Risposta. - L'interrogazione cui si risponde riguarda la «Rai Way» - realizzazione e attivazione del centro trasmittente O.M», nel comune di Blera (Viterbo) per la delocalizzazione di Santa Palomba (Roma).
di godimento o di altre facoltà a causa del superamento del limite di attenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra i 100 KHz e 30 GHz».
di 25 euro nel caso in cui manchino le biglietterie, segnalando alla società che il provvedimento, per essere giusto, deve necessariamente essere preceduto dalla facilità di comprare il biglietto e dalla accuratissima manutenzione delle macchine obliteratrici, e, inoltre facendo presente la necessità di disciplinare rigorosamente tutte le ipotesi di esenzione dal pagamento di qualsivoglia sanzione nel caso in cui le macchine obliteratrici siano guaste, con la previsione quale principio di fondo nella disciplina sanzionatoria della buona fede dell'utente consumatore.
Risposta. - In merito all'interrogazione cui si risponde, riguardante la sanzione di 25 euro comminata a partire dal 1o novembre 2004 ai viaggiatori trovati sprovvisti di biglietto o con biglietto non convalidato Ferrovie dello Stato spa ha riferito che tale sanzione si è resa necessaria per combattere evasioni ed abusi.
comunicazione immediata e spontanea al personale di bordo.
vento, lo sviluppo eolico è praticamente fermo e le imprese interessate anziché agevolate, sono ostacolate;
Risposta. - La promozione delle fonti rinnovabili di energia è divenuta ormai una delle priorità della politica energetica dell'Unione Europea per molteplici motivazioni: riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e quindi tutela dell'ambiente su scala locale e globale, parziale affrancamento dalle importazioni di energia da aree geopoliticamente instabili per ottenere maggior flessibilità economicità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sviluppo della generazione distribuita, creazione di un comparto produttivo consono alle piccole e medie imprese, generazione di nuova occupazione.
Risposta. - In merito all'interrogazione cui si risponde, riguardante la sanzione di 25 euro comminata a partire dal 1o novembre 2004 ai viaggiatori trovati sprovvisti
di biglietto o con biglietto non convalidato Ferrovie dello Stato spa ha riferito che tale sanzione si è resa necessaria per combattere evasioni ed abusi.
Risposta. - Il Governo e la Difesa hanno già avuto modo di riferire sulle questioni sollevate dagli interroganti, rispondendo ad analoghi atti di sindacato ispettivo.
a manufatti che, realizzati circa 30 anni fa, sono ormai obsoleti.
Nucleare (IRSN) francese, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), dall'Istituto Culturale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM), dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAS) e dal Laboratorio per il controllo della radioattività ambientale della Regione Sardegna.
Le misure e le azioni descritte nel Piano sono state preventivamente coordinate con l'Autorità Territoriale di Governo di Sassari, competente per gli aspetti legati alla salvaguardia della popolazione civile.
Risposta. - L'impiego di personale militare in missioni all'estero - in Teatro Operativo - è definito da apposite direttive degli organi tecnico-operativi di vertice e da disposizioni diramate a livello periferico.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare cui si risponde, concernente
la volontà del Governo di prorogare la scadenza del Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero, si fa presente che, proprio in considerazione dell'alta valenza istituzionale e tecnica riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario, il Ministero interrogato collabora con le 15 regioni costiere italiane per garantire che, nell'immediato, tali attività non risentano di possibili soluzioni di continuità. Il Ministro ha specificatamente destinato un finanziamento alla prosecuzione del Programma di monitoraggio attualmente in essere.
di concentrazione Edizione Holding/Società Autostrade (delibere n. 8090/2000 e 9928/2001), tenuto conto che Edizione Holding deteneva e tuttora detiene il controllo del pacchetto azionario anche di Autogrill S.p.A., che a sua volta possedeva la subconcessione di oltre il 72 per cento dei punti di ristoro presenti in autostrada che registrano oltre l'83 per cento del fatturato;
del prezzo al pubblico dei carburanti, anche se resta da chiarire se le compagnie petrolifere decideranno di trasferire questo ulteriore onere solo sui prezzi praticati in autostrada o se dovranno spalmare i maggiori costi anche sulla rete ordinaria, sulla base della richiesta di ASPI, prevista esplicitamente nella convenzione di servizio, di uniformare i prezzi praticati in autostrada a quelli della rete cittadina, realizzando così il paradosso che anche l'utente che per scelta o mancanza di necessità evita di percorrere le autostrade italiane paghi comunque, in quota parte, le royalties pretese da ASPI;
Risposta. - Si fa presente che le vigenti convenzioni con l'ANAS stabiliscono che tutti i concessionari autostradali quando non gestiscono direttamente le attività commerciali offerte nelle aree di servizio (attività cosiddetta oil e non oil o ristoro) devono affidarle «a terzi» mediante l'applicazione di procedure concorrenziali quali pubblicità, parità di trattamento, preventiva definizione dei criteri di ammissione dei concorrenti e di scelta dell'affidatario, eccetera.
concorrenziali di assegnazione, già previste in convenzione.
La presenza dell'Advisor è stata indicata dall'Antitrust come necessaria proprio al fine di garantire la massima trasparenza e competitività nelle procedure concorsuali. La decisione di Autostrade di affidare all'Advisor le procedure di gara per l'affidamento dei servizi sia di ristoro che oil, aderisce pienamente alla ratio del citato articolo 4, 1o comma, lettera b), della Convenzione.
di Blera quale area E, a destinazione agricola ed è inoltre stato inserito tra i siti di importanza comunitaria dalla regione Lazio (D.G.R. n. 2146/96) e dal Ministero dell'ambiente (Decreto 3 aprile 2000);
Risposta. - Si riferisce che in data 31 maggio 2004 è stata presentata al comune di Blera da parte di RAI spa ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, la richiesta di permesso per realizzare un nuovo centro trasmittente in onde medie in località Terzolo, su terreni ricadenti nel comune di Blera, urbanisticamente qualificati come zona «E» agricola sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/23 e regio decreto n. 1126/26 di proprietà privata. Tale progetto prevede la costruzione di un traliccio alto 180 metri, oltre a strutture di volume di oltre 5000 metri cubi e servitù dirette e indirette per circa 250 ettari in un ambiente di grande pregio ambientale riconosciuto come tale dalla Comunità Europea.
decreto ministeriale n. 224 del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti natura 2000».
regione Toscana per ottenerne un impegno risolutore, che detta regione s'è dichiarata disposta a fornire;
Risposta. - Occorre innanzitutto premettere che la questione riguarda essenzialmente i servizi di trasporto di interesse regionale che per le Regioni a statuto ordinario, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, sono oggetto di diretta regolazione da parte dell'Autorità regionale mediante contratti di servizio stipulati con Trenitalia spa.
facilitazioni ferroviarie per incentivare l'uso del treno all'interno del comune di Firenze.
della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. inseriti nel Piano di Protezione 2003/2007;
Risposta. - L'ANAS spa, interessata al riguardo, fa presente che il piano di risanamento acustico elaborato dalla società Autostrade per l'Italia ha previsto i seguenti interventi.
Risposta. - In merito all'interrogazione cui si risponde, concernente i lavori in corso da parte della SOGIN presso l'edificio OPEC 2 nel centro ricerche Enea della Casaccia, si riferisce quanto segue.
materiale radioattivo attualmente depositato esclusivamente nel sito della Casaccia, peraltro in situazione che presenta aspetti di precarietà. Infatti, la previsione di collocare presso la struttura OPEC 2 i rifiuti ad alta attività di cui sopra, in una struttura con caratteristiche intrinseche adeguate in termini di sicurezza nucleare e radioprotezione, è informata all'intento di rafforzare le garanzie di protezione da attacchi terroristici in relazione alla specifica collocazione ed alla conformazione dell'edificio OPEC 2.
sistema agro-alimentare incentrato sul biologico.
Risposta. - In data 31 maggio 2004 è stata presentata al comune di Blera da parte di RAI spa ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, la richiesta di permesso per realizzare un nuovo centro trasmittente in onde medie in località Terzolo, su terreni ricadenti nel comune di Blera, urbanisticamente qualificati come zona «E» agricola sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/23 e regio decreto n. 1126/26 di proprietà privata. Tale progetto prevede la costruzione di un traliccio alto 180 metri, oltre a strutture di volume di oltre 5.000 metri cubi e servitù dirette e indirette per circa 250 ettari in un ambiente di grande pregio ambientale riconosciuto come tale dalla Comunità Europea.
rispetto all'area indicata da sottoporre alle opportune verifiche e autorizzazioni presso i competenti enti territoriali.
dell'area, che è tutto incentrato sulla produzione biologica.
Risposta. - In data 31 maggio 2004 è stata presentata al comune di Blera da parte di RAI spa ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, la richiesta di permesso per realizzare un nuovo centro trasmittente in onde medie in località Terzolo, su terreni ricadenti nel comune di Blera, urbanisticamente qualificati come zona «E» agricola sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/23 e regio decreto n. 1126/26 di proprietà privata. Tale progetto prevede la costruzione di un traliccio alto 180 metri, oltre a strutture di volume di oltre 5.000 metri cubi e servitù dirette e indirette per circa 250 ettari in un ambiente di grande pregio ambientale riconosciuto come tale dalla Comunità Europea.
rispetto all'area indicata da sottoporre alle opportune verifiche e autorizzazioni presso i competenti enti territoriali.
contribuire alla protezione dell'ambiente, nell'interesse della propria salute e di quella della comunità;
Risposta. - L'interrogazione cui si risponde riguarda problemi ambientali nel comune di Podenzano (Piacenza) legati alla presenza dell'insediamento industriale RIVER spa; in particolare chiede: se siano state adottate o siano in programma misure per la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione presente nella zona circostante l'insediamento produttivo, se siano disponibili gli esiti della campagna di rilevamento condotta dall'ARPA nel periodo 2002-2003 e se non si ritenga opportuno prescrivere all'azienda un monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la regione ha fatto presente, che dai numerosi controlli realizzati presso lo stabilimento della River di Podenzano, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli abitanti della zona circostante, non sono stati rilevati né superamenti dei limiti di emissione né rischi per la salute dei cittadini. Dagli esiti degli accertamenti effettuati periodicamente dall'ARPA nell'ambito dell'attività di controllo delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento in oggetto, risulta infatti che le emissioni di composti organici volatili, così come quelle di tutte le altre sostanze emesse dall'impianto, rispettano sia i limiti di portata che i limiti di concentrazione fissati nel relativo atto autorizzativo.
oggetto, nel corso della campagna di monitoraggio effettuata dall'ARPA in accordo con l'amministrazione provinciale nel periodo 2002-2003, per verificare in particolare i livelli di concentrazione di acido fluoridrico e composti organici volatili sono state registrate quantità modeste di alcune sostanze organiche volatili, la cui concentrazione è risultata tuttavia prossima al limite di rilevabilità strumentale. Sono state dall'ARPA in accordo con l'amministrazione provinciale nel periodo 2002-2003, per verificare in particolare i livelli di concentrazione di acido fluoridrico e composti organici volatili sono state registrate quantità modeste di alcune sostanze organiche volatili, la cui concentrazione è risultata tuttavia prossima al limite di rilevabilità strumentale. Sono state invece rilevate quantità significative di acetonitrile, la cui presenza però, secondo quanto dichiarato dall'ARPA, non è attribuibile alle attività svolte nella zona.
Allegato tecnico
«La ditta RIVER spa di via Araldi 53 in Podenzano (Piacenza) effettua attività di teflonatura e verniciatura di supporti di alluminio.
a maggior rischio (età infantile e anziani, cittadini con anamnesi positiva per allergie) non è stata riscontrata una obiettività positiva né uguale né superiore rispetto alle fasce dei residenti. La frequenza dei sintomi oggettivi riscontrati (iperemia congiuntivale, faringea e lacrimazione), secondo le informazioni assunte presso gli specialisti, non risulta diversa o superiore alla frequenza degli stessi sintomi nella popolazione residente in area geografica simile».
Risposta. - In merito all'interrogazione cui si risponde, riguardante la sanzione di 25 euro comminata a partire dal 1o novembre 2004 ai viaggiatori trovati sprovvisti di biglietto o con biglietto non convalidato Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che tale sanzione si è resa necessaria per combattere evasioni ed abusi.
ed alle 3.100 agenzie è possibile utilizzare le 319 macchine selfservice presenti nelle 127 stazioni nonché la vendita telefonica (892021 senza prefisso da telefono fisso / 199166177 da telefono fisso e mobile) ovvero il sito internet citato.
regolarizzazione sia associata ad un efficace sistema di controlli posto che i due aspetti sono complementari e non reciprocamente alternativi rispetto alla deterrenza da comportamenti di evasione tariffaria.
Risposta. - In data 31 maggio 2004 è stata presentata al comune di Blera da parte di RAI spa ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, la richiesta di permesso per realizzare un nuovo centro trasmittente in onde medie in località Terzolo, su terreni ricadenti nel comune di Blera, urbanisticamente qualificati come zona «E» agricola sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/23 e regio decreto n. 1126/26 di proprietà privata. Tale progetto prevede la costruzione di un traliccio alto 180 metri, oltre a strutture di volume di oltre 5.000 metri cubi e servitù dirette e indirette per circa 250 ettari in un ambiente di grande pregio ambientale riconosciuto come tale dalla Comunità Europea.
del 20 settembre 1962 e due vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 istituiti con decreto ministeriale del 31 luglio 1959 e con decreto ministriale dell'8 marzo 1989, ed è limitrofa all'omonimo Sito di Importanza Comunitario (SIC) «Area di S. Giovenale e Civitella Cesi» codice IT6010030, designato dalla Regione Lazio in accordo con il ministero interrogato in base ai criteri della Direttiva 92/43/CEE, recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997.
politico nel nostro Paese e risiedono attualmente nella città di Verona;
Risposta. - Va premesso, innanzitutto, che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, esamina le domande di riconoscimento in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.
10 giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
in data 31 maggio 2004 è pervenuta al comune di Blera istanza da parte della Rai Way Spa per la realizzazione di un nuovo centro trasmittente O.M. nel territorio del comune di Blera, in località Civitella Cesi, lungo la strada provinciale Piano del Terzolo;
tale operazione di Rai Way Spa sarebbe finalizzata alla delocalizzazione del centro O.M. di Santa Palomba (Roma);
l'area ritenuta da Rai Way Spa rispondente alle proprie esigenze ha una estensione di circa 300 ettari e il lotto di intervento è stato individuato per una superficie di 113.900 metri quadrati;
la stazione consiste in un'area recintata di forma pressoché circolare, con un raggio di 200 metri, al cui interno, secondo il progetto presentato al comune di Blera, si prevede lo sviluppo di volumi tecnici per 5.372 metri cubi;
al centro del lotto verrebbe collocata una torre O.M. di altezza pari a 180 metri, controventata con cinque ordini di strati metallici giacenti in tre piani disposti a 120 tra di loro;
l'intervento ricadrebbe in zona E agricola;
detta zona come specificato nella nota del responsabile del procedimento presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune di Blera comprende le aree del territorio destinate alla conservazione dell'aspetto caratteristico del paesaggio ed allo sviluppo delle attività primarie su tali terreni sono escluse le costruzioni per stabilimenti ed industrie, ad eccezione di quelle per la trasformazione dei prodotti agricoli;
la realizzazione di un Centro Trasmittente O.M. sarebbe pertanto non conforme con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico vigente e in contrasto con la legge regionale del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999 come modifica della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2003, in quanto nelle zone agricole è tra l'altro vietata qualsiasi attività che comporti la trasformazione del suolo per finalità diverse da quelli legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale ed alla valorizzazione dei relativi prodotti;
l'intervento di Rai Way Spa assume rilevanza sovracomunale, poiché l'antenna dovrebbe trasmettere dalla Liguria alla Sicilia ed alla Sardegna;
l'ambito territoriale in questione è stato inserito tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) da parte della Regione Lazio, con delibera di Giunta n. 2146 del 19 marzo 1996, e dal Ministero dell'ambiente con decreto 3 aprile 2000;
l'intervento produrrebbe un forte impatto ambientale su una zona di straordinario pregio essendo vicina ad aree archeologiche note in tutte il mondo, che sviluppano importanti attività economiche;
la popolazione ha manifestato aperto e motivato dissenso nonché forti preoccupazioni per i rischi che tale intervento ha sulla salute e su un ambiente di così grande valore;
il responsabile del procedimento del Comune di Blera ha momentaneamente sospeso l'autorizzazione alla realizzazione del Centro;
come indicato nella dettagliata relazione del Responsabile del procedimento, il progetto non è completo, nell'indicazione, di tutte le opere civili da realizzare (strade, parcheggi, urbanizzazioni) e mancano una serie di documenti: il nulla osta regionale per la realizzazione di interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926; il nulla osta dell'Autorità del Bacino del Lazio ai sensi e per gli effetti del Piano dell'assetto idrogeologico; il nulla osta ai sensi della legge 349 dell'8 luglio 1986, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e del decreto del Presidente delle Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 per l'«Area di San Giovenale e Civitella Cesi». Il parere dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001;
la proposta di costruzione del diritto di superficie sottoscritta dai proprietari del terreno risulta scaduta in data 30 aprile 2004;
il Consiglio Comunale di Blera ha votato all'unanimità, in data 15 luglio 2004, un ordine del giorno con il quale esprime parere contrario al progetto di Rai Way Spa -:
quali iniziative si intendano adottare per impedire la realizzazione di un intervento che comprometterebbe irrimediabilmente un territorio unico, il cui sviluppo è legato alla valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche, archeologiche e storiche, che rappresentano la vera ricchezza per il futuro.
(4-10779)
In merito si riferisce che in data 31 maggio 2004 è stata presentata al comune di Blera da parte di RAI spa ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 259/2003, la richiesta di permesso per realizzare un nuovo centro trasmittente in onde medie in località Terzolo, su terreni ricadenti nel comune di Blera, urbanisticamente qualificati come zona «E» agricola sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/23 e regio decreto n. 1126/26 di proprietà privata. Tale progetto prevede la costruzione di un traliccio alto 180 metri, oltre a strutture di volume di oltre 5000 metri cubi e servitù dirette e indirette per circa 250 ettari in un ambiente di grande pregio ambientale riconosciuto come tale dalla Comunità Europea.
L'area interessata dall'intervento è limitrofa al sito archeologico internazionale di San Giovenale su cui esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 istituito con decreto ministeriale del 21 luglio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 20 settembre 1962 e due vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 istituiti con decreto ministeriale del 31 luglio 1959 e con decreto ministeriale dell'8 marzo 1989, ed è limitrofa all'omonimo Sito di Importanza Comunitario (SIC)» Area di S. Giovenale e Civitella Cesi» codice IT6010030, designato dalla regione Lazio in accordo con il ministero interrogato in base ai criteri della direttiva 92/43/CEE, recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997.
La regione Lazio con delibera n. 829 del 27 agosto 2004, ha finanziato il Piano di Gestione del suddetto SIC redatto in base al decreto ministeriale n. 224 del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti natura 2000».
Risulta anche che l'area interessata dall'intervento è limitrofa a terreni sottoposti al vincolo di uso civico ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, di proprietà del comune di Blera e dell'Università Agraria di Blera, in cui vengono limitati i diritti reali
L'installazione della suindicata antenna ha determinato vivo malcontento tra la popolazione, condiviso dalle amministrazioni locali della zona interessata.
Nel corso di una riunione degli abitanti delle località, svoltasi verso la fine di luglio 2004, è nato il «Forum Etruria», comitato che si oppone alla realizzazione dell'antenna.
In data 27 settembre 2004 è stato adottato dall'assessorato all'urbanistica il provvedimento di diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione del nuovo centro trasmittente Onde Medie in Blera, località Terzolo richiesto dalla Rai.
L'intervento proposto peraltro è risultato privo sia del nulla osta dell'ARPA in qualità di organismo competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36; che del parere ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 92/1997 articolo 5 com. 3, relativo alla valutazione di incidenza per la vicinanza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) «Area di San Giovenale e Civitella Cesi».
Il progetto inoltre è privo di documentazione per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico, nonché di insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.
Risulta altresì, secondo l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio che il permesso a costruire dovrebbe essere preceduto dalla introduzione di specifica variante al vigente strumento urbanistico. Per tale adempimento, d'iniziativa comunale, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della regione, né si ravvisano i presupposti per l'introduzione di modifiche alla destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.
Sarà pertanto necessario che la società Rai-Way proponga una diversa localizzazione rispetto all'area indicata da sottoporre alle opportune verifiche e autorizzazioni presso i competenti enti territoriali.
Si attendono, pertanto, dalla regione Lazio nuove informazioni ed elementi di valutazione riguardo all'assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di valutazione d'incidenza come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat e dal DPTR 120/03 di recepimento nazionale.
Il ministero interrogato vigilerà affinché in prosieguo siano rispettati i valori di tutela ambientale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
Trenitalia ha dato attuazione, a far data dal 1 ottobre 2004, alla decisione di colpire con una sanzione di 25 euro il viaggiatore che eventualmente salga sul treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato;
la decisione suscita tra tutti i consumatori polemiche in ragione di una asserita eccessività della sanzione ed è fonte di inevitabili moti di indignazione;
quand'anche dovesse essere superata la questione della eccessività della sanzione, resterebbe irrisolta la questione della soppressione di molte biglietterie nelle stazioni ferroviarie e soprattutto la questione dei guasti, molto frequenti, delle macchine obliteratrici;
le due fattispecie prospettate - e soprattutto la seconda - certamente rendono ingiusta l'applicazione della sanzione e praticamente impraticabile ogni iniziativa difensiva tendente a dimostrare l'assenza di una colpa addebitabile -:
se non ritenga di dover intervenire presso Trenitalia rappresentando l'assoluta ingiustizia della sanzione amministrativa
(4-11189)
Infatti nel corso del 2003 tali abusi hanno portato ad una perdita di fatturato di circa 50 milioni di euro per la Divisione passeggeri di Trenitalia spa.
La Divisione trasporto regionale nel corso del 2003 ha registrato oltre 15 milioni di evasori subendo mancati introiti per più di 81 milioni di euro.
A fronte della decisione di inasprire le sanzioni si sottolinea che a partire dal 1o ottobre si è dato inizio ad una intensa campagna di comunicazione per la clientela svolta con le modalità qui di seguito elencate: 1 milione di depliant in italiano; 30.000 depliant in inglese; 500.000 folder (opuscoli informativi); avvisi sui treni intercity ed intercity notte; avviso sul sito www.trenitalia.com; annunci ripetuti nelle stazioni ed a bordo treno in italiano ed inglese.
Inoltre si fa presente che rispetto al passato i canali di vendita per l'acquisto di un biglietto della media/lunga percorrenza sono stati notevolmente incrementati. Infatti oltre alle biglietterie presenti in 127 stazioni ed alle 3.100 agenzie è possibile utilizzare le 319 macchine self service presenti nelle 127 stazioni nonché la vendita telefonica (892021 senza prefisso da telefono fisso / 199166177 da telefono fisso e mobile) ovvero il sito internet citato.
Occorre aggiungere che nel corso degli ultimi anni c'è stato un miglioramento complessivo del funzionamento delle macchine self service percepibile sia dall'aumento di fatturato che dal crescente gradimento della clientela attestatosi al 95,9 per cento ad agosto 2004.
Anche il canale di vendita via internet è in forte espansione come si evince dal fatturato passato da 5 milioni di euro nel 2001 a circa 25 milioni previsti per il 2004.
Inoltre per venire incontro alle esigenze di chi non ha modo di recarsi in stazione e preferisce effettuare il proprio acquisto comodamente a casa o dall'ufficio si fa presente che è possibile collegarsi al sito www.trenitalia.com o chiamare il numero 892021 da telefono fisso (199166177 da telefono mobile). Questa modalità di acquisto permette tra l'altro di usufruire del servizio ticketless (attualmente 60.000 viaggiatori al mese) l'unico che consente di salire a bordo dei treni ES* con un codice di viaggio.
Proprio in considerazione del gradimento della clientela per la vendita on line da dicembre tale sistema sarà esteso anche all'acquisto dei biglietti per i treni intercity.
Inoltre dal 1o novembre 2004 contestualmente alla disposizione concernente il pagamento della sanzione di 25 euro nelle stazioni di Napoli Roma T.ni, Firenze S.M.N., Bologna C.le e Milano è stato istituito uno sportello di biglietteria veloce per favorire i viaggiatori che giunti all'ultimo momento vogliano acquistare il biglietto 15 minuti prima della partenza del treno per non incorrere nella sanzione in questione.
Infine qualora il viaggiatore parta dalla stazione durante il periodo di chiusura della biglietteria è possibile acquistare il biglietto a bordo senza il pagamento della sovrattassa di 25 euro. Analoga eccezione è prevista in caso di guasto o mal funzionamento delle obliteratrici (il tasso dei guasti delle macchine di convalida dei biglietti non supera il 3 per cento su base annua). In tali circostanze il viaggiatore, al fine di non corrispondere alcuna penalità, deve darne
Occorre ricordare che per il trasporto locale eventuali leggi regionali in materia prevalgono sui regolamenti di Trenitalia spa.
Attualmente la sanzione di 25 euro si applica in tutte le regioni tranne che in Toscana e in Campania. Nella prima è prevista l'obbligatorietà della vendita di biglietti a bordo con una maggiorazione del prezzo e dopo aver avvertito il capotreno. In Campania vi è un biglietto integrato che ha una specifica normativa. Chi viaggia sui treni locali infine già da molto tempo conosce i vantaggi di tenere sempre in tasca un biglietto a fasce chilometriche che come quelli del trasporto urbano non hanno scadenza temporale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza e sulla base degli elementi sopra esposti, pone in evidenza che la finalità delle misure in questione consiste nel recupero dell'evasione tariffaria la quale ha raggiunto una notevole consistenza atteso che, secondo i dati in possesso dell'amministrazione, da una ricerca commissionata da Trenitalia spa è emersa nel 2003 una propensione a salire a bordo treno senza titolo di viaggio o con biglietto irregolare pari all'11,9 per cento con un danno economico per la Società assai rilevante.
Conseguentemente Trenitalia spa ha varato le misure di contrasto che possono farsi rientrare tra i comportamenti commerciali ed operativi della società stessa.
Fermi restando l'indiscutibile rilievo del fenomeno nonché la piena condivisibilità dell'obiettivo di contrastare l'evasione dolosa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie valutazioni esprimendo talune riserve in ordine a possibili effetti derivanti dalle iniziative in questione.
A tale riguardo è stata evidenziata l'esigenza che l'aumentata intensità del costo di regolarizzazione sia associata ad un efficace sistema di controlli posto che i due aspetti sono complementari e non reciprocamente alternativi rispetto alla deterrenza da comportamenti di evasione tariffaria.
Inoltre è necessario scongiurare il rischio di disincentivare l'utilizzo del modo ferroviario da parte dell'utenza «in buona fede»; le nuove misure rendono altresì indispensabile il pieno funzionamento dei diversi canali/impianti di vendita e di validazione dei titoli di viaggio nonché l'adeguato dimensionamento di detti servizi.
Sulla base di tali considerazioni il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto a Trenitalia spa dati di monitoraggio del fenomeno al fine di verificare che dalle citate misure non derivino gli effetti distorsivi sopra descritti.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
è stata riconosciuta l'importanza delle fonti di energia rinnovabili come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e l'esigenza di ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia;
l'articolo 1, comma 4, della legge n. 10 del 1991, prevede che l'energia eolica sia considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità e che le relative opere siano equiparate a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini delle leggi sulle opere pubbliche;
a seguito di un protocollo d'intesa, le regioni hanno concordato sul fatto che l'eolico è tra le fonti rinnovabili una delle più apprezzabili sia dal punto di vista dei costi di produzione sia per quanto riguarda l'impatto ambientale;
il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'ENEL, Legambiente, la Federazione Nazionale Parchi Italiani e le regioni hanno assunto l'impegno d'incentivare la realizzazione degli impianti eolici;
nonostante, la consistente produzione normativa e i numerosi accordi per la realizzazione di energia pulita attraverso il
la competenza in materia di screening e di gestione delle procedure è delle singole regioni, che aumentano i termini del procedimento e, addirittura sospendono i procedimenti -:
se intenda valutare la questione sopra esposta, per adottare i provvedimenti necessari affinché il processo di diffusione di energia eolica venga portato avanti nel miglior modo possibile ed in tempi rapidi, tenendo presente, soprattutto, l'importanza del progetto dal punto di vista ambientale.
(4-05556)
L'obiettivo assegnato all'Italia dalla Direttiva Europea 2001/77/CE e cioè il soddisfacimento del 25 per cento del fabbisogno elettrico mediante le fonti rinnovabili nel 2010, è un traguardo superiore a quello già ambizioso individuato nel Libro Bianco italiano sulle fonti rinnovabili del 1999: per soddisfare il target della Direttiva Europea è dunque necessario un grande sforzo condiviso e una politica di crescente sostegno alle fonti rinnovabili.
Recependo la Direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, l'Italia ha rafforzato le politiche già da tempo poste in essere per il sostegno alla generazione di elettricità mediante le fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 79/99, decreto ministeriale 11 novembre 1999).
Dato che lo sfruttamento della geotermia e del grande idroelettrico sembra giunto ormai quasi a saturazione, le tecnologie che in modo diverso dovranno subire i più elevati tassi di crescita saranno eolico e biomasse a breve termine, e solare a medio-lungo termine. È del tutto plausibile riporre grandi aspettative sull'eolico, considerato lo stato dell'arte della tecnologia giunta ormai a maturazione, i costi contenuti e i grandi tassi di crescita a livello internazionale e nazionale.
Il CESI nell'atlante eolico di recente pubblicazione, ha quantificato la risorsa eolica disponibile su tutto il territorio nazionale. È stato stimato per l'Italia un potenziale di 5000 MW installabile solamente con grandi impianti e senza considerare le applicazioni di piccola taglia (di più difficile quantificazione, ma che comunque costituiscono un'altra notevole risorsa potenziale).
Con i dati già riportati è possibile stimare che la produzione di energia corrispondente a tale potenziale è di 11,3 TWh all'anno. Si pensi per paragone che il consumo elettrico dell'intera Regione Liguria nell'anno 2003 è stato di 6,9 TWh.
La tecnologia eolica sembra quindi proprio essere quella su cui possano concentrarsi le maggiori speranze di incremento della produzione da fonti rinnovabili a breve termine. Del resto la crescita delle installazioni eoliche in Italia, che ha portato la potenza installata a fine 2003 al valore di 904 MW (sesto Paese al mondo per potenza installata), conferma le buone aspettative. Nonostante ciò negli ultimi due armi si è assistito ad un rallentamento nel trend di crescita nazionale per diverse ragioni tra le quali la lentezza delle procedure amministrative, le preoccupazioni per l'impatto paesaggistico, l'accettabilità locale e la scarsa informazione sui reali pregi e difetti della tecnologia.
Per la risoluzione dei problemi e quindi per la rimozione delle barriere non tecniche alla ulteriore auspicabile diffusione degli impianti eolici, il decreto legislativo n. 387 del 2003 ha introdotto alcune importanti novità.
Per quanto riguarda la questione della corretta informazione, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 387/2003 prevede lo svolgimento di una campagna triennale di informazione e comunicazione a sostegno delle rinnovabili.
Per quanto riguarda le questioni amministrative, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico (della durata massima di 180 giorni), al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, debbano essere approvate delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico: tali linee guida devono essere volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. La predisposizione del decreto che fissa le suddette linee guida è in fase istruttoria.
Le linee guida nazionali previste dal decreto legislativo n. 387/2003 si prefigurano come una piattaforma condivisa per tentare di imboccare una strada quanto più possibile uniforme alle linee guida regionali (molte delle quali già approvate ma dissimili tra loro).
Atti quali la pianificazione paesistica e urbanistica, la valutazione di incidenza e la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale devono essere legittimamente gestiti dalle regioni, nel rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
la multa di 25 euro introdotta da Trenitalia per i viaggiatori trovati senza biglietto o senza obliterazione del medesimo, appare eccessiva sia per le carenze evidenti che caratterizzano il servizio di trasporto ferroviario, sia perché è possibile che, per non perdere un treno, si salga sul medesimo senza aver potuto pagare il biglietto, data anche la mancanza di biglietterie veloci in tutte le stazioni;
resta comunque fermo il diritto di Trenitalia di sanzionare con una penalità finanziaria chi viene trovato senza il titolo di viaggio, ma tale penalizzazione non deve mai costituire una vera e propria vessazione -:
se, nell'ambito dei propri poteri, non ritenga necessario ed urgente indurre Trenitalia a ritirare questo balzello di 25 euro e ad impegnarsi più a fondo per migliorare rapidamente la qualità del servizio messo a disposizione dei viaggiatori.
(4-11523)
Infatti nel corso del 2003 tali abusi hanno portato ad una perdita di fatturato di circa 50 milioni di euro per la Divisione passeggeri di Trenitalia spa.
La Divisione trasporto regionale nel corso del 2003 ha registrato oltre 15 milioni di evasori subendo mancati introiti per più di 81 milioni di euro.
A fronte della decisione di inasprire le sanzioni si sottolinea che a partire dal 1o ottobre si è dato inizio ad una intensa campagna di comunicazione per la clientela svolta con le modalità qui di seguito elencate: 1 milione di depliant in italiano; 30.000 depliant in inglese; 500.000 folder (opuscoli informativi); avvisi sui treni intercity ed intercity notte; avviso sul sito www.trenitalia.com; annunci ripetuti nelle stazioni ed a bordo treno in italiano ed inglese.
Inoltre si fa presente che rispetto al passato i canali di vendita per l'acquisto di un biglietto della media/lunga percorrenza sono stati notevolmente incrementati. Infatti oltre alle biglietterie presenti in 127 stazioni ed alle 3.100 agenzie è possibile utilizzare le 319 macchine self service presenti nelle 127 stazioni nonché la vendita telefonica (892021 senza prefisso da telefono fisso / 199166177 da telefono fisso e mobile) ovvero il sito internet citato.
Occorre aggiungere che nel corso degli ultimi anni c'è stato un miglioramento complessivo del funzionamento delle macchine self service percepibile sia dall'aumento di fatturato che dal crescente gradimento della clientela attestatosi al 95,9 per cento ad agosto 2004.
Anche il canale di vendita via internet è in forte espansione come si evince dal fatturato passato da 5 milioni di euro nel 2001 a circa 25 milioni previsti per il 2004.
Inoltre per venire incontro alle esigenze di chi non ha modo di recarsi in stazione e preferisce effettuare il proprio acquisto comodamente a casa o dall'ufficio si fa presente che è possibile collegarsi al sito www.trenitalia.com o chiamare il numero 892021 da telefono fisso (199166177 da telefono mobile). Questa modalità di acquisto permette tra l'altro di usufruire del servizio ticketless (attualmente 60.000 viaggiatori al mese) l'unico che consente di salire a bordo dei treni ES* con un codice di viaggio.
Proprio in considerazione del gradimento della clientela per la vendita on line da dicembre tale sistema sarà esteso anche all'acquisto dei biglietti per i treni intercity.
Inoltre dal 1o novembre 2004 contestualmente alla disposizione concernente il pagamento della sanzione di 25 euro nelle stazioni di Napoli, Roma T.ni, Firenze S.M.N., Bologna C.le e Milano è stato istituito uno sportello di biglietteria veloce per favorire i viaggiatori che giunti all'ultimo momento vogliano acquistare il biglietto 15 minuti prima della partenza del treno per non incorrere nella sanzione in questione.
Infine qualora il viaggiatore parta dalla stazione durante il periodo di chiusura della biglietteria è possibile acquistare il biglietto a bordo senza il pagamento della sovrattassa di 25 euro. Analoga eccezione è prevista in caso di guasto o mal funzionamento delle obliteratrici (il tasso dei guasti delle macchine di convalida dei biglietti non supera il 3 per cento su base annua). In tali circostanze il viaggiatore, al fine di non corrispondere alcuna penalità, deve darne comunicazione immediata e spontanea al personale di bordo.
Occorre ricordare che per il trasporto locale eventuali leggi regionali in materia prevalgono sui regolamenti di Trenitalia spa.
Attualmente la sanzione di 25 euro si applica in tutte le regioni tranne che in Toscana e in Campania. Nella prima è prevista l'obbligatorietà della vendita di biglietti a bordo con una maggiorazione del prezzo e dopo aver avvertito il capotreno. In Campania vi è un biglietto integrato che ha una specifica normativa. Chi viaggia sui treni locali infine già da molto tempo conosce i vantaggi di tenere sempre in tasca un biglietto a fasce chilometriche che come quelli del trasporto urbano non hanno scadenza temporale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza e sulla base degli elementi sopra esposti, pone in evidenza che la finalità delle misure in questione consiste nel recupero dell'evasione tariffaria la quale ha raggiunto una notevole consistenza atteso che, secondo i dati in possesso dell'amministrazione, da una ricerca commissionata da Trenitalia spa è emersa nel 2003 una propensione a salire a bordo treno senza titolo di viaggio o con biglietto irregolare pari all'11,9 per cento con un danno economico per la società assai rilevante.
Conseguentemente Trenitalia spa ha varato le misure di contrasto che possono farsi rientrare tra i comportamenti commerciali ed operativi della società stessa.
Fermi restando l'indiscutibile rilievo del fenomeno nonché la piena condivisibilità dell'obiettivo di contrastare l'evasione dolosa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie valutazioni esprimendo talune riserve in ordine a possibili effetti derivanti dalle iniziative in questione.
A tale riguardo è stata evidenziata l'esigenza che l'aumentata intensità del costo di regolarizzazione sia associata ad un efficace sistema di controlli posto che i due aspetti sono complementari e non reciprocamente alternativi rispetto alla deterrenza da comportamenti di evasione tariffaria.
Inoltre è necessario scongiurare il rischio di disincentivare l'utilizzo del modo ferroviario da parte dell'utenza «in buona fede»; le nuove misure rendono altresì indispensabile il pieno funzionamento dei diversi canali/impianti di vendita e di validazione dei titoli di viaggio nonché l'adeguato dimensionamento di detti servizi.
Sulla base di tali considerazioni il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto a Trenitalia spa dati di monitoraggio del fenomeno al fine di verificare che dalle citate misure non derivino gli effetti distorsivi sopra descritti.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa in data 11 novembre 2003, un sommergibile a propulsione nucleare dell'Us Navy si è incagliato nei giorni scorsi nella Secca dei Monaci, presso l'isola della Maddalena, in Sardegna, riportando gravi danni;
in seguito all'incidente il comandante del sommergibile è stato rimosso e misure disciplinari sarebbero state adottate nei confronti di altri otto militari statunitensi presenti a bordo del sommergibile al momento dell'incidente -:
per quale motivo l'incidente sia stato tenuto celato dalle nostre autorità e di esso si sia venuto a sapere soltanto attraverso l'Amministrazione Usa;
se, in seguito all'incidente si sia verificato rilascio di sostanze radioattive e quali misure siano state adottate dalle autorità militari per accertare l'entità dell'incidente sotto il profilo ambientale;
se non ritenga necessario bloccare qualsiasi attività di ampliamento della base militare della Maddalena, al centro nel corso degli anni di numerosissimi incidenti e fonte di grave pregiudizio dell'incolumità della popolazione civile;
se non ritenga doveroso, per tali motivi, valutare la definitiva chiusura della base.
(4-08044)
È opportuno sottolineare, in premessa, che l'affermazione dell'interrogante circa «l'ampliamento della base» è priva di ogni fondamento, in quanto i lavori di ristrutturazione dell'area di Supporto Logistico della Marina statunitense riguardano, soprattutto, opere di bonifica ambientale rispetto
Per quanto concerne il volume delle infrastrutture, le contenute variazioni da apportare sono ampiamente ricomprese nel recupero di superfici oggi destinate, in una situazione di profondo degrado, a depositi di materiali a cielo aperto.
Inoltre, le realizzazioni non comporteranno né incrementi dell'attività operativa, né del personale destinato alla struttura.
Tali risultanze trovano anche conferma nel progetto reso pubblico ed illustrato dalle Autorità militari statunitensi alle Autorità comunali di La Maddalena. Dai documenti forniti, infatti, risulta che dai volumi attuali di 57.710 m3 si passa ai 48.832 m3.
Ciò posto, riguardo all'incidente verificatosi il giorno 25 ottobre 2003, il sottomarino nucleare statunitense «Hartford», uscendo dalla rada di La Maddalena, ha toccato il fondo nelle acque basse, a nord-ovest dell'isola delle Bisce.
Il Comando della Forza subacquea statunitense nel Mediterraneo ha tempestivamente informato telefonicamente il nostro Stato Maggiore della Marina in merito all'accaduto, rappresentando che il sommergibile non aveva subito danni interni allo scafo.
A seguito di esplicita richiesta di aggiornamento sulla vicenda, si è appreso che il battello era stato scortato nel transito in uscita da una Motovedetta della Capitaneria di porto.
Al termine di detta operazione di scorta, l'equipaggio del battello aveva avvertito un forte rumore proveniente dallo scafo.
Da una prima valutazione, il battello non sembrava aver riportato alcun danno allo scafo tanto meno alla propulsione, pur rendendosi necessaria l'effettuazione di ulteriori controlli agli organi di governo che hanno determinato il rientro dell'unità in porto.
Tenuto conto che l'effettuazione dei citati controlli avrebbe determinato un prolungamento della sosta dell'unità rispetto alle originarie previsioni, le autorità statunitensi sono state invitate a formalizzare la richiesta di estensione della «diplomatic clearance», chiedendo un ulteriore rapporto ufficiale sull'incidente.
I controlli effettuati in porto hanno consentito di accertare la presenza di danni al timone ed alcune strisciate sullo scafo di entità tale da non comportare alcun danno allo scafo ovvero al personale di bordo.
Circa l'intempestiva diffusione della notizia, occorre specificare che i leggeri danni al timone dell'unità navale avevano indotto le autorità competenti a non innalzare il livello delle comunicazioni verbali sull'incidente, al fine di non suscitare inutile allarmismo in seno alla popolazione locale.
A seguito dell'incidente, l'ufficiale addetto alla navigazione, il suo assistente ed il comandante sono stati rimossi dall'incarico.
Al verificarsi dell'evento è stato immediatamente escluso qualsiasi pericolo di inquinamento ambientale e per l'incolumità delle popolazioni, fermo restando, comunque, che le istituzioni militari hanno costantemente monitorizzato l'evolvere della situazione.
Con riferimento al controllo ambientale, nell'area operano complessivamente 3 reti fisse di monitoraggio appartenenti alla Marina Militare italiana, all'azienda sanitaria locale di Sassari ed ai Vigili del Fuoco.
In particolare, le prime due sono specificatamente dedicate al monitoraggio radiologico dell'arcipelago.
Inoltre, allo scopo di fugare ogni dubbio sull'accessibilità della base navale al controllo ambientale, il Governo ha sottoscritto un Accordo con la regione Sardegna che consente a tutti gli enti pubblici territoriali interessati di effettuare analisi concernenti la qualità dell'aria, dell'acqua e del fondale marino sulla rotta di transito delle unità navali statunitensi all'interno del comprensorio militare in questione.
Si rammentano, a tal proposito, le indagini effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) di Sassari, dalla Commissione per la Ricerca e l'Informazione Indipendente sulla Radioattività, dal Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari (CISAM) che preleva campioni ininterrottamente dal 1974, dalla Marina Militare, dall'Istituto di Radioprotezione e di Sicurezza
I risultati di tali indagini non hanno evidenziato valori anomali rispetto anche ad altre zone della Sardegna e la presenza di Torio 234 riscontrata nelle alghe rosse è da ritenere imputabile a processi di accumulo naturali.
In particolare, i risultati delle analisi effettuate con molteplici misure di spettrometria alfa e gamma e con campionamenti di matrici ambientali hanno sempre evidenziato l'assenza di anomalie delle concentrazioni di radionuclidi artificiali, quali quelli presenti nei reattori nucleari che alimentano i sottomarini.
Sono stati anche esclusi eventuali rilasci di radionuclidi transuranici, quali ad esempio il Plutonio, che si formano nel combustibile del reattore.
In sintesi, gli esiti hanno escluso ogni correlazione tra il sistema di propulsione nucleare dei sottomarini in transito nell'area e le concentrazioni di Uranio e suoi discendenti nelle matrici ambientali.
Tali risultanze sono state altresì confermate dal Ministro Matteoli nel corso dell'audizione tenutasi il 10 novembre scorso presso la 13a Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'Arcipelago Maddalenino.
Peraltro, i risultati dell'indagine, svoltasi nel periodo febbraio-giugno 2004, erano stati già anticipati nei mesi di aprile e maggio nell'ambito di una presentazione al presidente della regione autonoma Sardegna e di una conferenza stampa organizzata dal sindaco del comune di La Maddalena.
È evidente, dunque, che non vi è alcuna ragione che possa destare una situazione di allarmismo.
Per la salvaguardia e la tutela dei residenti, esiste un «Piano di emergenza», dell'agosto 2003, predisposto dal Comando Militare Marittimo Autonomo Sardegna, relativo alle attribuzioni e competenze dei comandi militari interessati.
Il Piano, oltre a contenere la descrizione dell'organizzazione militare in loco:
a) contempla le misure di emergenza più idonee da attuarsi al verificarsi di incidenti;
b) fissa i posti di ormeggio più indicati in relazione all'orografia ed alle condizioni ambientali della base;
c) prevede i controlli ambientali e detta le norme di sicurezza da adottarsi in caso di incidente.
Il Piano, infatti, fa parte integrante del più generale Piano di emergenza, recentemente rielaborato dalla Prefettura di Sassari, in perfetta aderenza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/1995.
I moduli di intervento previsti nel Piano assicurano la piena applicazione di tutte le misure di protezione finalizzate a garantire l'incolumità della popolazione civile e del personale militare che opera presso la base di Santo Stefano.
Con riferimento, poi, all'auspicata chiusura della base in parola, la presenza statunitense sul territorio nazionale rientra nel più ampio quadro degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Alleanze e degli Accordi internazionali, che trovano il proprio fondamento nell'articolo 3 del Trattato del Nord-Atlantico (Washington 4 aprile 1949) sulla «reciproca assistenza» tra gli Alleati e sono espressi sulla base di assoluta pariteticità e reciprocità.
Oggi, come nel passato, la presenza di Forze statunitensi in alcune basi nazionali è riconducibile a tali Accordi, nell'ambito della storica Alleanza tra i due Paesi nel quadro della NATO, fattore imprescindibile di salvaguardia della pace, della libertà e della democrazia.
In conclusione, è di tutta evidenza come l'azione della Difesa sia costantemente indirizzata ad armonizzare i molteplici aspetti che attengono alla sicurezza, all'impatto ambientale ed allo sviluppo turistico ed economico dell'area, nel rispetto dell'autonomia politica ed amministrativa della regione Sardegna.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, alcuni militari dell'esercito e dell'arma dei carabinieri avrebbero rivelato l'esistenza di un sistema di raccomandazioni e di relative tangenti richieste da ufficiali e sottufficiali ai soldati che avevano manifestato l'intenzione di voler partecipare alla missione militare in Iraq;
a detta di numerosi testimoni rimasti al momento anonimi la cifra richiesta per «agevolare» l'arruolamento nel contingente italiano oggi presente a Nassiriya ammontava in media a circa 4.100 euro, equivalente alla retribuzione erogata per un mese di missione, ma secondo quanto reso noto dall'Unac - Unione Nazionale Carabinieri - in alcuni casi tale cifra sarebbe lievitata fino a 8-10.000 euro;
sempre secondo l'Unac, un brigadiere dei carabinieri di una città meridionale avrebbe persino fatto i nomi di alcuni graduati corrotti e avrebbe chiarito che il sistema di tangenti era in vigore da anni e avrebbe interessato anche le missioni nei Balcani;
le pratiche di corruzione avrebbero interessato anche l'esercito, come testimonierebbe l'arresto nel dicembre del 2003 del colonnello Luciano Marinelli, comandante del «Cimic Group Group», impiegato fin dal primo momento in Iraq, sorpreso a Motta Livenza (Treviso) mentre riceveva 7.000 euro da un tenente al quale avrebbe promesso il suo interessamento per una missione all'estero -:
se risponda al vero quanto reso noto dall'Unac, se siano state predisposte indagini volte ad accertare l'identità degli ufficiali coinvolti nel sistema di corruzione, quale sia l'entità del fenomeno e che misure si intendano adottare per contrastarlo.
(4-10673)
Esse stabiliscono i requisiti necessari e prevedono la selezione del personale senza privilegio o favoritismo alcuno.
Ciò nonostante, in esito ad alcune segnalazioni anonime, sono state effettuate le opportune verifiche che, ad oggi, non hanno fatto emergere riscontri oggettivi, ad eccezione dell'unico caso immediatamente denunciato alla Procura competente.
In particolare, con sentenza di patteggiamento in data 5 maggio 2004, divenuta irrevocabile il successivo 25 giugno, il tribunale militare di Padova ha condannato a due anni di reclusione il colonnello Filippo Marinelli, già comandante del CIMIC GROUP SOUTH (con sede in Motta di Livenza - Treviso), arrestato il 10 dicembre 2003, in flagranza di reato, dai carabinieri del comando provinciale di Treviso.
Il predetto organo giudicante, nella richiamata sentenza, ha evidenziato, tra l'altro, che l'ufficiale si era fatto consegnare denaro in contanti, mai restituito, a fronte di esigenze personali o della caserma del tutto false, raggirando le parti offese, le quali, in buona fede, avevano aderito alle richieste in prospettiva di una missione all'estero, oppure di benefici di servizio o, ancora, per non essere danneggiate in sede di valutazione della documentazione caratteristica.
Dalle risultanze processuali, non è emerso il coinvolgimento di altre persone in relazione ai presunti illeciti connessi con l'impiego dei nostri militari all'estero.
Ciò conferma la singolarità dell'episodio e la solidità etico-morale delle istituzioni militari.
In merito, poi, al presunto coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri, come, peraltro, riportato dall'Unione Nazionale Arma Carabinieri, il Comando Provinciale Carabinieri di Roma ha inoltrato all'autorità giudiziaria della capitale l'articolo di stampa dal titolo «Tangenti per andare a Nassiriya», pubblicato il 29 luglio 2004 dal quotidiano Il Manifesto.
Inoltre, lo stesso comando provinciale è stato incaricato di informare l'autorità giudiziaria in ordine al contenuto del servizio diffuso il 29 luglio 2004 da RAI News 24, nonché di un'intervista andata in onda il 26 settembre 2004, durante la trasmissione Mai dire iene, nella quale un sedicente militare dell'Arma ha affermato di aver ricevuto richieste di tangenti per essere inviato in missione all'estero.
Le relative indagini sono tuttora in corso.
La Difesa, nell'ottica della massima trasparenza e in uno spirito di fattiva collaborazione, conferma il proprio impegno e la propria disponibilità a fornire qualsiasi elemento di riscontro, qualora se ne prospettasse l'esigenza.
Altresì si provvederà a denunciare all'autorità giudiziaria eventuali eventi come quello in questione che danneggiano l'immagine delle istituzioni militari.
In conclusione, è ragionevole ritenere che la vicenda citata costituisca un mero caso isolato.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
nel 2001 il Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio aveva stipulato convenzioni con le Regioni costiere per il Programma triennale di Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero;
la convenzione sarebbe terminata il 4 giugno 2004;
il termine di scadenza del progetto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
detta proroga di sei mesi avrebbe dovuto condurre alla convocazione di un tavolo per la ridefinizione di alcuni aspetti tecnici e per una maggiore integrazione con l'attività ordinaria di monitoraggio prevista dal decreto legislativo 159/99;
questo tavolo non è mai stato convocato;
il Programma di monitoraggio ha reso possibile per la prima volta nel nostro paese un controllo ambientale che copre tutto l'arco costiero nazionale, caratterizzato da omogeneità nelle metodiche analitiche e nelle modalità di campionamento;
il Ministero assume il ruolo fondamentale di raccordo ed elaborazione di tutti i dati provenienti dalle regioni;
quasi ovunque le regioni hanno affidato all'ARPA l'esecuzione delle attività analitiche; in questi anni si sono formate competenze professionali peculiari e si sono creati positivi rapporti di collaborazione tra le varie realtà scientifiche in tutte le regioni -:
se il Governo intenda prorogare la scadenza del Programma di Monitoraggio marino;
quali iniziative intenda adottare per evitare che le competenze professionali acquisite in questi anni da numerosi addetti al Programma vadano disperse;
quali iniziative intenda adottare affinché le elaborazioni dei dati acquisiti non risultino danneggiate dall'interruzione della raccolta dati, specie per quei casi in cui occorre un monitoraggio più prolungato;
come intenda programmare le iniziative di azione politica nei confronti della tutela del mare interrompendo la raccolta dati prevista dal Programma di Monitoraggio.
(4-11606)
Conseguentemente, in data 25 novembre 2004, il ministero ha provveduto a comunicare a tutte le regioni costiere italiane la determinazione di procedere al finanziamento della prosecuzione delle attitività di controllo del Programma di monitoraggio per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle stesse condizioni previste nell'atto convenzionale iniziale.
Poiché le regioni hanno aderito alla proposta di prosecuzione del Programma in questione, si è provveduto all'impiego e allo stanziamento delle somme necessarie.
Pertanto, è stata evitata la dispersione delle competenze professionali e tecniche acquisite in questi anni nonché l'interruzione, anche temporanea, della raccolta e della elaborazione dei dati ambientali rilevati nell'ambito delle attività previste dal Programma di monitoraggio.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
le Federazioni AISA Confesercenti, FEGICA Cisl e ANISA Confcommercio, che rappresentano i gestori degli impianti autostradali di distribuzione carburanti, hanno in corso da oltre due anni una vertenza che le vede contrapposte ad ANAS ed alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI), che è il principale gestore di tratte autostradali, detenendo il controllo, diretto o indiretto, di quasi il 70 per cento del chilometraggio autostradale italiano;
la vertenza ha come oggetto i meccanismi con i quali ASPI ha proceduto e sta procedendo ai rinnovi degli affidamenti dei servizi oil (carbolubrificanti) e non oil (market e ristoro) prestati presso le aree autostradali;
la decisione del concessionario di procedere ai rinnovi sulla base di procedure ad evidenza pubblica trae origine dalla II Convenzione aggiuntiva del 29 marzo 1999, intervenuta tra ANAS (nella veste di concedente) e Società Autostrade S.p.A. (nella veste di concessionaria) che ha modificato, poco prima che fosse formalizzato il passaggio del pacchetto azionario di controllo di ASPI a privati, la convenzione originaria stipulata tra i medesimi soggetti il 4 agosto 1997 in pieno regime pubblicistico;
la Sezione II del Consiglio di Stato con delibera n. 547/99 ha avuto modo di rilevare come i nuovi criteri previsti implichino degli «oneri aggiuntivi pregiudizievoli all'economicità dell'azione del concessionario, che non soddisfano alcun particolare interesse pubblico del concedente, in proposito sufficientemente tutelato dalla precedente previsione, che richiedeva che le concessioni dovessero avvenire sulla base dei prezzi correnti di mercato»;
non appare altresì trovare adeguato fondamento la tesi secondo la quale le nuove assegnazioni dovessero necessariamente avvenire attraverso gare sulla scorta di prescrizioni cogenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal momento che essa ha più volte specificato come le procedure competitive fossero «confinate» alle attività cosiddette non oil, escludendo a priori l'estensione di tale obbligo all'attività di distribuzione carburanti, classificata dalla vigente normativa come servizio pubblico e quindi assoggettata a concessione;
al rispetto di tale prescrizione l'Antitrust ha collegato il suo assenso all'operazione
i servizi oggetto di affidamento, così come la gestione complessiva dei tratti autostradali, traggono origine da una concessione stradale e, proprio in funzione di questo, le attività esercitate collegate rivestono carattere di servizio pubblico;
i gestori contestano sia il modello che caratterizza il rinnovo degli affidamenti, sia gli effetti che da questo ne derivano: il meccanismo costruito da ASPI, ed affidato alla realizzazione dei diversi advisor che avrebbero dovuto garantire la terzietà, costringerebbe di fatto i gestori, pena la loro espulsione dal settore, ad assumersi un sistema esoso ed arbitrario di oneri ed obbligazioni al momento di partecipare alla procedura di evidenza pubblica;
in tal modo non solo sarebbe annullato il rischio di impresa dei concorrenti all'affidamento, ma lo stesso affidamento, secondo l'interrogante, avverrebbe in piena violazione delle norme poste dal legislatore a tutela del servizio di distribuzione carburanti (legge n. 1034 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971 che disciplina i rapporti tra gestori e titolari degli impianti);
una prima conseguenza di tale imposizione è che si realizzerebbe in concreto fra concessionario (ASPI) e affidatario (compagnie petrolifere) un vero e proprio accordo a danno di terzi, attraverso il trasferimento di oneri ed obbligazioni di cui i gestori non sono a conoscenza, essendo i documenti di gara secretati, ma che devono accettare pena la fuoriuscita dal sistema;
tra le obbligazioni a cui il gestore sarebbe costretto a sottostare ci sarebbe il divieto di esercitare la vendita di prodotti diversi dai carburanti, in particolare degli alimenti da asporto e della somministrazione, se non esplicitamente definiti nella richiesta di offerta vincolante da ASPI, affermando con ciò che la piena applicabilità delle leggi n. 496 del 1999 e n. 57 del 2001 trova un limite nelle autostrade e disattendendo le prescrizioni imposte dall'Antitrust circa la fine di «esclusiva di area» recepite da disciplinare e convenzione del 1996 tra Autostrade per l'Italia ed Autogrill;
resta da comprendere quanto la scelta operata dall'advisor, cui ASPI ha fornito la committenza, di mettere a gara le attività oil (non obbligate a seguire una procedura competitiva) unitamente a quelle non oil (vincolate a seguire una procedura ad evidenza pubblica perché facenti capo allo stesso gruppo industriale) avesse come obiettivo quello di salvaguardare gli interessi di Autogrill S.p.A. (riconducibile ad Edizioni Holding) oppure si sia trattato di una fortuita coincidenza;
queste procedure definite dall'advisor obbligano comunque i concorrenti a ricercare un partner senza il quale non sarebbe possibile concorrere all'assegnazione congiunta dei servizi oil e non oil insistenti sulla medesima area posta a gara;
tale situazione ha generato un notevole contenzioso sui meccanismi di affidamento e sul sistema di attribuzione dei punteggi per cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per «inottemperanza alle delibere dell'Autorità» (procedimento n. 13050/04);
il meccanismo voluto da ASPI, pur mantenendo notevoli componenti di discrezionalità nelle valutazioni, manca l'obiettivo di contenere i prezzi al pubblico dei carburanti: i rinnovi dei servizi oil hanno infatti prodotto un incremento delle royalties sui carburanti incassate da concessionario che arriva fino a quintuplicare il valore precedente;
risulta evidente che un tale incremento non può non influire sulla formazione
sulla promiscuità degli interessi facenti capo al concessionario e al gruppo industriale è intervenuta la stessa Antitrust che ha aperto un istruttoria nei confronti di ASPI, Autogrill e KPMG, in qualità di advisor scelto da ASPI, proprio in relazione alla gestione di meccanismi di gara per gli affidamenti dei servizi autostradali -:
se non si intenda chiarire i termini della questione esposta ed eventuali responsabilità fornendo chiarimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi che il Concessionario deve possedere e ai meccanismi di rinnovo degli affidamenti dei servizi presso le aree autostradali, affinché si realizzi un equa temperanza tra gli interessi dei privati e quelli della collettività.
(4-10101)
L'attuale convenzione di Autostrade (articolo 4, 1o comma, lettera b), come modificato con II atto aggiuntivo in data 29 marzo 1999) prevede infatti che la concessionaria può «accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitarne i proventi».
Pertanto, per effetto dell'obbligo di convenzione sopra riportato, Autostrade non avrebbe mai potuto né può affidare «direttamente», a trattativa diretta, la distribuzione carburanti nelle aree di servizio della rete autostradale ad essa affidata.
In particolare, il Governo italiano nel giugno del 1998 assicurò il perseguimento di tale obiettivo con l'adozione, di «procedure trasparenti, non discriminatorie ed adeguatamente pubblicizzate», da inserire nel citato atto modificativo, impegno che fu favorevolmente accolto dalla Direzione Generale del Mercato Interno della Commissione Europea.
L'adozione di procedure competitive per la selezione dei nuovi affidatari dei servizi è, quindi, il mezzo necessario per garantire l'accesso al rinnovo delle concessioni da parte dei vari operatori esistenti sul mercato nazionale ed europeo.
Infatti, la disciplina presente nella precedente formula della Convenzione ANAS Autostrade, che prevedeva la facoltà «di accordare, a titolo oneroso e sulla base dei prezzi correnti di mercato, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e loro pertinenze» avrebbe impedito di fatto la concorrenza.
Il richiamato intervento dell'Antitrust ha riguardato effettivamente solo l'attività «ristoro» svolta nelle aree di servizio. L'Autorità, per queste sole attività, ha in particolare stabilito che:
a) Autostrade non le debba gestire direttamente;
b) Autostrade debba avvalersi di un «advisor» esterno, che svolga in piena autonomia ed indipendenza le procedure
Fermo restando quanto già ricordato, che non è vero che le attività oil potessero essere assegnate senza ricorso a procedure concorrenziali, l'offerta unitaria è un inevitabile effetto delle caratteristiche di un'area di servizio di piccole-medie dimensioni, la quale richiede una concezione unitaria e organica del suo progetto complessivo (fabbricato, parcheggi, percorsi per auto, camion e pedoni; servizi igienici eccetera) e della sua manutenzione (pulizia, manutenzione del verde, luci, segnaletica orizzontale e verticale, eccetera). Ciò corrisponde tra l'altro ad una prassi consolidata a livello europeo che favorisce una integrazione strutturale, commerciale, nonché gestionale-operativa.
L'offerta unitaria richiesta dall'Advisor nella procedura concorrenziale è limitata alla fase dell'insediamento dei due nuovi affidatari oil e ristoro, nella fase di realizzazione degli investimenti comuni e, in secondo luogo, solo alle responsabilità in tema di manutenzioni.
L'offerta unitaria prevista dalla procedura definita dall'Advisor, quindi, non riguarda le modalità di gestione delle attività commerciali (oil e non oil), che rimangono nell'esclusiva autonomia operativa di ciascun affidatario.
Relativamente al tipo di affidamenti oil effettuati dall'Advisor per conto di ASPI che costringerebbe di fatto i gestori, pena la loro espulsione dal settore, ad assumersi un sistema esoso ed arbitrario di oneri ed obbligazioni al momento di partecipare alla procedura di evidenza pubblica, si fa presente che i «gestori» sono piuttosto imprenditori di cui possono avvalersi, con una scelta autonoma, le società petrolifere per la «gestione» delle stazioni di distribuzione carburanti, sia nelle aree di servizio autostradali che in quelle lungo la viabilità ordinaria.
Autostrade, come ogni concessionario autostradale, è sempre stata del tutto estranea agli accordi che le società petrolifere concludono con i «gestori» per la gestione delle diverse aree di servizio. La figura del gestore, tra l'altro, non è considerata in relazione agli obblighi concorrenziali che bisogna rispettare per l'assegnazione delle concessioni, a riprova che la scelta dell'eventuale gestore è una scelta organizzativa indipendente e autonoma del concessionario. Se il concessionario si avvale di un gestore, ritiene conveniente tale scelta ed altrettanto ritiene il gestore stesso. Va rilevato, comunque, che nelle numerose procedure competitive appena concluse, le società petrolifere affidatarie hanno confermato tutti i gestori già presenti nelle aree di servizio, e ciò anche nel caso del cosiddetto «cambio di bandiera».
I nuovi affidamenti hanno portato ad un aumento delle royalties riconosciute dagli affidatari oil alla concedente Autostrade nella misura complessiva e indicativa del doppio rispetto a quelle del passato. Ciò è dovuto proprio all'avvenuta «apertura» del mercato realizzata dalle procedure concorrenziali che non sarebbe intervenuta con modalità diverse di affidamento. In un mercato aperto alla concorrenza, ogni competitore ha potuto stabilire liberamente l'offerta economica da presentare secondo la propria strategia di gara ed in base alla posizione che aspirava ad assumere nel mercato stesso.
Va rilevato altresì che i criteri di assegnazione del servizio oil configurati dall'Advisor sono basati su criteri essenzialmente di carattere qualitativo, che hanno corretto verso il basso la misura dell'aumento delle royalties offerte dai concorrenti. Grazie all'inserimento di meccanismi di neutralizzazione delle offerte elevate in termini economici, previsti dall'Advisor, non sempre è risultato assegnatario della concessione il concorrente che aveva offerto la royalty più alta.
Il prezzo al pubblico dei carburanti è fissato dal gestore del punto vendita, sulla base di autonome valutazioni. Esistono tuttavia accordi tra alcune compagnie petrolifere e i gestori - tra l'altro più volte auspicati dal ministero delle attività produttive e dall'Unione Petrolifera - per la definizione di un prezzo massimo di vendita al pubblico; in base ai nuovi contratti di affidamento sottoscritti a seguito delle procedure di gara, tali accordi verranno applicati anche sulla rete autostradale.
Ciò premesso, tutti i nuovi affidatari del servizio di distribuzione carburante si sono comunque impegnati per tutta la durata dell'affidamento ad adottare l'allineamento del prezzo raccomandato dalla società petrolifera affidataria sull'area di servizio al prezzo raccomandato sulla rete ordinaria, prevedendo specifiche e dettagliate attività di monitoraggio interno; in numerosi casi, addirittura, gli stessi operatori petroliferi hanno dichiarato di voler garantire livelli di prezzo più concorrenziali rispetto alla stessa viabilità ordinaria.
Di fatto, attualmente, il prezzo praticato è, nella maggioranza dei casi, specie per il rifornimento cosiddetto self-service in post-payment ovvero «fai - da - te», competitivo rispetto a quello al di fuori del perimetro autostradale.
I bandi di gara predisposti dall'Advisor non violano alcuna disposizione della legge n. 1034/70 e relativo regolamento di esecuzione, essendo queste norme volte a disciplinare i rapporti fra il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti ed il gestore; alle procedure di gara, infatti, sono state ammesse le compagnie oil che hanno poi gestito a valle l'eventuale rapporto con il gestore.
Non corrisponde a realtà, inoltre, il fatto che venga vietata, nell'ambito dell'affidamento del servizio oil la vendita di prodotti diversi dai carburanti. Infatti, a prescindere dal cosiddetto «autoemporio» che è presente in tutti i nuovi affidamenti, l'Advisor ha deciso autonomamente di inserire, inoltre, l'attività collaterale di tipo store (in 40 aree di servizio) e di tipo convenience store (in ben 64 aree di servizio) per la vendita di generi vari (ad esempio, oggettistica, articoli di profumeria e per l'igiene personale, cartoleria, eccetera), con l'unica differenza della possibilità di vendere nella seconda tipologia di attività anche generi alimentari da asporto. La tipologia di attività collaterale da svolgersi in ogni singola area di servizio è stata frutto di scelte discrezionali dell'Advisor che, nella determinazione dell'oggetto di gara, ha agito nella piena autonomia ed indipendenza che gli era stata conferita nel mandato di advisory.
I riferimenti, poi, alla legge n. 496/1999 e alla legge n. 57/2001, tenuto anche conto di quanto esposto nei precedenti capoversi non sono di immediata applicazione in ambito autostradale.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
la Rai Way S.p.a ha presentato al comune di Blera (Viterbo) una richiesta di permesso per la realizzazione e l'attivazione sul territorio comunale di un centro trasmittente O.M., in un'area di circa 300 ettari in località Terzolo, la cui superficie di intervento disponibile corrisponderebbe ad un lotto di 113.990 metri quadri;
tale progetto - che prevede anche la realizzazione di 5372 metri cubi di manufatti per apparati tecnici oltre alla costruzione di un traliccio di 180 metri controventato con cinque ordini di strali metallici giacenti in tre piani disposti a 120 tra loro per un diametro complessivo di circa duecento metri - è funzionale alla delocalizzazione del centro O.M. di proprietà della Rai Way S.p.a dal sito di Santa Palomba (Roma) e assume rilevanza sovracomunale, poiché l'antenna dovrebbe trasmettere dalla Liguria fino alla Sicilia e alla Sardegna;
il sito individuato per la realizzazione dell'antenna è indicato da PRG del Comune
per la realizzazione di tale antenna, la società Rai Way S.p.a ha indicato nel comune di Blera un'area di circa 300 ettari da convenzionare al fine di evitare la costruzione di fabbricati sulla stessa;
le onde irradianti di un'antenna siffatta raggiungeranno di 600kw, una potenza doppia di quella della Radio Vaticana di Cesano che, a seguito dell'aumento di casi di leucemia nel territorio circostante, fino ad un raggio di circa 10 km, ha dimezzato la potenza di emissione. Le onde saranno di una potenza tale, da impedire a chiunque di sostare nelle aree interessate più di quattro ore al giorno;
i cittadini di Blera e della frazione Civitella Cesi, prossima al punto di localizzazione dell'antenna, si sono mobilitati contro tale localizzazione, in quanto l'impianto risulterebbe altamente dannoso per la loro salute e per l'economia del territorio, tradizionalmente legato all'agricoltura, all'allevamento e al turismo di qualità, e anche in considerazione della prossimità dell'impianto al vicino sito archeologico di carattere sovranazionale di San Giovenale;
il Comune di Blera ha sospeso i termini per l'ottenimento del permesso di costruire nell'area indicata da parte della Rai Way S.p.a;
il progetto è privo del nullaosta regionale per la realizzazione di interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico; del nullaosta dell'Autorità di Bacino; del nulla osta ai sensi della legge 349/86; del nullaosta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; della Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree di S. Giovenale e Civitella Cesi;
il titolo per la richiesta del permesso di costruzione risulta attualmente non essere in corso di validità -:
quali provvedimenti il Governo intenda porre in atto per impedire la realizzazione del Centro Trasmittente O.M. da parte della Rai Way S.p.a, in considerazione del grave danno che tale opera arrecherebbe all'ambiente e all'economia del luogo, mettendo seriamente a rischio la salute degli abitanti dell'intera zona.
(4-11079)
L'area interessata dall'intervento è limitrofa al sito archeologico internazionale di San Giovenale su cui esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 istituito con decreto ministeriale del 21 luglio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 20.09.1962 e due vincoli ai sensi della legge 1089/1939 istituiti con decreto ministeriale del 31.07.1959 e con decreto ministeriale dell'8 marzo 1989, ed è limitrofa all'omonimo Sito di Importanza Comunitario (SIC) «Area di S. Giovenale e Civitella Cesi» codice IT6010030, designato dalla regione Lazio in accordo con il Ministero interrogato in base ai criteri della Direttiva 92/43/CEE, recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997.
La regione Lazio con delibera n. 829 del 27 agosto 2004, ha finanziato il Piano di Gestione del suddetto SIC redatto in base al
Risulta anche che l'area interessata dall'intervento è limitrofa a terreni sottoposti al vincolo di uso civico ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, di proprietà del comune di Blera e dell'Università Agraria di Blera, in cui vengono limitati i diritti reali di godimento o di altre facoltà a causa del superamento del limite di attenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra i 100 KHz e 30 GHz».
L'installazione della suindicata antenna ha determinato vivo malcontento tra la popolazione, condiviso dalle amministrazioni locali della zona interessata.
Nel corso di una riunione degli abitanti delle località, svoltasi verso la fine di luglio 2004, è nato il «Forum Etruria», comitato che si oppone alla realizzazione dell'antenna.
In data 27 settembre 2004 è stato adottato dall'assessorato all'urbanistica il provvedimento di diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione del nuovo centro trasmittente Onde Medie in Blera, località Terzolo richiesto dalla Rai.
L'intervento proposto peraltro è risultato privo sia del nulla osta dell'ARPA in qualità di organismo competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36; che del parere ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/1997 articolo 5, comma 3, relativo alla Valutazione di Incidenza per la vicinanza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) «Area di San Giovenale e Civitella Cesi».
Il progetto inoltre è privo di documentazione per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico, nonché di insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.
Risulta altresì, secondo l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio che il permesso a costruire dovrebbe essere preceduto dalla introduzione di specifica variante al vigente strumento urbanistico. Per tale adempimento, d'iniziativa comunale, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della regione, né si ravvisano i presupposti per l'introduzione di modifiche alla destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.
Sarà pertanto necessario che la Società Rai-Way proponga una diversa localizzazione rispetto all'area indicata da sottoporre alle opportune verifiche e autorizzazioni presso i competenti enti territoriali.
Si attendono, pertanto, dalla regione Lazio nuove informazioni ed elementi di valutazione riguardo all'assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di valutazione d'incidenza come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat e dal DPTR 120/03 di recepimento nazionale.
Il ministero interrogato vigilerà affinché in prosieguo siano rispettati i valori di tutela ambientale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
sulla tratta ferroviaria locale Firenze-Pontassieve-Borgo S. Lorenzo della regione Toscana si ripetono casi di disservizio, di sovraffollamento, di ritardo sistematico, che spesso generano giustificata esasperazione tra gli utenti: esagerazione che talvolta sfocia, come di recente, in tensioni, che mettono in grave difficoltà gli stessi, incolpevoli lavoratori delle Ferrovie;
la responsabilità di tutto ciò, infatti, a parere dell'interrogante, ricade totalmente su Trenitalia;
è compito di tutti i livelli istituzionali attivarsi per porre rimedio a una situazione che diviene ogni giorno di più intollerabile;
dal canto suo, il sindaco del comune di Rufina (uno dei comuni interessati) si è lodevolmente attivato nei confronti della
in ogni caso, quello alla mobilità è, oggi, un diritto fondamentale di tutti i cittadini ma, in primo luogo, di tutti i «pendolari» (lavoratori e studenti): un diritto che, nell'eventualità di ritardi o omissioni o inadempienze di altri soggetti istituzionali, è dovere politico dello Stato assicurare -:
se esistano ispettori regionali che vigilino sul servizio; se sì, quanti, e quali ispezioni abbiano compiuto sulla linea di cui trattasi, e con quali esiti;
se siano state inflitte multe a Trenitalia; in caso affermativo, di quale ammontare; se tale eventuale importo sia stato utilizzato per risarcire in qualche modo, almeno parzialmente, gli utenti;
se il Governo intenda contribuire alla definitiva soluzione del problema secondo gli indirizzi programmatici che, su questo argomento, hanno caratterizzato la campagna elettorale di entrambi gli schieramenti in occasione delle recenti suppletive del Collegio Mugello-Val di Sieve-Fiesole-Firenze est.
(4-11668)
Premesso il quadro generale delle competenze, per quanto attiene ai disservizi sulla tratta ferroviaria Firenze-Pontassieve-Borgo S. Lorenzo, Ferrovie dello Stato spa ha riferito che il contratto di servizio 2002/2003, prorogato al 2004, stipulato in data 7 novembre 2002 tra Trenitalia spa, e la Regione Toscana è operativo dal 1o dicembre 2002 e prevede da parte di Trenitalia spa il rispetto del programma di esercizio e dello standard obiettivo, la eliminazione delle criticità nei cosiddetti panieri di treni riconosciuti critici, gli obblighi di informazione alla clientela, il controllo e monitoraggio dell'andamento del servizio.
In particolare vengono monitorati, congiuntamente alla regione, la regolarità del servizio, la puntualità, l'accessibilità, la qualità ed il comfort (carrozze climatizzate, treni per il trasporto di bici, carrozze con impianto di diffusione sonora, livello del servizio di biglietteria).
Nell'articolo 12 del contratto le parti hanno azioni di controllo e monitoraggio puntuale sui segmenti critici del servizio assumendo come parametri di riferimento la puntualità ed il livello di affollamento dei treni.
A tal fine esiste un elenco di treni riconosciuti problematici soggetti a verifica periodica talvolta anche giornaliera da parte del comitato tecnico di gestione del contratto.
Sono previste penali in caso di affollamento (euro 2.000 per ciascun treno decurtato con affollamento superiore al 120 per cento) e per la mancata puntualità (euro 2.000 per ciascun treno con criticità non eliminata).
Inoltre il contratto prevede che il servizio sia soggetto a periodiche verifiche e controlli da parte di personale ispettivo regionale che ha libero accesso ai treni previsti dal programma di esercizio nonché alla relativa documentazione di base.
Gli attuali 40 ispettori regionali possono effettuare rilevazioni secondo una metodologia concordata per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti.
Il mancato rispetto per cause imputabili a Trenitalia spa degli obblighi definiti nel contratto comporta l'applicazione di un sistema di penalità i cui importi sono determinati in sede di consuntivo annuale quando sono rilevate le inottemperanze.
Gli importi eventualmente dovuti vengono impiegati da Trenitalia spa per lo sviluppo di azioni di miglioramento: nel 2002 sono stati installati 150 video informativi nelle stazioni e fermate presenti sul territorio regionale; nel 2003-2004 è stato sviluppato il sistema di informazione telefonico «Prontotreno» e sono state introdotte
È imminente la firma del nuovo contratto che contiene condizioni più puntuali per quanto concerne il monitoraggio del servizio e gli standard di qualità.
Infine per quanto riguarda la situazione della linea Firenze-Pontassieve-Borgo S. Lorenzo, Ferrovie dello Stato spa fa conoscere che, nei primi mesi dell'anno, i treni giunti a destinazione con un ritardo fino a 5 minuti sono stati l'87 per cento a fronte di uno standard richiesto dal contratto di servizio dell'86 per cento, mentre i treni presenti nel «paniere affollamento» non presentano, negli ultimi mesi, criticità di rilievo pur registrandosi un aumento della frequentazione dovuto al maggior utilizzo del mezzo ferroviario per le difficoltà di accesso viario alla città di Firenze a causa dei numerosi cantieri in corso.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
l'inquinamento acustico autostradale rappresenta un grave problema ambientale e sociale per la città di Genova, e a tal fine risulta essere costituita da diversi anni dal Ministero dell'Ambiente la Commissione Prefettizia «Caso Pilota Genova», con il preciso intento di addivenire ad una concertazione degli interventi di bonifica acustica;
la Società Autostrade S.p.a. nel febbraio 1997 elaborava un Piano di Risanamento Acustico, preceduto da una fase di monitoraggio e studio per gli interventi di bonifica acustica su n. 49 zone unitarie esaminate, di cui chilometri 40 di tratti esaminati ad alta densità abitativa e chilometri 9 a scarsa densità abitativa, dei seguenti tragitti:
A/7 Genova - Serravalle;
A/10 Genova - Savona;
A/12 Genova - Sestri Levante;
A/26 Genova - Gravellona Toce;
a tutt'oggi la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. ha avviato solamente n. 2 interventi di bonifica acustica per il tratto A10 di Via Villini Rollino e il tratto A12 con la previsione di installare finestre autosilenti presso le abitazioni del civico n. 35 di Via Fontanarossa;
il Comune di Genova ha presentato in data 2 luglio 2003 ai lavori della Commissione Prefettizia «Caso Pilota Genova» un elenco di n. 28 zone di assoluta priorità su cui effettuare gli interventi di mitigazione sonora;
rispetto alle determinazioni dei lavori dell'ultima riunione della Commissione Prefettizia del 20 ottobre 2003, la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. non ha portato a conclusione i progetti esecutivi e l'avvio dei lavori indicati nel Piano di Protezione Antirumore 2003/2007;
la Società Autostrade per l'Italia S.p.a., nell'ambito dei rapporti di soggetto concessionario, nella fattispecie della situazione su richiamata non pare rispondere agli obblighi contrattuali posti in essere con lo Stato;
l'articolo 10 comma 5 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), stabilisce che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limiti di emissione o di immissione, unitamente ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, sono obbligati, in via ordinaria, ad impegnare una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore -:
quali siano i motivi che hanno determinato fino ad oggi il mancato rispetto dell'avvio dei lavori di bonifica acustica
quale sia l'ammontare dell'accantonamento dei fondi della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. per l'adozione degli interventi previsti di contenimento ed abbattimento del rumore nella città di Genova;
se, in ordine alla pregnante situazione di inquinamento acustico determinato dalla infrastruttura autostradale, non si ritenga opportuno avviare una formale diffida nei confronti della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. al fine di obbligare il soggetto concessionario ad onorare gli impegni assunti nell'ambito della presentazione del Piano di Protezioni Antirumore, e a recepire le richieste del Comune di Genova inserite nell'elenco delle priorità su cui effettuare gli interventi di bonifica acustica.
(4-11157)
Nell'anno 2004 è stato eseguito l'intervento di via Villini Rollino, per il quale sono ancora in corso alcuni piccoli lavori di sigillatura della struttura. Sempre nel 2004 è stato avviato l'intervento sperimentale con infissi silenti autoventilati in via Fontanarossa, che verrà ultimato entro il 15 marzo 2005.
La società stradale informa, inoltre, che nel mese di dicembre 2004 sono stati ultimati i progetti esecutivi delle seguenti zone: A10 via Villini Negrone; A12 via Bobbio; A12 Marassi; A10 Cantarena; A10 Rollino Viadotto Mulinassi; A7 Rivarolo Salita Bersaglio.
Tali progetti, su richiesta dell'assessorato all'ambiente, sono stati esaminati nell'ambito di appositi tavoli tecnici organizzati dall'amministrazione comunale e successivamente sono stati presentati alla cittadinanza mediante assemblee pubbliche presso le relative circoscrizioni.
Nel corso di tali riunioni sono state avanzate alcune richieste di modifica, previa verifica della loro fattibilità tecnica. Dette modifiche hanno richiesto la rimodulazione di tutti i progetti, che saranno affidati entro breve tempo. L'ANAS prevede che l'inizio degli anzidetti lavori possa essere fissato entro il primo semestre del corrente anno.
L'ANAS comunica, altresì, che è stata affidata la progettazione esecutiva del completamento dell'intervento nella zona di «Sampierdarena» sull'A7 la quale, essendo stata redatta nel 1992, richiede una preventiva revisione del vecchio progetto acustico per adeguarlo a quanto previsto dalla nuova normativa.
La società stradale riferisce, infine, che per le sottoelencate progettazioni sono ancora in corso le procedure per l'affidamento degli incarichi: A7 via Sibona; A10 via Ventimiglia; A7 via Cambiaso; A10 villa Pallavicini; A10 via Chiaravagna; A7 via Pineta.
Quanto all'ammontare degli accantonamenti e delle previsioni di spesa, l'ANAS precisa che la legge n. 445/1995, al fine di pervenire ad un abbattimento del rumore nell'ambiente abitativo, impone agli enti gestori di infrastrutture stradali ed autostradali di impegnare in via ordinaria una quota fissa non inferiore al 5 per cento (elevata successivamente al 7 per cento) dei fondi di bilancio previsti per le attività manutentorie.
Tuttavia, fino al giugno 2004 tale previsione è risultata inapplicabile non essendo noti i limiti di tollerabilità delle emissioni di che trattasi.
Ciononostante la società Autostrade per l'Italia ha ritenuto di dar corso ad interventi di bonifica acustica sopportando quasi l'intero onere finanziario connesso agli stessi.
Di conseguenza, l'obbligo di accantonamento previsto dal decreto 29 novembre 2000 del ministero dell'ambiente è applicabile qualora dette somme non siano state effettivamente utilizzate per la realizzazione degli interventi cui sono state destinate.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
da notizie stampa risulta in costruzione un edificio blindato denominato «OPEC II» presso il centro ricerche Casaccia dell'Enea. All'interno di questo edificio dovrebbero essere stoccati rifiuti nucleari;
originariamente l'edificio doveva servire per il solo stoccaggio dei rifiuti definiti «interni» cioè esclusivamente di provenienza dai laboratori dell'Enea della Casaccia;
in base alle dichiarazioni dello stesso direttore del centro ricerche dell'Enea, il sito potrà contenere rifiuti raccolti dal Nucleco, e cioè anche da rifiuti ospedalieri definiti a bassa radioattività;
presso la Casaccia sono già stoccati rifiuti nucleari condizionati, i quali sarebbero tenuti in capannoni;
risulterebbe che la Sogin starebbe effettuando lavori all'interno del centro ricerche Enea della Casaccia, per non meglio specificate ragioni di sicurezza -:
se l'edificio «OPEC II» ospiterà rifiuti interni o anche esterni, di quale categoria e nel caso, se l'ubicazione del sito di stoccaggio sia compatibile con quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 368;
se i rifiuti che verranno stoccati nell'edificio saranno precedentemente condizionati e nel caso in quale località e con quali garanzie riguardo la riduzione effettiva dell'attività irraggiante;
quali iniziative intendano assumere i ministri in indirizzo per garantire la sicurezza del deposito in una zona evidentemente sensibilissima per la enorme vicinanza alla capitale.
(4-11720)
I predetti lavori traggono origine dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, con i quali è stato rispettivamente dichiarato e prorogato lo «stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza», nonché dalle rispettive conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3267/2003 e 3335/2004 recanti disposizioni urgenti.
In relazione a tali disposizioni, il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, operante nel quadro delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri anzidette, con propria ordinanza n. 4/2003 dell'11 aprile 2003, ha disposto sia il trasferimento da ENEA a SOGIN delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica relativi agli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente, sia un piano preliminare delle attività di adeguamento delle misure di protezione e di progressiva riduzione del livello di rischio. Successivamente, il commissario delegato, con proprie ordinanze ha disposto ulteriori e più puntuali interventi.
Nel Centro della Casaccia le azioni a carattere emergenziale, finalizzate a rafforzare le misure di protezione fisica, riguardano sia alcune strutture convenzionali (ingressi, recinzioni eccetera), sia gli impianti nucleari sedi di immagazzinato di materiale radioattivo.
Tra questi ultimi, figura il complesso di Celle Calde, costituito dall'impianto OPEC 1, in cui è immagazzinato combustibile irraggiato originato dalle passate attività di ricerca dell'ENEA, e dall'attiguo impianto OPEC 2.
Per quanto riguarda la struttura OPEC 2, questa non è stata mai usata nuclearmente ed è stata richiesta dalla SOGIN per essere utilizzata, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, quale sede di immagazzinamento più idonea, in particolare sotto l'aspetto della protezione fisica, di
Infine, va precisato che la trasformazione a deposito di OPEC 2 ed il successivo esercizio, sono comunque subordinati al parere dell'APAT, che svolgerà specifica istruttoria tecnica ai sensi di legge.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
in data 31 maggio 2004 prot. n. 2692 è stata presentata al Comune di Blera da parte della Rai Way s.p.a. istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo centro trasmittente O.M. per la delocalizzazione del centro O.M. di Santa Palomba (Roma) da eseguire in località Civitella Cesi (Blera) loc. Terzolo;
l'area oggetto dell'intervento ricade in zona E-Agricola ed il progetto non è conforme né al PRG vigente del Comune né alla legge regionale del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999;
il traliccio previsto è alto 180 m. ed è convocato con cinque ordini di stralli metallici che occupano un'area di 80 metri dal centro dell'antenna;
è prevista la realizzazione di oltre cinquemila metri cubi di manufatti per apparati tecnici;
il lotto di intervento copre una superficie di circa 113.99 Mq. e la società RAI WAY s.p.a. ha individuato nel comune di Blera un'area rispondente alle sue esigenze di circa 300 ettari da convenzionare in maniera tale da mantenerla priva di fabbricati abitativi;
tale intervento assume rilevanza sopracomunale dal momento che l'antenna dovrà trasmettere dalla Liguria, alla Sicilia e alla Sardegna;
lo stesso ambito territoriale è stato inserito nei siti di importanza comunitaria (SIC) da parte della Regione Lazio (delibera di G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996) e dal Ministero dell'Ambiente (decreto 3 aprile 2000);
l'area oggetto dell'intervento dista circa 3 chilometri dall'agglomerato urbano di Civitella Cesi ed è limitrofa all'area archeologica, di importanza mondiale, di San Giovenale;
nelle macchie circostanti sono presenti allevamenti di bestiame allo stato brado su cui si fonda parte dell'economia locale nonché specie di animale a rischio di estinzione;
sono fiorenti le attività legate al turismo archeologico, ambientali e di qualità;
il responsabile del procedimento del Comune di Blera ha prodotto una relazione tecnica inviata a RAI WAY s.p.a. che sospende momentaneamente, sulla base dei motivi sovracitati e di altri motivi, l'autorizzazione al permesso di costruire il centro trasmittente citato;
forte è il dissenso della popolazione locale che teme l'impatto che un impianto di tale portata possa avere sia sulla salute delle persone che degli animali nonché su un paesaggio che è di grande bellezza -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sventare un progetto che danneggerebbe per sempre un territorio ancora integro e di importanza archeologica mondiale, oltre ad avere ripercussioni gravi sulla salute delle persone, su un habitat naturale unico sul turismo di qualità e didattico e su un
(4-10396)
L'area interessata dall'intervento è limitrofa al sito archeologico internazionale di San Giovenale su cui esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 istituito con decreto ministeriale del 21 luglio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 20 settembre 1962 e due vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 istituiti con decreto ministeriale del 31 luglio 1959 e con decreto ministriale dell'8 marzo 1989, ed è limitrofa all'omonimo Sito di Importanza Comunitario (SIC) «Area di S. Giovenale e Civitella Cesi» codice IT6010030, designato dalla Regione Lazio in accordo con il ministero interrogato in base ai criteri della Direttiva 92/43/CEE, recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997.
La regione Lazio con delibera n. 829 del 27 agosto 2004, ha finanziato il Piano di Gestione del suddetto SIC redatto in base al decreto ministeriale 224 del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti natura 2000».
Risulta anche che l'area interessata dall'intervento è limitrofa a terreni sottoposti al vincolo di uso civico ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, di proprietà del comune di Blera e dell'Università Agraria di Blera, in cui vengono limitati i diritti reali di godimento o di altre facoltà a causa del superamento del limite di attenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra i 100KHz e 30GHz».
L'installazione della suindicata antenna ha determinato vivo malcontento tra la popolazione, condiviso dalle amministrazioni locali della zona interessata.
Nel corso di una riunione degli abitanti delle località, svoltasi verso la fine di luglio 2004, è nato il «Forum Etruria», comitato che si oppone alla realizzazione dell'antenna.
In data 27 settembre 2004 è stato adottato dall'assessorato all'urbanistica il provvedimento di diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione del nuovo centro trasmittente Onde Medie in Blera, località Terzolo richiesto dalla Rai.
L'intervento proposto peraltro è risultato privo sia del nulla osta dell'ARPA in qualità di organismo competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; che del parere ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/1997 articolo 5, comma 3, relativo alla valutazione di incidenza per la vicinanza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) «Area di San Giovenale e Civitella Cesi».
Il progetto inoltre è privo di documentazione per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico, nonché di insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.
Risulta altresì, secondo l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio che il permesso a costruire dovrebbe essere preceduto dalla introduzione di specifica variante al vigente strumento urbanistico. Per tale adempimento, d'iniziativa comunale, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione, né si ravvisano i presupposti per l'introduzione di modifiche alla destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.
Sarà pertanto necessario che la società Rai-Way proponga una diversa localizzazione
Si attendono, pertanto, dalla regione Lazio nuove informazioni ed elementi di valutazione riguardo all'assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di valutazione d'incidenza come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat e dal DPTR 120/03 di recepimento nazionale.
Il ministero vigilerà affinché in prosieguo siano rispettati i valori di tutela ambientale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
il 31 maggio 2004, «Rai Way S.p.a.» ha presentato al Comune di Blera l'istanza di permesso per la costruzione di un nuovo centro trasmittente O.M. in località Civitella Cesi (Blera), località Terzolo, in provincia di Viterbo;
l'area interessata dalla costruzione ricade in una zona classificata «E-Agricola» ed, a quanto risulta all'interrogante, il progetto non è conforme né al piano regolatore generale vigente del Comune né alla legge regionale del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999;
il traliccio previsto è alto 180 metri, controventato con cinque ordini di strali metallici giacenti in tre piani disposti a 120 tra loro, per un diametro complessivo di circa duecento metri, che occupano un'area di 80 metri dal centro dell'antenna;
è prevista la realizzazione di oltre cinquemila metri cubi di manufatti per apparati tecnici;
il lotto di intervento copre una superficie di circa 113.990 metri quadri e la società «Rai Way S.p.a.» ha individuato nel comune di Blera un'area rispondente alle sue esigenze di circa 300 ettari da convenzionare in maniera tale da mantenerla priva di fabbricati abitativi;
lo stesso ambito territoriale è stato inserito nei siti di importanza comunitaria (SIC) da parte della Regione Lazio (delibera di G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996) e dal Ministero dell'Ambiente (decreto 3 aprile 2000);
l'area oggetto dell'intervento dista circa 3 chilometri dall'agglomerato urbano di Civitella Cesi ed è limitrofa all'area archeologica, di importanza mondiale, di San Giovenale;
nelle macchie circostanti sono presenti allevamenti di bestiame allo stato brado su cui si fonda parte dell'economia locale nonché specie di animale a rischio di estinzione;
sono fiorenti le attività legate al turismo archeologico, ambientali e di qualità;
il responsabile del procedimento del Comune di Blera ha prodotto una relazione tecnica inviata a «Rai Way S.p.a.» che sospende momentaneamente, sulla base dei suddetti e di altri motivi, l'autorizzazione a costruire tale centro trasmittente;
forte è il dissenso della popolazione locale che teme l'impatto che un impianto di tale portata possa avere, sia sulla salute delle persone e sia su quella degli animali, nonché su un paesaggio che è di grande bellezza, tenuto conto che le onde derivanti da tale costruzione raggiungeranno i 600Kw, una potenza doppia di quella della Radio Vaticana di Cesano -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, al fine di scongiurare la realizzazione di tale progetto, che gravi, enormi e persistenti danni arrecherebbe alla salute della popolazione del luogo, al territorio, che è di notevole importanza archeologica e che rappresenta un'esclusiva zona turistica di qualità, e all'intero sistema agro-alimentare
(4-11338)
L'area interessata dall'intervento, è limitrofa al sito archeologico internazionale di San Giovenale su cui esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 istituito con decreto ministeriale del 21 luglio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 20 settembre 1962 e due vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 istituiti con decreto ministeriale del 31 luglio 1959 e con decreto ministriale dell'8 marzo 1989, ed è limitrofa all'omonimo Sito di Importanza Comunitario (SIC) «Area di S. Giovenale e Civitella Cesi» codice IT6010030, designato dalla Regione Lazio in accordo con il ministero interrogato in base ai criteri della Direttiva 92/43/CEE, recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997.
La regione Lazio con delibera n. 829 del 27 agosto 2004, ha finanziato il Piano di Gestione del suddetto SIC redatto in base al decreto ministeriale 224 del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti natura 2000».
Risulta anche che l'area interessata dall'intervento è limitrofa a terreni sottoposti al vincolo di uso civico ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, di proprietà del comune di Blera e dell'Università Agraria di Blera, in cui vengono limitati i diritti reali di godimento o di altre facoltà a causa del superamento del limite di attenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra i 100KHz e 30GHz».
L'installazione della suindicata antenna ha determinato vivo malcontento tra la popolazione, condiviso dalle amministrazioni locali della zona interessata.
Nel corso di una riunione degli abitanti delle località, svoltasi verso la fine di luglio 2004, è nato il «Forum Etruria», comitato che si oppone alla realizzazione dell'antenna.
In data 27 settembre 2004 è stato adottato dall'assessorato all'urbanistica il provvedimento di diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione del nuovo centro trasmittente Onde Medie in Blera, località Terzolo richiesto dalla Rai.
L'intervento proposto peraltro è risultato privo sia del nulla osta dell'ARPA in qualità di organismo competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; che del parere ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/1997 articolo 5, comma 3, relativo alla valutazione di incidenza per la vicinanza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) «Area di San Giovenale e Civitella Cesi».
Il progetto inoltre è privo di documentazione per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico, nonché di insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.
Risulta altresì, secondo l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio che il permesso a costruire dovrebbe essere preceduto dalla introduzione di specifica variante al vigente strumento urbanistico. Per tale adempimento, d'iniziativa comunale, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione, né si ravvisano i presupposti per l'introduzione di modifiche alla destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.
Sarà pertanto necessario che la società Rai-Way proponga una diversa localizzazione
Si attendono, pertanto, dalla regione Lazio nuove informazioni ed elementi di valutazione riguardo all'assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di valutazione d'incidenza come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat e dal DPTR 120/03 di recepimento nazionale.
Il ministero vigilerà affinché in prosieguo siano rispettati i valori di tutela ambientale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
l'annosa vicenda dei problemi sanitario-ambientali creati nel comune di Podenzano (in provincia di Piacenza) dall'industria River Spa, classificata insalubre di 1 classe, si protrae ormai da molti anni, nella negazione più totale del diritto alla salute degli abitanti locali;
l'industria River è stata autorizzata fin dalla fine del 1994 ad emettere in prossimità del centro abitato fumi provenienti da attività produttiva della teflonatura;
durante il primo anno di attività dello stabilimento, le proteste della popolazione contro le emissioni prodotte dall'industria River sono state nettamente respinte da attestazioni delle pubbliche amministrazioni che sostenevano la piena conformità ambientale degli impianti in questione, ritenuti ad alta tecnologia e totalmente innocui nei confronti della salute dei cittadini;
la presunta innocuità ambientale degli impianti della River Spa è stata palesemente smentita il 21 ottobre 1996, quando le autorità pubbliche, conclamando uno stato di pericolo per la salute e l'ambiente, hanno emesso un provvedimento di sospensiva dell'attività produttiva dello stabilimento, seppure per un solo mese, poi ridotto a quindici giorni;
l'atteggiamento seguito dalle autorità competenti ha privilegiato nettamente il percorso degli interventi palliativi agli impianti invece di applicare, seppure ex post, seri principi di precauzione e di prevenzione;
i danni alla sala arrecati dalle emissioni della River Spa sono stati confermati dall'oncologo dottor Morando Soffritti, C.T. della procura della Repubblica di Piacenza, che ha parlato sia di «effetti tossici acuti», sia di effetti a lungo termine, specialmente cancerogeni;
studi più recenti si sono soffermati sui danni provocati all'apparato respiratorio dalle polveri fini ed ultrafini che derivano dall'attività di teflonatura svolta dalla River Spa;
nel 1998 il consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha riconosciuto che l'industria River Spa deve essere trasferita in sede più idonea;
nel 1999 anche il presidente della provincia di Piacenza ha avviato un tavolo di concertazione volto alla dislocazione in altra sede dell'azienda, senza che tuttavia l'iniziativa abbia prodotto alcun risultato concreto;
l'approccio di ARPA e USL al problema della compatibilità ambientale dell'attività della River Spa si è dimostrato del tutto inadeguato, producendo confusione tra gli abitanti locali attraverso la presentazione di pareri difformi e tra loro discordanti;
studi scientifici autorevoli sulla materia Politetrafluoroetilene o Teflon hanno messo in chiara evidenza che il protrarsi dei tempi di esposizione ai fumi di Teflon può comportare danni irreversibili alla salute dei cittadini, determinando un incremento del rischio di contrarre patologie tumorali per le persone esposte;
la Carta europea su ambiente e salute rende ciascun individuo responsabile di
le vicende legate all'attività dell'industria River Spa rappresentano una palese violazione del diritto alla salubrità ambientale derivante dal diritto alla salute dell'articolo 32 Cost. e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale come «diritto primario ed assoluto»;
le amministrazioni competenti a valutare la compatibilità ambientale della River Spa hanno operato in palese contraddizione con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 Cost;
proprio il Ministro dell'ambiente onorevole Matteoli ha sostenuto in data 26 marzo 2002 che «le industrie pericolose devono essere spostate dai centri abitati», dichiarazione questa che lascia presuppone che anche al caso di Podenzano vengano applicati seri principi di precauzione che consentano di evitare catastrofi irrimediabili -:
come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio intenda intervenire per garantire agli abitanti del comune di Podenzano il fondamentale diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente, risolvendo una volta per tutte l'annoso problema della delocalizzazione dell'industria River Spa e dei danni ambientali e sanitari derivanti dalla sua attività produttiva.
(4-05354)
In merito si riferisce che dalla documentazione raccolta risulta che la ditta in oggetto, che svolge attività di teflonatura e verniciatura di supporti in alluminio, è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 dall'amministrazione provinciale di Piacenza con le seguenti determinazioni dirigenziali:
a) determinazione n. 1523 del 18 novembre 1999;
b) determinazione n. 695 del 12 aprile 2002.
La regione rende noti, inoltre, i risultati della consulenza tecnica richiesta dal procuratore della Repubblica di Piacenza, da cui è emerso non solo che la ditta River ha messo in atto tutte le prescrizioni impartite dagli organi di controllo ma anche che le tecnologie, complessivamente adottate per l'abbattimento delle emissioni e per i controlli delle stesse, risultano le più efficaci e tecnicamente avanzate. Sulla base di tale consulenza, infatti, è stata attualmente disposta l'archiviazione del procedimento di denuncia di emissioni inquinanti della River da parte del comitato di cittadini. Ciononostante la provincia di Piacenza ha provveduto comunque a richiedere alla ditta la realizzazione di ulteriori sistemi di controllo.
Infine per quanto riguarda la qualità dell'aria della zona circostante l'impianto in
Si evidenzia infine che, secondo quanto comunicato dal comune di Podenzano, sulla base di un piano di riqualificazione urbana della zona di Podenzano, il comune stesso ha intrapreso con la regione e la provincia un percorso finalizzato al trasferimento dello stabilimento in oggetto in altra area, localizzata all'interno di una zona esclusivamente produttiva.
Per ulteriori chiarimenti si riporta qui di seguito un elaborato tecnico fornito dall'APAT in cui sono indicati tutti i dettagli relativi alle lavorazioni ed ai sistemi di controllo ambientale presso la ditta RIVER Spa, nonché i risultati del monitoraggio a cura dei competenti organi locali:
Relativamente al ciclo tecnologico la ditta ha messo in atto, rispetto alla situazione di inizio produzione, tutte le prescrizioni impartite dagli organi di controllo e consigliate per l'ottimizzazione del ciclo produttivo in funzione del contenimento del possibile inquinamento esterno.
In particolare sono presenti ora sia un controllo in continuo della temperatura dei forni, sia aspirazioni localizzate nei punti di possibile emissione nell'ambito lavorativo presidiato, sia aspirazioni per le linee di teflonatura, sinterizzazione e verniciatura, sia sistemi di abbattimento di acidi, fluoruri, solventi, composti organici, sia controlli delle emissioni nell'aria esterna da camini, che sono ora di adeguata altezza e portata.
La tecnologia complessiva, con i controlli continui realizzati, risulta la più efficace e tecnicamente avanzata.
Inoltre sul camino delle linee di teflonatura e verniciatura l'azienda ha installato anche un monitore automatico in continuo del carbonio organico totale (C.O.T.), le cui caratteristiche ed i valori limite di concentrazione sono definiti in conformità con le determinazioni impartite dall'amministrazione provinciale di Piacenza, competente per territorio.
I sistemi di scarico e la relativa strumentazione sono sottoposti a verifica periodica da parte della sezione provinciale dell'ARPA competente per territorio.
Le caratteristiche ed i valori limite di concentrazione delle emissioni in aria dai processi di lavorazione sono stati fissati dall'amministrazione provinciale di Piacenza, competente per territorio, con determinazione dirigenziale n. 1523 del 18 novembre 1999, e, successivamente, con determinazione n. 695 del 12 aprile 2002.
Le determinazioni suddette sono in linea con la normativa nazionale applicabile.
Sulle emissioni in atmosfera dai processi di lavorazione dello stabilimento viene svolta attività periodica di vigilanza e controllo da parte del Servizio Territoriale ARPA - Sezione di Piacenza.
I rapporti tecnici relativi alle emissioni, e le relative valutazioni, vengono inviati sia all'amministrazione provinciale di Piacenza che al sindaco del comune di Podenzano.
In particolare sono state effettuate misure delle concentrazioni di inquinanti ai camini, e redatti i relativi rapporti tecnici, nei periodi: novembre 2000, marzo 2001, maggio 2002 e ottobre 2003.
I controlli, eseguiti in conformità con le determinazioni dirigenziali sopra citate, prendono in esame tutte le emissioni in atmosfera tipiche dei processi di lavorazione dello stabilimento, con misura sia delle portate dei fumi scaricati dall'impianto che delle concentrazioni delle sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e per la salute.
Più specificamente sono state effettuate misure di concentrazione per la determinazione delle polveri, dei fluoruri, del carbonio organico totale (C.O.T.), dei gas di combustione, di sostanze organiche volatili (SOV) ed aldeidi, sia dei valori totali che dei singoli costituenti.
In novembre 2000 sono state effettuate rilevazioni sugli effluenti dal camino E 0, proveniente dalle linee di teflonatura e verniciatura.
In marzo 2001 sono state effettuate misure di portata e concentrazione di effluenti sui camini di emissione: E 7/14 ed E 8/13, espulsione aria di raffreddamento delle linee miste teflonatura e verniciatura; E 9/11, espulsione aria di raffreddamento della linea di teflonatura; ed E 10/12, espulsione aria di raffreddamento della linea di verniciatura.
In maggio 2002 ed ottobre 2003 sono stati effettuati controlli su tutti i camini dello stabilimento: E 0, E 7/14, E 8/13, E 9/11 ed E 10/12.
I controlli sono stati effettuati con tutte le linee di produzione in funzione e a regime.
La metodologia di campionamento degli effluenti utilizzata e conforme alle indicazioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1990, n. 176, S.O.) ed alla normativa tecnica prevista nel decreto ministeriale 25 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2000, n. 223, S.O.); per la determinazione delle aldeidi sono state impiegate metodologie e procedure sviluppate all'interno dell'ARPA.
Le misure di portata e di concentrazione degli effluenti sono relative a medie orarie per una valutazione puntuale delle emissioni.
I valori misurati degli effluenti sono risultati sempre al di sotto dei limiti autorizzati sia di portata che di concentrazione.
Negli anni 2002-2003 è stata anche effettuata una campagna per la valutazione della qualità dell'aria nell'ambiente all'esterno dello stabilimento.
La campagna di misure è stata effettuata in accordo con il piano annuale dell'ARPA, concordato con l'amministrazione provinciale, in considerazione anche delle lamentele di alcuni residenti della zona.
Sono state eseguite rilevazioni periodiche, con frequenza mensile, per la verifica delle concentrazioni di acido fluoridrico, sostanze organiche volatili ed aldeidi in aria.
A tale scopo sono stati utilizzati campionatori passivi ad accumulo in due postazioni fisse lungo via Araldi.
Le cartucce contenenti il substrato di misura, diverso per i diversi inquinanti da ricercare, sono state esposte mediamente per due settimane al mese e portate poi in laboratorio per le analisi.
In parallelo, un giorno al mese, sono stati eseguiti campionamenti di tipo istantaneo (mezz'ora), con campionatori portatili per la misura di sostanze organiche volatili e delle aldeidi, preferibilmente in zone in cui veniva segnalata o avvertita la presenza di odori.
I valori ottenuti hanno rivelato la presenza, in quantità modesta, di alcune sostanze organiche volatili quali toluene ed acetato di etile.
Per la maggior parte delle sostanze ricercate sono stati misurati valori prossimi al limite della rilevabilità strumentale, ad eccezione dell'acetonitrile, che nel corso del 2003 ha fatto registrare concentrazioni significative, in particolare nella giornata del 17 ottobre 2003.
La presenza di detto composto risulta, al momento, inspiegabile, in quanto non attribuibile, per quanto a conoscenza, alle attività svolte in zona.
La vicenda River è stata all'attenzione per vari anni sia dell'ARPA, sia di altre e diverse istituzioni pubbliche e private operanti in campo ambientale e sanitario.
Inoltre è stata oggetto di una lunga contesa giudiziaria.
Recentemente, con sentenza del 15 settembre 2004, il tribunale di Piacenza, ufficio del giudice per le indagini preliminari, a fronte del procedimento penale n. 112/04 GIP A.R. relativo alla denuncia su emissioni inquinanti della ditta River, ha dichiarato inammissibile l'opposizione delle parti offese alla richiesta di archiviazione ed ha disposto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
Nella sentenza viene richiamata la consulenza tecnica eseguita, su incarico della Procura, dal prof. Innocente Franchini sulle condizioni delle attività produttive della River e sui livelli di inquinamento.
Nella relazione del 15 aprile 2004 del consulente tecnico d'ufficio sopra richiamata, e nella sua precedente relazione dell'ottobre 2002, viene fatta un'ampia e circostanziata disamina dei risultati delle rilevazioni e delle misure operate dallo stesso consulente tecnico d'ufficio e dagli altri soggetti tecnici coinvolti, comprese le osservazioni dei consulenti tecnici della parte offesa.
Inoltre vengono riferiti i dati di letteratura tecnica pertinente ed i risultati di indagini sperimentali di laboratorio e su animali, relativamente ai possibili effetti degli inquinanti coinvolti nelle indagini.
In sintesi:
Il ciclo produttivo adottato dalla ditta nella sinterizzazione a caldo del teflon e nella verniciatura, e le salvaguardie messe in opera per il controllo ed il contenimento dell'inquinamento ambientale vengono ritenuti adeguati, escludendosi rischio per i lavoratori e per le popolazioni dei dintorni.
Le indagini effettuate dall'Azienda, dall'ARPA, dal CNR e dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, mirate al controllo ed al monitoraggio nel tempo dell'efficienza delle procedure e delle tecnologie adottate per l'abbattimento degli inquinanti all'interno ed all'esterno della fabbrica, hanno avuto esito favorevole.
In particolare viene esclusa l'ipotesi, avanzata dai consulenti di parte, che nei disagi lamentati da alcuni residenti abbia un ruolo determinante la presenza di micropolveri provenienti dalla decomposizione del Teflon ad alta temperatura nel ciclo produttivo della River.
La presenza di micropolveri veicolanti composti fluorurati viene esclusa sulla base delle temperature ridotte, e controllate in continuo, nei processi di trattamento del teflon.
In ogni caso i sistemi di abbattimento impiegati ed i fattori di diluizione in atmosfera limiterebbero in maniera adeguata le concentrazioni ai residenti.
La composizione granulometrica delle polveri valutata nelle vie dell'abitato prospiciente la ditta è rappresentativa della condizione di traffico veicolare e non della caratterizzazione granulometrica delle polveri all'interno dello stabilimento River.
La relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 28 ottobre 1998 fa un'analisi delle rilevazioni tecniche effettuate all'epoca dall'ARPA, a fronte della normativa italiana e delle indicazioni internazionali, concludendo che «le concentrazioni riscontrate all'esterno dello stabilimento e quelle stimate dai modelli di ricaduta al suolo, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, non sono tali da indurre effetti indesiderati significativi dal punto di vista sanitario».
Ai controlli periodici effettuati dal medico competente, che da anni segue gli operai della ditta, non è stato mai segnalato alcun nesso causale da lavoro con processi irritativi o modificazioni funzionali dell'apparato respiratorio.
Ciò porterebbe anche ad escludere la possibilità che inquinanti gassosi sfuggano dai cicli di lavorazione ed immagazzinamento prima del convogliamento ai camini.
Inoltre le sensazioni odorose ed i processi irritativi sono stati denunciati e documentati anche nel periodo autunno-inverno in cui i portoni dell'azienda restano chiusi.
L'indagine effettuata dall'osservatorio istituito dall'azienda sanitaria nel periodo luglio-ottobre 1998 per 90 giorni, ed operante ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i 115 residenti, ha evidenziato che «per le fasce di popolazione generalmente considerate
I processi irritativi denunciati da alcuni cittadini non hanno incidenza significativa fra tutti i residenti rispetto alla popolazione di altre zone.
La ricerca sugli effetti irritativi, mutageni, cancerogeni e teratogeni su animali da esperimento, effettuata dal professor Carlo Alberto Redi, ha portato a concludere che nei due mesi di esposizione non è stata riscontrata azione genotossica.
Le indagini sulla popolazione ornitica nidificante nell'agro-sistema circostante la fabbrica, commissionata dall'ARPA di Piacenza, hanno portato a concludere che il popolamento ornitico delle siepi indagate è coerente con l'ambiente agrario che le circonda.
Infine la relazione del consulente tecnico d'ufficio ipotizza che gli episodi odorosi ed irritativi lamentati possano essere in relazione con cause estranee alle lavorazioni effettuate dalla ditta River (produzione di vetroresina con utilizzo di stirene nei capannoni della River in epoca precedente, presenza in profondità nei terreni circostanti di vecchi scarichi di allevamenti di maiali con liberazione di biogas, emissione di gas naturale da fratturazioni profonde tenuto conto che la zona di Podenzano è sfruttata con numerosi pozzi di estrazione di tali gas)».
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
dal 1 ottobre 2004, Trenitalia ha deciso di far pagare 25 euro di sanzione ai viaggiatori che si trovino sul treno sprovvisti di biglietto o con un biglietto non convalidato;
molti viaggiatori, oltre a lamentare l'eccessivo ammontare della sanzione, in particolare per il biglietto non obliterato, denunciano la soppressione di molte biglietterie con la conseguente impossibilità, in numerose stazioni, di acquistare il biglietto, e i frequenti guasti delle macchine obliteratrici -:
se non ritenga opportuno intervenire presso Trenitalia, affinché, prima dell'erogazione della sanzione, i viaggiatori siano messi nelle condizioni di poter facilmente acquistare il biglietto e altrettanto facilmente obliterarlo.
(4-11343)
Infatti nel corso del 2003 tali abusi hanno portato ad una perdita di fatturato di circa 50 milioni di euro per la Divisione passeggeri di Trenitalia spa.
La Divisione trasporto regionale nel corso del 2003 ha registrato oltre 15 milioni di evasori subendo mancati introiti per più di 81 milioni di euro.
A fronte della decisione di inasprire le sanzioni si sottolinea che a partire dal 1o ottobre si è dato inizio ad una intensa campagna di comunicazione per la clientela svolta con le modalità qui di seguito elencate: 1 milione di depliant in italiano; 30.000 depliant in inglese; 500.000 folder (opuscoli informativi); avvisi sui treni intercity ed intercity notte; avviso sul sito www.trenitalia.com; annunci ripetuti nelle stazioni ed a bordo treno in italiano ed inglese.
Inoltre si fa presente che rispetto al passato i canali di vendita per l'acquisto di un biglietto della media/lunga percorrenza sono stati notevolmente incrementati. Infatti oltre alle biglietterie presenti in 127 stazioni
Occorre aggiungere che nel corso degli ultimi anni c'è stato un miglioramento complessivo del funzionamento delle macchine self service percepibile sia dall'aumento di fatturato che dal crescente gradimento della clientela attestatosi al 95,9 per cento ad agosto 2004.
Anche il canale di vendita via internet è in forte espansione come si evince dal fatturato passato da 5 milioni di euro nel 2001 a circa 25 milioni previsti per il 2004.
Inoltre per venire incontro alle esigenze di chi non ha modo di recarsi in stazione e preferisce effettuare il proprio acquisto comodamente a casa o dall'ufficio si fa presente che è possibile collegarsi al sito www.trenitalia.com o chiamare il numero 892021 da telefono fisso (199166177 da telefono mobile). Questa modalità di acquisto permette tra l'altro di usufruire del servizio ticketless (attualmente 60.000 viaggiatori al mese) l'unico che consente di salire a bordo dei treni ES* con un codice di viaggio.
Proprio in considerazione del gradimento della clientela per la vendita on line da dicembre tale sistema sarà esteso anche all'acquisto dei biglietti per i treni intercity.
Inoltre dal 1o novembre 2004 contestualmente alla disposizione concernente il pagamento della sanzione di 25 euro nelle stazioni di Napoli, Roma T.ni, Firenze S.M.N., Bologna C.le e Milano è stato istituito uno sportello di biglietteria veloce per favorire i viaggiatori che giunti all'ultimo momento vogliano acquistare il biglietto 15 minuti prima della partenza del treno per non incorrere nella sanzione in questione.
Infine qualora il viaggiatore parta dalla stazione durante il periodo di chiusura della biglietteria è possibile acquistare il biglietto a bordo senza il pagamento della sovrattassa di 25 euro. Analoga eccezione è prevista in caso di guasto o mal funzionamento delle obliteratrici (il tasso dei guasti delle macchine di convalida dei biglietti non supera il 3 per cento su base annua). In tali circostanze il viaggiatore, al fine di non corrispondere alcuna penalità, deve darne comunicazione immediata e spontanea al personale di bordo.
Occorre ricordare che per il trasporto locale eventuali leggi regionali in materia prevalgono sui regolamenti di Trenitalia spa.
Attualmente la sanzione di 25 euro si applica in tutte le regioni tranne che in Toscana e in Campania. Nella prima è prevista l'obbligatorietà della vendita di biglietti a bordo con una maggiorazione del prezzo e dopo aver avvertito il capotreno. In Campania vi è un biglietto integrato che ha una specifica normativa. Chi viaggia sui treni locali infine già da molto tempo conosce i vantaggi di tenere sempre in tasca un biglietto a fasce chilometriche che come quelli del trasporto urbano non hanno scadenza temporale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza e sulla base degli elementi sopra esposti, pone in evidenza che la finalità delle misure in questione consiste nel recupero dell'evasione tariffaria la quale ha raggiunto una notevole consistenza atteso che, secondo i dati in possesso dell'Amministrazione, da una ricerca commissionata da Trenitalia spa è emersa nel 2003 una propensione a salire a bordo treno senza titolo di viaggio o con biglietto irregolare pari all'11,9 per cento con un danno economico per la Società assai rilevante.
Conseguentemente Trenitalia spa ha varato le misure di contrasto che possono farsi rientrare tra i comportamenti commerciali ed operativi della Società stessa.
Fermi restando l'indiscutibile rilievo del fenomeno nonché la piena condivisibilità dell'obiettivo di contrastare l'evasione dolosa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie valutazioni esprimendo talune riserve in ordine a possibili effetti derivanti dalle iniziative in questione.
A tale riguardo è stata evidenziata l'esigenza che l'aumentata intensità del costo di
Inoltre è necessario scongiurare il rischio di disincentivare l'utilizzo del modo ferroviario da parte dell'utenza «in buona fede»; le nuove misure rendono altresì indispensabile il pieno funzionamento dei diversi canali/impianti di vendita e di validazione dei titoli di viaggio nonché l'adeguato dimensionamento di detti servizi.
Sulla base di tali considerazioni il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto a Trenitalia spa dati di monitoraggio del fenomeno al fine di verificare che dalle citate misure non derivino gli effetti distorsivi sopra descritti.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
RAI WAY è intenzionata a costruire nel territorio del comune di Blera (Viterbo) un centro O.M. che consta di un'antenna alta 180 metri e di 5.000 metri cubi di manufatti per apparati tecnici. A questo scopo ha inoltrato domanda di permesso di costruire al comune di Blera presso lo sportello unico per l'edilizia ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 in data 31 maggio 2004;
l'area sulla quale si intende realizzare il centro O.M. ricade in un contesto naturalistico di grandissima importanza ambientale;
il comune di Blera, d'intesa con tutte le Amministrazioni ed Enti della Valle del Mignone sta portando avanti un progetto di valorizzazione di quel territorio che punta in modo primario sulla qualità dell'ambiente e sulla integrità di quella zona;
l'area oggetto dell'intervento è limitrofa al Sito di Importanza Comunitaria di San Giovenale e all'area archeologica di San Giovenale;
l'altezza del traliccio comporterebbe una deturpazione di quell'ambiente risultando visibile per un raggio di molti chilometri;
la realizzazione di quell'intervento, potrebbe compromettere la possibilità di valorizzazione di tutta l'area;
RAI WAY non ha sentito il dovere di contattare preliminarmente il comune di Blera e attivare un tavolo di confronto e di concertazione, limitandosi alla burocratica presentazione della domanda;
il sito prescelto è collocato in un a zona avvallata, per evitare ripercussioni sull'incolumità delle persone, il traliccio dovrebbe essere più alto (180 metri) -:
se il progetto in questione sia compatibile con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sui siti di importanza comunitaria.
(4-10514)
L'area interessata dall'intervento è limitrofa al sito archeologico internazionale di San Giovenale su cui esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 istituito con decreto ministeriale del 21 luglio 1962 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237
La regione Lazio con delibera n. 829 del 27 agosto 2004, ha finanziato il Piano di Gestione del suddetto SIC redatto in base al decreto ministeriale 224 del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti natura 2000».
Risulta anche che l'area interessata dall'intervento è limitrofa a terreni sottoposti al vincolo di uso civico ai sensi della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, di proprietà del comune di Blera e dell'Università Agraria di Blera, in cui vengono limitati i diritti reali di godimento o di altre facoltà a causa del superamento del limite di attenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra i 100KHz e 30GHz».
L'installazione della suindicata antenna ha determinato vivo malcontento tra la popolazione, condiviso dalle amministrazioni locali della zona interessata.
Nel corso di una riunione degli abitanti delle località, svoltasi verso la fine di luglio 2004, è nato il «Forum Etruria», comitato che si oppone alla realizzazione dell'antenna.
In data 27 settembre 2004 è stato adottato dall'assessorato all'urbanistica il provvedimento di diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione del nuovo centro trasmittente Onde Medie in Blera, località Terzolo richiesto dalla Rai.
L'intervento proposto peraltro è risultato privo sia del nulla osta dell'ARPA in qualità di organismo competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; che del parere ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/1997 articolo 5, comma 3, relativo alla valutazione di incidenza per la vicinanza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) «Area di San Giovenale e Civitella Cesi».
Il progetto inoltre è privo di documentazione per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico, nonché di insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.
Risulta altresì, secondo l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio che il permesso a costruire dovrebbe essere preceduto dalla introduzione di specifica variante al vigente strumento urbanistico. Per tale adempimento, d'iniziativa comunale, non è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione, né si ravvisano i presupposti per l'introduzione di modifiche alla destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.
Sarà pertanto necessario che la società Rai-Way proponga una diversa localizzazione rispetto all'area indicata da sottoporre alle opportune verifiche e autorizzazioni presso i competenti enti territoriali.
Si attendono, pertanto, dalla regione Lazio nuove informazioni ed elementi di valutazione riguardo all'assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di valutazione d'incidenza come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat e dal DPTR 120/03 di recepimento nazionale.
Il ministero vigilerà affinché in prosieguo siano rispettati i valori di tutela ambientale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
i signori Gregory Felix, David Oronsaye, James Crist, Aloha Joshua e la signora Benedikt Samuel, provenienti dalla Liberia dove infuria da anni una sanguinosa guerra civile, hanno richiesto asilo
al loro arrivo in Italia era stato loro garantito che avrebbero in breve tempo avuto risposta in merito allo status di rifugiati politici;
a quasi un anno da allora sono ancora in stato precario e nell'impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa perché sul loro permesso di soggiorno temporaneo è esplicitamente prevista tale condizione;
sono quindi costretti a vivere di assistenza e di espedienti, pur avendo ricevuto offerte di lavoro che non hanno potuto accettare visto il divieto di cui sopra -:
come si intenda affrontare questa e altre analoghe situazioni che non rispettano i minimi standard di dignità personale della persona;
se intenda concedere lo status di rifugiati politici in tempi brevi, garantendo comunque nel frattempo la possibilità di svolgere un lavoro che permetta loro di avere una vita accettabile.
(4-06673)
Nell'esaminare le richieste, la commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista, che, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l'appunto, volta a verificare l'esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento essenziale ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.
Va ricordato, peraltro, che le decisioni della commissione sono assunte collegialmente dai componenti e tengono conto del parere del rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che partecipa alle sedute con funzioni, dapprima solo consultive e, oggi, secondo le disposizioni in materia di asilo introdotte dalla legge n. 189 del 2002 e dal relativo regolamento attuativo, in vigore dal 6 gennaio 2005, con funzioni assolutamente identiche a quelle degli altri componenti.
La vicenda evidenziata dall'interrogante riguarda cinque cittadini provenienti dalla Liberia ed entrati clandestinamente, nel corso del 2002, in Italia, dove hanno prodotto istanza di asilo.
Per quanto attiene le singole vicende, si precisa che nei riguardi del signor Gregory Felix la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha negato il riconoscimento di tale status nella seduta del 2 ottobre 2003, per carenza dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, e che la questura di Verona, su proposta della citata commissione, ha concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto lo scorso 5 novembre. Da tale data, il signor Felix, secondo quanto riferito dalla citata questura, risulta irreperibile.
Per quanto riguarda il signor Alowa Joshava, la commissione centrale ha parimenti espresso parere negativo per la concessione dello status di rifugiato nella seduta del 28 luglio 2004, ritenendo, comunque, validi i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in scadenza il prossimo 14 marzo.
Per quanto attiene al signor James Christ, arrestato dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova) nel settembre 2003, unitamente ad altri connazionali, per partecipazione a rissa e resistenza e lesioni a danno di pubblico ufficiale, nell'ottobre dello stesso anno veniva condannato dal tribunale di Mantova a 3 mesi e
Ascoltato dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nel marzo 2004, la sua istanza è stata rigettata per mancanza dei requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra e il relativo decreto gli è stato notificato il 3 giugno successivo. Da quella data risulta irreperibile.
Per quanto riguarda la signora Benedikt Samuel e il signor David Oronsaye, prima di essere ascoltati in merito alla richiesta presentata, essi si sono resi irreperibili e, pertanto, la Commissione Centrale, non potendo acquisire concrete notizie sulle loro vicissitudini, ha concluso negativamente i loro procedimenti, dovendosi esclusivamente basare sulla scarna ed unica dichiarazione rilasciata inizialmente agli organi di Polizia che individuava a motivo dell'espatrio eventi non riconducibili alla richiamata Convenzione di Ginevra.
Si precisa inoltre che solo tre liberiani hanno richiesto e quindi usufruito del contributo di prima assistenza spettante per legge.
Al riguardo si fa presente che con le risorse assegnate al Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del ministero dell'interno, vengono sostenuti i servizi di accoglienza ed assistenza posti in essere dagli enti locali in favore delle categorie di stranieri richiedenti asilo.
Il decreto di ripartizione relativo all'anno 2003 ha assegnato contributi a 50 comuni ed il comune di Verona, non avendo all'epoca presentato richiesta di partecipazione, non è risultato tra i beneficiari.
Si soggiunge, tuttavia, che l'ANCI, d'intesa con il ministero dell'interno e l'ACNUR, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una richiesta di contributo a carico della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2002, finalizzato al finanziamento dei servizi di accoglienza e integrazione di rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo.
A seguito dell'assegnazione di detto contributo il comune di Verona è risultato beneficiario, per l'anno 2004, di un finanziamento di euro 102.127,84.
In merito, infine, alla questione sollevata dall'interrogante, concernente la possibilità di utilizzare il permesso di soggiorno temporaneo per svolgere un'attività lavorativa, nelle more della conclusione dei procedimenti in parola, si osserva che i tempi di attesa degli aspiranti rifugiati per la definizione delle relative istanze saranno notevolmente ridotti grazie all'emanazione del regolamento di attuazione in materia di asilo, previsto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «Bossi-Fini»), avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michele Saponara.