Allegato A
Seduta n. 599 del 9/3/2005


Pag. 11


...

(A.C. 521 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi, gravissime e mortali).

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».