e di terapia, promuovere l'informazione e la formazione.
PRESIDENTE. L'onorevole Tamburro ha facoltà di
RICCARDO TAMBURRO. Signor Presidente, ringrazio il signor ministro e mi dichiaro soddisfatto della risposta, apprezzando il fatto che sarà prestata maggiore attenzione per evitare disparità di trattamento tra le varie regioni.
PRESIDENTE. Bene.
Inoltre, registriamo una disparità di trattamento dei suddetti cittadini nel paese, tra regione e regione.
Chiediamo un impegno per assicurare alle persone affette dalle menzionate patologie, da malattie rare, un trattamento che sia almeno pari a quello assicurato ai pazienti affetti da malattie comuni.
In materia di malattie rare sono state dettate normative sia nazionali sia regionali. Noi crediamo che sia necessario precisare correttamente quali prestazioni siano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e rientrino nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.
Nell'individuare le malattie rare che danno diritto all'esenzione, il decreto stabilisce l'istituzione di una rete nazionale di assistenza, mediante la quale sviluppare
In particolare, l'articolo 3 istituisce il Registro nazionale delle malattie rare per consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi.
Per la varietà e la complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, le prestazioni erogabili in esenzione non sono definite puntualmente, ma debbono essere individuate dal medico rispetto alle condizioni cliniche individuali, possibilmente facendo riferimento a protocolli definiti.
Va sottolineato che, attesa l'onerosità e la complessità dell'iter diagnostico delle malattie rare, l'esenzione dalla partecipazione al costo è estesa anche alle indagini utili per la diagnosi e, inoltre, a quelle genetiche per i familiari dell'assistito. La disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini a volte molto complesse e molto costose.
I contributi versati annualmente dalle aziende farmaceutiche, in misura pari al 5 per cento delle spese sostenute per la loro attività di promozione, e confluite nel fondo di cui al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono destinate dall'Agenzia italiana del farmaco, per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale finalizzato proprio all'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale, di farmaci orfani per le malattie rare e di farmaci che, in attesa della commercializzazione, rappresentano una speranza di cura per particolari e gravi patologie. In particolare, la costituzione di tale fondo consente all'Agenzia di acquistare direttamente i farmaci a favore dei soggetti affetti da malattie rare.
Nel luglio del 2002, è stato stipulato, poi, un accordo tra Stato e regioni per l'istituzione di un gruppo tecnico interregionale permanente, cui partecipano il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, che assicura il coordinamento ed il monitoraggio delle attività assistenziali per le malattie rare, al fine di ottimizzare il funzionamento delle reti regionali e salvaguardare il principio di equità di assistenza per tutti i cittadini.
Quindi, normativa legislativa e regolamentare, provvista dei fondi (attraverso il descritto meccanismo basato sulle case farmaceutiche) e strumento operativo di cui all'accordo tra Stato e regioni danno una risposta puntuale con riferimento non soltanto alle malattie rare in genere, ma anche alla specifica malattia rara riguardante il singolo malato.
Si dice dalle mie parti: «Quando tanto e quando niente!». In questo caso, onorevole Tamburro, lei è stato incredibilmente rapido nella sua replica.