Allegato B
Seduta n. 596 del 3/3/2005


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ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La IX Commissione,
premesso che:
l'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) prevede che - con criteri, tempi e modi stabiliti con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi siano sottoposti a revisione generale o parziale al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni in questione sono effettuate dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero da imprese concessionarie del servizio di revisione ai sensi del comma 8 del citato articolo 80;
il Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese concessionarie del servizio, nonché controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime;
i predetti controlli sulle officine e sui veicoli sono a carico delle officine stesse;
ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri o dalle imprese concessionarie, nonché le tariffe per i controlli periodici effettuati dal Dipartimento sulle officine e sui veicoli;
il 13 ottobre 2004 si è svolta presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una riunione con i rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle imprese che svolgono attività di autoriparazione - Anara-Confartigianato e AIRA-CNA - finalizzata all'esame delle problematiche sottoposte dagli operatori della categoria in relazione all'aumento tariffario delle operazioni di revisione previste dal citato comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada;
al termine della predetta riunione si è addivenuti alla conclusione, anche sulla base dello studio analitico dei costi relativi alle operazioni di revisione, che la nuova tariffa debba ammontare a 45,00 euro al netto dell'IVA e del costo della certificazione dovuta allo Stato;
tale aumento tariffario è considerato dalle predette associazioni di categoria indispensabile ed urgente in quanto la tariffa attuale non assicura alle imprese del settore la copertura dei costi di gestione;
le associazioni di categoria auspicano che l'adeguamento biennale delle tariffe previsto dall'articolo 18 della legge n. 870 del 1986 sia in futuro assicurato con regolarità;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di aggiornare, quanto prima, la tariffa per le operazioni di revisione dei veicoli a motore prevista dall'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, elevandola a 45,00 euro al netto dell'IVA e del costo della certificazione dovuta allo Stato, in aderenza con quanto concordato con le associazioni di categoria;
a fare in modo che, per il futuro, la precitata tariffa sia adeguata ogni biennio, come previsto dall'articolo 18 della legge n. 870 del 1986, così da assicurare alle imprese che effettuano il servizio di revisione in regime di concessione l'economicità della gestione e la certezza del quadro normativo di riferimento.
(7-00584)
«Nicotra, Sardelli, Lezza, Testoni, Sanza».