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indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente;
contrasto con la normativa comunitaria allo scopo applicabile, nonché con le determinazioni della Commissione;
il fisico Tullio Regge, sul quotidiano Il Giornale di martedì 21 dicembre 2004, alla pagina 12, ha affermato che «il grano duro Cappelli fu geneticamente modificato nel 1974 mediante l'esposizione a radiazione gamma emessa da un reattore nucleare, bestia nera degli ambientalisti. Il Cappelli mutato, oggi denominato Creso, rende conto di circa il 90 per cento della pasta venduta in Italia ma gli ambientalisti continuano a nutrirsene e a cambiare argomento della conversazione quando qualche scriteriato come il sottoscritto ne cita le origini»;
attesa la complessità della questione, le dichiarazioni rese dal fisico Tullio Regge lasciano intendere che il piatto italiano per eccellenza, il made in Italy alimentare, la pasta, sia un pericoloso organismo geneticamente modificato -:
se disponga di elementi informativi in merito alla vicenda del grano duro Cappelli e, in particolare, che cosa sia accaduto nel 1974 attraverso l'esposizione a radiazione gamma emessa da un reattore nucleare;
se, dunque, la pasta sia realizzata con organismi geneticamente modificati.
(3-04012)
il Regolamento (CE) N. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, enuncia tra i suoi Considerando anche le seguenti direttive:
«(50) la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi;
è opportuno pertanto che il presente regolamento fissi norme in materia che tengano conto di legittimi interessi dei consumatori e dei produttori e promuovano l'agevole funzionamento del mercato interno e la produzione di prodotti di qualità; i principi fondamentali di queste norme devono prevedere l'uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l'uso facoltativo di altre
(51) le norme riguardanti in particolare la designazione devono contenere disposizioni in materia di prevenzione di pratiche fraudolente, di sanzioni a livello comunitario da applicare in caso di etichettatura impropria, di uso di lingue, in particolare quando sono interessati alfabeti diversi, e di uso di marchi, in particolare quando questi potrebbero generare confusione nei consumatori;
(52) tenuto conto delle differenze tra i prodotti oggetto del presente regolamento ed i loro marchi, nonché delle aspettative dei consumatori e degli usi tradizionali, le norme devono essere differenziate a seconda dei prodotti interessati, in particolare per quanto riguarda il vino spumante, e a seconda della loro origine;
(53) è opportuno che si applichino norme anche all'etichettatura dei prodotti importati, in particolare al fine di rendere chiara la loro origine ed evitare qualsiasi confusione con prodotti comunitari;
(54) il diritto di utilizzare indicazioni geografiche e altri termini tradizionali ha un valore economico; che tale diritto va quindi disciplinato e che i termini in oggetto devono essere tutelati; al fine di promuovere una leale concorrenza e non trarre in inganno i consumatori, deve essere possibile estendere questa tutela ai prodotti non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato»;
per quanto riguarda il contenuto del Reg(CE) N 1493/99, si citano alcuni articoli che risultano di fondamentale importanza per la tutela degli interessi della collettività, del sistema economico e dei diritti dei consumatori, in particolare i seguenti: articoli 1, 47, 48, 49, 50, 52;
in particolare, l'articolo 52 dispone testualmente che possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi:
di una regione determinata;
di un'unità geografica più piccola della regione determinata, purché questo nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie, solo a condizione che:
a) per i prodotti dei codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209 nonché per i prodotti ottenuti da una materia prima vinicola i nomi e le menzioni dianzi citate siano riconosciuti nello Stato membro di origine del prodotto e che questo riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario;
b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza e la composizione di queste bevande;
tuttavia, anche se il riconoscimento di cui alla lettera a) non ha avuto luogo, questi nomi possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'osservanza della lettera b);
conformemente alle disposizioni recate dal Reg (CE) n. 1493/99, nel quadro normativo italiano è contenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65 relativo alle Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. Tale Decreto è stato valutato anche ai sensi della giurisprudenza comunitaria nell'ambito di una controversia con la Commissione, per un inadempimento dell'Italia nei confronti del Trattato, dovendo lo Stato italiano eliminare misure contrarie ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci, delle restrizioni quantitative, di misure di effetto equivalente. Si tratta della sentenza della Corte del 9 dicembre 1981, Causa 193/80, che ha sancito la contrarietà al Trattato della legislazione che riserva la denominazione «aceto» all'aceto di vino;
in seguito a tale decisione, la normativa nazionale, recependo e rispettando le conclusioni della Corte, si è uniformata al legittimo contesto comunitario;
nel testo consolidato, il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65, prevede anche la regolamentazione degli aceti con particolari caratteristiche qualificative, si tratta, in particolare dell'articolo 46 che prevede la designazione con menzioni di genere commerciale degli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali. Tale disposizione è stata attuata con decreto ministeriale 3 dicembre 1965;
ai sensi di tale disposizione, ogni altro aceto, per poter essere prodotto e commercializzato, ai fini delle caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione, deve essere autorizzato da uno specifico decreto interministeriale dei Ministri delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute;
secondo il contesto legislativo e giurisprudenziale nazionale (vedasi in tal senso la Sentenza n. 5798/2000 del Consiglio di Stato in S.G., Sez. V, Roma), la menzione «aceto balsamico di Modena» designa un genere di aceto ed ha valore di «segno» commerciale, atto esclusivamente a distinguere la tradizionalità e le specialità di tale prodotto vitivinicolo;
con decreto direttoriale del 18 novembre 2004, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha adottato un provvedimento che conferisce la protezione amministrativa alla menzione di genere commerciale già dichiarata non assoggettabile alla protezione di origine dalla citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 5798/2000 (in tal senso producendo un atto nullo per violazione del giudicato), ciò in conseguenza di un'istanza inviata alla Commissione europea con nota protocollo n. 67508 del 16 novembre 2004, diretta alla registrazione di un prodotto vitivinicolo che rientra nell'ambito del Reg (CE) n 1493/99, e per il quale bisogna inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65, articolo 46 e dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965 -:
se nel valutare il fascicolo che ha permesso l'emanazione del decreto ministeriale 18 novembre 2004, il Ministero delle politiche agricole abbia tenuto conto delle disposizioni comunitarie e nazionali richiamate in premessa;
se la produzione prevista dal decreto ministeriale 18 novembre 2004 abbia ottenuto le autorizzazioni interministeriali previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65 e se in commercio vi siano confezioni di tale prodotto allo scopo conosciute dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi;
se i produttori che hanno richiesto l'emanazione del decreto ministeriale 18 novembre 2004 siano in possesso, per la produzione disciplinata da tale decreto 18 novembre 2004 e nello specifico solo per questa e non per altre, delle autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65;
se il decreto ministeriale 18 novembre 2004 sia conforme e rispetti gli atti di giurisprudenza richiamati in premessa.
(4-12191)
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre 2004, n. 287, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2004 -:
se in presenza della nota della Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura del 18 luglio 2004, N ADR 18859, Prot n 254/P, con la quale la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento di infrazione contro la Repubblica italiana, in applicazione dell'articolo 226 del Trattato CE, il decreto ministeriale 18 novembre 2004 non sia in
se il decreto ministeriale 18 novembre 2004 non renda maggiormente conflittuale la posizione dell'Italia nei confronti della Commissione, causando così l'applicazione di una sanzione più grave di quella che sarebbe irrogata in ragione della nota di cui sopra ed in tal senso non rischi di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di protezione e di promozione che la collettività italiana persegue in favore del nome commerciale e della produzione vitivinicola di cui tale decreto ministeriale 18 novembre 2004 si occupa;
se la procedura amministrativa intrapresa con il decreto ministeriale 18 novembre 2004, nonché l'istanza inviata alla Commissione europea il 16 novembre 2004, con nota protocollo n. 67508, alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari europee, nello specifico il Reg. (CEE) n. 2081/92, articolo 3, comma 1, che impedisce la registrazione dei nomi dei prodotti agricoli divenuti generici o che identificano un genere di prodotto, nonché delle norme legislative italiane e delle decisioni giurisprudenziali nazionali (Sentenza del Consiglio di Stato n. 5798/2000), non metta in pericolo l'eventuale registrazione a livello europeo di denominazioni di origine o indicazioni geografiche atte a designare prodotti agroalimentari di pregio che hanno legittimità per essere tutelati, provocando in tal senso gravi danni economici e di reputazione al nostro intero comparto agroalimentare di qualità;
se siano state intraprese misure di contrasto e di sanzione nei confronti dei soggetti che operano nell'ambito del territorio della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena fabbricando e immettendo in commercio il prodotto disciplinato dal decreto 18 novembre 2004, essendo quest'ultimo l'oggetto del richiamo della Commissione e dell'attivazione della relativa procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
(4-12196)