Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che il dipendente regionale citato nell'interrogazione presentata dall'interrogante, ha proposto ricorso, notificato l'11 agosto 1994 davanti al tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione di Catania -, contro l'Amministrazione d'appartenenza chiedendo l'annullamento del decreto n. 3361 del 30 maggio 1994, adottato dall'Assessore regionale alla Presidenza.
amministrativo regionale di Catania - la pronunzia n. 185/95 della Corte costituzionale aveva annullato solo una parte dell'articolo 2 della legge regionale 21/86, senza che ciò refluisse in alcun modo sulla materia del contendere a vantaggio del dipendente in questione, e ciò poiché il vizio dell'iniziale inquadramento attribuitogli derivava dalla violazione dell'articolo 12 della citata legge regionale 21/86, essendo il ricorrente privo dei requisiti richiesti da tale disposizione, anche sotto altri profili - aggiunge la pronunzia del Consiglio di giustizia amministrativa - le pretese del ricorrente apparivano prive di presupposto.
Successivamente alla proposizione dell'appello l'Avvocatura dello Stato di Catania segnalò a quella di Palermo (nota n. 21250 del 1o dicembre 2001) che la sentenza le era stata notificata, in data 21 novembre 2001, inviando la copia notificata. In tale copia la
notifica della sentenza viene effettuata «su istanza come in atti», senza alcuna modifica rispetto a quanto risultante dalla intestazione della decisione.
Catania, via Oberdan 206, presso lo studio dell'avv. Dino Lo Giudice - studio esattamente coincidente con il domicilio «rieletto» in seno alla istanza del 26 maggio 1995 - sia stata ritenuta dal Consiglio di Giustizia pienamente valida, in armonia con il più volte ricordato insegnamento della Suprema Corte in ordine alla applicazione dell'articolo 140 del codice di procedura civile, ed alle modalità di notifica dal medesimo previste.
Risposta. - Nei giorni 23 e 24 settembre 2003 un'ondata di maltempo si è verificata nella provincia di Massa Carrara.
Risposta. - La legge n. 73 del 2001, come noto, disponeva il finanziamento per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, così come la legge n. 72 del 2001 prevedeva il finanziamento, per il medesimo triennio, degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.
ed in data 23 settembre 2003, è stata apposta al decreto la formula esecutiva;
Risposta. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.
Risposta. - Si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia.
le unità del territorio nazionale) versa solamente la quota a carico dei dipendenti.
alcun potere legislativo né può avere un potere ostativo all'applicazione di una legge -:
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.
Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in argomento l'istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.
essere nonché i futuri trattamenti da liquidare ai lavoratori iscritti al nuovo fondo, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il fondo soppresso.
specificando che «per coloro che sono stati arruolati presso il genio ferrovieri successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 187 del 1976, la maggiorazione di 1/5 spetta per tutta la durata del servizio prestato presso il reggimento; per coloro che già prestavano servizio nel reggimento alla data di entrata in vigore della suddetta legge, la maggiorazione spetta da tale data fino alla data di congedo; per il periodo precedente, il beneficio spetta purché tale periodo fosse già computato per l'attribuzione dell'indennità prevista dall'articolo 17, 2o comma, della legge n. 187 del 1976».
discriminazioni in atto e alle condizioni disumane delle popolazioni nei campi di Arbil e Dyala.
Risposta. - La popolazione curda in generale, e quella di Mosul e Kirkuk in particolare, ha subito gravi oppressioni sotto il regime di Saddam Hussein, in particolare negli anni '80 e '90.
regime di Saddam Hussein e ritornate dopo la caduta di quest'ultimo - e le popolazioni arabe che avevano beneficiato della protezione del regime ed avevano colonizzato la regione. La ONG americana rivolge dure critiche alla CPA per non aver saputo individuare adeguate procedure giuridiche per la soluzione delle relative controversie sui titoli di proprietà di case e terreni e denuncia le condizioni di estremo degrado nelle quali sarebbero costretti a vivere migliaia di curdi, turcomanni ed assiri in edifici fatiscenti e campi profughi alla periferia di Kirkuk, in attesa che le loro istanze vengano considerate ed eventualmente accolte.
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante ha chiesto di conoscere in base a quali criteri l'agenzia del demanio è stata autorizzata, con decreto del 10 dicembre 2003, a vendere a trattativa privata, in blocco, beni immobili di proprietà dello Stato, tra cui alcuni alloggi situati nel territorio di Margherita di Savoia (Foggia), senza aver previsto alcuna clausola di salvaguardia per i concessionari degli alloggi, né aver garantito alcun diritto di prelazione all'acquisto o altre condizioni di favore, si rappresenta quanto segue.
richieste di ricollocazione del personale coinvolto, all'interno dell'azienda;
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività; scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.
rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.
Risposta. - La direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, prevede norme per la protezione degli animali durante tutte le fasi che precedono la macellazione, fino alla morte per dissanguamento.
a detta consulta è costituito dalla commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.
Inps di Pavia ha provveduto a definire la pratica di riscatto, comunicando l'importo da pagare per ottenere il riconoscimento del periodo 1967-1990.
Risposta. - Si risponde all'atto parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
della salute, inviati per cooperare con i colleghi ungheresi in questa prima delicata fase di allargamento europeo, sono stati segnalati dagli organi di stampa nazionali, da associazioni protezionistiche ed anche da operatori del settore del nostro Paese, alcuni disservizi nelle procedure operative presso il Border inspection point menzionato, non sempre finalizzate alla tutela del benessere animale e della salute pubblica.
pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare; tale indennità può essere sia corrisposta direttamente al lavoratore avente diritto da parte dell'Istituto, sia anticipata dalla società;
Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in esame, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in esame, intesa a sollecitare l'apertura della commissione medica di verifica nella provincia di Crotone.
previo espletamento di un corso di formazione, dovrà prestare servizio presso la citata commissione medica di verifica.
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, si fa presente quanto comunicato al riguardo dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
alla data del 2 ottobre 2003 sono valide agli effetti di legge.
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, concernente la sollecitazione di iniziative legislative, volte a fissare minimi retributivi regionali per i lavoratori del settore privato, sulla base di un sistema fondato sul principio della variabilità del costo della vita nelle diverse realtà locali, si fa presente quanto segue.
non si ritenga opportuno, sotto il profilo dell'equità sociale, adottare le opportune iniziative normative per abolire tale requisito anagrafico o, quanto meno rivederlo abbassandolo in misura sostanziale, anche in considerazione del fatto che la spesa per l'adeguamento delle pensioni minime si è rivelata inferiore alle previsioni.
Risposta. - In relazione alla interrogazione parlamentare in esame, concernente l'incremento dei trattamenti pensionistici a favore di soggetti svantaggiati, si fa presente quanto segue.
Risposta. - Il giorno di giovedì 29 gennaio 2004, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione Toscana, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati sull'autostrada A1, in entrambi i sensi di marcia, tra Bologna e Firenze.
le province della Toscana, all'Anas, alla società autostrade, alle ferrovie dello Stato ed alla Polstrada.
rischierebbero di disperdere e vanificare l'ottimo assetto raggiunto -:
Risposta. - Questo ministero con l'obiettivo di rilanciare la missione istituzionale dell'istituto agronomico d'oltremare, in considerazione delle forti potenzialità di cui esso dispone e anche del fatto che l'istituto in questione è ancora disciplinato da una normativa che risale al 1962 ha da tempo allo studio alcuni interventi di riforma sull'argomento.
svolti dalla sede di Lecce, ma anche il lavoro aggiuntivo determinato dalla gravissima crisi del cosiddetto TAC (Tessile Abbigliamento Calzaturiero) ricadente nell'area di Casarano con inevitabile aggravio di adempimenti nell'Unità di Processo Prestazioni a Sostegno del Reddito (Mobilità, TFR, CIG, eccetera);
Risposta. - In ordine alla interrogazione in esame, si fa presente quanto comunicato al riguardo dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, si comunica quanto riferito dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
quadro delle azioni generali per il contenimento della spesa pubblica, hanno introdotto il meccanismo del blocco delle assunzioni di personale tramite le procedure concorsuali.
Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in argomento l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.
Risposta. - Gli attacchi contro la comunità cristiana in Iraq, fra cui quelli dello scorso agosto e gli ultimi del 16 ottobre 2004, si situano all'interno di un quadro di disordine e violenza, in cui i cristiani non sono l'unico obiettivo preso di mira. Non si tratta infatti di ostilità specifica contro una comunità: al riguardo va ricordato che nei mesi scorsi si sono registrati numerosi attentati contro gli sciiti, i curdi ed altre
minoranze, in questo quadro si può affermare che il verso bersaglio di questi attentati è il processo di pace e la stabilizzazione del Paese.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività; scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.
una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.
Risposta. - In merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si fa preliminarmente presente che il Governo italiano non ha partecipato alle operazioni belliche in Iraq ed ha, in più occasioni, sottolineato la propria scelta di non belligeranza.
esperire indagini volte ad accertare l'attendibilità delle notizie relative alla presenza di arsenali occulti. Tale compito, peraltro, è stato come noto affidato ad un team di ispettori appositamente nominato dall'ONU.
Risposta. - In relazione all'atto parlamentare in esame, concernente la disciplina che regola i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto si fa presente che il decreto ministeriale di attuazione, di cui al comma 6, dell'articolo 47, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è alla registrazione della Corte dei conti.
malumore ed inaspriscono i lavoratori che hanno come unico obiettivo portare lo stipendio alle proprie famiglie» -:
Risposta. - In ordine all'atto parlamentare in argomento si fa presente quanto comunicato al riguardo dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.
Risposta. - In ordine all'atto parlamentare in esame, si riferisce quanto comunicato dalla direzione provinciale del lavoro di Vercelli.
riduzione di personale. In seguito a ciò i lavoratori hanno proclamato la sospensione del lavoro straordinario.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività; scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in argomento si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne lo stabilimento di Cairo Montenotte, nell'accordo del 1o luglio 2004 è stato concordato che il personale da collocare in mobilità verrà individuato, prioritariamente, tra i soggetti che dichiareranno la propria volontà di non opporsi alla procedura e tra i lavoratori con maggiore anzianità contributiva per i quali, al termine del periodo, risulti possibile l'accesso al pensionamento.
Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare in esame si riferisce quanto comunicato dalla provincia autonoma di Bolzano.
Risposta. - La questione occupazionale della società DEMONT S.r.l. in esame nella interrogazione suindicata, è stata oggetto di verifica ispettiva da parte della sezione provinciale del lavoro di Trieste.
alla riduzione delle commesse ed alla conseguente criticità economica che ne è derivata, come confermano i dati dell'esercizio 2003, che a fronte di un fatturato di 975.000,00 rispetto al costo primari sostenuti di 2.031.361,00 ha fatto registrare un saldo negativo di 1.056.361,00.
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare, inerente alle pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, si fa presente quanto comunicato, al riguardo, dall'istituto nazionale di previdenza sociale.
Risposta. - In relazione all'interrogazione in argomento, si fa presente che con delibera consiliare n. 194 del 17 luglio 2001, l'INPS ha indetto una selezione per l'acquisizione di 450 unità con contratto di formazione e lavoro per l'area B-posizione B1, per le esigenze delle Direzioni provinciali, sub-provinciali e delle agenzie di produzione, dislocate su tutto il territorio nazionale.
comma 63 dell'articolo 3 ha assoggettato le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle limitazioni e alle modalità previste per le nuove assunzioni, prorogando, nel contempo, i rapporti già instaurati al 31 dicembre 2004.
forme di «mobilità volontaria», per 8.800 lavoratori, provvedendo contestualmente ad effettuare nuove assunzioni e riqualificazioni del personale interno;
Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività; scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.
ed esternalizzazioni con lo scopo, una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.
Risposta. - Con riferimento all'atto parlamentare, inerente alla alienazione di alcuni complessi immobiliari siti nel Lido di Venezia, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
rappresentanti dell'amministrazione comunale, per discutere lo stato manutentivo delle suddette strutture.
Risposta. - In riferimento alla interrogazione parlamentare in esame, si fa presente quanto comunicato al riguardo dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in argomento, l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha comunicato quanto segue.
proveniente dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) in trattamento pensionistico erogato agli interessati dall'istituto.
un dipendente della Regione siciliana, dopo avere ottenuto cinque provvedimenti giurisdizionali a proprio favore tra cui una sentenza della Corte Costituzionale la n. 185 del 1995, ha avuto accolto il proprio ricorso nel merito avverso la detta Regione siciliana dal Tar Sicilia, Sez. di Catania con sentenza n. 931 Sez. II del 3 maggio 2001;
avverso detta sentenza del Tar Sicilia l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ad agosto dello stesso anno cioè il 2001, dopo appena tre mesi dal deposito, con solerzia e tempestività (la sentenza non era stata notificata ed il termine annuale per l'appello scadeva a maggio del 2002) ha depositato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo un appello senza produrre la prova della notifica dello stesso appello e che la relata di notifica del citato appello così recita: «...ho notificato l'atto al dottor... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Dino Lo Giudice, suo procuratore costituito in giudizio, ...»;
il succitato Avv. Lo Giudice era deceduto nel 1995 ed il ricorrente aveva proceduto a nominare quale nuovo domiciliatario altro avvocato del foro di Catania con atto notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e depositato agli atti di causa del Tar e quindi del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
all'udienza di merito del 7 gennaio 2002 il relatore, dottor Carbone, osservava che mancava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e, quindi, si procedeva ad un rinvio;
detta notifica non è mai stata effettuata per il semplice motivo che il destinatario (Avv. Lo Giudice) era deceduto da sei anni;
la sentenza del Tar Catania è stata notificata, nel frattempo, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 21 novembre 2001;
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo chiedeva chiarimenti sulla notifica all'Avvocatura Distrettuale di Catania senza avere conferma dell'avvenuta notifica;
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, insisteva nel ricorso - anziché chiedere la cancellazione dello stesso - ed alla nuova udienza del 20 febbraio 2003, pur essendo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, perfettamente a conoscenza della questione né produceva la «cartolina di ritorno» comprovante la notifica, né depositava la raccomandata restituita al mittente;
il Consiglio di Giustizia Amministrativa a fronte della richiesta di trattazione nel merito della causa, poiché era cambiato il relatore, è stato tratto in errore dal comportamento processuale dell'Avvocatura dello Stato di Palermo e non ha, quindi, controllato che l'appello fosse effettivamente stato notificato sul presupposto - erroneo - che la causa era già incardinata e che quindi tale adempimento processuale era stato effettuato;
il Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 30 dicembre 2003 ha pubblicato la sentenza n. 363/03 di merito, di annullamento della sentenza del TAR Catania con evidenti danni morali, da stress psico-fisico, oltre che economici per il dipendente in questione, in un processo che non si era instaurato in quanto il ricorso non era stato notificato al convenuto;
se il comportamento dell'avvocato distrettuale di Palermo fosse stato volontario, si tratterebbe di una gravissima situazione di violazione dei doveri d'ufficio, di correttezza, imparzialità e del codice professionale deontologico che potrebbe addirittura far pensare ad un atteggiamento persecutorio;
su un ufficio dello Stato con funzioni di particolare delicatezza come l'Avvocatura distrettuale dello Stato occorre avere la certezza di una gestione complessivamente corretta, fugando ogni e qualsiasi dubbio sui comportamenti tenuti -:
si chiede che la Presidenza del Consiglio dei ministri disponga una ispezione straordinaria presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, al fine di dissipare qualsiasi motivo di incertezza sui comportamenti tenuti, per accertare:
1) le modalità di proposizione dei ricorsi, con riferimento ai tempi ed alle modalità di consultazione dei propri clienti, prima di procedere alla stesura ed alla notifica dell'appello;
2) se l'attività svolta dell'Avvocatura dello Stato di Palermo sia sempre conforme ai doveri di probità, legalità e correttezza che devono improntare l'azione dei pubblici uffici e dei pubblici dipendenti e che, quindi, non sussistano irregolarità.
(4-10501)
L'atto impugnato annullava un precedente provvedimento con il quale all'interessato era stata attribuita la qualifica di dirigente superiore; ciò faceva seguito ad un parere del Consiglio di Giustizia amministrativa di Palermo, condiviso dall'Amministrazione, che aveva ritenuto illegittimi gli inquadramenti operati nei confronti di un gruppo di dipendenti statali transitati alla Regione, del quale faceva parte l'interessato.
Nel corso del giudizio, sono intervenute ordinanze cautelari sia in primo sia in secondo grado, il tribunale amministrativo regionale di Catania ha inoltre rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 9 maggio 1986, alla stregua della quale erano avvenuti gli inquadramenti ed ha poi, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, accolto il ricorso (sentenza n. 931 dell'8 maggio 2001), sul presupposto che la decisione della Corte costituzionale (n. 185 del 23 maggio 1995) avesse eliminato la norma che rendeva illegittimo l'inquadramento inizialmente effettuato.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa su appello dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato ha infine annullato la decisione del tribunale amministrativo regionale (sentenza n. 363 del 30 dicembre 2003).
Lo sviluppo del procedimento (salvo l'incidente di costituzionalità) è dunque stato quello normale per i ricorsi amministrativi, con proposta d'istanza di sospensione, nei quali (a parte le pronunzie interinali e provvisorie concernenti tale richiesta) gli atti giurisdizionali che decidono sul merito della controversia sono costituiti esclusivamente dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale e da quella (eventuale) del giudice d'appello.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa, condividendo quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, ha evidenziato che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale
In punto di fatto, dunque, oltre che di diritto, la pronunzia del giudice d'appello evidenzia molto nettamente l'assenza di fondamento (anche dopo la pronunzia della Corte costituzionale) delle pretese del dipendente in questione.
Il predetto ricorso fa parte di un filone di controversie, d'identico oggetto e contenuto, promosse da numerosi dipendenti regionali provenienti dall'Amministrazione statale per contestare - in fattispecie analoghe a quella del dipendente in questione - l'annullamento dei provvedimenti con i quali erano inizialmente stati inquadrati.
Salvi due ricorsi (proposti davanti al tribunale amministrativo regionale di Catania) tutti i procedimenti sono stati proposti davanti al tribunale amministrativo regionale di Palermo, che ha deciso tutte le controversie in senso favorevole all'Amministrazione regionale, pienamente condividendo le tesi difensive apprestate dall'Avvocatura dello Stato di Palermo.
Del pari, tutti gli appelli che sono stati proposti dai dipendenti rimasti soccombenti in primo grado sono stati rigettati dal Consiglio di Giustizia amministrativa, risultando perciò l'Amministrazione vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio.
Il tribunale amministrativo regionale di Catania ha invece accolto il gravame d'altro dipendente (sentenza 1404/97); ma la pronunzia, su appello dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, è stata annullata dal Consiglio di Giustizia amministrativa con sentenza 518/98.
Il tribunale amministrativo regionale di Catania ha altresì accolto, come già si è detto, il ricorso del dipendente citato dall'interrogante (sentenza 931/01, anche questa, come già detto, riconosciuta errata dal Consiglio di Giustizia amministrativa perciò annullata con la decisione n. 363/03 in precedenza citata).
L'identità delle questioni e delle pretese dedotte in tutti i giudizi promossi dai dipendenti regionali trovatisi in analoga situazione e le numerosissime pronunzie del giudice di secondo grado, tutte favorevoli e tutte antecedenti la proposizione dell'appello, escludevano evidentemente qualsiasi margine d'apprezzamento in ordine alla proposizione dell'impugnazione (salva l'inimmaginabile ipotesi di una fraudolenta volontà di favorire l'interessato, rispetto a tutti gli altri dipendenti in situazione analoga e di violare a tal fine la norma che, secondo tutte le pronunzie giudiziali del giudice d'appello, rende illegittimi gli originari inquadramenti).
L'atto d'appello è stato notificato alla parte - il ricorrente - secondo le prescrizioni dell'articolo 330 del codice di procedura civile, nel domicilio eletto per il giudizio: («al dott. ...elettivamente domiciliato in questa via Oberdan 206 presso lo studio dell'avv. Dino Lo Giudice...»).
Va rilevato in proposito che:
a) nel ricorso introduttivo il ricorrente risultava «elettivamente domiciliato in Catania, via Oberdan 206, presso lo studio del proc. leg. Dino Lo Giudice...»;
b) la sentenza del tribunale amministrativo regionale indica nell'intestazione che il ricorso è stato proposto dall'interessato «...rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lo Giudice e Vincenzo Rocchè ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catania, via Oberdan 206».
Va precisato, per completezza, che sul frontespizio della copia notificata risulta apposto il timbro dell'avv. Gabriella Grimaldi «via Oberdan 206 Catania», con indicazione, cioè, di uno studio professionale coincidente con quello presso il quale era avvenuta la notifica dell'appello.
Quest'ultimo era stato notificato - non avendo l'Ufficiale giudiziario rinvenuto, al momento della notifica, il destinatario nel domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile, il quale, com'è noto, dispone per tale ipotesi che la notifica si completa (ed è pienamente valida) con il compimento delle tre formalità previste, tali da garantire ampiamente la conoscenza dell'atto: e cioè, il deposito della copia nella casa comunale; l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio presso i quali la notifica viene effettuata; la spedizione di raccomandata, che di ciò dà ulteriore notizia. Tale procedura, secondo il costante insegnamento della Suprema corte, dà di per sé assoluta garanzia di conoscenza, sicché «resta irrilevante la consegna di detta raccomandata» (Cass. 20 novembre 2000 n. 14986; Cass. 14 gennaio 2002 n. 359; Cass. 27 giugno 1994 n. 6187; Cass. SS.UU. 5 novembre 1981 n. 5825).
Poiché, peraltro, il giudizio d'appello era stato rinviato a nuovo ruolo per l'eventuale produzione dell'avviso di ricevimento (se esistente), l'Avvocatura dello Stato di Palermo lo richiedeva più volte all'Avvocatura dello Stato di Catania, che aveva curato la notifica, senza che, peraltro, quest'ultima lo rinvenisse.
Essendone dunque impossibile la produzione ed essendo pienamente valida la notifica dell'appello, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, non restava altra scelta alla difesa dell'Amministrazione che chiedere al Consiglio di Giustizia la decisione del gravame; le cui ragioni (processuali e) di merito - così come in tutti i precedenti analoghi giudizi di secondo grado - venivano ritenute, come si è detto, pienamente fondate dal Consiglio di Giustizia amministrativa, che lo accoglieva, escludendo qualsiasi fondamento nelle pretese del dipendente.
Successivamente, l'interessato proponeva, contro la pronunzia del Consiglio di Giustizia, ricorso per revocazione, a fondamento del quale sostiene che la sentenza sarebbe viziata da errore di fatto, per non avere tenuto conto che la notifica dell'appello era stata effettuata presso lo studio dell'avv. Dino Lo Giudice, in realtà deceduto sin dal 1995, come tempestivamente segnalato dal ricorrente con atto ritualmente notificato e depositato nel corso del giudizio di primo grado.
Con nota del 6 maggio 2004 n. 141615, l'Amministrazione inoltrava all'Avvocatura dello Stato di Palermo una lettera dell'interessato e del suo legale, alla quale era allegata copia di una «istanza di fissazione per riassunzione e nuova elezione di domicilio» datata 26 maggio 1995 e depositata nel corso del giudizio di primo grado.
Tale istanza non è compresa - presumibilmente per semplice disguido - fra gli atti inviati dall'Avvocatura dello Stato di Catania a quella di Palermo ai fini dell'appello, né è stata successivamente inoltrata o segnalata a quest'ultima; l'Avvocatura dello Stato di Palermo non ha potuto, quindi, tenerne conto nel predisporre e notificare l'appello.
Va, peraltro, osservato che nella istanza del 26 maggio 1995 viene dichiarato di «rieleggere domicilio presso il dr. Proc. leg. Gabriella Grimaldi Lo Giudice nello stesso studio già del compianto marito in Catania via Oberdan 206».
È certamente da ritenere che il Consiglio di Giustizia amministrativa - a differenza dell'Avvocatura dello Stato di Palermo che non ha mai conosciuto l'istanza prima dell'inoltro da parte dell'Amministrazione con la ricordata nota del 6 maggio 2004 - non può non avere avuto conoscenza di tale dichiarazione, essendo la stessa compresa fra gli atti inclusi nel fascicolo d'ufficio, necessariamente da esaminare ai fini della pronunzia; e può ragionevolmente supporsi che la notifica dell'appello alla parte (non al suo difensore) nel domicilio eletto in
In ogni caso, il problema costituisce specifico oggetto del ricorso in revocazione, e spetterà al Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunziarsi in proposito.
Va evidenziato, peraltro, che l'Avvocatura dello Stato di Palermo, in evidente ossequio a quei criteri di trattazione «giustiziale» delle controversie in cui sono parti le Amministrazioni istituzionalmente difese, ha suggerito alla Regione, con nota n. 14718 del 14 maggio 2004, di attendere l'esito del giudizio di revocazione prima di porre in attuazione la sentenza d'appello del Consiglio di Giustizia amministrativa benché sulla sua efficacia nessun effetto sospensivo discenda dalla proposizione del giudizio di revocazione.
In conclusione, il comportamento dell'Avvocatura dello Stato di Palermo appare non solo, in coerenza con le tradizioni dell'Istituto, assolutamente lineare, corretto e doverosamente finalizzato ad una leale difesa delle ragioni dell'Amministrazione assistita, ma addirittura di fatto «necessitato» in presenza delle numerosissime precedenti sentenze di secondo grado, sulla medesima questione, tutte integralmente favorevoli all'Amministrazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
i giorni 23 e 24 settembre 2003 il territorio della provincia di Massa Carrara è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno indotto il Governo a stabilire lo stato di calamità per l'area;
tali eventi hanno causato l'esondazione del torrente Carrione, movimenti franosi, danni ingenti ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonché l'interruzione della fornitura dei servizi gas, corrente elettrica e acqua potabile;
a seguito di tali eventi è stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;
le attività economiche dell'area hanno subìto un'interruzione completa per diversi giorni, che ha avuto ripercussioni anche nei mesi successivi;
tra queste in particolare ha subìto gravi danni tutta la filiera del marmo (escavazione, produzione, trasporto, attività indotte) che è la maggiore attività della zona;
nell'incontro del Direttore della Protezione civile professor Guido Bertolaso con il sindaco nelle imminenze della calamità fu stabilita, sulla base della ricognizione dei danni subiti e della rendicontazione delle spese per opere di somma urgenza, una prima stima di 25 milioni di euro appena sufficiente a coprire le prime necessità d'intervento;
tuttavia lo stanziamento effettivo è stato più che dimezzato, riducendosi a soli 10 milioni di euro, a causa delle difficoltà a garantire al provvedimento la necessaria copertura finanziaria;
è stato necessario ripartire questa limitata somma tra il comune di Carrara e il comune di Massa;
il comune di Carrara si trova oggi in gravissime difficoltà economiche e finanziarie dovute alla suddetta alluvione, con un disavanzo, fra le spese già effettuate per i primi interventi e quanto assegnato, pari a circa 28 milioni di euro -:
quali iniziative intenda assumere affinché siano stanziati ulteriori fondi per il completamento degli interventi di ricostruzione.
(4-11654)
A seguito di questi eventi atmosferici, in data 29 settembre 2003, è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza fino al settembre 2004, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2005.
Con l'ordinanza di protezione civile n. 3325 del 7 novembre 2003, relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni sul territorio della provincia di Massa Carrara, l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato con il compito di adottare tutte le necessarie iniziative per il ripristino delle normali condizioni di vita.
Con la predetta ordinanza sono stati stanziati 10 milioni di euro.
La successiva ordinanza di protezione civile n. 3332 del 19 gennaio 2004 recante «ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355», ha stabilito i limiti di impegno relativi ai mutui che le regioni o i Commissari delegati possono autorizzare.
In particolare, per gli eventi alluvionali del 23 e 24 settembre 2003, sono stati assegnati limiti d'impegno pari a 250.000,00 euro a decorrere dal 2005 e dal 2006. L'accensione dei mutui effettuati presso la Cassa depositi e prestiti è di complessivi 5.466.695,46 euro.
Infine il Dipartimento della protezione civile, con l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è stato autorizzato ad erogare contributi per la prosecuzione degli interventi e la realizzazione delle opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 225 del 1992.
Con il predetto articolo sarà autorizzata una spesa annua di complessivi 50 milioni di euro, in 15 anni, a decorrere dal 2005, ripartiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
la comunità italiana in Slovenia e in Croazia attende da un anno e mezzo che l'Italia stanzi 500 mila euro per attività culturali;
il finanziamento è previsto da una convenzione tra Italia e Unione degli Istriani;
la nostra minoranza, che vive nei due Paesi oltre confine, è riuscita a non interrompere l'attività culturale grazie a un prestito concesso dall'Università popolare di Trieste, ma la situazione si è fatta insostenibile;
è doloroso cogliere gli accorati appelli degli italiani che vivono nelle ex terre italiane e che hanno dovuto sopportare i drammatici eventi della storia;
l'Italia dovrebbe essere orgogliosa del loro caparbio e commovente attaccamento all'identità nazionale e al patrimonio culturale che ha condizionato e guidato l'evoluzione dell'Occidente;
l'Italia è forse, e giustamente, il Paese più attento a rispettare le minoranze straniere ai nostri confini, ma evidentemente non si mostra altrettanto sensibile verso gli italiani che sono costretti a vivere al di fuori della Patria -:
quali iniziative si intendano adottare per soddisfare entro breve termine gli impegni dettati dalla convenzione in modo da permettere alla comunità italiana della Slovenia e della Croazia di non interrompere l'attività culturale, vanto dell'italianità e del prestigio del Paese nel mondo.
(4-11203)
A testimonianza dell'impegno del Governo e del Parlamento italiani a favore delle nostre comunità all'estero, entrambe le leggi sono state nuovamente finanziate attraverso la legge n. 193 del 2004 entrata in vigore il 18 agosto 2004, che ne proroga la validità per il triennio 2004-2006.
La legge in questione prevede che il finanziamento delle attività a favore delle comunità italiane in Slovenia e in Croazia avvenga mediante due Convenzioni con l'Università Popolare di Trieste e l'Unione italiana, sulla base di un piano annuale, previsionale e programmatico.
Ogni anno vengono trasferiti dal competente Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito capitolo i finanziamenti necessari in termini di competenza.
Nel corso del 2004 non è stato ancora possibile finanziare interamente le attività svolte dai due Enti sopramenzionati in quanto i fondi necessari, pur regolarmente previsti, non sono stati versati, malgrado i ripetuti solleciti, sul capitolo 4062, né in termini di competenza né di cassa.
Solamente il 14 ottobre 2004 sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze i primi finanziamenti in termini di cassa (euro 1.233.091,00 relativi ai fondi a suo tempo impegnati per gli anni fino al 2000 nonché 471.888,00 sui fondi relativi agli anni fino al 2003). Si è inoltre provveduto a sollecitare l'afflusso in cassa dei finanziamenti rimanenti, fino alla totalità prevista dalla legge, affinché possano essere finanziati tutti i progetti presentati dai due Enti in questione.
(Risposta inviata il 30 novembre 2004)
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.
il tribunale di Brindisi, con decreto 19/91/01, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2001, ha ordinato all'INPS di - cessare dal comportamento antisindacale - e per l'effetto, revocare l'assegnazione del proprio dipendente, Dirigente sindacale dottor Cesare Bove, appartenente all'Organizzazione sindacale ricorrente - CISL-FPS - di Brindisi, alla sede di Bari, come disposto con provvedimento dell'11 ottobre 1999;
detto decreto, veniva notificato il 29 gennaio 2001 all'Avvocatura dell'INPS, costituitasi in giudizio;
il direttore dell'INPS regionale della Puglia, con nota 1 febbraio 2001, ottemperava al su citato decreto, incaricando il dottor Cesare Bove della funzione di responsabile dell'Area contabilità e finanza della Sede di Brindisi, in attesa della decisione del Giudice di Appello;
nel frattempo, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 2527/2001 rigettava l'opposizione proposta dall'INPS avverso il suddetto decreto, dichiarando inammissibile il ricorso, per tardiva proposizione dello stesso;
di parere opposto, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 11684/2001, accoglieva il ricorso proposto dall'INPS, avverso la sentenza suddetta, recovando il decreto ex articolo 28;
a sua volta, la CISL-FPS di Brindisi, proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in Cassazione;
la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11684/2003, accoglieva il ricorso proposto dalla CISL-FPS - cassando senza rinvio - la sentenza impugnata, notificata all'Avvocatura dell'INPS il 27 agosto 2003;
verosimilmente, il decreto 19/91/01, acquisiva l'efficacia definitiva di giudicato
il direttore della sede regionale della Puglia veniva invitato ad ottemperare immediatamente e comunque, entro cinque giorni, dal decreto, pena la esecuzione coattiva dello stesso e la denuncia penale ex articolo 650 del codice penale, prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Il direttore, preso atto della comunicazione inviatagli, con raccomandata del 12 settembre 2003 protocollo 118/RIS, riscontrando il suddetto invito, ha informato il procuratore che della questione è stata interessata la direzione generale dell'INPS, per gli atti occorrenti;
malgrado ciò, a tutt'oggi, l'INPS, non ha ancora provveduto ad ottemperare di conseguenza alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione -:
se non intenda verificare l'inspiegabile comportamento dell'INPS e rendere definitiva la collocazione del dirigente dottore Bove, presso la sede INPS di Brindisi, evitando il procedere dell'atto di precetto presentato dalla CISL-FPS di Brindisi, come da relata di notifica all'INPS Sede di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., nonché al direttore della sede INPS della regione Puglia, in Bari, datate 30 settembre 2003.
(4-07917)
Il dottor Cesare Bove, con rapporto di lavoro dipendente presso la sede Inps di Brindisi, ha partecipato ad un concorso pubblico bandito dall'Inps per dirigente amministrativo. Lo stesso nella domanda di partecipazione a detto concorso, redatta in conformità al relativo bando, ha espressamente dichiarato di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede assegnata. Il predetto è risultato vincitore di tale concorso ed è stato assegnato, con provvedimento del 10 novembre 1999, alla sede provinciale di Bari quale responsabile dell'area contabilità e finanza.
Il dottor Bove ha stipulato, in data 26 giugno 2002, il relativo contratto della durata di anni cinque (con decorrenza 18 dicembre 2001 e con scadenza 17 dicembre 2006). Successivamente lo stesso, in data 28 marzo 2000, ha presentato ricorso al tribunale di Brindisi - sezione Lavoro, per richiedere l'annullamento del provvedimento con cui era stato assegnato alla sede di Bari. Il ricorrente, in considerazione del fatto che ricopriva la carica di rappresentante sindacale della CISL-FPS di Brindisi, ha assunto, nel suo ricorso, che il provvedimento di assegnazione alla sede di Bari è stato emesso in violazione dell'articolo 22 della legge n. 300/70. In tale giudizio è anche intervenuta la summenzionata organizzazione sindacale.
Il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 3144 del 9 ottobre 2001/24 gennaio 2002, ha rigettato il suddetto ricorso, ritenendo che il dottor Bove non vantava alcun diritto all'assegnazione alla sede di Brindisi e che il provvedimento con il quale era stato assegnato alla sede di Bari non era censurabile perché conforme ai canoni che regolano la materia.
Avverso tale sentenza le parti non hanno presentato appello e, pertanto, la stessa è passata in giudicato.
Nelle more del suindicato processo, la CISL in data 7 novembre 2000, ha presentato un secondo ricorso al tribunale di Brindisi, per violazione dell'articolo 28 della legge 300/70. A conclusione di questo ultimo giudizio il giudice del lavoro di Brindisi ha emesso in data 19 gennaio 2001 un decreto di accoglimento del ricorso, contro il quale l'Inps ha presentato appello.
Il ricorso in opposizione proposto dall'istituto avverso il decreto emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Brindisi è stato dichiarato inammissibile dalla cassazione sezione lavoro, con sentenza n. 11684/03.
A seguito di ciò la CISL/FPS di Brindisi ha chiesto l'immediata esecuzione del provvedimento della cassazione ma l'istituto ha opposto il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3144/01 emessa dal tribunale di Brindisi.
La posizione assunta dall'Inps è scaturita dal fatto che la pronuncia della cassazione aveva affrontato solo aspetti processuali e non aveva trattato il merito della situazione. Successivamente la Cisl ha richiesto l'esecuzione del decreto emesso dal giudice del lavoro di Brindisi nel 2001, presentando al tribunale di Bari un ricorso ex articolo 612 codice di procedura civile ed ha poi inoltrato, in data 4 novembre 2003, denuncia querela ex articolo 650 codice di procedura penale.
Nell'udienza del 15 marzo 2004 la difesa dell'Inps ha rappresentato le motivazioni di carattere organizzativo dell'istituto che rendevano difficile l'assegnazione alla sede di Brindisi del dottor Bove.
Si fa presente, infine, che poiché a seguito del provvedimento del 14 giugno 2004, adottato dal direttore regionale, il dottor Cesare Bove ha preso servizio presso la Sede Inps di Brindisi in data 12 luglio 2004, il giudizio pendente, all'udienza del 15 luglio 2004, è stato dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese della lite.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
Società Finmatica spa, leader della New Economy, versa in condizioni di grave crisi ed ha in programma una radicale ristrutturazione per tentare un arduo salvataggio;
la procedura di riduzione del personale per cessazione di attività e chiusura di unità produttive nelle sedi di Salerno, Milano, Roma e Bari, sarà avviata il 6 agosto, mentre dopo il 15 dello stesso mese potrebbero partire le lettere di licenziamento e/o di mobilità;
tale provvedimento andrebbe a penalizzare ulteriormente la già critica situazione occupazionale della provincia di Salerno;
le maestranze e le organizzazioni sindacali si sono mobilitate per chiedere un vertice a livello nazionale per scongiurare detta crisi -:
quali utili interventi intenda adottare il Ministro per evitare la crisi in cui versa l'azienda, e ritardare l'avvio di procedura di mobilità e di licenziamento del personale.
(4-10709)
La società «FINMATICA SPA», con sede legale in Brescia via Sorbanella n. 30 svolge esclusivamente attività amministrativa e provvede al controllo dell'attività produttiva svolta da tutte le altre società facenti parte del gruppo concernente la produzione di software per mercati diversi (società TREND, società INFO TREND ecc.).
La società è in grave crisi economica e finanziaria da tempo. Crisi determinata sia dall'andamento negativo del mercato nel settore specifico negli ultimi anni, sia dalle situazioni verificatesi dopo gli accertamenti giudiziari eseguiti dalla magistratura nei confronti del presidente e di ex amministratori, nonché dalle indagini svolte dalla guardia di finanza.
Quanto sopra ha creato una difficile situazione economica e finanziaria che ha coinvolto soprattutto le unità produttive di Milano, Salerno, Roma e Bari, in quanto l'attività svolta, non è più ritenuta dall'azienda strategica.
La società ha quindi predisposto un piano di ristrutturazione che prevede la cessazione di attività nelle province suddette e la conseguente riduzione di personale di 94 unità.
Nel corso dell'accertamento è emersa una notevole difficoltà di liquidità. Tanto è vero che l'azienda non ha erogato retribuzioni dal mese agosto 2004 per i dipendenti occupati in provincia di Brescia. L'azienda dal mese di marzo 2004 per quanto attiene il versamento dei contributi previdenziali (accentrati sulla posizione assicurativa aperta nella provincia di Salerno per tutte
In occasione dell'accertamento ispettivo, la dirigenza aziendale ha fatto presente che l'attività dell'azienda svolta in provincia di Brescia è rivolta esclusivamente a prodotti utilizzati da istituti di credito e assicurativi, mentre i prodotti creati nelle altre province sono rivolti a mercati diversi soprattutto aziende industriali manifatturiere e terziario. La Finmatica spa ha programmato il mantenimento della sola unità produttiva presso la sede di Brescia in quanto ha evidenziato un calo di attività e conseguente aumento di costi e perdite nei mercati a cui era rivolta l'attività delle altre province. Per la provincia di Brescia non è stata attivata la procedura di mobilità, ma alla data odierna la stessa ha presentato n. 7 richieste di conciliazione al fine di ratificare l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo.
La direzione provinciale ha quindi provveduto ad una convocazione delle rappresentanze sindacali provinciali e si è presentata la Fiom-CGIL la quale ha confermato le attuali difficoltà finanziarie in cui versa la società. Ha inoltre fatto presente che i responsabili della Finmatica spa avevano prospettato loro un salvataggio dell'azienda mediante l'affitto di un ramo d'azienda alla «NUOVA TREND» società di nuova costituzione. La costituzione di questa nuova società avrebbe portato nelle intenzioni credibilità sul mercato e conseguente possibilità di ottenere finanziamenti da parte di istituti di credito che attualmente vengono negati.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
a seguito delle calamità naturali (eventi sismici e vulcanici) che hanno interessato vari comuni della provincia di Catania a decorrere dall'ottobre 2002, è stato proclamato lo stato di emergenza e prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali a mezzo di vari decreti ed ordinanze di protezione civile; in particolare, nell'aprile scorso fu stabilita la proroga della sospensione fino al 31 marzo 2004;
accade però che a tutt'oggi l'Inps non abbia emesso alcuna circolare in attuazione della detta proroga, mentre precedentemente aveva emesso la circolare n. 41 del 26 febbraio 2003 per il primo periodo di sospensione nella quale venivano pure definiti i codici relativi da utilizzare nei modelli Dm;
inizialmente alcune aziende hanno applicato la sospensione dandone comunicazione all'Inps a mezzo lettera raccomandata, sia pure in assenza di circolari e dei codici specifici da usare nei modelli Dm; tale comportamento sembra che sia stato suggerito dalla associazione degli industriali di Catania;
altre aziende hanno preferito invece aspettare alcuni mesi fino all'uscita della circolare per applicare le sospensioni contributive sia pure con retroattività, ciò al fine di non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni;
oggi, ad oltre otto mesi dall'ordinanza, non essendo stata ancora emanata una circolare Inps che recepisca la detta proroga della sospensione contributiva fino al 31 marzo 2004, alcune aziende - specie quelle che fanno riferimento ad una sede Inps diversa da quella di Catania - preferiscono per prudenza non operare più alcuna sospensione; di fatto così facendo, si sta finendo col vanificare lo spirito del provvedimento legislativo;
l'assenza di una nuova circolare da parte dell'Inps non può costituire impedimento alla applicazione della sospensione, sia perché l'Inps aveva già definito nella precedente circolare i codici da utilizzare in fase di versamento dei contributi, sia perché il medesimo istituto non ha comunque
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato affinché l'Inps possa chiarire definitivamente ed inequivocabilmente la questione relativa alla sospensione dei contributi previdenziali per i territori della provincia di Catania colpiti dal sisma 2002.
(4-07947)
L'Inps, successivamente all'emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, ha ritardato ad emettere la circolare attuativa della stessa, in attesa che fosse sanata la disparità di trattamento venutasi a creare con le due precedenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3145 del 25 luglio 2001, e n. 3254 del 29 novembre 2002.
Infatti, mentre l'ordinanza n. 3145 del 2001, disponeva la sospensione contributiva in favore dei soggetti danneggiati dall'eruzione dell'Etna, che fossero oltre che residenti nella zona interessata dalla calamità naturale, anche danneggiati nei propri beni immobili, l'ordinanza n. 3254 del 2002, prevedeva la predetta sospensione nei confronti dei soggetti che fossero soltanto residenti nella zona interessata dalla calamità naturale, per i quali, peraltro, era prevista una rateizzazione di dimensioni più ampie rispetto a quelle concesse con l'ordinanza n. 3145.
Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3315 del 10 ottobre 2003, è stata sanata la suindicata disparità di trattamento. Infatti è stata concessa una dilazione di trattamento più ampia ai soggetti cui è rivolta la precedente ordinanza n. 3145 del 2001.
Si fa presente, infine, che l'Inps, in data 1 dicembre 2003, ha emesso la circolare n. 183, con la quale ha fornito istruzioni sull'applicazione della citata ordinanza n. 3315 del 10 ottobre 2003.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il Reggimento Genio Ferrovieri ricade tra i reparti destinatari del riconoscimento della supervalutazione di 1/5 dei servizi prestati, dal personale dipendente FFSS, presso i reparti operativi del Genio in data antecedente all'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976 n. 187;
la legge 27 maggio 1970, n. 365 ha sancito il riconoscimento della supervalutazione anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, come chiarificato dal Ministero della difesa (7 T.E.B.) con circolare n. 72500 del 13 luglio 1970;
la supervalutazione di cui sopra non è mai stata oggetto di trascrizione, da parte dell'INPS, sui fogli matricolari del personale FFSS interessato -:
se sia a conoscenza dei problemi sopraesposti e se e quali iniziative intenda attuare affinché l'INPS riconosca al personale interessato quanto previsto dalla legge.
(4-08704)
L'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Legge Finanziaria 2000, ha istituito dal 1 aprile 2000, presso l'Inps il fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA ed ha contemporaneamente soppresso il fondo pensione presso la medesima società. Lo stesso articolo ha disposto che sono a carico del fondo speciale i trattamenti pensionistici in
L'ordinamento del fondo era ed è tuttora regolamentato dalle disposizioni contenute nella parte terza del «Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
In base all'articolo 215 del suddetto, decreto del Presidente della Repubblica i servizi civili e militari resi allo Stato, sono computati ai fini del trattamento di quiescenza a carico del fondo pensioni Ferrovie dello Stato ed il successivo articolo 217 prescrive che su tali servizi competono gli aumenti di valutazione previsti negli ordinamenti di provenienza.
In merito agli aumenti di valutazione la legge 5 maggio 1976, n. 187 «Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate» attribuisce delle indennità al personale militare che opera in reparti speciali. In particolare l'articolo 2 della predetta legge individua il personale militare avente diritto alla indennità di impiego operativo per i reparti di campagna e l'articolo 6 individua il personale militare avente diritto alla indennità di aeronavigazione. L'articolo 17 al secondo comma attribuisce, con decorrenza dall'11 maggio 1976, data di entrata in vigore della stessa legge, la maggiorazione di un quinto del servizio prestato con il diritto alla percezione delle indennità di cui sopra e dispone altresì, per il personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, che l'aumento del quinto del servizio spetta anche per i periodi già computati per l'attribuzione delle indennità di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio volontario presso le forze armate, nei reparti operativi e che per tale periodo hanno percepito le indennità di cui sopra, e che in seguito sono stati assunti dalle ferrovie dello Stato, all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza viene attribuita la maggiorazione del quinto insieme agli altri aumenti di valutazione spettanti agli iscritti al fondo speciale per i dipendenti della ferrovie dello Stato SpA.
Sull'argomento le ferrovie dello Stato, in data 20 febbraio 1997, hanno emanato una circolare con la quale, alla luce della risposta ricevuta dal reggimento genio ferrovieri, hanno fornito chiarimenti sull'applicazione delle modalità di attribuzione delle maggiorazioni di servizio da attribuire al personale che aveva prestato servizio militare volontario presso il genio ferrovieri. In tale circolare si precisa che la maggiorazione in parola deve essere attribuita al predetto personale con gli stessi criteri con i quali era stata assegnata l'indennità di cui all'articolo 2 della legge n. 187 del 1976, e cioè dalla data di arruolamento fino al giorno precedente il collocamento in congedo.
La circolare precisa, altresì, che nei confronti di coloro che prestavano servizio come volontari presso il genio ferrovieri dall'11 maggio 1976, data di entrata in vigore della legge n. 187 del 1976, in poi e per coloro che, a quella data, prestavano il loro servizio di volontari, la predetta maggiorazione deve essere computata anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge, n. 187 del 1976.
In data 3 aprile 2003, il reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) ha inviato una comunicazione alla sede Inps di Venezia, nella quale si affermava che la suddetta maggiorazione di 1/5 doveva essere attribuita anche al personale arruolato e collocato in congedo in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 187 del 1976. Quanto sopra risultava in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 maggio 1976, n. 187, il quale dispone che la maggiorazione spetta esclusivamente ai volontari arruolati successivamente all'11 maggio 1976, data di entrata in vigore della legge stessa, ed ai volontari arruolati antecedentemente, ma ancora in servizio alla stessa data dell'11 maggio 1976.
A seguito della predetta comunicazione del reggimento genio ferrovieri, in data 10 luglio 2003, l'Inps ha formulato un quesito al ministero della difesa, il quale ha risposto
L'istituto, al fine di fornire chiarimenti sul computo della maggiorazione del servizio militare volontario prestato presso il genio ferrovieri, in data 28 novembre 2003, ha diramato alle sedi il messaggio n. 392 con il quale, a seguito della predetta nota del ministero della difesa, ha puntualizzato a chi spetta la maggiorazione in questione ed ha confermato quanto disposto dalla ferrovie dello Stato con la suddetta circolare del 1997 in merito ai periodi di servizio ai quali applicare la stessa maggiorazione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il dopo guerra iracheno, oltre agli orrori quotidiani e al disfacimento della società civile ha accentuato e prodotto suddivisioni e fazioni etnico-religiose che nel centro-sud sunnita-scita si manifestano in veri e propri scontri tribali. Nel nord kurdo, che ha appoggiato la guerra l'invasione degli USA, e dove si produce il 40 per cento del petrolio iracheno, questo processo passa anche attraverso la persecuzione etnica nei confronti della popolazione araba, nel tentativo di costituire un'omogeneità etnica e nell'ipotesi, fortemente illusoria, visti i consistenti interessi non solo iracheni ma anche delle forze occupanti, di perseguire un'autonomia se non una scissione dallo stato iracheno;
questo processo di etnicizzazione è in atto ormai da tempo, in particolare nella provincia di Kirkuk, favorito dalle truppe di occupazione americane che lasciano ampio spazio alle vendette e alle ritorsioni dei pashmerga nei confronti di quanti ritenuti conniventi col passato regime e in generale di tutta la popolazione di origine araba e turcomanna, come ha recentemente denunciato un rapporto del HWR (Human Rights Watc);
il rapporto del HRW, pubblicato nell'agosto scorso, mette in rilievo come a tutt'oggi l'azione delle bande armate, iniziata fin dal 10 aprile 2003, continua, e le persecuzioni etniche nei confronti della popolazione araba e turcomanna, costretta a fuggire da Kirkuk abbandonando le proprie abitazioni, sono all'ordine del giorno, quando non arrivano ad esecuzioni sommarie e uccisioni indiscriminate;
si assiste al contempo al ritorno nella regione degli esuli kurdi, che si erano allontanati per sfuggire alle persecuzioni di Saddam, con un carico di contenziosi in merito alla proprietà di beni e con migliaia di richieste di risarcimento di assegnazione dei beni reclamati. In gennaio era stata costituita una Commissione per i reclami affinché si iniziasse a sanare questa situazione di confusione e di conflitti privati a cui non è stato dato ancora l'avvio;
risulta all'interrogante disciolta Cpa non ha assunto alcuna misura per far fronte questa complicata e difficile situazione, né ha compiuto alcuno sforzo per assicurare un'assistenza umanitaria, benché minima, nei confronti delle migliaia di profughi e di sfollati, kurdi (di prima) e arabi (di adesso) che affollano i campi di Arbil e Dyala, in condizioni di estrema precarietà e miseria -:
di quali informazioni disponga il Governo in merito a questo drammatico fenomeno;
quali passi abbia compiuto e intenda compiere, anche in ambito internazionale, affinché sia posta fine alle persecuzioni e
(4-11379)
Dal 1991, anno della prima guerra del golfo, per contrastare la politica repressiva e discriminatoria di Saddam nei confronti dei curdi, e la conseguente arabizzazione della regione (a favore dell'etnia araba proveniente dal centro del Paese, a cui venivano concesse terre e abitazioni con generosità dal Rais), il Kurdistan iracheno si è dotato di un propria struttura istituzionale autonoma, dominata principalmente dai due maggiori partiti curdi, il KDP (partito democratico del Kurdistan) ed il PUK (unione patriottica del Kurdistan), e da una serie di partiti minori per lo più di matrice etnica curda, ma anche turcomanna ed assiriana.
Dopo la caduta del regime di Saddam nell'aprile del 2003, anche il regime autonomo del Kurdistan si è riavvicinato al centro, partecipando attivamente al processo di ricostruzione e democratizzazione del Paese. Tutti i predetti partiti politici sono rappresentati nel consiglio consultivo nazionale iracheno, organo legislativo ad interim. Esistono inoltre nel Kurdistan altri movimenti e partiti politici minori e che non hanno rappresentanti a livello legislativo.
La caduta del regime di Saddam ha avuto, fra le varie conseguenze, il rientro di numerosi sfollati e profughi interni di etnia turca e turcomanna, che hanno immediatamente reclamato le rispettive proprietà e che, per una larga parte, sono stati soddisfatti. Il problema pertanto permane, perché purtroppo il sistema catastale non è sempre aggiornato (alcune proprietà sono state censite per l'ultima volta all'epoca del «wilayet» ottomano di Mosul) e perché sotto il regime di Saddam, come menzionato precedentemente, sono stati commessi numerosi abusi ed espropri con la violenza.
La questione ricade sotto la responsabilità di vari dicasteri, primo fra tutti quello dei diritti mani, il cui titolare è l'indipendente Bakhtiar Amin, di etnia curda e ideologia liberale laica.
L'autorità provvisoria della coalizione (CPA) aveva legiferato, in effetti, nel gennaio scorso, sull'istituzione di una commissione sulle proprietà (commissione Irachena sul reclamo delle proprietà, IPCC), sul modello di istituzioni simili quali quella esistente in Bosnia-Erzegovina, che dovrebbe applicare e rafforzare la legislazione sulla proprietà e relative procedure amministrative. Nel Paese balcanico è stata prevista la creazione di uffici a livello municipale, a cui spetta ricevere ed esaminare le richieste di restituzione e reclami dei beni immobili, salvo poi demandare al competente ministero per i rifugiati e gli sfollati l'emanazione della relativa decretazione in materia. In Iraq, invece, il problema verrebbe demandato, dopo la fase di identificazione delle proprietà, all'organo giudiziario. La mancanza di progressi in questa materia in Iraq è dovuta al fatto che l'organo legislativo del Paese, come del resto l'organo esecutivo, è ancora interinale, che vi è una seria carenza nei quadri della magistratura, che diverse proprietà sono state distrutte o abbandonate durante il conflitto, risultando difficile l'identificazione dei legittimi proprietari succedutisi negli anni (per non parlare dello stato di obsolescenza dei registri catastali, alcuni dei quali, come menzionato precedentemente, risalgono all'epoca ottomana).
Pur nella piena consapevolezza della sensibilità del problema, e specialmente delle possibili conseguenze negative sul piano inter-etnico, il Governo ad interim iracheno è ancora lontano dal potere adottare misure definitive.
In merito al rapporto della ONG americana «Humar Rights Watch» citato dall'interrogante, esso è stato effettivamente pubblicato il 3 agosto 2004, con il titolo Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq», e si sofferma in particolare sul problema delle dispute fondiarie tra le popolazioni curde - costrette ad abbandonare la regione sotto il
Il rapporto peraltro, pur descrivendo la situazione come potenzialmente esplosiva e caratterizzata da forti tensioni fra i membri delle diverse comunità etniche, fa stato del fatto che l'organizzazione non è a conoscenza di un numero significativo di casi in cui a minacce e intimidazioni abbiano poi seguito effettivi e gravi atti di violenza. Per quanto concerne il ruolo delle Forze di Coalizione, il rapporto evidenzia come, salvo qualche specifico caso, l'atteggiamento dei contingenti presenti in zona è stato quello di prevenire sfratti forzati e violenti dalle abitazioni, tutelando in pratica chi si trovava materialmente nel possesso della struttura, indipendentemente dalla sua origine etnica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in data 10 dicembre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 23 dicembre 2003 l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a vendere a trattativa privata anziché a mezzo di gara pubblica, anche in blocco, beni immobili di proprietà dello Stato, fra cui alcuni situati nel territorio di Margherita di Savoia (Foggia);
secondo l'interrogante l'operazione è stata realizzata senza tenere in alcun conto il diritto di prelazione sull'acquisto riconosciuto ai locatari degli immobili in questione, in virtù del quale essi avrebbero ottenuto un abbattimento del 30 per cento sul valore di mercato dell'immobile;
in ragione di ciò la vendita è stata effettuata a trattativa privata e in blocco, appunto, alla Società Fintecna S.p.a. (con sede a Roma in via Molise 11), senza neanche preventivamente considerare l'ipotesi di interessare l'Amministrazione comunale, nello specifico quella di Margherita di Savoia, per verificarne la disponibilità all'eventuale acquisizione degli immobili di loro pertinenza -:
in base a quali criteri l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a vendere in blocco e a trattativa privata, anziché a mezzo di gara pubblica, gli immobili di proprietà dello Stato, senza neanche aver previsto una clausola di salvaguardia per coloro che attualmente usufruiscono degli alloggi in concessione, a loro riservati in quanto ex dipendenti delle Saline di Stato;
quali provvedimenti il Ministro competente ritenga, a questo punto, di adottare per tutelare queste persone, molte delle quali con scarse disponibilità economiche, consentendo eventualmente loro di continuare ad usufruire degli alloggi per un periodo di minimo due anni, rinnovabile;
se sia a conoscenza del ricavato dalla cartolarizzazione dei beni ceduti a trattativa privata alla Fintecna S.p.a.
(4-09136)
Al riguardo, l'agenzia del demanio ha fatto presente che la vendita è stata condotta ai sensi degli articoli 41-bis, comma 6, e 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, hanno previsto la vendita in blocco e a trattativa privata degli immobili non più strumentali alle attività istituzionali dell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato.
L'agenzia del demanio ha provveduto ad eseguire le operazioni di vendita in attuazione del decreto del direttore generale del dipartimento del tesoro del 10 dicembre 2003, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003), che, conformemente alla normativa richiamata, ha, tra l'altro, individuato le modalità di vendita, i beni immobili da alienare nonché il soggetto acquirente.
Quanto al ricavato della vendita, a cui fa riferimento l'interrogante nell'ultima parte del documento di sindacato ispettivo, si rappresenta che nel contratto è stato stabilito un prezzo complessivo per tutti gli immobili oggetto della compravendita.
Tale prezzo è suscettibile di eventuale rettifica in aumento nella misura pari all'eventuale maggiore importo che sarà determinato, sempre in blocco, da parte di un terzo nominato di comune accordo tra le parti quale arbitratore ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile.
Secondo la stessa agenzia del demanio, eventuali forme di tutela dei soggetti concessionari degli alloggi non potranno che essere concordate con la Fintecna spa, acquirente degli immobili.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
«Telecom Italia», nel suo piano industriale 2002/2004, ha previsto - e già avviato - fino al 2003 le «mobilità volontarie», per complessivi 8.800 lavoratori e ha proceduto a nuove assunzioni e riqualificazione del personale interno;
l'azienda, nel marzo dello scorso anno, ha inserito i lavoratori facenti parte del settore «Rete a vendita» in una nuova organizzazione, sempre nell'ambito acquisti, denominata «Logistica», ampliando la platea da 250 addetti a 420 lavoratori, successivamente ridotti a 338 perché molti hanno preferito usufruire della mobilità;
con l'operazione suddetta risulta sempre più evidente la volontà aziendale di «esternalizzare» il settore «Logistica», attraverso un progetto aziendale che maschera la riorganizzazione per le cosiddette «famiglie professionali» che prevede l'allargamento delle unità appartenenti a tale settore per venderli alla «Tnt Logistic», che pur non occupandosi di telecomunicazioni, è azienda leader nell'acquisizione di rami d'azienda con l'intento di camuffare i licenziamenti delle aziende cedenti;
da notizie provenienti dai sindacati di categoria, le modalità messe in atto dall'azienda sono inaccettabili, tenuto conto del fatto che «Telecom Italia» ha ottenuto agevolazioni statali per la mobilità dei lavoratori e anche considerato il fatto che, alla scadenza dei tre anni, qualora la «Tnt Logistic» non ricevesse commesse previste da contratti di lavoro con «Telecom Italia», la stessa potrebbe annunciare lo stato di crisi e il conseguente licenziamento del personale;
«Tnt Logistic» avrebbe messo circa 700 persone in cassa integrazione e, da notizie in possesso degli interroganti, non intende riconfermare altri 200 lavoratori a tempo determinato assunti a vario titolo -:
se non ravveda nell'atteggiamento aziendale un comportamento antisindacale, dal momento che non sono state prese in considerazione le sacrosante obiezioni fatte dalle organizzazioni sindacali di categoria al tavolo di trattativa, nonché le
se non ritenga opportuno adottare iniziative a tutela dell'occupazione;
quali decisioni intenda assumere per il ripristino di un corretto, opportuno e chiaro rapporto sindacale, che tenga conto degli accordi suo tempo stipulati tra le parti al fine di salvaguardare i diritti e la dignità dei lavoratori, preoccupati da simili prospettive di lavoro.
(4-05352)
In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.
In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.
Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, leader nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed, in effetti, le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi, sono state realizzate con partners di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2000, su un organico del gruppo in Italia di circa 80.000 unità.
In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50 per cento da Pirelli Real Estate e Manutencoop e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria, per un periodo definito, a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.
Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.
Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.
Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.
Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo che si tratti di terziarizzazioni ed esternalizzazioni con lo scopo, una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.
Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternalizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a eludere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir meno delle commesse.
Pertanto è intenzione del ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
con il decreto legislativo n. 333 del 1998 l'Italia ha recepito la Direttiva europea 93/119/Ce sulla «Protezione degli animali durante l'abbattimento e la macellazione» di animali destinati all'uso alimentare;
sono molteplici i metodi di «stordimento» previsti ed utilizzati per l'uccisione degli animali, quali pistola a proiettile captivo, pistola con proiettile, percussione violenta, gas CO2 o CO2 + gas Argon, elettrocuzione cerebrale, arresto cardiaco, immersione in acqua, eccetera;
questi metodi hanno comunque esiti incerti tali che la Commissione scientifica veterinaria dell'Unione europea sembra aver espresso serie perplessità;
il decreto legislativo n. 333 del 1998 consente deroghe di macellazione tra cui la più drammatica è la macellazione senza stordimento di rito sacrificale religioso ebraico e mussulmano, rispettivamente shechitah e dhabh: sgozzamento e dissanguamento fino alla morte, liberatoria;
da anni i due riti sacrificali sono oggetto di dibattito da parte di autorevoli rappresentanti culturali delle due religioni monoteiste;
la BBC World ha recentemente reso noto che pur «rigettando» il bando tout court alla macellazione rituale, il Governo britannico ha previsto una Consulta per un dibattito teso a raggiungere possibili compromessi -:
se non si ritenga opportuno adottare iniziative volte a costituire anche in Italia una Consulta (associazione di coordinamento) che includa rappresentanti delle associazioni animaliste nazionali più rappresentative, per un sano e costruttivo dibattito, nel rispetto delle altrui credenze religiose, tesa a predisporre norme minimali a garanzia che non vengano inferte, agli animali destinati all'uso alimentare, sofferenze contrarie al rispetto che comunque si deve ad ogni essere vivente.
(4-09992)
Uno degli aspetti più controversi di questa direttiva è la deroga alla regola dello «stordimento», concessa, per le macellazioni, per alcuni riti religiosi che, sulla base del principio dell'integrità fisica, escludono il ricorso a tecniche di stordimento, giudicate lesive di tale integrità, come l'utilizzo della pistola a proiettile captivo o la scarica elettrica.
Si consente, così, al personale tecnico, nominato direttamente dall'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate tali macellazioni, di procedere all'uccisione di un animale mediante iugulazione, nel rispetto di precise regole rituali.
Tale tipo di macellazione può avvenire soltanto all'interno di mattatoi specificamente autorizzati, e sotto il continuo controllo di veterinari del servizio sanitario nazionale per garantire la qualità igienico-sanitaria delle carni ed il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel decreto menzionato.
In merito alla proposta dall'interrogante di istituire anche in Italia, sull'esempio di quanto è stato fatto recentemente dal governo britannico, una consulta, intesa come associazione di coordinamento, per predisporre norme che garantiscano la tutela degli animali dal dolore e dalle sofferenze evitabili, pur nel rispetto delle altrui credenze religiose, si rappresenta che, in Italia, un organismo operativamente assimilabile
La commissione tecnica nazionale di durata triennale, istituita con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla protezione degli animali negli allevamenti e da macello, adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 ed il 10 maggio 1979, è composta dai rappresentanti di varie amministrazioni, enti e categorie, compresi quelli delle associazioni animaliste nazionali più rappresentative.
La commissione ha funzioni consultive, in particolar modo, per l'elaborazione e la proposta di soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche, concernenti la protezione degli animali da allevamento e da macello, incluse le proposte per la risoluzione di problematiche connesse con le macellazioni rituali, tenendo in considerazione, da un lato, l'evoluzione della sensibilità e dei principi etici della società civile ed i progressi tecnico-scientifici, e dall'altro la necessità di rispettare il principio della libertà di religione.
Il ministero della salute non ravvisa, pertanto, al momento, l'opportunità di adottare iniziative per la costituzione di una consulta, come richiesto dall'interrogante, che si porrebbe, nella costituzione e negli obiettivi, come sovrapponibile alla già istituita e operativa Commissione tecnica citata.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
con nota del 16 novembre 1993, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli Enti disciolti, facente capo al Ministero del Tesoro, trasmetteva alla sede INPS di Pavia il prospetto dei contributi previdenziali annualmente versati all'ex ENPAO dalla signora Coralli Cornelia, nata a Pieve Porto Morone (Pavia) il 10 dicembre 1944 e residente in via Palazzina 13 a Monticelli Pavese (Pavia) e ciò a seguito della richiesta di ricongiunzione dei contributi ex ENPAO presentata dalla predetta signora Coralli;
nella predetta nota, l'Ispettorato in questione evidenziava come il Ministero del tesoro avrebbe provveduto a trasferire le quote contributive oggetto della richiesta di ricongiunzione non appena l'INPS di Pavia ne avesse fatto richiesta -:
quali siano i motivi per i quali a distanza di circa 10 anni l'INPS di Pavia non abbia ancora provveduto a trasmette al Ministero la richiesta di ricongiunzione dei contributi ex ENPAO in questione e se non intenda impartire opportune disposizioni affinché ciò avvenga con l'urgenza che il caso conclama.
(4-08601)
La signora Cornelia Coralli, ostetrica professionale iscritta all'ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche dal 1967, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 249 del 7 agosto 1990, che ha previsto lo scioglimento del suddetto ente, è stata iscritta obbligatoriamente, a decorrere dal 1 luglio 1990, alla gestione degli esercenti attività commerciale gestita dall'Inps.
In data 31 dicembre 1990, la signora Coralli ha presentato istanza all'Inps ed all'ENPAO, intesa ad ottenere «il passaggio dei contributi obbligatori» dal fondo pensionistico ENPAO all'Inps.
L'istituto, a suo tempo, ha attivato la fase istruttoria, contattando l'interessata ed il ministero del tesoro, divisione enti disciolti, ma non ha provveduto a quantificare l'onere finanziario che l'interessata avrebbe dovuto sostenere per il riconoscimento del periodo contributivo antecedente il luglio 1990.
Successivamente, a seguito della presentazione della domanda di pensione di anzianità, da parte della signora Coralli, è emersa tale anomalia e la direzione provinciale
L'interessata, contattata personalmente, ha confermato la volontà di pagare, per ottenere il suddetto riconoscimento.
Infatti, il pagamento dell'onere finanziario, corrispondente a euro 12.343,78, comporterà la liquidazione della pensione di anzianità dal 1 luglio 2003, e l'interessata, con gli arretrati maturati, recupererà immediatamente una significativa parte del costo economico sostenuto.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
da notizie di cronaca del 22 maggio 2004, si apprende che a Nagylak, frontiera ungaro-romena, transitano ogni settimana autotreni carichi di animali destinati ai macelli di mezza Europa;
spesso, i cosiddetti «carichi della morte», per espletare tutti gli accertamenti prescritti dalla legge, sono costretti ad attendere ore ed ore, prima di passare attraverso la frontiera;
i volontari dell'associazione «Animal's Angel», che cercano di controllare e salvaguardare il benessere degli animali, vengono fermati e privati per qualche ora del passaporto, in quanto colpevoli di aver fotografato le pessime condizioni degli animali, in particolare dei cavalli «parcheggiati» sotto il sole, e privi assistenza veterinaria;
nonostante l'impegno della missione italiana, inviata dal Ministero della Salute, per aiutare i colleghi ungheresi, sembra che i controlli siano una messinscena;
per evitare i controlli veterinari e sull'identità degli animali, sarebbe infatti sufficiente pagare, brevi manu, una tangente pari ad Euro 25, all'agente di polizia di frontiera romeno;
in questo modo, gli autotreni possono transitare senza soste e senza controllo e gli animali non sono fatti scendere per le visite veterinarie e per essere abbeverati e foraggiati;
tutto ciò in violazione di quanto previsto dalla direttiva Cee 91/496, la quale impone che il «controllo d'identità» venga eseguito per ciascun animale. Inoltre «è fatto obbligo che il veterinario ufficiale esegua un esame fisico su tutti i capi e si assicuri che gli animali in questione vangano scaricati al posto di ispezione frontaliero in sua presenza»;
altresì la normativa che disciplina il trasporto internazionale(decreto legislativo n. 532/1992) impone tempi e soste determinati: per i cavalli, ad esempio il tempo di percorrenza massimo è di ventiquattro ore. Ma ogni dodici ore occorre fermarsi un'ora, e ogni otto occorre far abbeverare e foraggiare i cavalli. Poi scattano le ventiquattro ore di riposo in una stalla autorizzata -:
quali provvedimenti intendano adottare per garantire il rispetto della disciplina internazionale sul trasporto degli animali, in modo da salvaguardare il benessere degli animali medesimi.
(4-10196)
La decisione della Commissione europea 2004/273 del 18 marzo 2004, riporta nell'elenco dei posti di ispezione frontalieri, abilitati al controllo delle merci provenienti dai Paesi terzi anche il Border Inspection Point (B.I.P.) di Nagylak al confine ungaro-rumeno, divenuto operativo dal 1o maggio 2004, con l'ingresso nella Unione europea di altri dieci Stati, in prevalenza dell'Europa dell'Est.
Purtroppo, negli ultimi tempi, nonostante l'impegno dei veterinari del ministero
Si sottolinea che la locale ambasciata italiana ha informato delle disfunzioni operative il competente ministero della repubblica ungherese.
Il ministero della salute, con note del 1o e 8 luglio 2004, ne ha dato comunicazione alla Commissione europea («Santè e protection du consumateur»), con una richiesta di intervento, affinché si adoperi per una rapida ed efficace soluzione del problema, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ha disposto l'abrogazione della legge n. 26 del 1981 e la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, con relativa messa in liquidazione con effetto dal 1 febbraio 1990;
lo stesso decreto stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che «a decorrere dal 1 febbraio 1990 le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali»;
prima dell'entrata in vigore di tale decreto l'importo dei contributi veniva calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali e dei periodi medi di occupazione, fissati, secondo le modalità indicate dalla legge n. 26/1981 con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della marina mercantile;
a decorrere dal 1 febbraio 1990, per effetto della disciplina conseguente all'emanazione del decreto legge n. 6/1990, viene meno il riferimento, ai fini del calcolo delle contribuzioni, alle retribuzioni convenzionali e ai periodi medi di occupazione, e le compagnie ed i gruppi portuali interessati devono versare direttamente all'INPS anche i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, per le coperture delle indennità economiche di malattia e di maternità e per la Gescal;
conseguentemente, a far data dal 1 febbraio 1990 le compagnie e i gruppi portuali hanno dovuto assumere come base per il calcolo delle contribuzioni le retribuzioni di fatto corrisposte, con l'osservanza ovviamente dei limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti dalle norme in vigore;
con l'entrata in vigore della legge n. 223/1991 alle compagnie ed ai gruppi portuali è stato attribuito dall'INPS il codice di autorizzazione «3x», in quanto assoggettati alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria;
la legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel disporre all'articolo 27, comma 8, l'abrogazione delle disposizioni del codice della navigazione relative alle compagnie ed ai gruppi portuali, ha prescritto, all'articolo 21, la trasformazione degli organismi medesimi in società o forme cooperativistiche;
tale trasformazione ha comportato, ai fini contributivi, la cessazioni di ogni riferimento alla retribuzione convenzionale approvata con gli appositi decreti ministeriali, in quanto in precedenza riferita ai lavoratori delle compagnie portuali;
l'articolo 8 del decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 30012 prevede che ai lavoratori transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994 sia corrisposta un'indennità
con la circolare n. 113 del 20 giugno 2003 l'INPS ribadisce che per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 30012 del 2001 si richiamano le istruzioni già diramate per gli interventi straordinari ai lavoratori portuali con le circolari n. 705 G.S del 18 marzo 1987, n. 179 G.S dell'11 giugno 1987, n. 117 del 20 maggio 1990 e n. 155 del 19 maggio 1994;
con la medesima circolare del 20 giugno 2002, n. 113 l'INPS si riserva di fornire successive comunicazioni sull'interpretazione della dizione particolare usata dal legislatore per individuare la prestazione in esame «indennità pari all'importo massimo di integrazione salariale», precisando che, nelle more, la prestazione sarà liquidata secondo la normativa prevista per la cassa integrazione guadagni straordinaria;
con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 1990 e la conseguente soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e nessuna precisazione è stata invece mai fatta dall'INPS circa la retribuzione figurativa da accreditare ai lavoratori ai fini pensionistici -:
sulla base dell'assoggettamento della «indennità pari all'importo massimo dell'integrazione salariale» alla normativa generale sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, così come meglio specificato nelle circolari INPS n. 64 del 14 marzo 1990, n. 211 del 9 agosto 1991 e n. 313 del 21 dicembre 1995, se per l'accredito della retribuzione figurativa, per i periodi successivi al 1 febbraio 1990, si debba far riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 6/1990, che disciplina il calcolo delle contribuzioni, assumendo come base di calcolo delle stesse la retribuzione di fatto corrisposta con l'osservanza dei limiti minimi di retribuzione previsti dalle norme in vigore, venendo quindi meno il riferimento alle vecchie retribuzioni convenzionali e ai periodi medi di occupazione, previsto invece durante il periodo di vigenza del Fondo gestione lavoratori portuali.
(4-07816)
La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, ha disposto, tra l'altro, all'articolo 21, comma 1, la trasformazione in società o società cooperative delle preesistenti compagnie e gruppi portuali, operanti nelle attività di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento delle merci in ambito portuale, con lo scopo di assicurare l'esercizio di tali attività in condizioni di concorrenza.
Con la circolare del 27 dicembre 1995, n. 313, l'Inps ha diramato le istruzioni relative al regime previdenziale applicabile al personale delle cooperative e società derivanti dalla trasformazione delle preesistenti compagnie e gruppi portuali.
In tale circolare si fa riferimento agli organismi trasformati in cooperative di lavoro che svolgono le attività indicate nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/70 ed, a seguito del parere del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si specifica che pur non essendo riportate nell'elenco delle suindicate attività quelle svolte dagli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali, intesi come tali ai sensi dell'articolo 110 del codice della navigazione, si applica in favore dei soci delle predette cooperative il regime previdenziale ed assistenziale stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/70, ciò a condizione che le cooperative stesse siano in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti.
Ai dipendenti degli organismi trasformati in società, si applica, invece, la normativa assicurativa e previdenziale secondo le norme comuni.
Inoltre, sempre nella predetta circolare n. 313/95, si esplicitano i tempi di applicazione del beneficio di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 84/94, che trova fondamento giuridico nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, a cui fanno riferimento le successive disposizioni normative. In particolare la circolare rappresenta che, al termine della proroga dello speciale regime relativo alle indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori posti fuori produzione, ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto, si sarebbero applicate le disposizioni, di cui alla legge n. 164 del 1975, concernenti gli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni, secondo le modalità particolari che avrebbero dovuto essere determinate con apposito decreto ministeriale.
Il ministero della marina mercantile ha emanato, nel tempo, successivi decreti con i quali ha individuato i valori cui fare riferimento per l'accredito figurativo dei periodi nei quali i lavoratori hanno percepito l'indennità di cui alla suindicata legge, indicandone i valori fino all'anno 1992.
L'Inps, a seguito dei suindicati decreti, con le circolari n. 191 del 1988, n. 58 del 1989, n. 71 del 1991 e 78 del 1994 ha fornito le istruzioni operative circa la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per l'accredito dei contributi figurativi.
Per gli anni successivi al 1992 non sono stati emanati i decreti per l'individuazione della retribuzione convenzionale cui fare riferimento, disposizioni in base alle quali procedere all'accredito dei contributi figurativi.
Tuttavia il suddetto beneficio è stato prorogato da appositi decreti interministeriali, di cui l'ultimo è stato il decreto interministeriale del 6 giugno 2001.
Non essendo più stati emanati, successivamente al 1992, i decreti per l'individuazione della retribuzione convenzionale, utile ai fini dell'accredito dei contributi figurativi a copertura dei periodi di fruizione della specifica indennità, la retribuzione convenzionale di riferimento per l'accredito dei suindicati contributi è a tutt'oggi quella fissata fino al 1992, ovviamente nel caso in cui successivi decreti dovessero fissare delle retribuzioni convenzionali diverse da quelle attualmente in vigore, l'Istituto, se del caso, procederà alle eventuali rettifiche da operare.
Colgo l'occasione per inviarle distinti saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
Crotone è l'unica provincia italiana nella quale la commissione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 157 del 1997, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 278 del 1998 non è stata istituita e di conseguenza i cittadini interessati al servizio, tutte persone invalide, spesso incapaci di deambulare, sono costretti ad affrontare enormi disagi e percorrere notevoli distanze per recarsi nella città di Catanzaro, nella quale è operante la commissione competente per territorio. Gli abitanti del comune di Savelli, per esempio, devono affrontare un viaggio di ben 300 chilometri per accedere al servizio in discussione -:
quali siano i motivi che hanno finora impedito l'istituzione nella provincia di Crotone della commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 157 del 1997.
(4-10880)
Al riguardo, si fa presente che la commissione medica in questione sarà istituita presso il capoluogo di Crotone a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Infatti, sono state già individuate le professionalità ed il relativo personale che,
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Manlio Contento.
l'articolo 13, comma 6, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» prevede che «Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»;
l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003, prevede che: «A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime»;
per i lavoratori della miniera di amianto di Balangero, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici, si è fatto riferimento, fino ad oggi al comma 8, dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 -:
se il Ministro ritenga che, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa del 2003, ai lavoratori della ex miniera di amianto di Balangero, per quanto riguarda il periodo di lavoro prestato durante l'esercizio della miniera medesima (prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992) e per il conseguimento dei trattamenti pensionistici sia da applicarsi o meno la norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che si riferisce invece al solo comma 8 dell'articolo della legge n. 257 del 1992;
se i certificati emessi dall'INAIL nei confronti dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003, siano da considerarsi validi agli effetti di legge;
se ilMinistro ritenga che ai lavoratori della ex miniera di amianto di Balangero, per ciò che consta al periodo di lavoro prestato per il risanamento della miniera medesima (dopo l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge) e per il conseguimento dei trattamenti pensionistici, sia da applicarsi o meno la norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che si riferisce invece al solo comma 8 dell'articolo della legge n. 257 del 1992.
(4-09382)
L'istituto ha fatto presente che la nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003 e, modificata dall'articolo 3, comma 132, dalla legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) prevede: «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail».
La norma, quindi, evidenzia che tutte le certificazioni rilasciate dall'Inail antecedentemente
Pertanto, anche i lavoratori dell'ex miniera di Belangero rientrano in tale previsione legislativa.
L'istituto, precisa, comunque, che la propria attività si limita alla sola certificazione di esposizione all'amianto e non ha competenze relativamente all'accesso al beneficio pensionistico.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i disoccupati del sud d'Italia pur di lavorare sono disposti a percepire uno stipendio inferiore ai colleghi del nord del Paese;
le imprese italiane vanno ad investire in Romania, in Polonia e in altri Paesi per il costo della manodopera;
sarebbe quindi il caso di incoraggiare tali imprese a tornare in Italia e ad investire in Sicilia, in Campania, in Calabria, in Puglia, in Basilicata;
il Governo dovrebbe altresì stabilire un dimezzamento degli oneri sociali per il sud del Paese, dove centinaia di migliaia di giovani cercano invano un posto di lavoro -:
se non si ritenga di adottare iniziative di carattere normativo affinché sia stabilito che ogni Regione debba e possa definire le tabelle di pagamento delle prestazioni lavorative, le cosiddette gabbie salariali, al fine di determinare investimenti e nuova occupazione.
(4-09670)
Per quanto attiene alla determinazione della retribuzione, sembra opportuno rammentare il criterio desumibile dall'articolo 36, della Costituzione ed, inoltre, che la materia è affidata alla contrattazione collettiva di ogni livello, fermo restando il diritto di azione per ottenere l'aggiornamento retributivo, in ordine al quale l'organo giudicante opera una valutazione di conformità ai parametri fissati dal dettato costituzionale.
Si fa presente, ad ogni modo, che la complessa materia della determinazione della retribuzione costituisce attualmente oggetto di iniziative e di nuove definizioni di estrazione sindacale, maturate sulla base di orientamenti governativi e politici espressi anche recentemente e finalizzati a calibrare gli emolumenti dei lavoratori sia con i regimi di produttività che con le politiche territoriali, nonché con il ripensamento della portata dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'innalzamento delle pensioni minime disposto dall'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002 ad un milione di vecchie lire, pari a 516,46 euro, successivamente elevato, a partire dal corrente anno, a 525,89 euro mensili prevede, per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti il limite anagrafico dell'età pari o superiore a sessanta anni -:
se, considerata la particolare situazione di disagio di queste specifiche categorie di pensionati di invalidità o inabilità,
(4-06730)
L'incremento delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti pensionistici ordinari, per l'assegno sociale e per la pensione sociale, che ha garantito, per il 2003, un reddito pari a 525,89 euro mensili, è stato introdotto in favore di soggetti in possesso del requisito di età anagrafica pari o superiore a 70 anni di età, ridotti fino a 5 anni in presenza di 25 anni di contribuzione.
La medesima previsione è stata opportunamente variata, quanto all'individuazione dell'età anagrafica cui è vincolato il beneficio, in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, prevedendosi per essi l'abbattimento a 60 anni del requisito anagrafico.
La ratio della disposizione è chiaramente quella di favorire situazioni di handicap grave, che pongono il soggetto in condizione di dover fruire con maggior frequenza di ausili sanitari, ovvero assistenziali di sostegno per la normale condizione di vita, configurandosi, quindi, come ulteriore misura di protezione, logicamente ponderata in funzione delle consuete necessità di contenere la spesa previdenziale.
Si ritiene che tale disposizione costituisca un significativo intervento, diretto a potenziare gli esistenti strumenti di tutela per i casi di maggior emergenza sociale.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio una bufera di neve si è abbattuta su gran parte della Toscana provocando seri inconvenienti soprattutto nei collegamenti autostradali;
in particolare, la Provincia di Firenze ha sostenuto - tramite l'Assessore provinciale Migliorini - un ritardo nella segnalazione del Sistema della Protezione Civile circa l'imminenza e l'entità probabile delle precipitazioni nevose -:
quando e quali esatte informazioni siano state diramate in merito dalla Protezione Civile alla regione Toscana ed alla Provincia di Firenze.
(4-08756)
Già il giorno precedente, 28 gennaio 2004, il dipartimento della protezione civile aveva emesso un avviso di avverse condizioni meteo in cui si prevedeva, fin dalle prime ore della mattinata del 29 gennaio 2004 e per le successive 24-36 ore, una diminuzione delle temperature con diffuse formazioni di ghiaccio, anche nelle zone pianeggianti, sulle regioni centro-settentrionali e in particolare su quelle orientali.
Inoltre, alle ore 14,00 del 29 gennaio 2004, a seguito delle informazioni pervenute nello stesso giorno dal centro nazionale di meteorologia dell'aeronautica militare (CNMCA), il precedente avviso è stato integrato con un altro relativo alle successive 12-18 ore in cui erano previste nevicate a quote basse, localmente anche in pianura, su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne al Lazio.
Detti avvisi sono stati inviati ai responsabili della protezione civile e dei servizi meteo delle regioni e degli uffici territoriali del Governo interessati al maltempo, a tutte
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
l'Istituto Agronomico per l'Oltremare è organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri nel campo dell'agricoltura per la legge del 29 aprile 1953 n. 430 e per la successiva legge di riordino del 26 ottobre 1962, n. 1612;
la legge del 26 febbraio 1987, n. 49 stabilisce che «La Direzione Generale (per la Cooperazione allo Sviluppo) si avvale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale»;
dal 1997 una nuova dirigenza dell'istituto, improntata oltre che a competenze settoriali anche da lunga esperienza nel campo della cooperazione internazionale e del management, ha finalmente strutturato strategicamente il lavoro dell'Istituto ponendo in relazione concreta e sinergia tutti i riferimenti normativi sopra citati;
grazie a tale impostazione l'Istituto ricopre oggi effettivamente il ruolo del suo mandato al servizio della politica estera del suo Ministero e dell'Italia;
su tali basi risulta oggi visibile ed apprezzato a livello internazionale il suo contributo non solo di assistenza tecnica, formazione e ricerca applicata ma anche concettuale e propositivo a rilevanza politica come dimostrano, per citare solo i casi recentissimi, i risultati del suo impegno nel quadro della collaborazione con il Segretariato per il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche per l'Agricoltura e l'Alimentazione e nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie geo-spaziali per lo sviluppo sostenibile, il cui contributo compare nei lavori preparatori per il prossimo G8 di See Island;
sempre nel quadro del rilancio strategico ed operativo, la filosofia di azione dell'istituto segue una linea che privilegia lo sviluppo endogeno nei paesi in via di sviluppo ed il supporto alle loro istituzioni secondo una visione di «buon governo» che è alla base della politica di cooperazione allo sviluppo italiana;
il recuperato ruolo di eccellenza coincide con i cento anni di vita dello IAO, che proprio quest'anno si celebrano attraverso una serie di eventi tutti collegati all'attività dell'Istituto, che porterà a Firenze personalità di rilievo scientifico internazionale, confermando il ruolo dell'Istituto e la tradizione fiorentina nel campo delle scienze naturali e dell'agricoltura tropicale in particolare;
risulta agli interroganti che ormai da mesi all'interno del Ministero degli esteri circolerebbero «bozze» di regolamenti e ipotesi di «deleghe» per nuovi decreti legislativi per il «riordino» dell'Istituto, alla cui preparazione non hanno partecipato, né risulta ne siano informate, le Commissioni affari esteri di Camera e Senato;
in particolare alcuni testi risultano preoccupanti in quanto tendono a indebolire il legame dell'Istituto con il suo Ministero, oltre a creare all'interno dell'istituto stesso nuovi organismi con poteri e funzioni non ben definiti;
per quanto riguarda l'ipotesi di una nuova legge per l'Istituto è necessario un lavoro approfondito e concertato che miri a valorizzare il lavoro finora svolto e gli eccellenti risultati, piuttosto che a disporre frettolosamente, senza alcun motivo di urgenza, nuove nonne che, prive di una preventiva e adeguata analisi e riflessione
se non si ritenga opportuno ed urgente ricreare condizioni di serena rappresentazione dell'IAO rinsaldandone il rapporto storico con la città di Firenze e valorizzandone l'essenziale funzione di ricerca e approfondimento scientifico specializzato che il nostro Paese mette a disposizione della comunità internazionale per rafforzare la politica di cooperazione e per il raggiungimento degli obiettivi mondiali di riequilibrio e sviluppo sostenibile, col concomitante coinvolgimento effettivo al riguardo delle competenti commissioni parlamentari e della dirigenza stessa dell'Istituto.
(4-09885)
In particolare, in data 13 maggio 2004, si è provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, agli uffici legislativi, rispettivamente, del dipartimento della funzione pubblica, del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero delle politiche agricole e forestali, uno «schema di regolamento di disciplina in materia di attività del comitato e del direttore generale dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze».
In data 22 luglio 2004, abbiamo provveduto a sollecitare l'espressione del concerto da parte delle amministrazioni interessate, ma, ad oggi sono pervenuti i pareri del dipartimento della funzione pubblica e del ministero delle politiche agricole e forestali, mentre non è stato ancora espresso il parere del ministero dell'economia e delle finanze.
Infine, il Ministro degli affari esteri onorevole Frattini, in data 25 ottobre 2004, ha indirizzato al Ministro Siniscalco una lettera con la quale è stata segnalata la questione del regolamento e contestualmente è stata proposta una disposizione di delega per il riordino dell'istituto, secondo criteri che ne evidenzino le competenze scientifiche e che adeguino l'attuale struttura alla normativa vigente in materia di organizzazione e attività degli enti pubblici.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
con provvedimento del 23 ottobre 2003 il commissario straordinario dell'INPS ha rideterminato gli organici delle sedi della Puglia e anche della sede di Casarano (Lecce) partendo non da quanto deliberato nel 2001 (149 unità) ma dall'organico attuale (138 unità);
nonostante che per tutte le sedi della Puglia, secondo l'interrogante con criteri discutibili, siano stati confermati gli organici rilevati anche prima del 2001, ed in alcuni casi aumentati, per la sede di Casarano è stato stabilito un presunto e visibilmente inattendibile esubero di ben 16 unità non già sul numero deliberato nel 2001 ma addirittura, sull'attuale organico di fatto di 138 unità;
stabilendo, si spera solo erroneamente, il nuovo organico di 122 (138 meno 16) non si è considerato che dal gennaio 2003 tutta la Previdenza Agricola, comprende: imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti e oltre il 50 per cento delle aziende agricole che insistono nell'area di competenza della sede di Casarano, era prima accentrata nella sede di Lecce e che attualmente è decentrata nella sede di Casarano;
per adempiere a tutti i compiti relativi alla Previdenza, occorre adibire stabilmente almeno 10 unità;
sulla sede di Casarano gravano non solo la stragrande maggioranza degli adempimenti dell'ex GPA precedentemente
la sede di Casarano, nonostante l'impegno e l'abnegazione del personale, per l'organico messo a disposizione è stata, fin dal suo esordio, sempre penalizzata e quindi in affanno;
benché la sede di Casarano sia stata sempre considerata una sede di formazione del personale e quindi di transito, l'encomiabile dedizione degli addetti e l'arrivo alla fine del 2002 di nuove unità, opportunamente addestrate, ha ottenuto risultati tra i migliori in Puglia portando i tempi medi di liquidazione delle pensioni che nel 2002 erano di 140 giorni agli attuali 40 giorni;
il ventilato nuovo organico, rideterminato in 122 unità porterebbe, in modo scriteriato ed incomprensibile, ad un rapporto personale/popolazione (1 unità ogni 2062 cittadini) assolutamente inaccettabile con prevedibili gravi ritardi nell'erogazione di prestazioni agli utenti e vistosissima sperequazione rispetto alla sede di Lecce (una unità ogni 1445 cittadini);
tale discrepanza è ancora più evidente ove si consideri che per l'Area di Lecce sono previsti, a fronte di 536.219 abitanti 371 dipendenti mentre per l'Area di Casarano che annovera 251.606 abitanti sono previsti soltanto 122 dipendenti;
alla luce di quanto sopra esposto si vuole ritenere meramente erroneo il calcolo del fabbisogno di addetti per una sede, quella di Casarano, che riscuote un buon gradimento tra gli utenti, considerata, nonostante l'evidenza dei numeri l'unica sede della Puglia con organico in esubero;
si vuole, comunque, escludere che vi possa essere una volontà di penalizzare sempre di più il sud-Salento;
se il Ministro interrogato, non ritenga di intervenire, per quanto di competenza, per riequilibrare il rapporto personale/popolazione per tutelare la più produttiva sede della Puglia, quella di Casarano, e spingerla verso livelli sempre più alti, nell'interesse dei cittadini utenti.
(4-10516)
Le nuove dotazioni organiche dell'Inps approvate lo scorso gennaio dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il dipartimento della funzione pubblica e con il mistero dell'economia e delle finanze, sono state determinate secondo i criteri guida della legge finanziaria per l'anno 2003 (legge 289 del 2002) e, in particolare, secondo quanto previsto all'articolo 34, della citata legge.
Nello specifico, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione delle risorse disponibili, l'istituto attraverso una metodologia basata sull'utilizzo di variabili socio/economiche ed di indici statistici, ha potuto quantificare, in maniera trasparente ed adeguata, il proprio reale fabbisogno di personale.
Pertanto, in base a tali criteri, unici per tutto il territorio, è stato quantificato il fabbisogno di ciascuna struttura dell'istituto, compreso quello della sede di Casarano.
La conferenza dei direttori centrali e dei direttori regionali dell'Inps ha esaminato la citata metodologia ed ha espresso una sostanziale valutazione positiva sulla distribuzione, presso le singole strutture, del nuovo organico.
Premesso quanto sopra, l'istituto fa presente che, per quanto attiene alle specifiche problematiche trattate nella interrogazione in esame, le suddette sono state approfonditamente esaminate, dai competenti organi dell'Inps, tant'è che la ripartizione del personale delle sedi della regione Puglia è stata modificata, con un incremento dell'organico della sede di Casarano da 122 dipendenti a 133.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
risulta all'interrogante che nel corso degli anni dal 1996 al 2003 in attuazione del cosiddetto principio della mobilità del personale, si sia dato corso ad un numero molto elevato di assunzioni e trasferimenti di personale da parte dell'Inps -:
se il Ministro disponga di informazioni al riguardo e se comunque intenda accertare quante assunzioni siano effettivamente state fatte, anno per anno, dal 1996 al 2003, presso l'Inps e con quali modalità sia stata data attuazione al principio della mobilità del personale.
(4-08491)
L'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di effettuare passaggi diretti di personale. Il primo comma del suddetto articolo ha, infatti, stabilito che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento; il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. Il secondo comma dello stesso articolo ha, poi, stabilito che le procedure ed i criteri generali per l'attuazione del passaggio medesimo possono essere definiti dai contratti collettivi nazionali.
L'istituto, pertanto, in attuazione dell'articola 27 del CCNL degli enti pubblici economici del 16 febbraio 1999, ora articolo 45 del vigente CCNL del 9 ottobre 2003, ha disciplinato tali procedure e criteri generali, sia dal punto di vista formale che di merito, con delibera del consiglio di amministrazione.
Sotto il profilo formale, al fine di semplificare la procedura medesima ed in attuazione dei criteri predefiniti dall'organo consiliare, ha riconosciuto al direttore generale la competenza ad adottare i provvedimenti di mobilità. Dal punto di vista sostanziale ha introdotto una procedura istruttoria che ricollega strettamente i procedimenti di mobilità alla carenza di personale.
Pertanto, la predetta procedura tiene conto di talune variabili quali: la valutazione delle carenze regionali, mediante la verifica del rapporto tra la dotazione organica prevista e la forza in essere, e, di conseguenza, la necessaria capienza; il riscontro delle criticità presenti nelle singole aree contrattuali, con particolare riguardo alle specifiche professionalità, la verifica dei limiti di età dei richiedenti e del titolo di studio previsto per l'accesso all'area. Relativamente al requisito anagrafico si è ritenuto di privilegiare personale il cui arco di vita lavorativa è ragionevole presumere costituisca un investimento per l'amministrazione e, pertanto, a seguito di accordi sindacali maturati in seno all'osservatorio per la mobilità, è stato ritenuto necessario il possesso di un'età non superiore a 50 anni; l'accertamento della inesistenza di procedimenti disciplinari pendenti; l'acquisizione del nulla osta dell'amministrazione cedente; l'assegnazione alle direzioni regionali competenti territorialmente. Per quanto riguarda, infine, il numero delle assunzioni effettuate tramite le procedure di mobilità negli anni che vanno dal 1996 al 2003 le stesse si attestano intorno a circa 3.000 unità. Il dato risente, peraltro, di provvedimenti di mobilità collettiva derivanti da provvedimenti normativi relativi a privatizzazioni di alcune pubbliche amministrazioni (poste, ferrovie dello Stato eccetera). L'Inps, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, risente negativamente, a livello organizzativo, del fatto che negli ultimi tre anni le leggi finanziarie, nel
Pertanto il ricorso al passaggio diretto del personale tra pubbliche amministrazioni, essendo a costo zero, costituisce la modalità privilegiata per fronteggiare le situazioni di grave carenza. Inoltre si rappresenta che il personale dell'Istituto ogni anno si riduce sensibilmente a seguito delle procedure di pensionamento; infatti la perdita di forza lavoro annuale si attesta intorno alle 1.200 unità quindi le assunzioni tramite la procedura di mobilità riescono solo parzialmente a compensare tale perdita di forza lavoro.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
nei mesi scorsi a Napoli in una zona degradata, il quartiere di Scampia, è stata aperta una nuova agenzia INPS con grande entusiasmo del comune stesso. All'inaugurazione, enfatizzata dai mass-media, erano presenti il sindaco Iervolino ed il presidente della giunta regionale Sassolino;
purtroppo gli impegni presi dal comune di Napoli per evitare il degrado della zona limitrofa non sono stati mantenuti, per cui i lavoratori hanno dovuto chiudere gli uffici per il pomeriggio -:
se intendano adoperarsi affinché sia ripristinato l'orario pomeridiano e sia garantita la sicurezza degli impiegati preposti all'ufficio stesso.
(4-09845)
Il comitato provinciale di Napoli, su richiesta dell'Inps, ha deliberato in materia di orario di apertura al pubblico dell'agenzia di Scampia.
È stato, infatti, previsto che tale agenzia rimanga aperta al pubblico tutti i giorni, un'ora in più la mattina; infatti è aperta al pubblico dalle 8.30 alle 13.00 anziché fino alle ore 12.00.
Tale organizzazione dell'orario è stata effettuata uniformandosi a quello delle altre Istituzioni od enti erogatori di servizi della zona.
L'istituto ha fatto presente, inoltre, che il totale delle ore di apertura al pubblico della suddetta agenzia è equivalente a quello delle altre strutture Inps della provincia.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i cristiani che vivono in Iraq temono per la loro sorte in quanto subiscono frequenti minacce da parte di fanatici musulmani;
la minaccia di cui sopra ha avuto già le sue vittime, tra cui un bambino di 10 anni;
la morte di questo bambino non rappresenta un episodio isolato, ma è, purtroppo, un esempio delle decine di attentati contro i cristiani che in questo momento si stanno verificando in Iraq -:
se il ministro interrogato intenda intervenire, presso il governo iracheno, affinché siano attivate iniziative di protezione a favore della comunità cristiana.
(4-11327)
È utile comunque sottolineare che l'ultimo rapporto ufficiale disponibile sulla situazione dei diritti umani in Iraq da parte dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani risale al 4 giugno 2004 e dedica al problema della libertà di credo religioso una sezione, nella quale viene espressa preoccupazione per i tentativi operati da alcuni leaders della maggioranza sciita, soprattutto nelle regioni meridionali del Paese di instaurare la sharia.
L'elaborazione del rapporto è ovviamente antecedente all'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite della risoluzione 1546 l'8 giugno 2004, che ha di fatto portato alla costituzione di un Governo provvisorio iracheno, che ha assunto, ai sensi della succitata risoluzione, l'impegno nei confronti della comunità internazionale a tutelare lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Come noto, risalgono all'agosto 2004 le prime notizie relative ad attentati compiuti contro chiese cristiane a Baghdad e Mossul, che avevano causato 17 morti. Il 16 ottobre 2004 a Baghdad 5 Chiese cristiane sono state oggetto di attentati con esplosivi, che non hanno tuttavia provocato vittime.
Agenzie di stampa e fonti locali riferiscono inoltre di attacchi diretti contro membri della comunità cristiana irachena, attacchi che avrebbero già provocato diverse vittime ed alimentato timori di persecuzioni all'interno della minoranza cristiana in Iraq. Tali timori, secondo esponenti della comunità cristiana in Iraq, avrebbero già provocato l'esodo di circa 40.000 persone verso la Siria.
Tensioni o forme di oppressione della libertà di credo religioso, non rappresentano purtroppo una novità in Iraq, considerate le ripetute denunce di abusi e violazioni che durante il regime di Saddam Hussein gli stessi organismi delle Nazioni Unite, ed in particolare il relatore Speciale della Commissione per i diritti umani sull'Iraq, avevano espresso nei periodici rapporti sia in sede di Commissione per i diritti umani di Ginevra che in sede di III Commissione dell'UNGA.
La legge amministrativa transitoria (TAL) varata dal nuovo Governo iracheno prevede espressamente agli articoli 42 e 13 l'eguaglianza di diritti e di trattamento davanti alla legge di tutti gli iracheni senza distinzione di genere, razza, nazionalità, opinione o credo religioso. L'articolo 7 della stessa legge pur proclamando l'Islam quale religione ufficiale dello Stato, garantisce a tutti gli individui libertà di credo e pratica religiosa. Sebbene pertanto si registrino tensioni fra le diverse comunità religiose presenti in Iraq, da parte delle Autorità dello Stato si può rilevare il pieno rispetto della libertà di religione e l'assenza di pratiche discriminatorie o persecutorie nei confronti di specifiche minoranze o gruppi religiosi.
In considerazione di quanto sopra, il Governo italiano continuerà a monitorare con attenzione la situazione delle comunità cristiane in Iraq: al riguardo si continuerà anche da parte nostra ad incoraggiare l'azione del Governo iracheno, che risulta già impegnarsi ai massimi livelli per assicurare condizioni di sicurezza accettabili in tutto il Paese ed a tutti i cittadini iracheni, di qualsiasi credo e appartenenza etnica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.
il 23 gennaio 2003 la Telecom Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria di avere avviato la cessione di un ramo d'azienda rappresentato dai servizi logistici alla TNT Logistics Italia s.p.a., in quanto ritenuti non strategici;
tale cessione interessa 338 lavoratori, 42 dei quali in Sicilia, per la maggior parte concentrati nel magazzino regionale di Termini Imerese;
ciò comporterebbe un ulteriore colpo mortale all'economia di un territorio già duramente provato dalla crisi FIAT;
la cessione viene effettuata, infatti, in favore di un'azienda che ha già dichiarato lo stato di crisi ponendo in CIGS circa 1000 lavoratori, chiudendo uno stabilimento sito a Torino con 400 lavoratori, e che ha fatto largo uso del subappalto;
non vi è nessuna certezza circa il destino dei lavoratori «ceduti» né circa il sito presso cui verranno impiegati;
la cessione del ramo di azienda, pertanto, appare solo un licenziamento camuffato e rivela la volontà della Telecom, sotto lo schermo della riorganizzazione per «famiglie professionali», di collocare lavoratori al di fuori dell'Azienda; a conferma di ciò, il progetto presentato prevede di mantenere alcune attività nonostante la prevista fuoriuscita del personale addetto a tali attività;
a partire dal 2000, la Telecom Italia ha, infatti, praticato una politica industriale incentrata sull'esodo di personale con svariati mezzi: mobilità volontaria, pensionamenti anticipati, cassa integrazione, nonché passaggi ad altre aziende del gruppo -:
se non intenda attivare un tavolo di concertazione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali affinché possano essere garantiti i livelli occupazionali.
(4-05630)
In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.
In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.
Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, leader nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed, in effetti le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi, sono state realizzate con partners di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2.000, su un organico del Gruppo in Italia di circa 80.000 unità.
In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50 per cento da Pirelli Real Estate e Manutencoop e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria, per un periodo definito, a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.
Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.
Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.
Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.
Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo, che si tratti di terziarizzazioni ed esternalizzazioni con lo scopo,
Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternalizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a eludere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir meno delle commesse.
Pertanto è intenzione del ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
in una recente intervista rilasciata al prestigioso periodico Time e ripresa dai più autorevoli organi di stampa di tutto il mondo, l'ex segretario al tesoro degli Stati Uniti, Paul ÒNeill, dimessosi a causa della sua contrarietà alla politica fiscale promossa dal Presidente Bush, ha dichiarato che «la guerra in Iraq fu decisa molto prima degli attacchi dell'11 settembre contro le torri gemelle e il Pentagono, in seguito ai quali gli Stati Uniti lanciarono ufficialmente la guerra globale contro il terrorismo e avviarono la politica del conflitto preventivo». L'ex segretario al tesoro riferisce, in particolare, che «sin dai primissimi giorni c'era la convinzione che Saddam Hussein fosse una persona cattiva e che dovesse essere cacciato» addirittura, sempre stando alla ricostruzione fornita da ÒNeill, risulta che il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca non si chiedesse perché fosse giusto invadere l'Iraq ma «la discussione era incentrata su come farlo... Con il Presidente che diceva "trovatemi il modo di farlo«";
risulta, inoltre, che molti mesi prima dei disastrosi attentati dell'11 settembre, sia la Casa Bianca che il Pentagono avessero preparato dossier sull'operazione militare di invasione dell'Iraq e sulla riorganizzazione dell'industria petrolifera del Paese una volta rovesciato il dittatore;
quanto alle armi proibite, il segretario ÒNeill avrebbe chiarito che si trattava soltanto di un pretesto per giustificare un'invasione pianificata da tempo e che durante la sua permanenza nell'amministrazione non avrebbe mai visto prove attendibili dell'esistenza di tali armi -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto narrato in premessa, ed in particolare se risulti loro che gli USA avessero pianificato l'invasione dell'Iraq prima dell'11 settembre, a prescindere dall'esistenza in quel Paese di armi di distruzione di massa e quali siano, comunque, le loro valutazioni sulla vicenda.
(4-08585)
L'intervento italiano in Iraq ha avuto ed ha una connotazione spiccatamente umanitaria assolutamente non identificabile con quello di natura belligerante svolto dagli Stati Uniti d'America e dalla Gran Bretagna nel periodo tra marzo ed aprile 2003. Tale aspetto risulta, peraltro, confermato dalla Risoluzione n. 1511 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che pone tra i suoi obiettivi anche la restituzione al popolo dell'Iraq dei poteri propri di un Paese democratico e l'assistenza per la ricostruzione e lo sviluppo dell'economia nel periodo di transizione.
L'azione del Governo è stata inoltre sempre protesa al sostegno della pace, così come evidenziato dal Presidente del Consiglio in tutti i passaggi parlamentari che hanno preceduto il conflitto.
In merito all'eventuale possesso di armi di distruzione di massa, il nostro Paese non aveva alcuna possibilità ed autorità per
Quanto al quesito se l'intervento armato in Iraq da parte degli USA sia stato pianificato in data antecedente all'11 settembre 2001, questo Ministero degli affari esteri, sentito anche il Ministero della difesa, non dispone di elementi informativi al riguardo.
(Risposta inviata il 30 novembre 2004)
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.
l'articolo 3 comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, interviene sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, tema introdotto nell'articolo 47 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che a sua volta modificava l'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257;
il comma 132 sopraddetto stabilisce che per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei suddetti benefici sia stato disposto l'obbligo di presentare domanda alla sede INAIL dì residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modalità di attuazione dell'articolo in oggetto, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici;
tali modalità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine già ampiamente scaduto;
gli uffici periferici dell'INAIL, nel tentativo di rispondere in modo adeguato alle legittime pressanti richieste degli aventi diritto, si trovano nella situazione di non aver norme di riferimento e di avere solo un termine di legge ormai scaduto per quella che sembra semplicemente inerzia da parte del Governo -:
per quali motivi il decreto in questione non sia stato ancora emanato, quali siano i motivi dei ritardo, ed entro quanto tempo si intenda provvedere al riguardo.
(4-09588)
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il 21 novembre scorso, Filcams-Cgil, Ugil e Fit-Cisl hanno protestato contro il licenziamento di quattro dipendenti della «World Ecological Services», società di servizi addetta alle pulizie dello stabilimento «Ergom» di Via de Roberto, a Napoli;
a giudizio dei sindacati, l'azienda ha usato «un atteggiamento a dir poco antidemocratico e antisindacale, prelevando dal posto di lavoro i lavoratori che a parere della «World» erano indicati come soggetti da mettere fuori dal mondo del lavoro, quattro lavoratori che non hanno più la possibilità, a causa dell'età avanzata, di poter dare il proprio sostegno economico alle rispettive famiglie»;
Rsa e dipendenti hanno chiesto «il ritiro immediato di tali provvedimenti che non portano nulla di concreto per nessuna delle parti in causa, ma creano ulteriore
se non intenda verificare quanto dichiarato dai sindacati circa i presunti comportamenti antisindacali dell'azienda.
(4-08202)
La World Ecological Service S.r.l., con sede legale in Torino, Via Sestriere 26, si interessa di servizi integrati per la produzione, ovvero di manutenzione, movimentazione materiali e pulizie tecniche in grandi apparati industriali, in particolare del settore automobilistico.
Detta attività viene svolta anche presso lo stabilimento Ergom Automotive S.p.A., ove la società in esame impiega, attualmente, un totale di 32 lavoratori.
Dagli accertamenti effettuati presso la sede è emerso che i licenziamenti, menzionati nell'interrogazione parlamentare in esame, sono stati revocati dalla stessa società, con nota del 21 novembre 2003, inviata alla FILMCAMS CGIL e alla UGL, a seguito della protesta e del conseguente sciopero, messo in atto dai dipendenti della stessa società.
Gli unici licenziamenti effettuati dalla World Ecological Service, sono avvenuti il 13 gennaio 2004, ma solo per l'intervenuta scadenza dei contratti a termine, stipulati il 14 gennaio 2003 per la durata di dodici mesi.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
alla «Vir valvondustria Spa» di Valduggia (Vercelli), che produce valvolame e che occupa circa 110 dipendenti, il 28 febbraio scorso tre operai hanno ricevuto la lettera di licenziamento con decorrenza dal 1 marzo;
secondo notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che l'ultimo incontro con la direzione, durante il quale erano stati preannunciati quattro esuberi, si era concluso con l'accordo di valutare la possibilità di ridistribuire i posti in discussione all'interno dell'azienda oppure, in alternativa, di ricorrere all'istituto della mobilità;
le suddette lettere di licenziamento hanno colto i sindacati di sorpresa, tanto che il 2 marzo scorso è stata indetta un'assemblea generale dei lavoratori durante la quale si stabiliranno le misure da adottare, tra le quali si ipotizza il ricorso allo sciopero con picchetti ai cancelli, allo scopo di ottenere la revoca dei tre licenziamenti -:
se non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di ripristinare un corretto e rispettoso rapporto tra le parti, capace di salvaguardare il posto di lavoro e i diritti dei lavoratori e utile a garantire un futuro certo e sicuro all'azienda stessa.
(4-09169)
La «VIR valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.», di Valduggia (Vercelli) è un'azienda che opera nel settore del valvolame, destinato all'impiantistica idraulica, settore che da qualche tempo è in crisi a causa della concorrenza dell'industria cinese.
Secondo quanto riferito dal responsabile della società, ferma restando la crisi del settore, alcuni importanti clienti hanno iniziato ad acquistare soltanto componenti da assemblare in proprio e non più valvole assemblate. Pertanto, per migliorare la competitività, l'azienda ha introdotto dei sistemi automatici di pre-assemblaggio ed ha informato le organizzazioni sindacali, nel corso di un incontro tenutosi il 24 febbraio 2004, di voler ricorrere ad una
Il 27 febbraio 2004, la società ha inviato le lettere di licenziamento per tre dipendenti.
Le rappresentanze sindacali hanno manifestato perplessità in ordine a tale decisione ipotizzando in alternativa l'inserimento dei lavoratori in esubero in altri reparti produttivi, dove è frequente il ricorso al lavoro straordinario, oppure di avviare la mobilità.
In data 28 maggio 2004, una lavoratrice tra i dipendenti licenziati ha concluso un accordo con la società, in sede sindacale, con il quale ha accettato un emolumento a titolo di rimborso per la risoluzione del rapporto.
Il 17 giugno 2004 ed il 22 luglio 2004, si sono svolti due tentativi di conciliazione, presso la direzione provinciale del lavoro di Vercelli, per il licenziamento dei restanti lavoratori, ma in entrambi gli incontri non è stato raggiunto alcun accordo.
Da ultimo, per completezza di informazione, la predetta direzione precisa che un lavoratore tra i licenziati, ha trovato una occupazione a tempo determinato, per 8 mesi, presso un'altra industria della zona.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
nel gruppo Telecom Italia continua la corsa alle esternalizzazioni, con un ritmo impressionante e preoccupante: dal primo marzo, ad esempio, 258 dipendenti sono passati da Telecom a Telepost, società fondata nel gennaio di quest'anno, con un capitale sociale di 30 mila euro;
all'interno di Telecom il settore più colpito dal fenomeno dell'outsourcing è quello del facility management, ossia tutto ciò che riguarda servizi accessori come la gestione degli immobili o della corrispondenza, dove, già nel mese di dicembre 2003, 161 lavoratori di Tim, 46 di Finsiel e 50 di It Telecom erano passati alla Emsa, società prima in liquidazione e poi in ristrutturazione per creare una nuova azienda che si occupa di attività prima gestite dall'interno;
a parere dell'interrogante, tali procedure avvengono oramai da parecchio tempo ed ora con la legge di riforma del mercato del lavoro rischiano di aumentatete ulteriormente;
sono in atto scioperi e proteste da parte dei lavoratori della Telecom e da sindacati di categoria per contestare il taglio dei posti di lavoro e le esternalizzazione dei servizi -:
quali azioni il Ministro interrogato intenda avviare per salvaguardare i posti di lavoro e le professionalità che insistano presso Telecom Italia e che rischiano di essere cedute senza garanzie, ma anzi a danno dei lavoratori, degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e dei servizi resi agli utenti.
(4-09778)
In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.
In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.
Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, leader nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed, in effetti le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi, sono state realizzate con partners di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2.000, su un organico del gruppo in Italia di circa 80.000 unità.
In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50 per cento da Pirelli Real Estate e Manutencoop e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria, per un periodo definito, a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.
Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.
Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.
Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.
Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo, che si tratti di terziarizzazioni ed esternalizzazioni con lo scopo, una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.
Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternalizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a eludere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir meno delle commesse.
Pertanto è intenzione del ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
la direzione della società «Nuova Magrini» di Cairo Montenotte (Savona), che ha stabilimenti anche a Stezzano (Bergamo) e a Battaglia Terme (Padova), produttrice di trasformatori elettrici, ha annunciato il licenziamento complessivo di 52 dipendenti, divisi su tutti e tre gli stabilimenti;
la società fa parte del gruppo «Va-Tech T&D», che conta 7.500 addetti con 850 esuberi dichiarati;
da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che l'azienda ha annunciato alle stesse organizzazioni sindacali l'indisponibilità ad accedere a qualsivoglia strumento alternativo -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori interessati, al fine di scongiurare la suddetta decisione aziendale, individuando, insieme alla parti in causa, soluzioni capaci di garantire gli attuali livelli occupazionali e utili ad assicurare una piena continuità produttiva ai tre stabilimenti.
(4-10027)
La società Nuova Magrini Galileo S.p.A., con sede legale in Stezzano ed unità operative in Battaglia Terme (Pordenone) e Cairo Montenotte (Savona) che occupa, attualmente, n. 432 dipendenti, di cui 169 operai e 263 impiegati, ha sottoscritto con la rappresentanza sindacale unitaria aziendale due verbali d'accordo, presso le sedi dell'Unione Industriali delle province di Bergamo e di Savona, in data 2 giugno 2004 e 1o luglio 2004, nei quali si evidenzia la necessità del riassetto produttivo per tutti gli stabilimenti, a causa di un continuo acuirsi della crisi di mercato in cui opera la stessa società e che ha investito tutto il settore dell'energia elettrica.
Sono state stabilite, sulla base di quanto sopra, le seguenti soluzioni atte a gestire le problematiche occupazionali emerse al conseguente esubero di 52 lavoratori iniziali, ridotti a 51, tenendo conto della volontarietà del personale:
n. 9 unità impiegatizie delle sede di Stezzano (Bergamo);
n. 20 unità impiegatizie dello stabilimento di Battaglia Terme (Pordenone);
n. 12 unità operaie dello stabilimento di Battaglia Terme (Pordenone);
n. 10 unità impiegatizie dello stabilimento di Cairo Montenotte (Savona).
Allo scopo di attenuare le conseguenze del provvedimento e di facilitare la spontanea adesione degli interessati, sono stati previsti incentivi economici.
L'accordo prevede inoltre che i lavoratori in esubero, che accetteranno il passaggio da impiegato ad operaio, potranno essere esclusi dalle procedure di mobilità conservando il posto di lavoro e mantenendo il trattamento retributivo maturato. Sembra vi sia una certa disponibilità, da parte di alcuni lavoratori, ad accettare l'accordo di «demansionamento» per salvaguardare il posto di lavoro.
I rappresentanti della direzione aziendale hanno rappresentato che la riorganizzazione degli uffici e l'introduzione di nuovi sistemi di gestione informatica delle attività, hanno comportato un'eccedenza di personale impiegatizio non ricollocabile in altri settori dell'attività amministrativa e di gestione.
Si fa presente, infine, che i sindacati hanno espresso il timore che la fuoriuscita di un elevato numero di dipendenti possa comportare difficoltà nella gestione tecnica ed amministrativa dell'azienda con possibili future ripercussioni sulla produzione ed è stato evidenziato che, a fronte di una asserita eccedenza di personale impiegatizio, negli ultimi mesi hanno preso servizio tre nuovi impiegati ed altrettanti pare siano prossimi all'assunzione.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
nei giorni scorsi, i dieci dipendenti dell'impresa «Homega gmbh» di Bronzolo, in provincia di Bolzano, che operava nel settore della carpenteria in tetto, sono giunti sul posto di lavoro ed hanno trovato la porta chiusa, perché senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione il datore di lavoro li ha lasciati letteralmente sulla strada;
da notizie provenienti da ambienti sindacali, a cui i lavoratori si sono rivolti, si apprende che dopo una rapida verifica eseguita presso il Tribunale di Bolzano è stato accertato che l'azienda era stata dichiarata fallita il 5 maggio scorso;
i lavoratori sono in arretrato dei salari relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2004, oltre al trattamento di fine rapporto e, in aggiunta, per quei lavoratori che erano inquadrati con il contratto dell'edilizia (ad una parte veniva applicato quello del legno) sono stati riscontrati diversi mesi di arretrato per quanto all'accantonamento non versato alla Cassa Edile di Bolzano (tredicesima e ferie) -:
se non ritenga opportuno intervenire per quanto di competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori coinvolti, che, all'improvviso, si sono trovati senza lavoro, consentendo ai suddetti lavoratori di entrare in possesso delle loro spettanze arretrate e del loro regolare trattamento di fine rapporto.
(4-10064)
La ditta Homega S.r.l., specializzata nella fabbricazione di elementi di carpenteria e falegnameria per l'edilizia, è stata dichiarata fallita il 5 maggio 2004.
Il curatore fallimentare ha inviato a tutti gli otto dipendenti le relative lettere di licenziamento, a far data dal 5 maggio 2004.
Attualmente, il predetto curatore fallimentare sta per presentare l'istanza per la vendita dei beni posti sotto sequestro e sta, nel contempo, procedendo alla riscossione di diversi crediti.
Per quanto riguarda gli otto lavoratori, la provincia ha precisato che tutti hanno trovato una nuova occupazione, mentre non si hanno notizie del lavoratore cittadino comunitario, che si presume possa essere rientrato nel Paese d'origine.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
il 14 giugno 2004 è stata annunciata dai vertici aziendali ai rappresentanti sindacali di categoria il licenziamento di una quarantina di lavoratori e la chiusura definitiva dello stabilimento della «Demont» di Trieste, azienda specializzata nell'arredamento navale controllata dal gruppo Delle Piane con altri insediamenti a Genova e Marghera (Venezia);
la decisione, che, secondo i rappresentanti della Rsu, che si sono subito riuniti in assemblea permanente in attesa di un incontro con la proprietà, è giunta del tutto a sorpresa ed è stata comunicata durante un incontro con la direzione, assente la proprietà che in un primo momento aveva, invece, annunciato la sua presenza;
a determinare la scelta della proprietà, secondo fonti sindacali, sarebbero stati la progressiva terziarizzazione del lavoro, sempre più spesso affidato in subappalto, e problemi legati alla sede dello stabilimento triestino, che il gruppo ha in affitto -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, al fine di scongiurare così la chiusura dello stabilimento e il licenziamento dei 40 lavoratori, individuando insieme alle parti soluzioni alternative a quelle annunciate dai vertici aziendali e utili a garantire gli attuali livelli occupazionali e un certo e sicuro futuro produttivo allo stabilimento stesso.
(4-10243)
Dall'esito degli accertamenti è emerso che la suddetta società ha in organico n. 7 impiegati, n. 26 operai e n. 2 apprendisti, per un totale di n. 31 uomini e 4 donne.
In data 14 giugno 2004, la società ha richiesto la messa in mobilità per 29 lavoratori, di cui 25 uomini e 4 donne.
Tale decisione, secondo quanto affermato dalla società DEMONT S.r.l., è imputabile
Il 29 luglio 2004, ha avuto luogo la consultazione sindacale, ma non è stato raggiunto alcun accordo; pertanto, il 31 agosto 2004, si è tenuto un ulteriore incontro presso la provincia di Trieste.
In quella sede è stato sottoscritto un verbale di accordo, che prevede la mobilità per n. 20 lavoratori, di cui 3 impiegati e 17 operai. I restanti 9 lavoratori saranno, invece, trasferiti all'altra unità produttiva di Monfalcone, secondo le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'azienda.
Al suddetto personale sarà erogato, per la durata di 6 mesi, una indennità mensile di euro 200 lordi, a titolo di rimborso spese.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
decine e decine di ex dipendenti del Banco di Napoli hanno contestato da oltre un anno per lettera all'Inps e al Banco di Napoli che il trattamento di quiescenza a loro dovuto era di entità superiore a quello liquidato, tra l'altro perché calcolato su un periodo di lavoro di durata inferiore a quello effettivamente prestato;
l'illegittima decurtazione è mediamente della misura di 150 euro mensili;
è indecoroso che l'Inps non abbia ancora dato alcun riscontro nonostante la pubblica funzione svolta ed è altrettanto censurabile che il Banco di Napoli nemmeno risponda ai suoi ex dipendenti nonostante che il Banco di Napoli sia stato salvato dal fallimento grazie a 2.000 miliardi di vecchie lire a suo tempo versati dallo Stato e prelevati dai fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno;
per risolvere la questione basterebbe infatti che venisse dedicata solo qualche ora alla verifica ed al ricalcalo di quanto dovuto -:
se intenda intervenire perché sia posto riparo ad una ingiustizia economica e sociale che colpisce i pensionati che altrimenti non avrebbero altra strada da percorrere che quella giudiziaria con inutili quanto evitabili maggiori oneri per l'Inps.
(4-07866)
L'istituto ha costituito un gruppo misto di lavoro che dal gennaio 2003 ha iniziato la sua attività affrontando una giacenza di circa 8000 pensioni da riliquidare.
Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sono state calcolate nuovamente le pensioni di coloro che hanno lasciato il lavoro a partire dal 10 agosto 1990, per i quali il banco provvedeva ad erogare un trattamento provvisorio.
In considerazione, comunque, delle peculiari problematiche della materia e delle notevoli difficoltà incontrate, anche a livello normativo, ed al fine di venire incontro alle aspettative degli interessati, fin dal dicembre scorso, in accordo con i responsabili del summenzionato banco, si è deciso di incrementare il numero dei componenti del gruppo di lavoro.
Il citato gruppo misto di lavoro ha ultimato sia la definizione delle posizioni di quanti hanno lasciato il lavoro entro il 2002, sia di coloro che hanno usufruito del prepensionamento fino all'intero mese di marzo 2004.
Attualmente, restano da esaminare circa 1000 domande, ossia quelle che necessitano di una integrazione contributiva con versamenti volontari da parte del Banco di Napoli e circa 1800 pensioni di reversibilità.
Per entrambe queste categorie, comunque, è in pagamento un trattamento provvisorio da parte del Banco di Napoli.
Colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il personale impiegato con contratto di formazione lavoro, attualmente alle dipendenze dell'INPS della provincia di Vicenza, rappresenta quasi il 10 per cento del totale;
si tratta di 24 giovani che per la professionalità e le competenze maturate dopo un proficuo ed intenso periodo di formazione, sono ben inseriti nel lavoro di servizio della Sede Provinciale e delle Agenzie presenti in tutto il territorio. La loro mancata conferma porterebbe ad una grave menomazione dell'organico delle Sedi di Vicenza e ad un conseguente ritardo nelle prestazioni dei servizi ai cittadini;
l'assunzione con contratto di formazione lavoro è stata effettuata a seguito di procedura concorsuale nel 2001 ed una volta scaduti i termini del contratto, il personale si è visto prorogare gli stessi di anno in anno;
con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, è prevista la possibilità anche per l'INPS, di procedere all'assunzione di personale, in deroga al divieto imposto dall'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
gli interpellanti sono venuti a conoscenza che è intenzione dell'Ente assumere la maggior parte delle 190 unità previste dal decreto del Presidente della Repubblica (come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004) presso la sede centrale. Se così fosse le sedi periferiche si troverebbero a dover gestire nuovamente delle situazioni di emergenza come sopra descritto -:
come il Governo intenda intervenire affinché il personale attualmente impiegato con contratto di formazione lavoro presso l'ente citato rientri nel contigente per cui il decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, prevede l'assunzione a tempo indeterminato.
(4-11414)
A conclusione delle procedure selettive il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 526 del 29 ottobre 2002 ha approvato le relative graduatorie regionali e con successiva determinazione del Direttore centrale sviluppo e gestione risorse umane n. 938 del 5 novembre 2002 sono state conferite le nomine ai vincitori che hanno sottoscritto il contratto di lavoro in data 26 novembre 2002, per la durata di un anno. Allo scadere del contratto, le unità interessate non hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto in quanto la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) al
Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, l'INPS è stato autorizzato ad assumere, in deroga al blocco delle assunzioni, 190 unità di personale nel limite di euro 816.616 per l'anno 2004 e, a regime, per una spesa pari a euro 3.916.875 per l'anno 2005. Ciò a fronte di una richiesta di n. 700 assunzioni presentata dall'Ente, comprensiva della conversione dei contratti di formazione lavoro attualmente in essere.
La concessione di una deroga parziale, seppur giustificata nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha ingenerato, comprensibilmente, preoccupazioni nel personale dipendente, nonostante nel disegno di legge finanziaria per il 2005, all'articolo 15, comma 6, sia già prevista una ulteriore proroga dei contratti medesimi sin dal 31 dicembre 2005.
La mancata stabilizzazione dei contratti di formazione e lavoro potrebbe in futuro compromettere la situazione, peraltro assai critica dal punto di vista della carenza organica di personale, delle strutture territoriali produttive presso le quali opera la quasi totalità del personale suindicato (490 unità a fronte di 82 che operano presso la Direzione Generale) che svolge funzioni di impatto diretto con l'utenza.
In relazione a ciò, al fine di rappresentare la grave situazione di precarietà lavorativa di tale personale, nonché il livello di conflittualità che si è determinato, il Consiglio di Amministrazione dell'istituto ha adottato in data 20 ottobre un ordine del giorno inoltrato ai Presidenti di Camera e Senato, al presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in cui chiede al Parlamento e al Governo uno specifico provvedimento legislativo volto a trasformare i contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato.
L'INPS, peraltro, ritiene che, in seguito alle nuove competenze affidate all'istituto dalla legislazione vigente in materia previdenziale esistono effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio per procedere alla conversione di tutti i contratti di formazione e lavoro in essere, anche al fine di evitare potenziali disparità di trattamento.
Per quanto concerne, infine, la scelta delle 190 unità previste dal succitato decreto del Presidente della Repubblica a seguito di preoccupazioni manifestate dalla componente sindacale dell'istituto, è in corso la fase di concertazione, così come prevista dall'articolo 6 del C.C.N.L. 1999/2001, che si concluderà a breve e nell'ambito della quale la delegazione trattante ha espresso la volontà di evitare frammentazione all'interno di categorie omogenee di lavoratori.
Considerato che la conversione delle 450 unità di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, inquadrati nell'area B-posizione B1, comporta una spesa annua a regime pari a euro 10.328.199,80 e che le medesime unità sono dislocate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, gli elementi ostativi alla conversione delle 24 unità assegnate alla regione Veneto sono rappresentati dalla incapienza del budget assegnato all'Istituto con il decreto del Presidente della Repubblica citato e dalla volontà dell'Ente di non creare sperequazioni tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria e dislocati nelle regioni citate.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Alberto Brambilla.
la Telecom Italia nel suo piano industriale 2002-2004 ha previsto e già avviato
la Telecom Italia ha inserito, nel marzo 2002 i lavoratori facenti parte del settore «Rete a vendita» in una nuova organizzazione denominata «logistica», ampliando la platea da 250 addetti a 420, successivamente ridotti a 338;
la Telecom Italia ha ufficializzato l'accordo con la TNT Logistics per il passaggio a quest'ultima dei 338 lavoratori;
la TNT Logistics sta attuando, contestualmente, un piano di ridimensionamento aziendale mettendo in cassa integrazione oltre 700 lavoratori -:
se il Ministro non intenda intervenire, previo incontro con le organizzazioni sindacali, affinché possa essere chiarito il futuro di Telecom Italia, in particolare gli assetti organizzativi e societari, poiché il Piano Industriale concordato con le organizzazioni sindacali stesse il 27 maggio 2002 è stato messo in discussione, anche perché possa essere assicurato in tutti i casi, ai lavoratori trasferiti presso la TNT Logistics, sia la garanzia per il posto di lavoro che uguali condizioni contrattuali, previdenziali e pensionistiche.
(4-05568)
In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.
In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.
Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, leader nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed, in effetti le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi, sono state realizzate con partners di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2000, su un organico del gruppo in Italia di circa 80.000 unità.
In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50 per cento da Pirelli Real Estate e Manutencoop e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria, per un periodo definito, a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.
Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.
Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.
Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.
Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo che si tratti di terziarizzazioni
Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternatizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a eludere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir meno delle commesse.
Pertanto è intenzione del ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Maurizio Sacconi.
il decreto-legge 25 settembre 2001 n. 224, n. 351 «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e sviluppo dei fondi comuni di investimento mobiliare» e il decreto ministeriale 21 novembre 2002 «Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolizzazione» dettano le condizioni di alienazione dei beni di svariati enti tra i quali l'INPDAP;
l'INPDAP sta procedendo all'alienazione di numerose abitazioni situate al Lido di Venezia;
all'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 351 si stabilisce che «Fino alla rivendita dei beni immobiliari trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi individuati ai sensi del comma 1, lettera d) sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente»;
i citati immobili situati al Lido di Venezia, per le parti comuni esterne presentano evidenti segni di fatiscenza e di mancata manutenzione nel tempo da parte dell'INPDAP;
risulta all'interrogante che la comunicazione inviata agli inquilini per sollecitare l'esercizio nel diritto di opzione per l'acquisto afferma che: «L'immobile offerto verrà venduto (...) nello stato di fatto e di diritto esistente, come visto e piaciuto, con l'accettazione integrale della situazione edilizia ed urbanistica in essere del bene e l'assunzione di tutti gli eventuali oneri...»;
questa soluzione aumenta, nei fatti, sensibilmente, il costo finale dell'alloggio -:
se il Ministro non intenda intervenire affinché, nella determinazione del valore di acquisto degli alloggi non venga scorporato il costo dei necessari restauri, costo da determinarsi attraverso una perizia effettuata da tecnici di comune gradimento.
(4-07456)
Gli immobili in questione consistono in 5 palazzine suddivise complessivamente in n. 134 unità residenziali, oltre a diverse unità commerciali, situate in Via Sandro Gallo ed in Via Loredan, al Lido di Venezia.
L'istituto conferma che i predetti immobili necessitano di interventi manutentivi rilevanti ed, infatti, era stato già da tempo redatto un apposito progetto di ristrutturazione.
L'istituto, nel frattempo, in previsione della dismissione del complesso immobiliare in questione, fin dall'anno 2000, aveva promosso una serie di incontri con l'associazione degli inquilini Inpdap e con i
Nel corso delle riunioni sono state ricercate realistiche possibilità di accelerare le alienazioni, di affidare la ristrutturazione del complesso agli stessi inquilini (a far data dalla titolarità ad agire in qualità di proprietari), nonché di consentire loro l'accesso alle provvidenze previste dalla legge speciale su Venezia ed, infine, di concretizzare l'impegno dell'Inpdap, attraverso la consegna del progetto di ristrutturazione.
Per quanto riguarda, poi, la diminuzione del prezzo di vendita conseguente al necessario restauro, l'istituto precisa che sono state redatte due stime, da parte dell'agenzia del territorio - ufficio provinciale di Venezia - servizio estimativo. In particolare, la seconda stima, del 16 luglio 2003, è stata redatta appositamente per comprendere nella valutazione i lavori di ripristino, necessari a causa dello stato di degrado del complesso immobiliare.
L'Inpdap, da ultimo, fa presente che gli immobili in argomento sono stati acquistati in opzione, nel mese di settembre 2003, da una percentuale di inquilini superiore all'8 per cento.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - in questi giorni sta inviando a centinaia di aziende di Brindisi e provincia, delle lettere, con le quali si chiedono chiarimenti su presunte anomalie riscontrate (ma non verificate), su denunce retributive regolarmente compilate dai consulenti del lavoro;
a detta dell'INAIL in tali dichiarazioni ci sarebbero delle incongruenze nei dati dichiarati dalle stesse aziende tramite i propri professionisti. In alcuni casi si contesta addirittura la mancata dichiarazione di retribuzioni per l'anno 2003, pur in presenza di regolari e legittime dichiarazioni salariali presentate secondo le vigenti disposizioni di legge ed in base a precise istruzioni emanate dallo stesso Istituto;
risulta all'interrogante che l'iniziativa dell'INAIL oltre a provocare inutili allarmismi alle aziende interessate, starebbe costringendo i consulenti del lavoro ad attivare tutte le procedure di legge per affermare la correttezza assicurativa e contributiva dei propri clienti, con grave dispendio di energie lavorative per la stessa categoria professionale e per lo stesso Ente Pubblico e con un improduttivo aggravio di spese per la pubblica amministrazione -:
se nessun dirigente dell'INAIL si sia preoccupato di verificare preventivamente l'intera operazione, che, secondo l'interrogante, risulta a dir poco sproporzionata nei numeri e nei fatti, atteso che se al contrario, fosse veritiera, porterebbe alla conclusione che esiste in città e nell'intera provincia di Brindisi un altissimo numero di aziende che denunciano retribuzioni false e di conseguenza si riscontrerebbe una forte e preoccupante evasione previdenziale;
se sia corretto che l'INAIL convochi tutti i responsabili delle 1.500 aziende presso la propria sede per avere una risposta che, invece, dovrebbe trovare a monte verificando i dati in suo possesso.
(4-10428)
Le lettere che la sede Inail di Brindisi sta inviando, peraltro in maniera assolutamente mirata, sono dirette a sollecitare le aziende destinatarie a ripetere un adempimento già assolto, bensì solo invitarle a chiarire alcune situazioni apparentemente anomale.
Si tratta, in particolare, di quelle aziende che per l'anno 2003 hanno dichiarato di non avere erogato retribuzioni imponibili ai fini INAIL, affermando in tal modo, indirettamente, di non avere persone da assicurare.
In questi casi il provvedimento conseguente dovrebbe essere la cessazione d'ufficio delle posizioni assicurate, con gravi riflessi negativi per le aziende stesse, laddove tale provvedimento risultasse successivamente immotivato.
Per questa ragione la sede di Brindisi, anche sulla scorta di esperienze passate, ha ritenuto di dover chiedere ulteriori chiarimenti, favorendo in questo modo la possibilità di sanare eventuali errori commessi nella compilazione delle dichiarazioni in questione.
L'istituto precisa, quindi, che l'intento è di rendere un servizio utile e qualitativamente adeguato all'utenza.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'interrogante è venuta a conoscenza del fatto che nella provincia di Venezia alcuni dirigenti scolastici pensionati del 2001 e del 2002:
a) hanno usufruito, dal momento in cui sono andati in pensione sino al febbraio 2004, di un trattamento pensionistico calcolato in base al contratto del comparto scuola precedente a quello attuale dell'area V della dirigenza scolastica, sebbene sono andati in pensione in vigenza dell'ultimo contratto area V;
b) gli istituti preposti all'erogazione della pensione, CSA di Venezia e Inpdap hanno, infatti, impiegato ben tre anni per definire il loro trattamento pensionistico secondo il contratto dirigenti dell'area V: la determinazione della nuova pensione è infatti datata febbraio 2004;
c) l'Inpdap di Venezia Mestre, nonostante la già rilevante attesa, ha comunicato agli interessati, sempre e solo verbalmente, che, dal momento in cui le pratiche sono definite e transitano all'ufficio liquidatore al momento dell'erogazione effettiva di quanto dovuto, saranno necessari altri tre anni di attesa, e cioè fino al 2007;
d) risulta con certezza che i tempi di attesa negli altri uffici provinciali Inpdap delle regione Veneto si aggirano mediamente intorno ai tre mesi;
e) per stessa ammissione verbale del direttore dell'ufficio della sede Inpdap di Venezia questa situazione coinvolgerebbe circa 5.000 lavoratori -:
se non ritenga inaccettabile un'attesa di tale entità per ottenere il riconoscimento pieno dei diritti pensionistici;
se non giudichi inammissibile la disparità di trattamento cui sono sottoposti coloro che dipendono dall'Inpadp della provincia di Venezia rispetto ai loro colleghi di altre province;
se non ritenga assolutamente necessario intervenire nelle sedi opportune affinché le cause di tali, inaccettabili, ritardi vengano rimossi e vengano resi esecutivi i decreti di inquadramento emessi a febbraio 2004.
(4-10226)
Con riferimento al personale del comparto scuola, si fa presente che con circolare n. 35 del 7 giugno 2004 sono state fornite, alle sedi periferiche dell'Inpdap, istruzioni per la riliquidazione, da disporsi entro il corrente anno con il pagamento degli arretrati, dei trattamenti pensionistici del personale già cessato dal servizio avente titolo alla rideterminazione della pensione, dirigenza compresa.
Tale obiettivo può essere raggiunto in quanto la nuova procedura amministrativa ed informatica in uso consente di trasformare con immediatezza il flusso informatico
Per quanto riguarda, poi, il primo punto dell'atto parlamentare in oggetto, concernente soltanto tre dirigenti scolastici, l'Inpdap ha fatto presente che il CSA di Venezia ha comunicato elementi utili alla riliquidazione delle rispettive pensioni con un ritardo di uno o due anni agli uffici dell'istituto, i quali hanno, comunque, provveduto agli adempimenti di competenza entro i tre mesi prescritti dalla normativa vigente in materia.
Per quanto attiene, più in generale, allo smaltimento dell'arretrato pensionistico esistente presso la sede di Venezia, ereditato, peraltro, con il passaggio delle ex direzioni provinciali del tesoro all'Inpdap e relativo soprattutto ai provvedimenti di variazione nel pagamento delle rate di pensione, nello scorso anno è stato attivato un programma di sostegno operativo sulla predetta linea di attività.
Attraverso tale programma, nell'ambito del compartimento, l'arretrato è sensibilmente diminuito, mentre la sede Inpdap di Venezia è riuscita a far fronte soltanto alle pensioni correnti, a causa dello squilibrio fra risorse disponibili e carico annuo di pratiche.
Stante la carenza di organico che, caratterizza, in generale, le sedi del compartimento triveneto, il sostegno alla sede di Venezia ha trovato oggettivi limiti nelle ridotte risorse di personale professionalmente qualificato a trattare la materia.
L'Inpdap, infine, ritiene che, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui alla citata circolare n. 35 del 2004, possano essere rapidamente risolti tutti i casi pendenti con la contestuale eliminazione dell'arretrato pensionistico.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.