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sottoporre a verifica il sistema educativo e formativo vigente nelle forze armate e le condizioni di vita all'interno delle caserme.
legge, ed a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
il 18 marzo 2005 è stata rinviata a giudizio per ingiuria e violenza ai danni di una giovane recluta Roberta Savoia caporalmaggiore del 186o reggimento paracadutisti della Folgore, prima donna soldato a essere coinvolta in un episodio di nonnismo;
l'episodio, al di là del dato puramente statistico, conferma come in determinati ambienti militari la cultura della violenza, dell'aggressività, dell'umiliazione e dell'arroganza sia ancora così forte da coinvolgere una donna;
in base ai dati, il fenomeno del nonnismo mostra una preoccupante ripresa, come ha sottolineato recentemente anche il procuratore generale militare Vindicio Bonagura; dopo la forte diminuzione registrata passando da una media di 300 casi l'anno fra il 1999 e il 2002, ai soli 40 casi del 2003, nel 2004 gli episodi di sopruso verso un inferiore di grado risultano più che raddoppiati;
secondo l'interrogante, la tesi secondo cui la professionalizzazione delle Forze armate e l'ingresso delle donne nel mondo militare avrebbero eliminato per sempre soprusi e vessazioni nelle caserme risulta purtroppo errata -:
quale sia la valutazione del Ministro sulla recrudescenza del nonnismo;
quali iniziative intenda assumere per intraprendere una seria attività di monitoraggio nei confronti del fenomeno e
(5-04160)
l'articolo 1-quater della legge 186/2004 di conversione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, possano richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;
in base a detta normativa, l'amministrazione sulla base di effettive e motivate esigenze che ne giustifichino il trattenimento in servizio e previo accertamento del possesso da parte dello stesso richiedente di particolari requisiti professionali, può proseguire il rapporto di servizio con un proprio dipendente fino al compimento del settantesimo anno di età;
va sottolineato che il trattenimento in servizio introdotto dalla legge n. 186/2004, non costituisce per il richiedente un diritto potestativo, ma è subordinato al potere discrezionale dell'ente o amministrazione di appartenenza, ma che, nello stesso tempo, l'amministrazione deve fare riferimento nel valutare l'istanza, a due criteri: l'esperienza professionale del richiedente e la considerazione dell'efficiente andamento dei servizi;
la ratio dell'istituto del trattenimento in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età e fino al settantesimo è evidentemente quella di permettere alle pubbliche amministrazioni di continuare ad utilizzare risorse umane altamente qualificate, sia per professionalità che per esperienza acquisita sul campo, realizzando nel contempo il vantaggio economico del non dover più corrispondere la contribuzione pensionistica;
l'istanza avanzata dal dottor Piero Ralli ex articolo 1-quater della legge 186/2004, in servizio presso Geniodife 3o reparto, 8a Divisione, 4a sezione è stata respinta con la seguente e, secondo l'interrogante, contraddittoria motivazione: «non sussistono i requisiti di carattere finanziario (fondi per la copertura della relativa spesa) necessari per la concreta attuazione del citato articolo 1 della legge 186/2004 e sono inoltre in atto procedure per l'assunzione/assegnazione di nuovo personale»;
secondo l'interrogante, la prescritta relazione sull'istanza, redatta dal Direttore Generale del Ministero della difesa Vittorio Colucci è quasi enfatica nel sottolineare il livello professionale e l'esperienza acquisita dal dottor Ralli in un settore specifico ad alta specializzazione e, come definito nella stessa relazione, di non comune cognizione, quale quello dei progetti infrastrutturali in ambito Nato;
continua, a parere dell'interrogante, a sussistere l'interesse dell'amministrazione della Difesa a continuare ad avvalersi della professionalità del dottor Piero Ralli -:
quali iniziative intende adottare per assicurare la prosecuzione del rapporto di servizio tra l'amministrazione della Difesa e il dottor Piero Ralli.
(4-13557)
l'amministrazione della Difesa e le altre P.A. si avvalgono di personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio. Detto personale può essere impiegato, a seguito di specifico richiamo in servizio, prevedendone il richiamo con assegni o senza assegni;
in particolare, la legge n. 113/54 indica nell'articolo 50 che l'Ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, nei casi previsti dalla citata
per quanto attiene al personale non direttivo (Sottufficiali) la legge n. 212/83 all'articolo 45 prevede la possibilità, per il personale in ausiliaria, di essere richiamato in servizio con decreto del Ministro della Difesa previa adesione del Ministro del Tesoro;
il Decreto Legislativo n. 165/97 pone quale elemento essenziale per il collocamento in ausiliaria del personale militare la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, seppur consentendo, nel transitorio e comunque sino al 2008, la possibilità di collocamento in ausiliaria anche al personale che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo e che ne faccia espressamente domanda;
ai Militari di Truppa, se richiamati nella posizione di volontari in ferma leva prolungata/ferma breve, compete il trattamento economico previsto per detta categoria dall'articolo 32, comma 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come modificato dall'articolo 39, comma 14, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in aderenza all'articolo 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1999, avuto riguardo, altresì, al grado rivestito nel momento in cui viene disposto il richiamo ed alla pregressa anzianità di servizio;
i mesi di servizio dei militari riservisti, se prestati in diversi armi, non sono cumulabili non essendo considerati servizio continuativo generando una palese restrizione nella progressione della carriera nonché la preclusione per l'accesso ai concorsi interni dell'Esercito, come consentito invece ai Volontari in Ferma Breve;
considerata l'equiparazione del trattamento economico tra militari di truppa richiamati e volontari in ferma leva prolungata/ferma breve -:
se sia nelle intenzioni del Ministero della Difesa la possibilità di previsione di un cumulo dei mesi di servizio per i militari riservisti al fine di una effettiva equiparazione nella possibilità di accesso ai concorsi, attualmente prevista solo per i soli Volontari in Ferma Breve.
(4-13560)