Allegato A
Seduta n. 595 del 2/3/2005


Pag. 59


(A.C. 2436 - Sezione 13)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo III

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

Art. 23.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;
c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;
d) all'articolo 128:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nei solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC,».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;
c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;
b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;
b) all'articolo 17:
1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);


Pag. 60


2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:
a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;
c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III.

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

ART. 23.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al Titolo IV, Capo III, all'articolo 23, premettere il seguente:
Art. 23.01. - (Modificazioni alla struttura della Commissione nazionale per le società e la borsa). - 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «sei membri»;
b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - (Comitati). - 1. All'interno della Commissione sono costituiti il Comitato per le funzioni di regolazione e il Comitato per i provvedimenti di vigilanza.
2. Ciascun comitato è composto da tre membri della Commissione nominati dal presidente per la durata di due anni. In caso di assenza o di conflitto di interessi di un componente, questo è sostituito dal presidente o da altro membro della Commissione da lui delegato.
3. Il Comitato per le funzioni di regolazione esamina preliminarmente gli atti di regolazione che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.
4. Il Comitato per i provvedimenti di vigilanza adotta i provvedimenti relativi alle decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni comunicate dalle società di gestione di mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, esamina preliminarmente gli altri provvedimenti di vigilanza che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.
5. Per disposizione del presidente o su richiesta di uno dei componenti la Commissione sono rimessi a questa nella sua composizione plenaria gli atti e i provvedimenti esaminati o adottati dai comitati».
023. 0200. Liotta.


Pag. 61


Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.
23. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. (Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob). - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:
a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;
c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:
a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.
23. 3. Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
23. 204. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
23. 205. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
23. 206. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
23. 207. Nesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
23. 208. Nesi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3, con il seguente:
3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 2.
23. 200. (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.
(Approvato)


Pag. 62


Sopprimere i commi 2 e 3.
23. 202. Gastaldi.

Sopprimere il comma 3.
23. 203. Gastaldi.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
23. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse;
b) il numero 2) è abrogato.
23. 209. Patria, Gamba, Degennaro.
(Approvato)