Allegato B
Seduta n. 599 del 9/3/2005


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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la questione relativa alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale continua a destare forti perplessità nel mondo degli operatori della giustizia;
la scelta della convenzione con Poste Italiane S.p.A. ha inteso offrire centralità al sistema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale ed è considerata una scelta di difficile, se non impossibile, condivisione da parte degli operatori del diritto;
innanzi tutto i costi che tale scelta comporta sono decisamente maggiori di quelli esposti dalle notificazioni personali eseguite dagli Ufficiali Giudiziari;
correlativamente la quota del costo di competenza degli Ufficiali Giudiziari si assottiglia in maniera assai sostanziosa, privando gli Ufficiali Giudiziari stessi di un introito non trascurabile;
è notorio, per tutti coloro che operano nel mondo del diritto, che la percentuale più alta di atti con difetti di notificazione è quella espressa dagli atti


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notificati a mezzo del servizio postale, con conseguenze molto serie sulla durata dei processi sia civili che penali, costretti a subire rinvii per la rinnovazione delle notificazioni;
tale situazione non può naturalmente addebitare colpe agli ufficiali postali in quanto essi non posseggono la professionalità giuridico-procedurale degli Ufficiali Giudiziari, specificamente preparati ad eseguire un compito delicatissimo e difficile;
si è gia avuto modo di dire - in altro e precedente atti di sindacato ispettivo - che, fra l'altro (e la circostanza non è certo di poco conto), la notificazione personalmente eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, sia in sede civile che in sede penale, costituisce, soprattutto per i cittadini meno colti, un primo importante momento di riflessione e di suggerimento giuridico, con l'indicazione dei termini previsti dai codici di rito e dunque con un primo orientamento offerto al cittadino nel momento in cui riceve un atto solitamente complesso e difficile da interpretare -:
se non ritenga di dover rimeditare le iniziative in tema di notificazioni civili e penali, restituendo centralità alla figura di elevata professionalità dell'ufficiale Giudiziario, con vantaggi sia in termini di costi, sia in termine di regolarità delle notificazioni, sia in termini di approccio qualificato al cittadino che riceve atti di difficile comprensione.
(3-04331)

BUONTEMPO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
lunedì 7 marzo scorso, alle 4 del mattino, un ordigno è esploso davanti alla sede del tribunale di Ostia;
l'esplosione ha mandato in frantumi parte della parete esterna dell'edificio e ha gravemente danneggiato cinque auto parcheggiate nel piazzale antistante gli uffici giudiziari;
l'esplosione dell'ordigno, che a detta degli inquirenti, aveva un alto potenziale distruttivo, fortunatamente, non ha provocato danni a persone;
da un sopralluogo effettuato nello stesso giorno dall'interrogante, si è riscontrato l'assoluta mancanza di un sistema di sicurezza, sia interno che esterno, offerto ai locali del Tribunale;
la sede del Tribunale risulta totalmente priva di qualsiasi forma di vigilanza, comprese le telecamere che in questa occasione avrebbero potuto fornire informazioni utili per gli inquirenti -:
quali urgenti iniziative s'intendano adottare per porre fine all'attuale situazione e quindi determinare condizioni di sicurezza adeguate.
(3-04333)

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, MEROI, LA STARZA, ARRIGHI, BELLOTTI, ALBERTO GIORGETTI, BUTTI, CARRARA e LO PRESTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'Ordine degli Avvocati di Biella ha evidenziato, una volta di più, la situazione letteralmente tragica ed insostenibile dell'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Biella, nonché alla situazione di gravissima carenza di personale nelle Cancellerie del Tribunale medesimo, particolarmente nella Cancelleria Civile;
l'Ordine degli Avvocati - ed insieme ad esso i magistrati - hanno effettuato innumerevoli interventi per ottenere l'assegnazione di personale ottenendo, come sconfortante risposta, che la situazione del Tribunale di Biella in realtà non sarebbe dissimile da quella di altre realtà del Distretto di Corte d'Appello di Torino e che, comunque, non vi sono le risorse economiche per l'assunzione o il trasferimento di personale al Tribunale di Biella;


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in realtà nessuno dei Tribunali piemontesi è conciato come il Tribunale di Biella ed anzi vi sono Tribunali in cui gli ufficiali giudiziari sono addirittura in esubero rispetto al carico di lavoro dell'ufficio cui sono assegnati;
per quanto concerne, invece, la giustificazione di natura economica, l'Ordine degli Avvocati di Biella ha inteso effettuare una ricerca al fine di verificare quanto i cittadini biellesi stiano pagando per un servizio sostanzialmente inesistente, ricavando dalle Cancellerie i dati relativi alle somme versate per contributo unificato e parte dei diritti di copia e ricavando dall'Agenzia delle Entrate di Biella il dato complessivo dell'imposta di registro per gli atti giudiziari;
le cifre così ottenute dicono che i Biellesi versano per la giustizia civile del Tribunale cittadino la somma annua di euro 1.350.000,00;
è di tutta evidenza che tale importo, che dovrebbe essere una tassa e cioè, secondo il diritto tributario, una somma di denaro che viene versata da chi richiede un servizio pubblico divisibile inferiore al costo del servizio, non solo non è una tassa ma nemmeno una tariffa, in quanto il costo complessivo per il funzionamento della giustizia civile non è verosimilmente superiore, e l'importo ricavato non viene dunque destinato allo scopo per cui è esatto ma distratto ed evidentemente utilizzato per spese diverse dal funzionamento della Giustizia;
oggi, in concreto, vi è una situazione di totale paralisi dell'UNEP che da ben più di un anno non esegue più pignoramenti né sfratti ed effettua le notifiche con ritardi assolutamente inaccettabili, sino alla decisione, comunicata in data 7 marzo 2005, di non accettare più alcun atto se non scadente in giornata, mentre le Cancellerie sono rette da una sola persona, con la conseguenza che, quando questa si ammala, o usufruisce di legittimi periodi di ferie, il lavoro resta fermo e l'arretrato che si cumula non viene più smaltito;
tutti gli appelli inoltrati al Ministero della Giustizia si sono rivelati, a tutt'oggi, assolutamente vani, mentre l'esasperazione cresce ed ha ormai superato ogni limite di guardia;
nel caso di specie, il Tribunale di Biella non versa nella generalizzata situazione di difficoltà cui si riesce solitamente a far fronte con il senso di responsabilità e con la professionalità di magistrati, avvocati e personale amministrativo, ma è in stato pre-agonico ed ormai non è più in grado di svolgere, neppure in forma minimale, la propria importante funzione, salvo che non vengano inviati almeno tre ufficiali giudiziari e personale di cancelleria;
gli avvocati biellesi, che già nel giugno 2004 effettuarono una clamorosa protesta, occupando, con la toga sulle spalle, la centralissima Via Repubblica, sembrano disponibili a sacrosante manifestazioni di protesta laddove non si provveda con urgenza assoluta, atteso che, in questo momento, a Biella si può parlare senza tema di smentite di denegata giustizia;
è altresì bene ricordare la Biella è centro del settore tessile-laniero e comunque distretto industriale di grande rilevanza per il «made in Italy» sicchè il Tribunale Civile ha una mole di lavoro decisamente sostenuta e non può permettersi di rimanere per mesi e mesi in condizione di assoluta paralisi -:
se sia a conoscenza delle condizioni incredibili in cui versa il Tribunale Civile di Biella e, segnatamente, l'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti;
se non ritenga indilazionabile l'invio di almeno tre Ufficiali Giudiziari e di personale di cancelleria, tenendo conto delle somme che i Biellesi versano per la Giustizia Civile ed indicate in premessa;
se non ritenga comunque di inviare immediatamente una ispezione per la verifica delle condizioni di assoluta paralisi in cui è ridotto il Tribunale di Biella.
(5-04121)


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Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ha previsto all'articolo 36 l'istituzione di un archivio informatizzato (Centrale d'Allarme Interbancaria), presso la Banca d'Italia, degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, entrato in vigore in data 2 luglio 2002;
nell'archivio CAI, consultabile in tempo reale dall'intero sistema bancario, vengono inseriti i nomi di coloro che abbiano emesso assegni in assenza di fondi necessari e di coloro ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
ai primi, ovvero a chi emette assegni senza copertura, sono concessi, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 386 del 1990, 60 giorni di tempo dalla comunicazione scritta della banca traente per fornire prova alla banca stessa dell'avvenuto pagamento ed evitare l'iscrizione nell'archivio CAI, mentre per i secondi, ovvero coloro a cui viene revocata l'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento, sulla base dell'articolo 7 del Regolamento emanato in data 7 novembre 2001 dall'onorevole Ministro Castelli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002, non è previsto neppure un preavviso scritto, né viene concessa la facoltà di ovviare alle cause che hanno determinato l'eventuale utilizzo irregolare;
secondo l'interrogante l'iscrizione nell'archivio CAI delle carte di pagamento, specie quelle aziendali, ha effetti devastanti sulle aziende e si trasforma in una «gogna» della durata di due anni durante i quali diventa praticamente impossibile l'avvio di nuovi rapporti bancari, mentre quelli in essere risultano irrimediabilmente compromessi;
stante la totale assenza di misure di salvaguardia e di tutela per i clienti, è lasciata alla discrezionalità delle banche la facoltà di fare scempio della clientela cui abbia avuto contrasti, usando la revoca delle carte di pagamento, e la conseguente iscrizione nell'archivio CAI, come una rappresaglia contro la chiusura di conti, e un'intimidazione dissuasiva nella ricerca di rapporti bancari alternativi;
secondo l'interrogante le modalità con cui avviene la revoca delle carte di pagamento e l'iscrizione nell'archivio CAI rappresentano una clamorosa violazione delle leggi di tutela della privacy -:
se intenda adottare iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 con riferimento all'iscrizione immediata nell'archivio CAI delle sole carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
se intenda adottare iniziative normative volte ad estendere alle carte di pagamento le misure di tutela previste dall'articolo 9-bis della legge 386 del 1990, che riguarda coloro che emettono assegni senza copertura.
(4-13351)