Allegato B
Seduta n. 560 del 15/12/2004


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ANNUNZIATA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della difesa, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la grave vicenda delle armi chimiche affondate nell'Adriatico, emersa nel febbraio del 2001 a seguito della brillante inchiesta svolta dal giornalista de l'Espresso, Primo Di Nicola, suscitò allora vivo allarme e profonda inquietudine nell'opinione pubblica;
tale vicenda assunse aspetti ulteriormente drammatici nel maggio dello stesso anno allorché scoppiò il caso clamoroso delle centinaia di «bombe a grappolo», caricate con uranio 238, fosforo, tritolo ed altre sostanze chimiche, sganciate in tutto l'Adriatico dai bombardieri NATO durante la crisi del Kosovo;
i suddetti eventi richiesero da parte del nostro Paese un impegno straordinario di uomini, mezzi e risorse economiche per operare la bonifica delle aree contaminate e per attivare misure di protezione sanitaria delle popolazioni interessate;
gli interventi di bonifica delle acque del mar Adriatico conclusesi nell'agosto del 2001, nonostante le dichiarazioni dei vertici della Marina militare, che garantirono il raggiungimento di un grande coefficiente di sicurezza, lasciarono gravi ombre su tutta l'operazione, contraddistinta sia dal segreto militare che da un'evidente impreparazione ad affrontare un'emergenza prevista e determinata dagli stessi organismi militari;
ancora oggi rimane sconosciuto il numero effettivo, la tipologia degli ordigni ritrovati e le modalità dell'intervento che presentava nella sua operatività seri rischi di devastare ed inquinare a tempo indeterminato l'ecosistema adriatico -:
se non ritenga necessario ed opportuno rendere note, le modalità e i risultati degli interventi di bonifica all'epoca effettuati;
se, successivamente agli interventi di bonifica sopra indicati sia stato attuato un opportuno piano di monitoraggio del mare Adriatico, al fine di rilevare un eventuale persistente inquinamento chimico o radioattivo delle aree interessate;
se, e quali verifiche vengono effettuate per accertare la presenza di eventuali anomalie dei prodotti ittici sbarcati nei porti adriatici, sia per la radioattività superiore alla norma, sia per la presenza di sostanze chimiche tossiche;
se, e quali misure sono state adottate per scongiurare il ripetersi dei gravi episodi verificatisi in passato, al fine di garantire, in quest'area e anche in altre aree del Paese soggette agli stessi «rischi» di inquinamento (vedi Sardegna), la piena sicurezza per l'ambiente e per la salute dei cittadini.
(4-09873)

Risposta. - L'amministrazione della difesa ha sempre tenuto nella debita considerazione il tema della salvaguardia dell'ecosistema del mare Adriatico, nel quadro di tutti gli interventi opportuni ed idonei a bonificare le aree interessate dalla presenza di ordigni.
Nel merito, si precisa che le operazioni di bonifica svolte dalla marina militare


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italiana e da unità della NATO, nel periodo compreso fra il 1999 ed il 2001, sono state effettuate nell'intero bacino del mare Adriatico.
Si è trattato di un'intensa attività di Contro misure mine (CMM), finalizzata ad eliminare, per quanto possibile con le tecnologie disponibili, il rischio dovuto alla presenza di ordigni sul fondo marino.
Nel corso delle operazioni di bonifica, per motivi di sicurezza, il brillamento degli ordigni è stato effettuato adottando distinte procedure. È stata posta, inoltre, ogni attenzione per la salvaguardia dell'ecosistema marino.
Infatti, prima di ogni brillamento, si è provveduto a:
a) impiegare, apposite microcariche per il preventivo allontanamento della fauna ittica;
b) circoscrivere le zone interessate alle operazioni di brillamento, con barriere di bolle gassose volte a limitare le conseguenze dell'onda d'urto provocata dall'esplosione.
L'attività di bonifica ha consentito di localizzare e neutralizzare, a mezzo brillamento, diverse bombe che potevano costituire un pericolo per la navigazione.
È di tutta evidenza, quindi, l'importante attività a salvaguardia della sicurezza della navigazione che la marina militare italiana assicura scrupolosamente e costantemente, svolgendo, ad integrazione dei predetti interventi di bonifica, operazioni di sorveglianza dei fondali sulle principali rotte e linee di comunicazione marittime.
Tutto ciò viene svolto nel più ampio quadro della piena sicurezza per l'ambiente e per la salute dei cittadini.
Al riguardo, il ministero della salute ha comunicato che dai controlli effettuati dalle competenti autorità in materia, non è emerso alcun superamento della radioattività rispetto alla norma, sia per ciò che attiene alle matrici alimentari che per quanto concerne l'ambito ambientale.
Infine, in relazione a quanto ipotizzato dall'interrogante sui «rischi di inquinamento» in altre aree del Paese, si sottolinea che le attività addestrative vengono preventivamente valutate ed autorizzate solo dopo un esame dell'impatto ambientale e previa consultazione del Comitato misto paritetico costituito presso le regioni, ai sensi della legge n. 898/1976.
Inoltre, qualsiasi attività esercitativa è soggetta ad una rigorosa applicazione di specifiche norme tese a tutelare gli aspetti di sicurezza e di impatto ambientale.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

ARRIGHI e VILLANI MIGLIETTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la tutela del risparmio è direttamente tutelato dalla Carta fondamentale della Repubblica italiana. Recita infatti l'articolo 47 della Costituzione: «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese;
per quanto riguarda gli investimenti in valori mobiliari (azioni, obbligazioni) la legge fondamentale è il Testo unico della Finanza (Tuf), il decreto legislativo 58 del 1998, che attribuisce i poteri di vigilanza e controllo a Banca d'Italia e Consob, stabilendo, altresì, rigide regole per l'emissione di valori mobiliari e la loro sottoscrizione da parte dei risparmiatori (articolo 94 e seguenti del Tuf);
nonostante queste regole, permangono i rischi anche sociali, connessi all'operato di alcuni emittenti di valori mobiliari. I recenti e clamorosi casi che hanno proiettato l'Italia sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali, sono il campanello d'allarme più evidente di quanto possa avvenire nel mondo del risparmio;


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i crac Cirio, Parmalat, Giacomelli, Finmatica, hanno ridotto sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori, nonostante si trattasse di società quotate in borsa e quindi soggette alla complessa griglia di controlli prevista dalla normativa vigente;
nel numero in edicola il 23 gennaio, il settimanale economico-finanziario il Mondo (Rizzoli), presenta un'approfondita inchiesta, su una società emiliana, a dir poco allarmante;
l'articolo rivela la misteriosa attività della società Avatar, con sede a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, che vanterebbe, con 199 miliardi di euro (400 mila miliardi delle vecchie lire), il maggior capitale sociale del mondo;
gli uffici della Avatar, nel paesino di 9 mila abitanti, sono in Via Marconi 10, secondo il Registro delle imprese, ma nella suindicata via l'Avatar non esiste. Si viene indirizzati su via XXV Aprile 2. Al citofono di una villa settecentesca di Avatr neppure l'ombra. Risultano invece Carisma S.p.A. e la Stellar;
Carisma e Stellar sono due delle società della galassia costruita da Rodolfo Marusi Guareschi, il deus ex machina di Avatar, «holding di partecipazione pura»;
il Marusi Guareschi non ha cariche, non risulta azionista, ma sul sito internet firma i comunicati come «il presidente»;
la Avatar è una holding di tipo domestico con zero dipendenti e guidata da tre persone: i due figli di Rodolfo (Tristano e Valerio) e la Cheti Franceschi, amministratore delegato della Avatar, compagna del Rodolfo e amminsitratrice unica di oltre 465 società, metà delle quali con sede a Parma, tutte nella stessa via e allo stesso civico;
la Franceschi è la maggior conoscitrice del programma Holos, di cui fa parte Avatar, programma che consta di una serie di iniziative tra le quale c'è la «Fondazione della Repubblica della Terra;
alla Avatar garantiscono che loro lavorano per costruire un governo democratico mondiale e che in attesa dell'evento dicono di aver collocato all'estero bond convertibili per 45 miliardi di euro;
i 45 miliardi serviranno, secono Avatar, a realizzare sette progetti elencati nel verbale dell'assemblea straordinaria rogato dal notaio di Milano, Massimo Mezzanotte;
la famiglia Marusi, al di là degli intrecci esteri, non dimentica l'Italia, e pensa di aprire una nuova sede di Avatar. Per questo emetterà, entro il 31 marzo, questa volta sul mercato italiano, un prestito obbligazionario di 50 milioni di euro;
la Consob, cauta, dichiara di avere accertamenti in corso;
a San'Ilario, ribattono, che i bond saranno sottoscritti solo da investitori istituzionali, anche perché il taglio minimo sarà di 250 mila euro (e per questo importo non c'è l'obbligo di prospetto informativo) -:
se siano in corso accurati controlli atti a garantire i risparmiatori in termini di sicurezza, legalità e trasparenza;
se il Governo non ritenga necessario intervenire preventivamente, investendo, in presenza dei relativi presupposti, le autorità competenti, al fine di accertare che non ci siano rischi di «truffa», ai danni dei rasparmiatori italiani.
(4-08727)

Risposta. - La Banca d'Italia ha comunicato che nel corso del 2002 è venuta a conoscenza che la Avatar spa, iscritta dal 28 novembre 1991, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario, nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo decreto, aveva inviato ad alcune banche una moneta e un facsimile di banconota in una divisa denominata «dhana», emessa dalla Holos Holding SA, controllante la Avatar stessa, nell'ambito di un progetto volto alla «redistribuzione delle ricchezze tra gli abitanti del pianeta».


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Considerato che l'emissione di una nuova moneta, interamente garantita da titoli, integra ipotesi di reato, tra le quali anche l'abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico, la Banca d'Italia ha provveduto, sin dal novembre del 2002, a segnalare l'iniziativa alla guardia di finanza e all'ufficio italiano dei cambi. Peraltro, nel febbraio 2001, una società partecipata dalla Avatar spa, la Maguro spa aveva avanzato istanza di iscrizione nell'elenco speciale ex articolo 107 del Testo Unico Bancario e tale istanza era stata rigettata dalla Banca d'Italia per insussistenza dei presupposti di legge.
Nel gennaio 2003, è stata trasmessa alla guardia di finanza e alla Consob documentazione sulle iniziative proposte dalla «Avatar», in considerazione del possibile rilievo che le attività svolte potevano assumere, anche ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
Peraltro, nel settembre 2002, la citata società aveva comunicato l'intendimento di emettere n. 7 prestiti obbligazionari convertibili in azioni proprie per un ammontare complessivo pari a euro 45 miliardi da collocare in Italia e all'estero. La Banca d'Italia, ritenendo che le operazioni prospettate non fossero compatibili con la stabilità del mercato finanziario, ne vietava l'emissione e l'offerta in Italia. Con successiva nota dell'aprile 2003, la «Avatar» comunicava di aver completato «la costituzione dei 45 miliardi di euro per la sottoscrizione delle obbligazioni che avrebbero dovuto essere emesse da Avatar spa esclusivamente sui mercati esteri».
In relazione alla prospettata emissione di 45 miliardi di euro del settembre 2002, la Banca d'Italia ha provveduto ad acquisire informazioni sulla società in questione, il cui capitale sociale veniva dichiarato da quest'ultima pari a «199 miliardi di euro».
Nel dicembre del 2003, la società ha nuovamente comunicato alla Banca d'Italia l'intendimento di emettere valori mobiliari, genericamente definiti «titoli», per un ammontare di 45 miliardi di euro da collocare all'estero e di 50 milioni di euro da collocare in Italia, precisando che si trattava della stessa operazione prospettata nel 2002 «aumentata di un prestito di 50 milioni di euro da collocare in Italia». Anche in questo caso la Banca d'Italia ha vietato, ai sensi delle vigenti disposizioni (articolo 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e delibera CICR 12 gennaio 1994), l'offerta in Italia dei titoli in questione. In data 23 febbraio 2004, la società ha presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento di quest'ultimo provvedimento.
L'ufficio italiano dei cambi ha comunicato di aver richiesto alla «Avatar» documentazione e chiarimenti sulla composizione del capitale sociale ai fini della conclusione dell'iter procedura e relativo ad una istanza «di riclassificazione nell'elenco generale ex articolo 106 testo unico, provvedendo successivamente alla cancellazione per mancanza dei requisiti.
Nel marzo 2004, in relazione al perdurare dei possibili profili di abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico da parte della «Avatar», la Banca d'Italia ha inoltrato una ulteriore segnalazione alla guardia di finanza, interessando, per conoscenza, anche l'ufficio italiano cambi e la Consob, con specifico riguardo alle menzionate operazioni di emissione di valori mobiliari, comunicate dalla Avatar e vietate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 129 del TUB.
Sulla questione la Consob ha comunicato di aver svolto una serie di accertamenti istruttori - aventi ad oggetto la Avatar spa e le operazioni dalla stessa proposte - volti ad accertare la rilevanza delle operazioni poste in essere, ai sensi della disciplina della sollecitazione all'investimento prevista dagli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
In particolare, per quanto riguarda l'offerta della cosiddetta «Moneta» denominata «dhana», l'indagine avviata dalla Consob si è conclusa con l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera
a) del TUF, con delibera n. 14422 del 13 febbraio 2004.
Infatti, l'insieme degli elementi acquisiti ha consentito alla Consob di ritenere che


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l'attività svolta dalla Avatar si sostanziasse in un'offerta al pubblico finalizzata alla sottoscrizione di prodotti finanziari, qualificata dall'articolo 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sollecitazione all'investimento. Poiché, per tale sollecitazione, non risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione, come previsto dall'articolo 94, comma 1, del medesimo provvedimento, la Consob ha adottato il provvedimento cautelare di sospensione dell'attività in questione, posta in essere in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la sollecitazione all'investimento.
Si soggiunge che dall'attività di vigilanza dei siti web collegati ad Avatar spa è emersa l'esistenza di nuovi siti internet, tramite i quali la società in questione effettuava attività di promozione della moneta
dhana.
La costante attività di monitoraggio dei siti web posta in essere dalla Consob ha permesso di adottare tempestivamente interventi per disabilitare i siti stessi; infatti, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2003, l'Autorità Giudiziaria o quella Amministrativa aventi funzioni di vigilanza, possono esigere, anche in via di urgenza, che i prestatori delle attività di
«mere conduit» e di «hosting» impediscano o pongano fine alle violazioni commesse.
Dell'attività svolta dalla Consob in cooperazione con le Istituzioni interessate ed in particolare con la Banca d'Italia, l'ufficio italiano cambi e la guardia di finanza, è stata data relativa comunicazione all'autorità giudiziaria.
Si soggiunge, infine, che in data 5 marzo 2004, Avatar spa ha depositato presso il TAR del Lazio ricorso con il quale, previa istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sospensione. Con ordinanza del 24 marzo 2004, il TAR ha respinto l'istanza di sospensione della delibera adottata dalla Consob il 13 febbraio 2004.
Alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta e considerato, peraltro, che Avatar spa non ha fornito deduzioni al provvedimento di sospensione e che, né dal citato ricorso al TAR, né da altri documenti sono emersi elementi nuovi tali da consentire una diversa qualificazione dell'attività sospesa, la Consob, con delibera n. 14551 dell'11 maggio 2004, ha adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il divieto dell'attività di sollecitazione svolta da Avatar spa avente ad oggetto la moneta «dhana».
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

BIONDI e NAN. - Al ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la decisione della Federcalcio sul caso Catania è strana ed al limite dell'arrogante autoreferenzialità di tipo corporativo che mira a coprire errori e privilegi;
la decisione è stata presa prima che l'Autorità giudiziaria amministrativa abbia deciso, sa più di un tentativo di mettere le mani avanti per non cadere creando invece le premesse di un contenzioso sportivo e giudiziario in cui sarebbe assai strano che le decisioni di giustizia fossero eluse da questa o quella federazione o da questa o quello corporativo da questo o quel titolare d'interessi autogarantiti;
considerato che il Governo che ha tenuto un atteggiamento prudente e propositivo non deve rinunciare al suo diritto-dovere di vigilanza che consiste tra l'altro nel ritenere prevalenti le decisioni giudiziarie rispetto a qualsiasi altra -:
chiedono che il Ministro e il Governo assumano tutte le iniziative utili a difesa di una corretta applicazione delle regole che, nel caso in esame, non possono prescindere dalla decisione dell'Autorità giudiziaria, unico titolare all'applicazione del diritto al caso concreto e perciò in grado di interpretarle e fare rispettare in uno stato di diritto degno di questo nome;


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quali iniziative intenda adottare affinché sia garantito il regolare svolgimento dei campionati di calcio;
se non intenda adottare iniziative normative per precisare i limiti di competenza della giustizia sportiva.
(4-07211)

Risposta. - Com'è noto, la lunga e complessa vicenda, giudiziaria e sportiva, del Calcio Catania, nel polarizzare l'attenzione generale, ha provocato riflessi sulla composizione degli organici dei campionati professionistici di Serie B e, a seguire di C1 e C2, sui quali hanno inciso le azioni proposte dalla società sicula.
Per quanto riguarda le decisioni adottate dalla Commissione d'Appello Federale, dalla Corte Federale e dal Consiglio Federale, occorre precisare che le loro azioni sono state espressione dei poteri e delle competenze conferite a ciascuno di tali organi, il tutto nel rispetto della democrazia interna degli organi stessi e secondo i principi che connotano l'ordinamento della Federazione stessa.
In merito all'invito rivolto al Governo di adottare iniziative che fissino i limiti di competenza della giustizia sportiva, si segnala che tale richiesta ha trovato accoglimento con il decreto legge n. 220 del 2003, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, il quale ha provveduto a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello giuridico dello Stato, definendo gli ambiti di applicazione dei rispettivi ordinamenti.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.

BRUSCO. - Al Ministro per le comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'azienda Poste Italiane S.p.a. ha predisposto, su proposta della Filiale di Sala Consilina, la chiusura temporanea, parziale e/o definitiva di molti uffici postali del Vallo di Diano;
tale provvedimento, che l'interrogante appare iniquo in quanto basato sul falso presupposto dell'applicazione del piano di razionalizzazione estivo, ha colpito ben 44 uffici postali sui 157 operanti, mettendo a dura prova l'utenza composta prevalentemente da pensionati e persone di età avanzata, così costretti e spesso impossibilitati a trasferimenti estenuanti ed onerosi;
i flussi di traffico delle filiali in questione sono oggettivamente in crescita avvalendosi oltre che dell'utenza ordinaria anche di un utenza straordinaria, ossia dagli emigrati che in estate fanno rientro nei propri paesi di origine, e che, da sempre, utilizzano gli sportelli postali per il deposito dei propri risparmi e per tutte le operazioni necessarie per il loro periodo di soggiorno in Italia;
i Comuni interessati sono classificati come Comuni montani e svantaggiati per ragioni geografiche;
tale provvedimento non sembra rispettare la missione di Poste Italiane S.p.a. che ha, non solo l'obiettivo di ottimizzare il rapporto costi/benefici, ma soprattutto quello di rispondere alle esigenze sociali di un territorio particolarmente disagiato;
il provvedimento in questione, infine, crea sfiducia e disaffezione nei confronti dell'azienda sia da parte della tradizionale utenza che da parte dei Comuni che, per nulla, si vedranno motivati ad accedere alla vasta gamma di convenzioni e prodotti di investimento predisposti dall'azienda medesima;
secondo l'interrogante, quanto sopra riportato costituisce una contraddizione nonché un dato politico contrario allo spirito che anima il Governo Berlusconi nei confronti dei propri cittadini e delle aree particolarmente disagiate -:
quale iniziative il Governo abbia assunto per monitorare la situazione descritta in premessa.
(4-10383)

Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni,


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la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da poste italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione al lamentato disagio che sarebbe derivato alla clientela da un intervento di razionalizzazione effettuato in relazione a 44 uffici postali dei 157 operanti nel territorio del Vallo di Diano (Salerno), ha comunicato quanto segue.
L'azienda mantiene sotto costante controllo i flussi di traffico degli uffici postali del territorio nazionale al fine di adeguare l'offerta dei servizi alle variazioni della domanda della clientela.
La stessa società ha reso, poi, noto che per il periodo estivo, in presenza di una domanda di prestazioni particolarmente modesta, limitatamente a taluni archi di tempo, vengono attuati alcuni interventi di razionalizzazione che riducono l'orario di apertura degli uffici postali e consentono al personale applicato di poter fruire di un congruo periodo di ferie.
Nell'attuare tali interventi, l'azienda tiene nella dovuta considerazione tutte le problematiche di ordine sociale connesse ed è sempre pronta a riesaminare eventuali decisioni già adottate in presenza di sensibili variazioni dei flussi di traffico.
Secondo quanto riferito, nel caso specifico la società Poste è intervenuta con un provvedimento di razionalizzazione, rivolto soltanto a 4 uffici postali anziché ai 27 inizialmente previsti, che ha comportato la soppressione del turno pomeridiano per l'ufficio postale di Polla, nel periodo 19 luglio 2004-31 agosto 2004, e per quello di Sala Consilina, limitatamente al solo mese di agosto 2004.
A completamento d'informazione, la concessionaria ha comunicato che negli uffici postali di Arena Bianca e Prato Comune è stato adottato per i mesi di luglio, agosto e settembre un provvedimento di part-time verticale con apertura al pubblico di due giorni settimanali e precisamente: lunedì e mercoledì per il primo, martedì e sabato, per il secondo.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

BULGARELLI. Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel settembre 2002 le autorità militari presentarono un progetto per l'utilizzo di 120 ettari delle Casermette di Bibbona (Cecina) per farne un centro militare d'addestramento alla guerriglia, riproducendo un villaggio, e realizzando tra l'altro poligoni di tiro, piste per carri armati;
l'area in oggetto della richiesta è però da tempo divenuta oggetto di vivo interesse naturalistico e tutela tradottasi in indicazioni di non cementificazione, mancano sfortunatamente studi che stabiliscano le reali condizioni dell'area, non è inoltre ancora chiaro se siano stati colà testati e/o immagazzinati proiettili ad uranio impoverito e, in questo senso, l'interrogante ha da tempo presentato un atto di sindacato ispettivo (4-05721) la cui risposta è ancora inevasa;
i rappresentanti degli enti territoriali competenti hanno da tempo espresso in diverse occasioni l'intenzione di valorizzare quest'area dal punto di vista ambientale;
la legge n. 898 del 24 dicembre 1976 prevede una commissione paritetica per armonizzare le esigenze di difesa con quelle degli enti territoriali, coerentemente


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si auspica una concertazione con la regione Toscana prima di prendere decisioni sull'area in questione -:
se non si ritenga di dover speditamente procedere ad uno studio delle condizioni sanitarie ed ambientali del sito in questione e ad eventuali bonifiche in modo da rendere possibili eventuali dismissioni, quali siano gli attuali progetti dell'esercito per l'area e se non si ritenga di dover dare attuazione la legge n. 898 del 24 dicembre 1976 coinvolgendo anche la regione nel processo decisionale.
(4-09040)

Risposta. - In via preliminare, si precisa che il deposito «Carlo Ederle» di Bibbona (LI) non è mai stato utilizzato per stoccarvi proiettili ad uranio impoverito e lo stesso è stato previsto per la soppressione nell'ambito della riforma strutturale delle forze armate (decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214).
Di conseguenza venuto meno l'interesse della difesa ad utilizzare il deposito in parola, l'attivazione del Comitato misto paritetico, previsto dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, non è più necessario.
Infine, si assicura che il deposito in questione, prima di essere definitivamente dismesso, sarà sottoposto alle previste operazioni di bonifica su tutta la sua estensione. Ciò consentirà l'opportuna valorizzazione da parte dei futuri utilizzatori, anche sotto il profilo ambientale.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il settimanale Diario del 23 maggio 2003, ha dedicato un approfondito articolo sui poco chiari intrecci tra interessi pubblici e privati che sembrano contraddistinguere la gestione della società «Ferrovie del Gargano S.r.L»;
nell'articolo del settimanale si evidenzia quanto segue:
le Ferrovie del Gargano sono una delle oltre 41 ferrovie private che ricevono dallo Stato la concessione per gestire trasporti pubblici locali sia su gomma che su rotaia;
la divisione automobilistica privata (soprattutto pullman) della società, non dispone di autofficine e autorimesse proprie, con la conseguenza che le riparazioni dei pullman privati vengono effettuate presso autofficine della divisione pubblica della stessa società pugliese, con il risultato che gli operai pagati con soldi pubblici lavorano per riparare automezzi privati;
le Ferrovie del Gargano S.r.L. possiedono una società collegata che si chiama «Lavori ferroviari e civili S.r.L.», una società priva di attività autonoma. Anche in questo caso la società «Lavori ferroviari» non dispone di attrezzature e officine proprie e per svolgere i lavori di ordinaria manutenzione, si serve delle attrezzature e delle officine delle Ferrovie del Gargano sovvenzionate con soldi pubblici;
il Presidente della società controllata «Lavori ferroviari e civili S.r.L.» è il figlio del Presidente della società Ferrovie del Gargano oltre che nipote del proprietario sempre delle Ferrovie signor Vincenzo Scarcia, e fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima;
sempre la società «Lavori ferroviari e civili S.r.L.» sta eseguendo attraverso un contratto quinquennale da oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire l'anno, lavori di manutenzione delle linee ferroviarie, lavori che la Regione Puglia attribuisce alle Ferrovie del Gargano. Oltre a ciò, sempre la «Lavori ferroviari» sta partecipando anche ai lavori di ristrutturazione della San Severo-Peschici, lavori che prevedono lo sventramento di 15 chilometri di penisola garganica e 38 miliardi di vecchie lire di spesa (si tratta di fondi europei). Una linea, questa di San Severo-Peschici in cui ogni passeggero trasportato costa alla collettività 48,42 euro a viaggio,


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e che non appare nemmeno nel nuovo Piano regionale dei Trasporti;
chi dovrebbe controllare la legittimità di tali comportamenti sono l'Ustif - ossia l'organo decentrato del ministero dei Trasporti -, l'assessorato ai Trasporti della provincia di Foggia, e la regione Puglia. Accade però che la sede di Bari dell'Ustif, si trovi in un palazzo di proprietà di Vincenzo Scarcia, proprietario delle Ferrovie del Gargano. Come se non bastasse, un dirigente dell'Ustif, Donato Laurino, è stato collocato alla guida della Molisana Trasporti, una società che fa capo sempre alle Ferrovie del Gargano;
alla fine degli anni '80, due «sottostazioni» una a Rodi Garganico, l'altra a San Nicandro Garganico, ossia caselli ferroviari sottoutilizzati, vengono venduti alla «Finanziaria Commerciale s.p.a.», che a mezzo di licitazione privata (e non pubblico incanto) si aggiudica i fabbricati e i relativi terreni. La «Finanziaria Commerciale s.p.a.» altro non è che la società controllante le Ferrovie del Gargano, e la sua sede coincide con la sede delle Ferrovie del Gargano a Bari, e addirittura con l'abitazione privata del proprietario delle Ferrovie, Scarcia. In sostanza senza nemmeno una gara pubblica, le Ferrovie del Gargano hanno venduto a loro stesse dei beni affidatigli dallo Stato -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;
se le Ferrovie del Gargano abbiano indetto una regolare gara d'appalto per attribuire i lavori di ristrutturazione - lavori che la Regione Puglia attribuisce alle Ferrovie del Gargano - della linea ferroviaria San Severo-Peschici, ai quali lavori partecipa la Società «Lavori ferroviari e civili S.r.L.»;
se non si intenda avviare una indagine interna per verificare l'operato e se vi siano state eventuali omissioni nell'attività di controllo da parte dell'Ustif nei confronti dell'operato delle Ferrovie del Gargano;
se corrisponda al vero che un dirigente dell'Ustif sia a capo della società «Molisana Trasporti», società che fa capo alla «Ferrovie del Gargano», e se in questo caso non si prefiguri una evidente incompatibilità tra le diverse funzioni;
quale ruolo abbia avuto il demanio dello Stato, nell'ambito della vendita delle due «sottostazioni» - a Rodi Garganico, e a San Nicandro Garganico -, alla «Finanziaria Commerciale s.p.a.», società che altro non è che la società controllante le Ferrovie del Gargano.
(4-09631)

Risposta. - Si rappresenta che l'USTIF della Puglia ha comunicato che la srl Ferrovie del Gargano possiede il 60,6 per cento del capitale sociale della srl Lavori Ferroviari e Civili (LCF). Quest'ultima si occupa della manutenzione della linea ferroviaria San Severo - Peschici a seguito di un'autorizzazione rilasciata con nota del 29 luglio 2000, dall'USTIF medesimo il quale ha ritenuto «che ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo n. 158 del 1995, per la prestazione di servizio di manutenzione in parola non ricorrono le procedure concorsuali in quanto la ditta su citata fa parte attiva dell'organizzazione interna al medesimo gruppo imprenditoriale».
Peraltro, risulta che la regione Puglia - assessorato ai lavori pubblici e difesa del suolo e risorse naturali, competente per materia dal 1 gennaio 2001, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto ad autorizzare l'affidamento dei lavori di armamento della linea Foggia-Lucera sempre alla predetta srl LCF previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni per la regolare esecuzione delle opere.
La stessa regione Puglia - Assessorato ai trasporti ha inoltre autorizzato l'affidamento alla srl LCF dei lavori di armamento della tratta Sannicandro-Cagnano.
Per quanto attiene poi alla presunta incompatibilità di un funzionario del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un incarico assunto presso la società


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Molisana Trasporti, si osserva che il ragionier Donato Laurino non è più in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 1 luglio 1988, e che lo stesso ragioniere non è mai stato in forza all'USTIF di Bari bensì presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione di Bari.
Infine, circa la proprietà dell'immobile in cui ha sede l'USTIF di Bari, si conferma che lo stesso è della SIT i cui soci risultano essere la signora Grazia Germano Scarcia, il dottor Giacomo Germano e la srl Servizi e Infrastrutture Holding.
L'USTIF risulta collocato in tale immobile sin dal 1985 a seguito di contratto di locazione periodicamente rinnovato dall'Agenzia del Demanio.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

GIULIO CONTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che in data 15 luglio 2003 il Presidente dell'ANCSA, Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli con sede in Pistoia (Via Sozomeno, 2 - 51100 - tel. 0573.24226 - fax 0573.24227), ha provveduto ad inoltrare a tutti i custodi amministrativi di Roma e provincia una comunicazione avente ad oggetto lo «smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nelle depositerie - invio relativi elenchi all'ANCSA»;
infatti, secondo gli accordi raggiunti con la dirigenza dell'Agenzia del Demanio, i depositari dovranno inviare, oltre che all'Agenzia del Demanio stessa, anche all'ANCSA gli elenchi completi di tutti i veicoli in deposito;
in tale comunicazione lo stesso Presidente dell'ANCSA, Sig. Graziano MEONI, si dichiarava lieto di comunicare che, nei giorni addietro, aveva definito con la Direzione dell'Agenzia del Demanio i punti fondamentali per la Stipulazione di una convenzione che consentirà lo smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nei depositi amministrativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 189. Invitava inoltre i custodi amministrativi destinatari della stessa comunicazione a partecipare ad una riunione tenutasi mercoledì 23 luglio 2003 alle ore 11:00 presso la Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio sita in Via Ciamarra, 139;
risulta all'interrogante che alla riunione, oltre al Presidente dell'ANCSA, erano presenti il Direttore della Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio, Dott. Mottola, ed altri Dirigenti (Dott.ssa Maniscalco e Ing. Cavallai), i quali hanno illustrato ai custodi amministrativi di Roma e provincia presenti un documento rappresentante una convenzione fra gli stessi e l'Agenzia del Demanio per la demolizione dei veicoli «abbandonati» ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 189»;
in capo a tale atto di convenzione, che i Dirigenti della Filiale di Roma avrebbero dichiarato immodificabile e da accettare così come redatto, è dichiarato che esso è stipulato fra il Dott. Evelino Mottola, Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio, il sig. Graziano Meoni, nella qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (ANCSA) e i depositari della provincia di Roma;
nelle premesse di questo documento è riportato quanto segue: «ritenuto che la proposta più conveniente per questa Amministrazione è stata formulata dall'ANCSA-Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli». Da un'attenta lettura dell'atto di convenzione proposto, però, non sievincerebbe alcun impegno né del Sig. Graziano Meoni né dell'ANCSA se non quello di rappresentare i custodi firmatari della stessa;
risulta che l'ANCSA raccoglie presso i custodi di Roma e provincia non più di due o tre adesioni rispetto ai circa settanta custodi amministrativi nominati dal Prefetto


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di Roma e, pertanto, non può certo definirsi «rappresentativa» della categoria -:
come è stata selezionata l'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli da parte della Direzione Centrale e della Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio per la proposta di convenzione citata e, più precisamente, se è stata esperita regolare gara e se sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti (associazioni di categoria, consorzi, società commerciali) interessati a presentare proposte inerenti l'argomento della convenzione stessa;
quante altre proposte di convenzione sono state presentate alla Direzione Centrale o alla Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio oltre a quella dell'ANCSA;
quali procedure inerenti la demolizione dei veicoli «abbandonati» in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 verranno adottate nei confronti dei custodi amministrativi che non hanno firmato e non firmeranno la convenzione proposta dall'ANCSA al fine di non permettere disparità di trattamento nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 stesso e di garantire la pluralità di iniziative e la partecipazione alle questioni pubbliche di tutti i soggetti interessati e portatori di diritti e di interessi legittimi.
(4-08166)

Risposta. - In ordine alle richieste formulate con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia del demanio ha fatto preliminarmente presente di aver proceduto, in data 23 luglio 2003, alla stipula della Convenzione con l'Associazione nazionale centri soccorso stradale (ANCSA), relativamente allo smaltimento dei veicoli immatricolati prima del 27 luglio 1998, in custodia nelle depositerie di Roma, per fronteggiare la grave situazione derivante dall'elevato numero di veicoli abbandonati, per mancato ritiro da parte del proprietario, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione delle misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Tale Convenzione prevede il ritiro presso i custodi giudiziari dei predetti veicoli, la loro demolizione e radiazione dal Pubblico registro automobilistico, nonché lo svolgimento del servizio a costo zero.
La medesima Agenzia ha, altresì, precisato di aver individuato la suddetta Associazione mediante trattativa privata, come previsto sia dall'articolo 5 del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384), che stabilisce la possibilità di prescindere dalla pluralità di preventivi nel caso di importo di spesa non superiore all'ammontare di 20.000 euro, sia dall'articolo 17 del Regolamento contabile dell'Agenzia del demanio.
Nel caso di specie, l'offerta presentata dall'Ancsa è apparsa la più vantaggiosa, in quanto il servizio espletato dalla medesima Ancsa è a costo zero e più conveniente rispetto alle richieste presentate delle altre associazioni di categoria.
L'Agenzia del demanio ha inoltre fatto presente che la durata della Convenzione è stata stabilita in un anno - in previsione di eventuali modifiche normative nel settore - e che ad essa hanno aderito venti depositerie.
Per quanto riguarda le depositerie che hanno ritenuto di non sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi, la filiale di Roma dell'Agenzia del demanio continua ad autorizzarle, a provvedere alla rottamazione e radiazione dal Pubblico registro automobilistico degli autoveicoli sequestrati, previo accertamento del loro stato di conservazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

GIULIO CONTI, CASTELLANI, LISI, FILIPPO MANCUSO, PORCU e TAGLIALATELA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le


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province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, ha sancito che il Governo, le regioni e le province autonome «concordano sulla necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi»;
la regione Lombardia aveva già affrontato la problematica relativa alla prevenzione della legionellosi con il documento «Sorveglianza e controllo della legionellosi - Metodi d'intervento» nel 1999;
in Francia la direzione generale della sanità ha emanato lo scorso anno un documento relativo alla prevenzione ed al controllo di questa grave malattia ed il Ministero della salute ha pubblicato, in data 5 aprile 2002, una lettera che di fatto è una messa al bando del sistema a ioni rame/argento per il trattamento delle acque ad uso umano, in attesa di dati che garantiscano la non nocività del sistema per chi lo utilizzi;
in Germania il professor Rohr ha condotto uno studio sull'applicazione della metodica a ioni rame/argento come misura preventiva a lungo termine per contrastare la contaminazione da legionella all'interno delle reti idriche, che ha dimostrato, dopo quattro anni di ricerche, come questo sistema non si dimostri efficace al riguardo e, anzi, che i batteri della legionella sviluppano una resistenza contro questo tipo di trattamento delle acque;
il Ministero della salute tedesco ha emesso un decreto circa i limiti di tollerabilità dei residui di rame e argento ammessi nell'acqua destinata all'utilizzo umano che di fatto impediscono l'impiego del sistemi a ioni rame/argento -:
quali siano le misure in atto nel territorio italiano per la prevenzione, il controllo circa la diffusione e la cura della legionellosi;
se il Ministro non ritenga di adottare le opportune intese con le regioni al fine di evitare l'installazione, in Italia, dei sistemi a ioni rame/argento che, oltre a danneggiare la salute degli utenti costituirebbe un ingente spreco di risorse;
se non ritenga di emanare delle apposite direttive al fine di potenziare le misure di prevenzione del rischio di infezione da legionellosi negli ambienti sanitari, se del caso integrando in tal senso anche le «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi».
(4-08293)

Risposta. - Va preliminarmente precisato, in merito alla patologia in questione, che i batteri appartenenti al genere «Legionella» di cui, ad oggi, si conoscono circa 48 specie, sono microrganismi, comunemente presenti negli ambienti acquatici naturali (ambienti lacustri, corsi d'acqua, acque termali), dai quali transitano in siti che costituiscono il serbatoio artificiale (condotte d'acqua cittadine, impianti idrici degli edifici).
La «
Legionella» è responsabile di una grave forma di polmonite e la specie maggiormente riscontrata nella patologia umana è «Legionella pneumophila».
L'accordo del 4 aprile 2000, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, rilevata la necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi, ha individuato delle linee-guida, quale strumento operativo per facilitare l'accertamento dei casi e le scelte strategiche in materia.
Tali norme sono in accordo con le Linee guida europee per il Controllo e la prevenzione della legionellosi associata ai viaggi.
In particolare nel paragrafo 8.5 delle linee guida italiane, vengono indicate le strategie di intervento, qualora si verifichi una contaminazione dell'impianto che superi i limiti stabiliti.
Prima di adottare, tuttavia, la strategia di controllo, deve essere effettuata un'attenta valutazione della mappa dell'impianto e dei materiali che lo costituiscono; per tale motivo, non esiste un sistema di bonifica universalmente valido, né è sempre possibile eradicare totalmente la Legionella da un impianto idrico contaminato.
Fra i metodi elettivi indicati nelle suddette Linee guida, sono stati proposti l'innalzamento


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termico e la clorazione, anche se questi sistemi non sono esenti dal rilascio di sostanze dannose per la salute (ad esempio la reazione del cloro con sostanze organiche forma dei composti nocivi, noti col nome di trialometani).
Tra i metodi alternativi è previsto l'uso degli ioni rame (Cu) e argento (Ag), in quanto lo
shock termico non è sempre attuabile, per l'elevata sollecitazione alla quale vengono sottoposte le tubature e per la temporanea efficacia.
Gli ioni agiscono formando legami elettrostatici con alcuni siti della parete batterica carichi negativamente; a seguito di questa interazione la permeabilità della parete si altera, riducendo l'
«uptake» dei nutrienti.
Questi legami denaturano anche le proteine, portando così alla lisi e alla morte del batterio.
Alcuni autori hanno studiato l'azione separata o combinata degli ioni rame ed argento, dimostrando che l'uso del Cu alla concentrazione di 0,1 mg/l porta all'inattivazione della «
Legionella» (diminuzione di 6 logaritmi delle unità formanti colonia) in 2,5 h; un effetto simile si produce con gli ioni argento, mentre la loro azione combinata aumenterebbe la capacità disinfettante.
Studi più recenti effettuati presso 16 ospedali statunitensi, in un periodo variabile da 5 ad 11 anni, hanno ribadito l'efficacia a lungo termine del sistema di ionizzazione CU-Ag utilizzato in continuo, dimostrando un azzeramento della carica di legionelle nel 50 per cento degli ospedali in esame e una riduzione delle unità formanti colonia nel restante 44 per cento.
Dopo l'utilizzazione di questo sistema non si sono più verificati ulteriori casi di legionellosi.
Per quanto attiene alla possibilità dello sviluppo di legionelle, resistenti a rame o argento in seguito all'uso di questi ioni per la bonifica, va sottolineato che questo evento, possibile, in linea teorica, non è mai stato documentato.
Le Linee guida italiane raccomandano, inoltre, che in caso di trattamento in continuo, deve essere verificato il non superamento della concentrazione massima ammissibile (CMA), prevista dalla legislazione vigente.
Il ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità ed i rappresentanti delle regioni e - province autonome, ha di recente preso in esame il documento relativo all'aggiornamento delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi.
Sono stati predisposti due documenti, il primo relativo alle caratteristiche che devono possedere i laboratori con attività di diagnosi microbiologica e di controllo ambientale per la legionellosi, l'altro contenente indicazioni tecniche per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali.
Tali documenti, all'esame del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 2004, hanno acquisito il parere favorevole del suddetto organo, ai fini degli ulteriori adempimenti istituzionali.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

CORDONI, AGOSTINI, CENNAMO, BOVA, CABRAS, CRUCIANELLI, BIELLI, BURLANDO, LEONI, ROGNONI, CALZOLAIO, VISCO, SABATTINI, RUZZANTE, MAGNOLFI, PINOTTI, FINOCCHIARO, MINNITI, BUGLIO, GALEAZZI, DE LUCA, DIANA, FLUVI, CRISCI, CHIAROMONTE, MAZZARELLO, MICHELE VENTURA, MARONE, MAURANDI, MOTTA, GASPERONI, OTTONE, MONTECCHI e FUMAGALLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 388 del 2000, all'articolo 114, commi 15 e 16, prevede «al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale ed ambientale connessi con l'attività estrattiva», l'istituzione con decreto del Ministro per l'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana, di alcuni Parchi archeominerari, tra cui il Parco Archeologico delle Alpi Apuane;


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le Soprintendenze territorialmente competenti caldeggiano da tempo l'istituzione del Parco Archeologico delle Alpi Apuane, avendo individuato nell'area interessata ben 28 siti riguardanti cave storiche dismesse, «vie di lizza» ed antichi edifici e laboratori, risalenti a varie epoche, a partire dal I secolo a.C.;
studi recenti, stimolati proprio dall'annuncio dell'istituzione del Parco e funzionali alla promozione immediata di azioni di tutela e valorizzazione dei siti e dei beni archeologici, hanno evidenziato l'esistenza di scaglie di lavorazione che addirittura precedono la romanizzazione del territorio, suffragando l'ipotesi storica di un impiego dei marmi apuo-versiliesi già in epoca etrusca;
la Regione Toscana, con deliberazione n. 23 del 12 febbraio 2003 ha provveduto ad esprimere parere favorevole all'istituzione del Parco Archeologico delle Alpi Apuane, sentiti tutti i comuni interessati;
tutte le Amministrazioni locali interessate, che comprendono il Parco Regionale delle Alpi Apuane, le province di Massa Carrara e di Lucca e i comuni di Carrara, Massa, Fivizzano, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli di Sotto, hanno aderito con grande favore alla proposta di istituzione del Parco, cogliendo in essa una importante occasione di valorizzazione culturale e turistica dell'area;
il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato all'unanimità, il 5 novembre 2003, la mozione n. 665, con l'intento di sollecitare ogni azione utile ad accelerare l'istituzione del Parco Archeologico delle Alpi Apuane;
l'Assessore Regionale all'Ambiente della Toscana, Tommaso Franci, ha scritto il 14 novembre 2003 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, onorevole Matteoli, per conoscere quali imprevisti o problemi stessero ritardando l'istituzione del Parco, senza ottenere, ad oggi, alcuna risposta;
l'11 dicembre 2003 gli Onorevoli Carlo Carli, Elena Cordoni e Raffaella Mariani hanno presentato una interrogazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per sollecitare l'emanazione del decreto di istituzione del Parco;
il 3 aprile 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in occasione di una visita all'Antro del Corchia, ha annunciato come imminente la firma del decreto istitutivo del Parco Archeologico delle Alpi Apuane;
il 6 aprile 2004, nella risposta in Commissione a tale interrogazione, il rappresentante del Governo onorevole Tortoli ha formulato una serie di osservazioni al testo della legge n. 388 del 2000, giustificando il ritardo nell'emanazione del decreto con alcune lacune legislative che impedirebbero, di fatto, la costituzione del Consorzio gestore del Parco secondo le previsioni del citato articolo 114 ed obbligherebbero il Ministero alla definizione di organismi di gestione provvisoria, non meglio specificati;
sulla base delle medesime disposizioni di legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha già provveduto, senza rilevare alcuna difficoltà di ordine normativo, ad istituire altri tre Parchi archeominerari di cui uno in Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna, e due in Toscana, il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere ed il Museo delle miniere dell'Amiata;
in tali atti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha individuato procedure per l'individuazione degli organi dei Consorzi di gestione del tutto simili a quelle presenti nella bozza di decreto per l'istituzione del Parco Archeologico delle Alpi Apuane già sottoposta all'approvazione degli enti chiamati dalla legge n. 388 del 2000 ad esprimere il loro parere;
secondo gli interpellanti, non esiste alcuna necessità di organismi di gestione provvisoria del Parco Archeologico delle Alpi Apuane poiché il Parco Regionale


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delle Alpi Apuane, già individuato dallo stesso Ministero come naturale depositano dei finanziamenti previsti dalla legge n. 388 del 2000, risulta perfettamente in grado di costituire un efficace riferimento di temporaneo governo dell'area, come peraltro già previsto nella bozza di decreto preparata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
durante il mese di giugno scorso, nella stampa locale, appariva una intervista del Ministro dell'ambiente che annunciava il superamento dei problemi e come imminente la firma del decreto -:
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può confermare quanto dichiarato alla stampa circa il superamento dei problemi e l'imminenza dell'emanazione del decreto attuativo.
(4-11732)

Risposta. - L'articolo 114, commi 15 e 16, della legge n. 388 del 2000, ha previsto, per conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione e i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, l'istituzione del Parco archeologico delle Alpi Apuane con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Toscana e con l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, limitatamente ai siti compresi nel Parco regionale medesimo.
La medesima norma ha attribuito la gestione del Parco archeologico in oggetto ad un Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane.
Nel 2001 il ministero dell'ambiente ha avviato l'
iter istitutivo del Parco e, in accordo con le amministrazioni interessate, ha individuato i siti e i beni da inserire nel Parco, i relativi obiettivi di tutela e valorizzazione ed ha elaborato un primo schema del decreto.
Il 19 marzo 2002, lo schema del decreto è stato trasmesso alla regione Toscana ai fini dell'espressione dell'intesa. La stessa regione è stata invitata ad acquisire il parere preventivo dei comuni interessati.
Il 13 marzo 2003, la regione Toscana ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio regionale n. 23 del 12 febbraio 2003, con la quale, avendo acquisito i pareri favorevoli di tutti i comuni interessati, ha raggiunto l'intesa sull'istituzione del Parco, chiedendo di apportare allo schema di decreto alcuni adeguamenti che sono stati accolti.
Successivamente, ci si è resi conto della necessità di prevedere nel medesimo decreto gli organi e le modalità di funzionamento del consorzio.
Infatti, la costituzione dei parchi minerari previsti dall'articolo 114 della legge n. 388 del 2000, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, rappresenta una novità rispetto alla vigente legislazione in materia di parchi nazionali previsti dalla legge n. 394 del 1991, «Legge quadro sulle aree protette».
L'estrema laconicità della previsione di cui alla legge n. 388 del 2000, ha costretto, fin qui, a ipotizzare soluzioni innovative non consolidate da precedenti esempi e senza precisi riscontri normativi, giurisprudenziali e dottrinali cui fare riferimento: in particolare, la norma non fornisce indicazioni in ordine alle modalità di costituzione dei Consorzi gestori, cui compartecipano una molteplicità di soggetti istituzionali sia centrali che periferici, nonché in ordine ai loro poteri di azione e alle loro sfere di competenza né in merito all'individuazione degli organi fondamentali, dei requisiti e modalità di nomina dei titolari degli organi.
Conseguentemente, per i Parchi minerari già istituiti nel corso del 2002, ovvero il Parco museo delle miniere dell'Amiata e il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, non si è ancora potuto provvedere alla costituzione dei Consorzi cui il comma 14 dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000, affida la loro gestione: per entrambi questi Parchi si sta procedendo in gestione provvisoria.
La necessità di introdurre organismi di gestione provvisoria, non previsti al momento


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da alcuna specifica norma, nonché la manifesta difficoltà di concludere l'iter costitutivo dei Consorzi nei tempi previsti dalla gestione provvisoria hanno reso indispensabile una riconsiderazione complessiva ai fini di un'opportuna chiarificazione normativa e procedurale che assicuri il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione previsti dalla legge n. 388 del 2000, attraverso procedure e modalità certe.
Comunque, non appena verranno superate le ultime questioni rimaste ancora sospese, si procederà all'adozione del provvedimento.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

COSTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara ha emesso nel 1988, in riferimento al reddito del 1982 derivante da un'edicola di giornali due avvisi di accertamento, uno in capo al titolare, Visconti Giorgio, (per dodici mesi), l'altro in capo alla sorella, Visconti Maria Stefania, (per nove mesi), ma concernente un unico cespite;
la suddetta sorella lavorava come dipendente sin dal 1981 e come tale era estranea alla conduzione della medesima edicola e neppure aveva fruito di alcun reddito;
solo l'unico titolare ed effettivo conduttore dell'edicola si è opposto con l'apertura di un contenzioso, ritenendo che il suo solo ricorso sarebbe stato sufficiente a definire l'intera questione;
nello stesso anno 1988 viene notificata alla sorella del proprietario per tacito assenso/mancata opposizione una cartella esattoriale di lire 41.478.506;
instaurato il contenzioso contro il ruolo, l'ex intendenza di finanza non ha concesso la sospensione;
in tale contenzioso tributario, la richiedente ha ottenuto giudizio favorevole in prima ed in seconda istanza, essendo stato anche respinto l'appello dell'ufficio, il quale, però, si è rivolto alla Suprema corte di cassazione che, con sentenza del 23 maggio 2002, si è pronunciata dichiarando il ricorso inammissibile;
la richiedente ha presentato anche istanza di definizione ex legge 289 del 2002;
suddetta istanza è stata respinta dall'agenzia delle entrate, ufficio di Novara in data 10 settembre 2003, senza adeguata motivazione:
dal momento che la medesima decisione è ulteriormente impugnabile, la contribuente, dopo quasi 22 anni, si trova a dover ricominciare da capo con un nuovo contenzioso che non si sa quando potrà aver termine -:
se il ministero non ritenga che tutta la questione sia viziata dall'errore iniziale del Fisco, che ha emesso due accertamenti in capo ad un solo oggetto d'imposta;
se non ritenga che siano stati violati principi basilari quali l'incapacità contributiva o la sperequazione tributaria;
quali iniziative intenda adottare il ministero per porre fine ad una vicenda che si protrae da quasi 22 anni.
(4-08290)

Risposta. - In merito a quanto evidenziato dall'interrogante, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni fornite dalla direzione regionale del Piemonte e dall'Ufficio locale di Novara, ha comunicato quanto segue.
In data 13 settembre 1988, il soppresso Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara ha notificato alla signora Maria Stefania Visconti un avviso di accertamento per il recupero a tassazione del reddito di impresa minore, non dichiarato, per l'anno 1982, quantificato in lire 18.495.000, derivante dall'esercizio dell'attività di edicolante che la contribuente risultava aver svolto, accanto all'attività di dipendente, fino al 29


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settembre 1982, data in cui aveva ceduto l'azienda al fratello Giorgio.
Divenuto definitivo l'accertamento per mancata impugnazione, l'ufficio ha iscritto a ruolo le somme dovute e ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento e, successivamente, dell'avviso di mora.
La contribuente ha presentato ricorso avverso i suddetti atti di riscossione.
Il rapporto processuale, così instaurato, si è successivamente estinto a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 23 maggio 2002, con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi della contribuente.
In ogni caso, l'istanza della definizione agevolata della controversia, presentata dalla contribuente in data 21 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, non è stata accolta dall'ufficio in quanto la controversia aveva per oggetto non un atto di imposizione, ma un'iscrizione a ruolo preceduta da avviso di accertamento resosi definitivo, ossia un mero atto di riscossione e, come tale, non rientrante nell'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative in questione, così come chiarito dalle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 21 febbraio 2003 e n. 22 del 28 aprile 2003.
L'ufficio di Novara, pertanto, ha notificato, in data 10 settembre 2003, i motivi di rigetto dell'istanza di definizione delle liti fiscali pendenti
ex articolo 16 della legge n. 289 del 2002.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

CRISTALDI. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha presentato il 22 ottobre 2002, l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01510 a cui è stata data risposta dal Sottosegretario onorevole Salvatore Cicu;
l'atto ispettivo sollevava il problema legato al tentativo di realizzare nel territorio di Mazara del Vallo una distilleria da parte della ditta Bertolino nonostante gli enti locali interessati, le organizzazioni sindacali e sociali del territorio, l'intera popolazione del luogo si siano fortemente espressi negativamente sul progetto, forti anche di un vincolo di inedificabilità assoluta posto dall'assessorato regionale Beni Culturali sull'area interessata;
il Governo, tramite il Sottosegretario Cicu, ha reso noto il travagliato percorso del progetto riferendo al Parlamento che era stata avviata da parte del Ministero delle attività produttive in data 25 febbraio 2004, la procedura di revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, e concesse con provvedimento del 30 giugno 1997;
il provvedimento di revoca si rendeva necessario non sussistendo le condizioni per la realizzazione dell'opera -:
se si sia provveduto alla revoca definitiva delle agevolazioni citate in premessa;
in caso affermativo, con quale provvedimento si sia proceduto alla revoca;
in caso negativo, quali particolari elementi abbiano sinora impedito al Governo di adottare gli atti di revoca che, a parere dell'interrogante, sono obbligatori.
(4-11204)

Risposta. - Si fa presente che, con decreto in data 29 ottobre 2004, è stata disposta la revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Distillerie Bertolini spa.
Il suddetto provvedimento sarà notificato all'azienda dopo la prescritta registrazione da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il ministero delle attività produttive.
Il Ministro delle attività produttive: Antonio Marzano.

CUSUMANO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
lo sciopero dei medici svoltosi il 9 febbraio 2004 ha registrato un'altissima


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adesione in tutta Italia a testimonianza del grave disagio di una categoria che sta svolgendo un servizio essenziale, costituzionalmente garantito, vero pilastro dello stato sociale italiano;
fra i commenti allo sciopero dei medici si sono registrate anche le dichiarazioni del Ministro della salute Sirchia il quale nell'appoggiare sostanzialmente le rivendicazioni dei medici, è entrato nel merito del funzionamento del Servizio sanitario affermando che il «loro ruolo è stato ridotto progressivamente a favore del potere amministrativo ed economico» -:
in quali termini precisi si configuri questa diminuzione del ruolo dei medici e del progressivo aumento di ruolo del potere amministrativo ed economico; quali iniziative concrete il Governo intenda assumere per ripristinare il ruolo primario dei medici all'interno del Servizio sanitario italiano;
quali standard, criteri e parametri sono adottati attualmente per misurare e valutare il grado di efficienza dei servizi sanitari italiani, quali risultati siano stati conseguiti negli ultimi tre anni, quale sia il rapporto tra il personale medico in servizio e il personale amministrativo e, comunque, il complesso del personale impegnato nella gestione delle strutture organizzative della sanità;
se sia a conoscenza di quale sia il grado di soddisfazione dei cittadini utenti nel merito dei servizi sanitari, tenendo conto delle denunce che, ad esempio, sono registrate annualmente in numero consistente dal Tribunale per i diritti del malato (TDM) e quali iniziative il Governo abbia assunto, sia per monitorare questo grado di soddisfazione dei cittadini, sia per ridurlo al minimo.
(4-08863)

Risposta. - La necessità di erogare servizi sanitari efficaci ed appropriati, nel rispetto dei principi di equità, di responsabilità e sicurezza, impone un rigoroso processo di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Il ruolo centrale di tale processo non può che essere svolto dai medici, il cui impegno deve mirare, fra l'altro, alla definizione degli standards ottimali di offerta, senza i quali si rischia di pervenire ad incrementi ingiustificati della spesa, e alla ottimizzazione della domanda dei servizi sanitari. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, assume rilevanza la costituzione delle Unità territoriali di assistenza primaria (UTAP), nelle quali gruppi di medici convenzionati erogano prestazioni di assistenza primaria, gestiscono un
budget e sono soggetti a verifica sulla base di indicatori di qualità e di quantità.
Le UTAP avranno una funzione prioritaria nella cura delle cronicità, al fine di ridimensionare in misura incisiva il ruolo dell'ospedale per acuti, nonché il numero degli accessi impropri al pronto soccorso, e nella risposta alla necessità di soddisfare le esigenze emergenti, anche di carattere non strettamente sanitario, correlate all'invecchiamento demografico della popolazione italiana.
Lo strumento di riqualificazione del personale medico è il «governo clinico», inteso come un programma di gestione e miglioramento della qualità e dell'efficienza di un'attività medica, generalmente operata a livello di Dipartimento di Azienda ospedaliera.
Il programma fa capo alla responsabilità del Capo Dipartimento che predispone e sottopone all'amministrazione dell'ente (Ospedale o ASL) un piano d'azione triennale che miri, nell'ambito di un
budget assegnato con ampia facoltà di spesa, a trattare il maggior numero possibile di casi e a garantire l'outcome del trattamento. Nel caso, ad esempio, della cardiochirurgia, è responsabilità del Capo Dipartimento assicurare all'amministrazione dell'ospedale un numero minimo di interventi (ad es. di by-pass aorto-coronarico) con mortalità a trenta giorni inferiore al 2 per cento, nel rispetto delle risorse economiche disponibili. Per il conseguimento di questo obiettivo, dovranno essere implementate e mantenute con azioni sistematiche (tipiche dei programmi di assicurazione della qualità) le linee guida nazionalmente e internazionalmente


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validate, utilizzando le possibilità correttive offerte dal sistema di controllo di gestione, di cui il Dipartimento deve essere dotato.
Il programma di «governo clinico» non può prescindere da un progetto di aggiornamento continuo del personale in tutte le sue forme (lezioni accademiche, dimostrazioni pratiche e stage, formazione continua individuale, convegni nazionali ed internazionali delle specialità), da un programma di sostegno della cultura della qualità, da incentivi che premino il conseguimento degli obiettivi prefissati.
I vantaggi che ne derivano sono numerosi, sia in termini di indicatori di salute, sia in termini economici, poiché la non-qualità genera costi aggiuntivi.
Il conferimento del «governo clinico» ai poteri e alla responsabilità del Capo Dipartimento ha l'innegabile vantaggio di riportare il processo decisionale in capo ai medici, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio, riducendo l'atteggiamento economicistico, oggi ampiamente criticato.
Nell'ottica di sviluppo del ruolo del medico, è stata prevista una modifica legislativa dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni, concernente il Collegio di direzione delle aziende sanitarie.
Questa modifica, che sarà a breve all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, dispone che il collegio di direzione, quale massimo organo tecnico di consulenza del direttore generale, abbia una funzione ben determinata nel governo delle attività cliniche, nonché in sede di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.
Per quanto riguarda gli standards, i criteri ed i parametri adottati per misurare e valutare il grado di efficienza dei servizi sanitari italiani, occorre ricordare che con due differenti provvedimenti, il decreto ministeriale 24 luglio 1995 («Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità nel Servizio Sanitario Nazionale») ed il decreto ministeriale 15 ottobre 1996 («Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione, l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie») sono stati introdotti specifici strumenti di misurazione per la qualità delle prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Il decreto ministeriale 12 dicembre 2001, «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» ha previsto, inoltre, «un insieme minimo di indicatori e di parametri di riferimento» finalizzato, tra l'altro, al «monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza».
La questione della misurazione del «grado di soddisfazione dei cittadini utenti nel merito dei servizi sanitari», è stata disciplinata con l'emanazione della direttiva decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 («Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»).
In particolare, per quanto riguarda il settore sanitario, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari») ha introdotto la Carta dei servizi sanitari, modificando in modo sostanziale i rapporti fra i cittadini ed il Servizio Sanitario Nazionale.
I diversi elementi che compongono la Carta dei servizi costituiscono un sistema di garanzie mirate a riscontrare l'effettività del monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti.
Più specificamente, l'assunzione di impegni sulla qualità del servizio da parte del soggetto erogatore, nei confronti degli utenti, non può essere disgiunta dal «dovere di valutazione della qualità dei servizi per la verifica degli impegni assunti, e per il costante adeguamento degli stessi»; valutazione e conseguente adeguamento che richiedono una interazione costante fra i soggetti eroganti e gli utenti del servizio, con la partecipazione di questi ultimi al processo di miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.


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D'AGRÒ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi mesi si assiste ad un progressivo depotenziamento del sistema ferroviario da e verso Vittorio Veneto, con una riduzione della frequenza dei treni e dei servizi agli utenti;
con il nuovo orario 2004 il Conegliano-Venezia delle ore 7.45, treno dei pendolari, è stato soppresso e sostituito dal nuovo Eurostar Udine-Roma, con gravi disagi per gli utenti costretti a pagare un biglietto più oneroso pena l'utilizzo dell'automobile;
è stata più volte denunciata la mancanza di manutenzione ordinaria, i controlli sui binari, sulle traversine, sulle componenti elettroniche ed elettriche dell'intera linea;
le carrozze sono sporche a causa della riduzione del 40 per cento degli appalti alle ditte di pulizia;
nelle stazioni si assiste ad una progressiva riduzione del personale, nonché ad una contrazione dell'orario di apertura delle biglietterie, alla chiusura dei bar esistenti e al degrado dei bagni esterni -:
se intenda adoperarsi affinché sia scongiurato questo progressivo smantellamento della rete ferroviaria periferica, che crea notevoli disagi e disservizi ai passeggeri, soprattutto pendolari, con ulteriore intasamento della mobilità su gomma e conseguente inquinamento dell'aria.
(4-10173)

Risposta. - Occorre innanzitutto premettere che la questione riguarda essenzialmente i servizi di trasporto di interesse regionale che per le Regioni a statuto ordinario, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, sono oggetto di diretta regolazione da parte dell'Autorità regionale mediante contratti di servizio stipulati con Trenitalia spa.
Ciò premesso, sono stati comunque richiesti elementi informativi a Ferrovie dello Stato spa che ha riferito quanto qui di seguito si riporta.
Con circa 1650 dipendenti, la Direzione regionale Veneto di Trenitalia spa assicura i servizi di trasporto locale in tutto il territorio della regione garantendo un'offerta di 15 milioni e 500 mila treni km/anno che consente di mettere a disposizione della clientela circa 700 treni al giorno su una rete ferroviari che interessa la regione per 1.133 km.
I viaggiatori trasportati quotidianamente, in Veneto sono circa 200.000 di cui circa 26.000 i pendolari in possesso di abbonamento ferroviario.
Cinque sono le integrazioni tariffarie con altre aziende di trasporto operative in ambito regionale.
Il parco rotabile della Direzione regionale Veneto è composto da 76 mezzi di trazione e 718 tra carrozze (481) mezzi leggeri elettrici (133) e mezzi leggeri diesel (104).
Attualmente la Direzione Veneto dispone di 19 TAF ed è previsto entro il 2004 l'arrivo di un altro TAF.
Il piano investimenti prevede interventi di
restyling (ristrutturazione parziale) per 95 vetture media distanza vestiboli centrali (MDVC).
Entro il 2004 il 45,2 per cento delle carrozze sarà climatizzato ed il 36 per cento avrà i sedili rinnovati.
A partire dalla fine del 2004 saranno consegnati inoltre i nuovi treni minuetto 10 diesel e 6 elettrici acquistati con il contributo della regione Veneto.
La rete di vendita della Direzione regionale Veneto può contare su 31 biglietterie (di cui 10 della Divisione passeggeri) 328 punti vendita esterni (tabaccai edicole bar) e 63 emettitrici
self service di biglietti.
Nelle stazioni non presenziate da personale ferroviario sono stati installati 98 monitor informativi.
Su 26 treni composti da materiale MDVE, su altri 16 composti da MDVC e su 8 automotrici diesel è stato recentemente installato il nuovo sistema satellitare OboE (acronimo di
on board equipment) per la gestione degli annunci ai viaggiatori a bordo dei convogli.


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Questi treni circolano sulle linee Verona-Bolzano, Verona-Bologna e Padova-Belluno-Calalzo.
Inoltre OboE è attivo su un TAF e si prevede di installare il sistema su tutti i 18 rimanenti TAF entro il 2004.
Rispetto agli obiettivi fissati dal Contratto di servizio con la regione Veneto i risultati di puntualità conseguiti dai treni della Direzione regionale Veneto nell'anno 2003 sono i seguenti:
a) a fronte dell'obiettivo 2003 del 91 per cento è rientrato nella fascia dei ritardi compresi tra 0 e 5 minuti il 91 per cento dei treni a gennaio, il 93 per cento a febbraio, il 95 per cento a marzo, il 96 per cento ad aprile, il 95 per cento a maggio, il 94 per cento a giugno, il 94 per cento a luglio, il 93 per cento ad agosto, il 94 per cento a settembre, il 93 per cento ad ottobre, il 92 per cento a novembre, il 90 per cento a dicembre;
b) a fronte dell'obiettivo del 2004 del 92 per cento si è raggiunto nella fascia dei ritardi compresi tra 0 e 5 minuti, il 91 per cento dei treni a gennaio, il 92 per cento a febbraio.
La Direzione regionale Veneto ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 per la progettazione e l'erogazione del servizio.
Relativamente alla soppressione di un treno del mattino nella relazione Conegliano-Venezia cui si fa riferimento nell'atto ispettivo si evidenzia che il treno in questione, l'interregionale 2445 Udine-Venezia che partiva da Conegliano alle ore 7.45, non è stato soppresso ma anticipato di 20 minuti per permettere la circolazione dell'eurostar 9465 Udine-Roma con il quale l'offerta commerciale complessiva della zona è aumentata.
Si fa presente che per diminuire i disagi provocati da tale spostamento d'orario opportunamente segnalati sia ai viaggiatori sia alle istituzioni locali la Direzione regionale Veneto ha istituito il nuovo treno 33603 Conegliano-Venezia S. Lucia con partenza alle ore 7.56 ed arrivo alle ore 8.51 in una fascia oraria molto significativa per la clientela pendolare.
Inoltre per migliorare i collegamenti con Vittorio Veneto sono state apportate alcune modifiche d'orario richieste dalla clientela ai treni R33611 (Belluno-Venezia S. Lucia) e R33616 (Venezia S. Lucia-Ponte nelle Alpi).
Per quanto riguarda poi la pulizia del materiale rotabile si assicura che la Direzione Regionale Veneto di Trenitalia spa investe notevoli risorse su tutti i treni di propria competenza senza esclusione di mezzi o linee.
Relativamente allo stato di manutenzione della linea Conegliano-Ponte nelle Alpi Polpet si fa presente infine che lo stesso è in linea con gli standard manutentivi adottati da Rete Ferroviaria Italiana spa.
Le condizioni dell'infrastruttura vengono controllate sistematicamente con visite ispettive.
Nella primavera del 2003 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per circa 3 chilometri di linea tra Conegliano e Vittorio Veneto.
Nel 2006 sarà completata la realizzazione a S. Croce del Lago di un secondo posto d'incrocio completo di apparati elettrici ed elettronici oltre quello esistente di Vittorio Veneto.
Il personale di Rete Ferroviaria Italiana spa è presente nelle stazioni di testa mentre non è presente nelle stazioni di transito perché telecomandate da posto remoto sito a Belluno.
In merito alle biglietterie bar e servizi igienici esterni ai fabbricati viaggiatori il loro stato di manutenzione non si discosta da quello standard fatta eccezione per alcune criticità imputabili soprattutto al non corretto uso dei servizi igienici.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel programma di interventi predisposto sulla base delle esigenze delle Forze


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di Polizia, approvato con decreto Interministeriale n. 760/ES del 7 agosto 2003, è compreso anche l'intervento relativo alla ristrutturazione dell'immobile demaniale denominato «ex Caserma S. Anna», ubicato in Piacenza in Via Caccialupo 2, già sede della Polizia di Stato;
il predetto immobile, quando ristrutturato, verrebbe adibito, previo accoglimento della richiesta di concessione in uso governativo presentata dal Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, a sede del Coordinamento Provinciale e del Comando Stazione di quel Corpo;
per consentire la detta ristrutturazione, il menzionato decreto n. 760/ES stanzia la somma di 2.222.073,60 euro -:
quali siano i motivi per i quali non risultino ancora formalizzati i provvedimenti necessari ad assegnare in uso governativo al Corpo Forestale dello Stato l'immobile «ex Caserma S. Anna», il che impedisce di potere utilizzare l'ingente somma già destinata alla ristrutturazione dello stesso.
(4-09513)

Risposta. - Si rappresenta che la filiale regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio ha comunicato di aver richiesto, con nota del 3 ottobre 2003, al menzionato Corpo forestale di specificare il numero di persone da impiegare nella struttura nonché la superficie necessaria.
Successivamente, le informazioni richieste sono state fornite alla sezione staccata di Piacenza dell'Agenzia del demanio affinché provvedesse alla necessaria relazione tecnica, corredata da materiale fotografico, per interessare della questione la Soprintendenza per beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, trattandosi di edificio vincolato ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Tale relazione, completata in data 17 marzo 2004, è stata inoltrata per il nulla osta al citato ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e la filiale competente dell'Agenzia del demanio è attualmente in attesa del benestare della citata Soprintendenza.
L'Agenzia del demanio ha, comunque, tenuto a precisare che la filiale competente, nel fornire gli elementi di risposta, ha espresso l'avviso che la superficie dell'immobile richiesto, pari a mq. 1000 circa, sembrerebbe essere esuberante in rapporto alle 17 unità lavorative attualmente impiegate dal Corpo forestale dello Stato.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella risposta all'interrogazione n. 4-06949, relativa agli effetti nocivi della «salvia divinorum», il Sottosegretario all'Interno, on. Alfredo Mantovano, ha scritto: «La salvia divinorum» è una pianta, attualmente reperibile in Italia in alcune erboristerie, attraverso i siti Internet e presso i cosiddetti «smart shop», che contiene una quantità considerevole di principio attivo, Salvinorim A, in possesso, quando fumato di un potere allucinogeno superiore a quello dell'LSD....»;
in seguito a tale risposta l'interrogante ha provveduto ad inoltrare la medesima al Procuratore Aggiunto della Procura di Torino, dott. Raffaele Guariniello, per le iniziative di sua competenza -:
quali urgenti provvedimenti intendano adottare al fine di impedire la libera vendita della pericolosa sostanza in oggetto ancorché non ricompresa all'interno delle attuali tabelle delle sostanze stupefacenti.
(4-08963)

Risposta. - Va precisato che, dal mese di agosto 2003, il comando Carabinieri per la sanità ha svolto indagini, a livello nazionale, sui locali alternativi denominati ecosmartshop, effettuando una attività di campionamento dei prodotti rinvenuti.


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I risultati delle analisi chimiche, svolte dall'Istituto Superiore di Sanità su campioni di sostanze sequestrate, hanno confermato la presenza, in alcuni dei prodotti in vendita, del
Salvinorum A, principio attivo responsabile dell'attività farmaco-tossicologica della Salvia divinorum.
Il
Salvinorum A è una sostanza con attività allucinogena che può comportare condizioni di abuso e rendere manifeste alcune patologie psichiatriche latenti, come le psicosi acute e depressive.
Entrambe le sostanze non sono inserite negli elenchi delle sostanze narcotiche e psicotiche previste dalla Convenzione internazionale del 1971; è gia stata, tuttavia, avviata la procedura d'inserimento nella tabella I dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 24 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione di un provvedimento di divieto di vendita, ritenendo l'assunzione delle suddette sostanze un pericolo per la salute pubblica.
In data 25 giugno 2004 è stata emanata un'ordinanza ministeriale che ha disposto il sequestro dal commercio di prodotti contenenti
Salvia divinorum o il suo principio attivo Salvinorum A, nelle more della conclusione dell'iter di inserimento nella menzionata tabella I.
Il Comando NAS è stato incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

GHIGLIA e GIANNI MANCUSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
all'indomani della strage dell'11 settembre, l'Imam Bouriki Bouchta affermava che «Bin Laden non è un terrorista». All'interrogante tale affermazione appare espressione di un chiaro messaggio: partecipare ad una organizzazione come Al Quaeda non è un fatto biasimevole, ma è addirittura positivo dal punto di vista dell'Islam;
nella giornata del 21 aprile 2004 l'Imam Bouchta ha realizzato un appello in lingua araba per la liberazione degli ostaggi in Iraq, proponendosi come intermediario, e a tali fini, ha richiesto la possibilità di recarsi proprio in tale zona;
l'appello è stato trasmesso dalla tv araba Al-Jazeera;
da tempo l'Imam ha espresso l'intenzione di lasciare il suo ruolo di guida attiva della moschea di Torino;
a giudizio dell'interrogante, sembra quanto meno sospetto, considerando i diversi interventi e atti dimostrativi profondamente antioccidentali di Bouchta, che l'Imam si sia presentato come intermediario per la liberazione dei prigionieri e che, contemporaneamente alla sua decisione di abbandonare l'attività di guida della moschea, richieda di poter partire per l'Iraq;
risulta inoltre (La Repubblica del 30 aprile 2004) che Bouchta, per volere della comunità islamica torinese, della moschea al-Tawhid di Porta Palazzo a Torino, il 29 aprile 2004 sia stato ricevuto, insieme ai familiari degli ostaggi in mano alle brigate verdi di Muhammad, da una delegazione pontificia in Vaticano e in seguito a Palazzo Chigi;
in quest'ultima circostanza avrebbe espresso la propria disponibilità a recarsi in Iraq, insieme ai familiari dei prigionieri, per lanciare dalle tv e dai giornali arabi appelli continui alle brigate verdi -:
quali siano i motivi, che sicuramente esistono, per cui un personaggio, secondo l'interrogante ambiguo, sia stato ricevuto dal Presidente del Consiglio;
se non ritenga assolutamente inopportuno, alla luce di quanto sopra riportato, assegnare un qualsivoglia ruolo di intermediazione al signor Bouchta.
(4-09979)

Risposta. - L'ufficio del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato che l'Iman, citato nell'interrogazione, non era presente, né è


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risultato invitato all'incontro del 29 aprile 2004, svoltosi a palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio e i familiari dei tre connazionali presi in ostaggi in Iraq.
L'unico partecipante a quell'evento, in rappresentanza delle comunità islamiche italiane, era il dottor Mohammed Dachan, presidente dell'unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, la cui presenza era stata espressamente richiesta dalla famiglia Cupertino.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

LION. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la gestione degli organi di governo del calcio italiani, e segnatamente FIGC e Lega calcio, appare caratterizzata da anomalie ed irregolarità, alcune delle quali già all'attenzione della magistratura, ordinaria ed amministrativa;
le recenti dimissioni polemiche del Presidente e dei componenti della Covisoc, si aggiungono a quelle del segretario generale della Covisoc e del suo vice, attualmente indagati per corruzione, a seguito della vicenda delle false fideiussioni, che hanno visto coinvolte alcune società calcistiche e gli stessi organi federali, aprono interrogativi sul recente passato e sulla stessa adeguatezza e legittimità dell'odierna gestione;
in particolare risaltano nella loro evidenza macroscopica le anomalie connesse alla esclusione della A.C. Fiorentina S.p.A dal campionato 2002-2003, a fronte della ammissione di società calcistiche ben più compromesse sotto il profilo finanziario, rispetto alle quali gli organi federali assunsero atteggiamenti contradditoriamente benevoli, tali da costituire evidente disparità di trattamento nei confronti dell'unica società estromessa, appunto la A.C. Fiorentina S.p.A.;
le procedure di infrazione avviate dalla Unione Europea relativamente al c.d. decreto «spalma-debiti» impongono un ripensamento complessivo delle regole fino ad oggi seguite, e la individuazione di un percorso di risanamento, trasparente e finalizzato a restituire credibilità ed efficacia all'intero sistema;
si sono verificate proteste di ben 5 società calcistiche con la denuncia di irregolarità nella gestione dei diritti televisivi -:
se il Governo, eventualmente attraverso iniziative di carattere normativo, non ritenga di intervenire per colmare i vuoti di un'insufficiente legislazione, al fine di:
a) portare nell'alveo dell'amministrazione pubblica il controllo sui comportamenti e sulla gestione finanziaria ed amministrativa di tali enti, affinché possano essere garantiti il corretto funzionamento, la trasparenza, la serietà e la credibilità di così importanti organismi;
b) superare l'eccessiva presenza di aree riservate al «foro interno», attraverso la previsione di iniziative di controllo e di responsabilità più incisive.
(4-08413)

Risposta. - Per quanto riguarda la richiesta di ricondurre le verifiche finanziarie ed amministrative sulle società del calcio professionistico nell'area dell'amministrazione pubblica, si fa presente che, anche se le vicende di questi ultimi anni hanno talora posto in discussione l'azione degli organismi preposti, si ritiene che i controlli spettanti alla F.I.G.C., attribuiti peraltro da disposizioni legislative e che trovano riscontro in un'articolata regolamentazione attuata attraverso l'applicazione ed una elaborazione più che ventennale, raggiungano un adeguato livello per l'esercizio delle potestà di controllo.
Per quanto concerne l'asserita eccessiva presenza di aree riservate al foro interno, si fa presente che l'attuale assetto è rispondente


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alle domande di associati e di società affiliate su problematiche a forte contenuto specialistico.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
sono vive le preoccupazioni, le delusioni, le amarezze e la rabbia delle famiglie italiane per quanto accaduto a Roma, dove è stato permesso a bande di giovani di assaltare l'ipermercato Panorama e la libreria Feltrinelli di Piazza Argentina;
è stata permessa la cosiddetta «spesa proletaria» alla presenza delle Forze dell'ordine;
non un solo arresto è stato effettuato, benché i malavitosi siano stati sorpresi in flagranza di reato -:
quali iniziative di carattere urgente il Ministro intenda impartire alle questure in merito agli episodi descritti in premessa.
(4-11548)

Risposta. - Nella mattinata del 6 novembre 2004 circa duecento persone si sono riunite in via dei Volsci e in piazza Vittorio a Roma. C'erano «disobbedienti», esponenti dei centri sociali romani, milanesi e del Nord-Est, nonché elementi del «Coordinamento di lotta per la casa» di Roma.
I giovani hanno poi raggiunto in metropolitana il centro commerciale Panorama di via Tiburtina. Una volta entrati nel locale, hanno iniziato a diffondere volantini scandendo slogan contro la politica economica del Governo e invitando i clienti a non pagare gli acquisti.
Mentre alcuni di loro avviavano una sorta di trattativa con il direttore del centro per ottenere il 70 per cento di sconto sulla spesa, altri cominciavano a riempire i carrelli di merce, cercando poi di scavalcare le casse per uscire dal locale.
Qualcuno ha infranto vetrine interne per impadronirsi degli articoli esposti.
Un dipendente del centro ha cercato di opporsi ed è stato colpito al volto da uno dei facinorosi che gli ha procurato lesioni guaribili in 7 giorni. Il lavoratore ha presentato denuncia-querela, consentendo agli investigatori di identificare il responsabile dell'aggressione.
Le Forze di polizia hanno recuperato parte della merce sottratta - generi alimentari, computer ed altro materiale informatico - e hanno documentato i fatti.
Nel pomeriggio si è svolta la manifestazione indetta dalle rappresentanze sindacali di base per protestare contro la politica economica del Governo. Vi hanno partecipato circa diecimila persone appartenenti alle diverse aree della sinistra antagonista.
Durante il corteo, una cinquantina di giovani si è separata dagli altri manifestanti ed è entrata nella libreria «Feltrinelli» di largo Torre Argentina, impossessandosi di un numero imprecisato di libri e DVD, tra cui numerose copie del film «Fahrenheit 9/11», del regista americano Moore. Alcuni di questi manifestanti erano a volto coperto.
La direttrice della libreria, nella sua denuncia di furto, ha stimato l'ammontare del danno in circa trentamila euro.
Le indagini svolte finora sui due episodi hanno condotto all'identificazione di ottanta persone, tra cui alcuni dei più noti leaders dell'antagonismo nazionale. Il 17 novembre 2004 è stata trasmessa all'autorità giudiziaria una prima, dettagliata informativa di reato.
In entrambi i casi, l'intervento delle Forze dell'ordine ha impedito che venissero commessi reati più gravi e lo stesso intervento è stato effettuato nei tempi e con i modi suggeriti dalla loro professionalità ed esperienza, cioè col fine di tutelare al meglio innanzitutto l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini presenti negli esercizi commerciali.
In altri termini, in queste due occasioni non è stato possibile effettuare gli arresti in flagranza di reato.
Sono state date comunque disposizioni perché le Forze dell'ordine procedano all'arresto


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in flagranza ogni altra volta che ciò risulti tecnicamente possibile. Naturalmente, in caso contrario, si dovranno individuare rapidamente i responsabili e deferirli all'Autorità giudiziaria, per le sollecite, conseguenti decisioni.
Gli episodi di Roma - come pure quello verificatosi il 30 ottobre scorso al supermercato Esselunga di Milano - rievocano i cosiddetti «espropri proletari» praticati dai gruppi dell'Autonomia Operaia negli anni Settanta.
Quegli atti violenti venivano compiuti con la consapevolezza della loro illegalità, nel quadro di una strategia di guerriglia urbana in chiave pre-rivoluzionaria.
I militanti dell'«avanguardia di classe» agivano travisati per assicurarsi l'impunità e si appropriavano di beni di consumo essenzialmente destinati ad uso personale.
Questa pratica è stata ripresa agli inizi dell'anno scorso, ma con modalità diverse: i protagonisti, infatti, hanno agito a viso scoperto, esibendo spesso striscioni contro il caro-vita ed il precariato e cercando contatti con le direzioni aziendali per chiedere forti ribassi sui prezzi delle merci.
Si ricordi, in particolare, la sedicente campagna di lotta per le fasce deboli e i lavoratori precari, iniziata lo scorso anno con incursioni in centri commerciali e supermercati di varie città d'Italia, tra le quali Cuneo, Mestre, Padova, Alessandria, Napoli e Bologna.
Il Ministro dell'interno: Beppe Pisanu.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stato opportunamente prevista anche a Firenze l'unificazione delle sedi dei servizi catastali e di conservatoria;
conseguentemente è imminente il trasferimento dell'Ufficio del Territorio di Firenze Sezione I Rep. II (ex Conservatoria Rr. II) presso gli uffici del Catasto posti in via dell'Agnolo in Firenze;
a differenza di quanto accaduto in altre città italiane, i locali del Catasto sono inadeguati allo scopo, tanto che non sono in grado di contenere la quantità di volumi ora collocati nei tre piani dell'attuale Conservatoria;
pertanto solo una parte del materiale consultabile sarà ospitata negli uffici unificati, mentre la restante gran parte o resterebbe nell'attuale sede o sarebbe trasferita altrove, comportando limitazioni inammissibili alle visure di garanzia per l'opponibilità a terzi delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie;
risulta insostenibile, secondo l'interrogante una soluzione che determini frantumazione dei servizi della Conservatoria con lesione delle garanzie di trasparenza, particolari disagi per i lavoratori, irrazionalità della spesa pubblica -:
se non si reputi urgente ed opportuno differire l'unificazione di tali servizi fino a quando non verranno individuate sedi uniche di fruizione della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze.
(4-09894)

Risposta. - L'interrogante chiede di differire l'unificazione dei servizi catastali e di conservatoria dell'Agenzia del territorio nel comune di Firenze.
L'Agenzia del territorio ha rappresentato che l'ufficio provinciale di Firenze era ubicato in due diversi immobili siti, rispettivamente, in via dell'Agnolo, n. 80 (competente per i servizi catastali) e in via Laura, n. 64 (competente per i servizi di pubblicità immobiliare).
Al fine di ridurre i disagi per l'utenza e per i dipendenti, dovuti alla doppia sede di lavoro e aggravati dalla situazione di fatiscenza in cui versavano i locali dell'immobile di via Laura, già da tempo, i competenti uffici dell'Agenzia del territorio si erano adoperati per la ricerca di una sede unica più funzionale, sita nello stesso immobile demaniale di via dell'Agnolo.
Acquisite le necessarie autorizzazioni, il progetto è stato concertato, sia con le locali rappresentanze sindacali, sia con i lavoratori


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direttamente interessati ed ha raccolto l'approvazione delle categorie professionali maggiormente coinvolte (professionisti, notai, enti locali).
L'Agenzia del territorio ha provveduto a realizzare un'adeguata ristrutturazione dei locali, che ha permesso di ottenere maggiori spazi dedicati, sia al pubblico, sia al personale, tutti climatizzati e forniti di arredi nuovi ed ergonomici.
Sono stati riorganizzati, inoltre, gli archivi, dislocandoli su un unico piano e dedicando ben 2.200 metri lineari al servizio di pubblicità immobiliare, dove è possibile sistemare tutti i relativi documenti grazie anche all'utilizzo di nuovi sistemi automatici di archiviazione di tipo rotante e compattato.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

MOLINARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il percorso della tratta ferroviaria Metaponto-Potenza è costeggiato da una fitta vegetazione che a causa delle piogge è cresciuta in modo impressionante;
l'approssimarsi della stagione estiva pone seri problemi circa la sicurezza del percorso ferroviario e per i convogli che la percorrono, sia passeggeri che merci, in quanto cresce in maniera esponenziale il rischio incendi;
lungo la tratta in questione non poche volte si sono registrati incendi che hanno bloccato la circolazione ferroviaria;
occorre pertanto un intervento immediato per pulire e le aree prossime ai binari per ridurre al minimo il rischio sopra paventato -:
se il ministro interrogato intenda attivarsi presso la società che gestisce la rete ferroviaria nazionale al fine di assicurare una immediata azione di manutenzione lungo la tratta Metaponto-Potenza, in relazione a quanto sostenuto nelle premesse, nonché di assicurare standard di sicurezza adeguati e prevenire il pericolo degli incendi.
(4-10258)

Risposta. - Ferrovie dello Stato spa ha riferito che sulla tratta Metaponto-Potenza, al fine di evitare l'insorgenza di incendi, per tutto il precedente periodo estivo si è provveduto ad attuare interventi di irrorazione delle piante sulle scarpate ferroviarie con sostanze igniritardanti, taglio dei rami e decespugliamenti, come riportato nel prospetto fornito dalla stessa società che di seguito pubblichiamo:
Potenza (km 162+088 - Metaponto km. 271+170)
Irrorazione - Igniritardante (a partire dal 17 luglio 2004)
dal km 172+000 al km 177+000 ml 5.000 ambo i lati;
dal km 180+000 al km 184+000 ml 4.000 ambo i lati;
dal km 186+000 al km 195+000 ml 9.000 ambo i lati;
dal km 195+000 al km 207+000 ml 12.000 ambo i lati;
dal km 212+000 al km 217+000 ml 5.000 ambo i lati;
dal km 221+000 al km 228+000 ml 7.000 ambo i lati;
dal km 234+500 al km 237+500 ml 3.000 ambo i lati;
dal km 256+500 al km 258+200 ml 1.700 ambo i lati;
dal km 259+000 al km 264+000 ml 5.000 ambo i lati;
dal km 264+000 al km 267+000 ml 3.000 ambo i lati;
Totale ml 54.700.

Taglio rami - (tramite ditta di M.O.) Potenza-Vaglio:
da palo 4 a palo 6 ml 100 (lavori già eseguiti);


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da palo 8 a palo 17 ml 450 (lavori già eseguiti);
da palo 20 a palo 22 ml 100 (lavori già eseguiti);
da palo 25 a palo 35 ml 500 (lavori già eseguiti);
da palo 39 a palo 58 ml 950 (lavori già eseguiti);
da palo 68 a palo 75 ml 350 (lavori già eseguiti);
da palo 77 a palo 79 ml 100 (lavori già eseguiti);
da palo 85 a palo 87 ml 100 (lavori già eseguiti);
Totale ml 2.650.

Decespugliamento (tramite ditta di M.O.) - (Lavori in corso da terminare entro il 6 agosto 2004):
da km 209+500 a km 210+500 ml 1.000 a sinistra;
da km 216+000 a km 217+000 ml 1.000 ambo i lati;
da km 221+000 a km 222+000 ml 1.000 a destra;
da km 224+500 a km 225+500 ml 1.000 ambo i lati;
da km 226+000 a km 227+000 ml 1.000 a sinistra;
da km 228+500 a km 230+000 ml 1.500 a destra;
da km 231+000 a km 231+500 ml 500 ambo i lati;
da km 234+500 a km 236+500 ml 2.000 ambo i lati;
da km 241+500 a km 243+000 ml 1.500 ambo i lati;
da km 243+500 a km 244+000 ml 500 a sinistra;
da km 245+000 a km 246+000 ml 1.000 a sinistra;
da km 255+000 a km 256+000 ml 1.000 ambo i lati;
da km 256+000 a km 258+500 ml 2.500 a sinistra;
da km 261+000 a km 267+000 ml 6.000 ambo i lati:
Totale ml 21.500.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

MOTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i recenti crac finanziari di Cirio e Parmalat hanno evidenziato in tutta la loro drammaticità la possibile incertezza e irregolarità dei prestiti obbligazionari, anche quando emessi da società quotate in borsa;
gli investimenti effettuati da migliaia di risparmiatori italiani sono a forte rischio;
nonostante quanto accaduto una società fondata da Rodolfo Marusi Guareschi e denominata «Avatar Spa» con sede in San Ilario d'Enza in provincia di Reggio Emilia che dichiara un capitale sociale nel mondo di oltre 150 miliardi di euro ha annunciato di voler emettere un prestito obbligazionario convertibile di 50 milioni di euro sul mercato italiano;
la Banca d'Italia sta procedendo ad accertamenti sulla composizione societaria della Avatar Spa ed ha posto il proprio divieto, con nota del 29 dicembre 2003, all'offerta in Italia di detti titoli;
la Consob, con delibera n. 14422 del 13 febbraio 2004, ha sospeso in via cautelare per novanta giorni, la sollecitazione all'investimento sopra menzionato;
nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno pubblicato la notizia di un provvedimento cautelare notificato a Rodolfo, Tristano e Valerio Marusi Guareschi -:


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se il Governo sia a conoscenza di questa situazione così come descritta da diversi organi di stampa, locali e nazionali;
se il Governo non ritenga necessario verificare in tempi rapidi, assumendo le necessarie informazioni, i fatti sopra decritti;
quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire preventivamente i risparmiatori italiani ed evitare qualsiasi tipo di rischio.
(4-09242)

Risposta. - La Banca d'Italia ha comunicato che nel corso del 2002 è venuta a conoscenza che la Avatar spa, iscritta dal 28 novembre 1991, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario, nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo decreto, aveva inviato ad alcune banche una moneta e un facsimile di banconota in una divisa denominata «dhana», emessa dalla Holos Holding SA, controllante la Avatar stessa, nell'ambito di un progetto volto alla «redistribuzione delle ricchezze tra gli abitanti del pianeta».
Considerato che l'emissione di una nuova moneta, interamente garantita da titoli, integra ipotesi di reato, tra le quali anche l'abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico, la Banca d'Italia ha provveduto, sin dal novembre del 2002, a segnalare l'iniziativa alla guardia di finanza e all'ufficio italiano dei cambi. Peraltro, nel febbraio 2001, una società partecipata dalla Avatar spa, la Maguro spa aveva avanzato istanza di iscrizione nell'elenco speciale ex articolo 107 del Testo Unico Bancario e tale istanza era stata rigettata dalla Banca d'Italia per insussistenza dei presupposti di legge.
Nel gennaio 2003, è stata trasmessa alla guardia di finanza e alla Consob documentazione sulle iniziative proposte dalla «Avatar», in considerazione del possibile rilievo che le attività svolte potevano assumere, anche ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
Peraltro, nel settembre 2002, la citata società aveva comunicato l'intendimento di emettere n. 7 prestiti obbligazionari convertibili in azioni proprie per un ammontare complessivo pari a euro 45 miliardi da collocare in Italia e all'estero. La Banca d'Italia, ritenendo che le operazioni prospettate non fossero compatibili con la stabilità del mercato finanziario, ne vietava l'emissione e l'offerta in Italia. Con successiva nota dell'aprile 2003, la «Avatar» comunicava di aver completato «la costituzione dei 45 miliardi di euro per, la sottoscrizione delle obbligazioni che avrebbero dovuto essere emesse da Avatar spa esclusivamente sui mercati esteri».
In relazione alla prospettata emissione di 45 miliardi di euro del settembre 2002, la Banca d'Italia ha provveduto ad acquisire informazioni sulla società in questione, il cui capitale sociale veniva dichiarato da quest'ultima pari a «199 miliardi di euro».
Nel dicembre del 2003, la società ha nuovamente comunicato alla Banca d'Italia l'intendimento di emettere valori mobiliari, genericamente definiti «titoli», per un ammontare di 45 miliardi di euro da collocare all'estero e di 50 milioni di euro da collocare in Italia, precisando che si trattava della stessa operazione prospettata nel 2002 «aumentata di un prestito di 50 milioni di euro da collocare in Italia». Anche in questo caso la Banca d'Italia ha vietato, ai sensi delle vigenti disposizioni (articolo 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e delibera CICR 12 gennaio 1994), l'offerta in Italia dei titoli in questione. In data 23 febbraio 2004, la società ha presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento di quest'ultimo provvedimento.
L'ufficio italiano dei cambi ha comunicato di aver richiesto alla «Avatar» documentazione e chiarimenti sulla composizione del capitale sociale ai fini della conclusione dell'
iter procedurale relativo ad una istanza «di riclassificazione nell'elenco generale ex articolo 106 T.U.», provvedendo successivamente alla cancellazione per mancanza dei requisiti.
Nel marzo 2004, in relazione al perdurare dei possibili profili di abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico da parte della «Avatar», la Banca d'Italia ha inoltrato una ulteriore segnalazione alla guardia di finanza, interessando, per conoscenza, anche l'ufficio italiano cambi e la Consob, con specifico riguardo alle menzionate


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operazioni di emissione di valori mobiliari, comunicate dalla Avatar e vietate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 129 del TUB.
Sulla questione la Consob ha comunicato di aver svolto una serie di accertamenti istruttori - aventi ad oggetto la Avatar spa e le operazioni dalla stessa proposte - volti ad accertare la rilevanza delle operazioni poste in essere, ai sensi della disciplina della sollecitazione all'investimento prevista dagli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
In particolare, per quanto riguarda l'offerta della cosiddetta «Moneta» denominata «dhana», l'indagine avviata dalla Consob si è conclusa con l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera
a) del TUF, con delibera n. 14422 del 13 febbraio 2004.
Infatti, l'insieme degli elementi acquisiti ha consentito alla Consob di ritenere che l'attività svolta dalla Avatar si sostanziasse in un'offerta al pubblico finalizzata alla sottoscrizione di prodotti finanziari, qualificata dall'articolo 1, comma 1, lettera
t) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sollecitazione all'investimento. Poiché, per tale sollecitazione, non risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione, come previsto dall'articolo 94, comma 1, del medesimo provvedimento, la Consob ha adottato il provvedimento cautelare di sospensione dell'attività in questione, posta in essere in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la sollecitazione all'investimento.
Si soggiunge che dall'attività di vigilanza dei siti web collegati ad Avatar spa è emersa l'esistenza di nuovi siti internet, tramite i quali la società in questione effettuava attività di promozione della moneta
dhana.
La costante attività di monitoraggio dei siti web posta in essere dalla Consob ha permesso di adottare tempestivamente interventi per disabilitare i siti stessi; infatti, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2003, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza, possono esigere, anche in via di urgenza, che i prestatori delle attività di
«mere conduit» e di «hosting» impediscano o pongano fine alle violazioni commesse.
Dell'attività svolta dalla Consob in cooperazione con le Istituzioni interessate ed in particolare con la Banca d'Italia, l'ufficio italiano cambi e la guardia di finanza, è stata data relativa comunicazione all'autorità giudiziaria.
Si soggiunge, infine, che in data 5 marzo 2004, Avatar spa ha depositato presso il TAR del Lazio ricorso con il quale, previa istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sospensione. Con ordinanza del 24 marzo 2004, il TAR ha respinto l'istanza di sospensione della delibera adottata dalla Consob il 13 febbraio 2004.
Alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta e considerato, peraltro, che Avatar spa non ha fornito deduzioni al provvedimento di sospensione e che, né dal citato ricorso al TAR, né da altri documenti sono emersi elementi nuovi tali da consentire una diversa qualificazione dell'attività sospesa, la Consob, con delibera n. 14551 dell'11 maggio 2004, ha adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il divieto dell'attività di sollecitazione svolta da Avatar spa avente ad oggetto la moneta dhana.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

ANGELA NAPOLI e CAMINITI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali. - Per sapere - premesso che:
iprecedenti Governi non hanno mai inteso attuare un vera programmazione


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mirata allo sviluppo del Porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria);
il masterplan, predisposto nel 1998, ha di fatto già messo in forse la polifunzionalità del porto, prevedendo esclusivamente l'incremento, dell'attività di Transhipment;
la politica sul porto attuata dalla regione Calabria non è stata mai sufficientemente chiara neppure nei confronti del Governo nazionale anche se il consiglio regionale ha approvato, lo scorso anno, la legge per la istituzione della zona franca nel porto;
tutti i rappresentanti dell'attuale Governo nazionale che hanno visitato il porto di Gioia Tauro si sono fatti carico di assolvere agli impegni assunti per incoraggiarne lo sviluppo;
la regione Calabria ha altresì, assunto un comportamento equivoco nei confronti dell'ASI, da tempo commissariata e che sembra persino abbia venduto terreni demaniali non contenuti nei limiti del perimetro assegnatole;
l'autorità portuale, l'ASI, il Governo regionale ed il Governo nazionale, sembra che lavorino senza alcun collegamento, per cui l'uno assume decisioni non condivise dall'altro, con l'unico risultato di lasciare tutto bloccato;
il tasso di disoccupazione esistente nella piana di Gioia Tauro continua ad essere il più alto della Regione Calabria e ciò nonostante si incentiva solo l'attività di transhipment;
nell'area portuale sono state finanziate attività, alcune delle quali hanno visto solo la costruzione dei capannoni senza mai giungere all'effettiva produzione, ed altre hanno avviato produzioni che nulla hanno a che fare con l'indotto;
il tutto mentre il territorio continua a vedere il predominio delle cosche 'ndranghetistiche di Gioia Tauro e Rosarno;
il 24 luglio 2003, nella riunione del pre-Cipe, che avrebbe dovuto esaminare l'intero pacchetto dei fondi destinati alla legge obiettivo per le opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, la Regione Calabria ha perso tempo sulle decisioni, bloccando di fatto ben 93 milioni di euro;
ogni tanto appare sulla stampa qualche decisione relativa alla istituzione della «zona franca» non si sa bene se «aperta» o «chiusa», ma di fatto ancora nulla in merito è stato definito;
i sindacati hanno iniziato una giusta proposta valutando che qualcuno «mette il bastone tra le ruote» per il conseguimento dello sviluppo reale del porto di Gioia Tauro -:
se non ritengano necessario ed urgente avviare un adeguato tavolo di trattative per definire una programmazione unitaria e chiara utile allo sviluppo del porto di Gioia Tauro.
(4-07181)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde e per quanto di competenza dell'amministrazione, si fa preliminarmente presente che le cause del mancato sviluppo del territorio calabrese, ravvisabili nell'ambito dell'attività del porto di Gioia Tauro non possono essere individuate in inadeguatezze di gestione del porto medesimo che, invece, ha assunto in pochi anni il ruolo di infrastruttura di eccellenza del transhipment mondiale. È stato confermato, difatti, il primato tra i porti del Mediterraneo nel settore del trasporto di container, con oltre 3 milioni di Teus movimentati nel 2003 pari a 25.363.000 tonnellate di merce trasportata e 3.065 navi approdate.
Giova inoltre rammentare che oltre 2.000 sono i dipendenti impegnati stabilmente nelle attività svolte all'interno della circoscrizione portuale e tale dato occupazionale risulta costantemente in crescita.
Quale infrastruttura trasportistica di rilevanza internazionale, con un'estensione di oltre 600 ettari e 3.500 metri di banchine operative con fondali fino a 18 metri, il porto


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svolge appieno le funzioni e fornisce, grazie anche ai mezzi di movimentazione del carico ed alla organizzazione dei servizi di cui dispone, standard operativi competitivi con le maggiori realtà mondiali così come attestato dai volumi di traffico sopraindicati e dalla attrattività della struttura da parte dei più significativi gruppi amatoriali del settore.
Sotto l'aspetto organizzativo, il porto è gestito dall'Autorità Portuale per i compiti assegnati dalla legge 18 gennaio 1994, n. 84 ed al suo interno sono presenti tutti gli organi la cui attività, a vario titolo, si raccorda anche all'operatività del porto vale a dire Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Dogana, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Sanità Marittima.
In linea con le esigenze di sviluppo del porto, tratteggiate dai diversi competenti organi istituzionali, l'autorità portuale ha elaborato il prescritto Piano Operativo Triennale, prevedendo interventi di infrastrutturazione di vasta portata finalizzati sia allo sviluppo delle funzioni portuali tipiche, sia di quelle connesse ad attività di logistica.
Tra le opere pianificate, in parte già finanziate ed alcune in fase di appalto è stato previsto:
a) l'adeguamento dell'imboccatura del porto;
b) l'ampliamento del canale portuale;
c) la realizzazione dei piazzali di servizio della banchina alti fondali in fase di ultimazione;
d) la realizzazione di una nuova imboccatura portuale a nord del bacino;
e) la realizzazione del progetto di adeguamento della struttura alle normative internazionali e nazionali per quanto riguarda la security.

Tale programma prevede iniziative per oltre 200 milioni di euro.
L'autorità portuale ha ottenuto, a seguito di specifica richiesta inoltrata alla direzione regionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane, l'ammissione al regime di «Zona Franca Aperta» di un'area portuale della superficie di 100 ettari programmando l'attivazione dei necessari servizi di gestione assunti dall'autorità medesima e di infrastrutturazione dell'area per favorire l'insediamento di attività produttive.
Da esse potrà trarre concreto beneficio il territorio regionale anche sotto il profilo occupazionale.
Sempre in vista dell'incentivazione di attività collaterali a quelle tipicamente portuali, quale il campo di intermodalità e della logistica, detta autorità portuale ha elaborato vari progetti di infrastrutturazione inseriti nel Piano Operativo Triennale e finanziati con la «legge Obiettivo» con fondi già parzialmente assegnati e resi disponibili in seguito alla pubblicazione della delibera CIPE n. 89/2003 nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004. Si tratta della realizzazione di reti materiali, allestimento del piazzale nord e viabilità interna, strutture a supporto della mobilità (parcheggio multipiano), completamento della piattaforma logistica e intermodale, allacciamenti ferroviari e magazzini della «piastra del freddo».
Si fa infine presente che l'autorità portuale riferisce di effettuare, nell'ambito delle proprie prerogative, il preventivo controllo ed il costante monitoraggio di tutto il personale che a vario titolo (dipendenza o titolarità di imprese portuali, di servizi portuali, di ditte appaltatrici, eccetera) opera nell'ambito portuale al fine di verificarne la qualità soggettiva, allontanando con immediatezza i soggetti risultati inidonei, a seguito di informative degli organi istituzionali preposti alla sicurezza del territorio; con i quali organi esiste ed è attuata la massima collaborazione.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PERROTTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 15 luglio 2003 il Presidente dell'ANCSA, Associazione Nazionale Centri


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Soccorso Autoveicoli con sede in Pistoia - via Sozomeno 2, ha provveduto ad inoltrare a tutti i custodi amministrativi di Roma e provincia una comunicazione avente ad oggetto «lo smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nelle depositerie-invio relativi elenchi all'ANCSA»;
in tale comunicazione lo stesso Presidente dell'ANCSA, signor Graziano Meoni, si dichiarava lieto di comunicare che nei giorni scorsi aveva definito con la Direzione dell'Agenzia del Demanio i punti fondamentali per la stipulazione di una convenzione che consentirà lo smaltimento di tutti i veicoli in giacenza nei depositi amministrativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;
in tale comunicazione invitava i custodi amministrativi destinatari della stessa a partecipare ad una riunione che si sarebbe tenuta, come effettivamente si è tenuta, mercoledì 23 luglio 2003 alle ore 11,00 presso la filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio sita in via Ciamarra, n. 139;
in tale comunicazione dichiarava che secondo gli accordi raggiunti con la dirigenza dell'Agenzia del Demanio i depositari dovranno inviare oltre che all'Agenzia del Demanio anche all'ANCSA (via Sozomeno n. 2 - 51100 Pistoia - tel. 0573 24226; fax 057324227) gli elenchi completi di tutti i veicoli in deposito;
in tale riunione oltre al Presidente dell'ANCSA erano presenti il Direttore della Filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio, dottor Mottola, ed altri dirigenti della filiale stessa, dottoressa Maniscalco e ingegner Cavallai, i quali hanno illustrato ai custodi amministrativi di Roma e provincia presenti un documento rappresentante una convenzione fra gli stessi l'Agenzia del Demanio per la demolizione dei veicoli «abbandonati» ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2001, n. 189;
in capo a tale atto di convenzione, che i dirigenti della filiale di Roma hanno dichiarato immodificabile e da accettare così come redatta, è dichiarato che essa è stipulata fra il dottor Evelino Mottola, Direttore della filiale dell'Agenzia del Demanio, il signor Graziano Meoni nella qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (ANCSA) e i depositari della provincia di Roma;
nelle premesse è riportato «ritenuto che la proposta più conveniente per questa amministrazione è stata formulata dall'ANCSA - Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli»;
da una attenta lettura dell'atto di convenzione proposto non si evince alcun impegno né del signor Graziano Meoni né dell'ANCSA se non quello di rappresentare i custodi firmatari della stessa;
risulta che l'ANCSA raccoglie presso i custodi di Roma e provincia non più di due o tre adesioni rispetto ai circa settanta custodi amministrativi nominati dal Prefetto di Roma, e pertanto non può certo definirsi «rappresentativa» della categoria -:
come è stata selezionata l'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli da parte della Direzione e Centrale e della filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio per la proposta di convenzione citata, e più precisamente se è stata esperita regolare gara e se sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti, associazioni di categoria, consorzi, società commerciali interessate a presentare proposte inerenti l'argomento della convenzione stessa;
quante altre proposte di convenzione sono state presentate alla Direzione Centrale o alla filiale di Roma dell'Agenzia del Demanio oltre a quella dell'ANCSA;
quali procedure inerenti la demolizione dei veicoli «abbandonati» in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 verranno adottate nei confronti dei custodi amministrativi che non hanno firmato, e non firmeranno, la convenzione proposta dall'ANCSA al fine di non permettere disparità di trattamento


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nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 189/2001 stesso e di garantire la pluralità di iniziative e la partecipazione alle questioni pubbliche di tutti i soggetti interessati e portatori di diritti e di interessi legittimi.
(4-08184)

Risposta. - In ordine alle richieste formulate con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia del demanio ha fatto preliminarmente presente di aver proceduto, in data 23 luglio 2003, alla stipula della Convenzione con l'Associazione nazionale centri soccorso stradale (ANCSA), relativamente allo smaltimento dei veicoli immatricolati prima del 27 luglio 1998, in custodia nelle depositerie di Roma, per fronteggiare la grave situazione derivante dall'elevato numero di veicoli abbandonati, per mancato ritiro da parte del proprietario, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione delle misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Tale Convenzione prevede il ritiro presso i custodi giudiziari dei predetti veicoli, la loro demolizione e radiazione dal Pubblico registro automobilistico, nonché lo svolgimento del servizio a costo zero.
La medesima Agenzia ha, altresì, precisato di aver individuato la suddetta Associazione mediante trattativa privata, come previsto sia dall'articolo 5 del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384), che stabilisce la possibilità di prescindere dalla pluralità di preventivi nel caso di importo di spesa non superiore all'ammontare di 20.000 euro, sia dall'articolo 17 del Regolamento contabile dell'Agenzia del demanio.
Nel caso di specie, l'offerta presentata dall'Ancsa è apparsa la più vantaggiosa, in quanto il servizio espletato dalla medesima ANCSA è a costo zero e più conveniente rispetto alle richieste presentate delle altre associazioni di categoria.
L'Agenzia del demanio ha inoltre fatto presente che la durata della Convenzione è stata stabilita in un anno - in previsione di eventuali modifiche normative nel settore - e che ad essa hanno aderito venti depositerie.
Per quanto riguarda le depositerie che hanno ritenuto di non sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi, la filiale di Roma dell'Agenzia del demanio continua ad autorizzarle, a provvedere alla rottamazione e radiazione dal Pubblico registro automobilistico degli autoveicoli sequestrati, previo accertamento del loro stato di conservazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656, finalizzato all'attuazione di accordi preventivi extragiudiziali tra il fisco e il contribuente per una pacifica definizione delle controversie possibili o in atto;
con il decreto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140 del 28 maggio 1997 l'ammontare del premio, ridefinito in tale testo come compenso incentivante, veniva elevato al 2 per cento delle somme definitivamente riscosse a seguito di accertamento tributario. Tali precisazioni, a dire del Ministero delle Finanze dell'epoca, secondo quanto allora pubblicato dalla stampa, servivano ad incoraggiare i funzionari dell'Amministrazione ad individuare evasioni fiscali di notevole rilevanza -:
quali iniziative normative siano state adottate per consentire l'applicazione delle norme citate e quale uso sia stato fatto delle somme a tal fine accantonate;
se siano pervenute richieste di corresponsione di compensi incentivanti nella


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misura del 2 per cento per la scoperta di evasioni di notevole rilevanza e se dette richieste siano state soddisfatte.
(4-09221)

Risposta. - Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che con l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), finalizzato al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto all'evasione fiscale, si è inteso correlare l'erogazione dei compensi incentivanti ai risultati conseguiti dagli uffici sulla base delle direttive impartite e, nel contempo, incrementare l'efficacia dell'azione di accertamento, nonché accelerare la riscossione dei tributi accertati.
Il predetto articolo 12 ha elevato al 2 per cento la misura dei compensi incentivanti previsti dal decreto legge n. 564 del 1994. Tale misura trova applicazione su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.
Gli importi, così determinati, affluiscono ad un apposito fondo da destinare al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
La disposizione normativa in argomento, in vigore a decorrere dall'anno finanziario 1997, ha previsto, inoltre, che le modalità di erogazione delle somme a ciascun ufficio, in relazione all'apporto recato all'attività di controllo fiscale, venissero definite con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.
La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che le somme non erogate per mancato conseguimento dell'obiettivo costituiscono economie di bilancio.
Ciò premesso, come riferito dall'Agenzia delle entrate, al fine di dare attuazione al dettato normativo, a partire dal 1997 e fino all'anno di costituzione delle Agenzie fiscali, si è, in primo luogo, provveduto a definire, mediante apposite direttive, due diverse tipologie di obiettivi per gli uffici:
a) obiettivi numerici, correlati all'attività di controllo;
b) obiettivi monetari, correlati alle riscossioni derivanti dall'attività di accertamento.

In particolare, la base di commisurazione del fondo del 2 per cento è stata determinata tenendo conto delle seguenti tipologie di riscossione:
a) riscossioni mediante ruolo a seguito dell'attività di controllo sostanziale;
b) riscossioni mediante ruolo a seguito dell'attività di controllo formale;
c) riscossioni mediante versamento diretto delle somme dovute a seguito di:
1) mancata impugnazione degli avvisi di accertamento (articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997);
2) accertamento con adesione del contribuente;
3) conciliazione giudiziale;
4) ogni altra riscossione derivante dall'attività di controllo sostanziale.

Per quanto attiene le modalità di erogazione delle somme affluite al fondo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che è stata prevista la partecipazione di tutto il personale dell'allora Dipartimento delle entrate, secondo criteri differenziati che hanno tenuto conto dell'apporto recato da ciascun ufficio all'attività di controllo fiscale.
Le suddette modalità sono state stabilite in base agli accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali.
In particolare, considerato che il conseguimento degli obiettivi assegnati ha costituito impegno prioritario di tutto il personale dell'ufficio e che gli obiettivi di produttività numerici e monetari, relativi all'attività di controllo, hanno rivestito particolare rilevanza per gli uffici stessi, attese le connesse implicazioni in termini di


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efficace contrasto dei fenomeni evasivi, è stato previsto che il fondo, per gli uffici che avessero conseguito gli obiettivi, fosse ripartito tra tutto il personale in servizio nell'ufficio stesso.
Le modalità di erogazione hanno, inoltre, previsto di ripartire il fondo di ciascun ufficio in quattro quote percentuali; in particolare è stata fissata un'apposita quota, pari al 22 per cento delle somme spettanti all'ufficio stesso, da destinare al personale che avesse svolto attività di controllo fiscale e di gestione del contenzioso.
Per completezza di informazione l'Agenzia delle entrate ha, poi, evidenziato che è stata realizzata un'apposita procedura informatica di ausilio all'attuazione di tutte le diverse fasi previste dall'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997.
In particolare sono state implementate apposite funzionalità, rese disponibili a tutti gli uffici, di supporto alle seguenti attività:
a) assegnazione degli obiettivi;
b) monitoraggio delle attività che determinano il raggiungimento degli obiettivi;
c) consutivazione finale;
d) ripartizione dei compensi spettanti al personale degli uffici che hanno raggiunto gli obiettivi.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che a partire dall'anno 2001, con le convenzioni stipulate tra la medesima Agenzia e il ministero dell'economia e delle finanze, è stato previsto che, oltre le necessarie risorse finanziarie per far fronte agli oneri di gestione ed alle spese per gli investimenti, venisse corrisposta, subordinatamente al conseguimento degli obiettivi, una ulteriore somma, definita «quota incentivante» alimentata, tra l'altro, dall'89 per cento delle somme di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997.
In sostanza la Convenzione ha attratto nella predetta «quota incentivante» quelle somme che, fino all'anno 2000, erano state destinate a remunerare l'attività del personale per il conseguimento degli obiettivi numerici e monetari fissati nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione.
In ragione della stretta connessione tra «quota incentivante» ed obiettivi di risultato definiti nel Piano delle attività della Convenzione, mediante l'accordo con le Organizzazioni sindacali nazionali del 10 dicembre 2002, si è convenuto che la componente della quota incentivante destinata a remunerare la produttività del personale dell'Agenzia, fosse collegata non già al solo conseguimento degli obiettivi numerici e monetari previsti nell'ambito dell'attività di accertamento ma all'efficacia dell'azione svolta dall'Agenzia nel suo complesso.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

PERROTTA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in Cina 8 sacerdoti e 2 seminaristi sono stati incarcerati e in prigione è morto un vescovo, monsignor Giovanni Gao Kexian, di 76 anni;
la denuncia summenzionata non costituisce, purtroppo, un fatto straordinario;
in Cina esiste la persecuzione contro la fede;
la Cina vuole accreditarsi, presso l'Occidente, come partner commerciale -:
se il Ministro interrogato intenda intervenire presso il governo cinese, affinché sia posta fine a queste atroci persecuzioni;
quali siano, alla luce di quanto sopra esposto, le valutazioni del Ministro interrogato in merito al riconoscimento del ruolo di partner commerciale della Cina.
(4-11061)

Risposta. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si sottolinea che il tema del rispetto dei diritti umani in Cina forma già da tempo oggetto di costante attenzione da parte del Governo italiano e dell'Unione europea.


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A tale proposito si ricorda che, sin dal 1997 e su richiesta cinese, è in corso un dialogo strutturato EU-Cina sui diritti umani su base semestrale, che si svolge alternativamente nella capitale europea che esercita la Presidenza di turno dell'Unione e a Pechino. In tale contesto vengono regolarmente affrontate con la controparte cinese questioni particolarmente sensibili tra le quali: il rispetto delle libertà fondamentali ed in particolare quella religiosa, le detenzioni arbitrarie, la tortura, i diritti delle minoranze, la pena di morte e altre. Tali consultazioni consentono, inoltre, all'Unione europea di segnalare all'attenzione delle autorità cinesi casi individuali di detenuti per reati di opinione, di condannati a morte, di vittime di trattamenti inumani e degradanti, sui quali vengono sollecitati interventi di clemenza e/o di riparazione.
Anche in occasione della diciassettesima sessione di dialogo tenutasi sotto presidenza irlandese a Dublino, l'Unione europea ha reiterato le sue preoccupazioni per le misure repressive adottate dal Governo cinese contro alcuni gruppi religiosi, segnalando nuovamente anche il caso del vescovo Su Zhimin, esponente della chiesa cattolica sotterranea cinese ripetutamente arrestato dalla polizia. Inoltre, in occasione della Troika Ministeriale, svoltasi a Kildare il 19 aprile 2004, i partner europei hanno ribadito alle autorità cinesi la necessità che venga fornita adeguata tutela interna soprattutto ai diritti politici, esprimendo la convinzione che l'effettivo esercizio di questi ultimi diritti costituisca, tra l'altro, una premessa essenziale alla realizzazione di un adeguato sviluppo economico e sociale della Cina. La Cina è stata inoltre invitata a migliorare il grado di tutela dei diritti umani attraverso l'abolizione formale della pena di morte e la ratifica dello statuto della corte penale internazionale.
L'ultima sessione di dialogo si è tenuta, invece, a Pechino, il 24 settembre 2004.
Nel corso di tale sessione, in risposta alle questioni sottoposte dalla Troika europea sulla libertà religiosa e di associazione, la controparte cinese ha fornito dati in merito alla realtà religiosa nel Paese. A tal riguardo, la delegazione cinese ha sostenuto che l'obbligo di registrazione, sulla base della quale era stato possibile fornire i predetti dati, non andava interpretata come una interferenza governativa ma come strumento di protezione e garanzia dei diritti e delle libertà dei suoi cittadini oltre ad essere comunque una procedura comune a molti altri Paesi.
La delegazione cinese ha quindi affrontato il tema delle cosiddette «house churches», le case-chiese, sostenendo che queste andavano più che altro definite «house meeting places», ossia luoghi domestici di incontro dove i credenti sono liberi di riunirsi e di studiare i testi sacri senza l'obbligo di registrarsi presso le autorità competenti, come invece avviene per i luoghi sacri. Da parte cinese si è cercato di giustificare gli atti di restrizione delle libertà di alcuni individui come misure volte esclusivamente a punire attività illegali mascherate sotto false spoglie di attività religiose. La delegazione cinese ha infine fatto presente ai rappresentanti europei la disponibilità a fornire un compendio sulla legislazione cinese in materia di libertà religiosa e ha dichiarato di essere disponibile ad accettare una visita dello «Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione e di Credo», rinviando, tuttavia, al futuro per ulteriori consultazioni a riguardo.
Dal canto suo, la delegazione europea, in risposta, ha ritenuto necessario evidenziare che le dure sentenze emesse nei confronti dei frequentatori delle cosiddette «house churches», considerato anche il carattere vago delle motivazioni addotte nelle stesse, parevano piuttosto rientrare nell'alveo di una politica di repressione religiosa. Inoltre, da parte europea sono stati richiesti chiarimenti circa alcuni casi individuali, tra i quali quelli specificatamente segnalati dall'interrogante, ai quali però non è stata ad oggi fornita una risposta da parte cinese. La questione comunque rimane costantemente monitorata dall'Unione europea che non mancherà di tornare sull'argomento anche nel corso della prossima sessione del dialogo stesso, che avverrà sotto Presidenza lussemburghese.


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In sede di valutazione finale della sessione di dialogo, la Troika europea, pur registrando positivamente la disponibilità cinese a fornire i dati preannunciati nonché a ricevere la visita dello Special Rapporteur (sempre che essa si concretizzi), ha definito su un piano generale poco soddisfacenti le risposte fornite dalla controparte cinese e lo spirito con cui quest'ultima ha affrontato l'esercizio. Da ciò nasce l'esigenza, che si avverte sempre più tra i partners comunitari, di operare una valutazione complessiva del dialogo strutturato UE-Cina al fine di individuarne le carenze sinora emerse e renderlo più efficace, soprattutto in termini di risultati finali.
La Presidenza irlandese si è occupata dello specifico problema, della libertà religiosa anche in ambito ONU.
Infatti, nel discorso generale sullo stato dei diritti umani nel mondo pronunciato in occasione della 60a Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) - svoltasi a Ginevra (marzo-aprile 2004), essa ha espresso le preoccupazioni dell'Unione europea nei confronti del persistente diniego, da parte della Cina, delle libertà di espressione, di religione, di associazione e delle continue violazioni dei diritti umani di attivisti politici e degli appartenenti a minoranze religiose. L'Unione europea ha richiamato la Cina ad una piena collaborazione con le competenti istituzioni onusiane finalizzata a porre fine a tali violazioni. Sempre nel corso della citata sessione della CDU, gli Stati Uniti hanno presentato un progetto di risoluzione di condanna della Cina per le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'Italia e gli altri partner membri della Commissione hanno votato contro l'iniziativa procedurale (no action motion) presentata dalla Cina, poi effettivamente adottata dalla CDU, per impedire che il testo statunitense venisse discusso in sede di assemblea plenaria.
Per quanto riguarda invece la richiesta di valutazione in merito al ruolo di partner commerciale della Cina, si fa presente quanto segue.
Le relazioni bilaterali con la Cina vengono improntate da sempre alla ricerca di un equilibrio tra il perseguimento di obiettivi di cooperazione politica ed economica e la necessità di fare adeguate pressioni affinché i diritti umani e le libertà fondamentali vengano rispettate dalle autorità di Pechino.
La ricerca di un bilanciamento tra questi due obiettivi emerge anche dal
Policy Paper della Commissione europea presentato nel settembre 2003 e approvato dal consiglio affari generali e relazioni esterne nel successivo mese di ottobre, sotto Presidenza italiana. Il Policy Paper ha inteso indicare le linee guida del dialogo tra l'Unione europea e la Cina e le azioni da intraprendere nei prossimi anni per rafforzare le relazioni bilaterali. Nel documento si riconosce un legame tra crescita economica e tutela dei diritti umani, quest'ultima interpretata quale migliore garanzia per la stabilità a lungo termine del colosso asiatico e la sostenibilità del suo sviluppo economico.
Analogamente la Cina ha reso noto il 13 ottobre 2003 il
Policy Paper - il primo in materia - con il quale vengono fissati gli obiettivi della politica cinese nei confronti dell'Unione europea, aree e piani di cooperazione per i prossimi cinque anni. Si tratta di un approccio onnicomprensivo che, nello statuire le linee guida della cooperazione con l'Unione europea in materia economica e nell'attestare l'impegno cinese ad accreditarsi sempre più come partner commerciale dell'occidente, nondimeno prende atto dei punti di convergenza, ma anche di quelli di divergenza, in materia di diritti umani e conferma in tal ambito la volontà cinese di proseguire sulla strada del dialogo e del confronto.
L'ultimo vertice bilaterale, nell'ottobre 2003, sotto Presidenza italiana, ha sancito al massimo livello la volontà reciproca di giungere a relazioni più strette ed estendere la cooperazione a nuove aree, con la firma in particolare di importanti accordi che, rispettivamente, hanno aperto significative prospettive alla collaborazione tra imprese cinesi ed europee nel campo della navigazione satellitare e hanno inteso favorire i flussi turistici verso l'Unione europea. La visita, nel maggio 2004, del Primo Ministro cinese Wen Jiabao a Bruxelles alle istituzioni


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comunitarie, ha visto inoltre la firma di un accordo per un dialogo strutturato tra l'Unione europea e la Cina nel settore della concorrenza.
Se tali incontri costituiscono un riconoscimento da parte dell'Unione europea del crescente - e imprescindibile - ruolo dell'economia cinese nel panorama globale, d'altra parte hanno offerto e offrono l'occasione per ribadire l'attenzione dell'Unione europea per il trattamento riservato ai diritti umani in Cina, nonché il convincimento che l'instaurazione di ottimi rapporti di cooperazione economica non possa comportare un disinteresse per aspetti ritenuti fondamentali nelle democrazie occidentali.
Da parte del Governo italiano e dell'Unione europea si continuerà a seguire con estrema attenzione l'evoluzione della situazione dei diritti umani in Cina e non si mancherà di richiamare il Governo cinese al pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel Paese.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

RIZZO e NESI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 («Riordino della legislazione in materia portuale») recita testualmente: «Il Presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni, e dalle Camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura....»;
lo scorso 3 luglio 2003 il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza attivare la procedura d'intesa con il Presidente della regione Toscana, firmava il decreto di nomina a commissario straordinario dell'Autorità del porto di Livorno per il signor Bruno Lenzi, figura sulla quale non convergevano i consensi degli organi istituzionali locali previsti dalla legge, eccezion fatta per la Camera di commercio di Livorno;
regione Toscana e Giunta comunale di Livorno, convenendo entrambi sulla gravità della scelta governativa di intraprendere la strada del commissariamento per raggirare i problemi che il rinnovo della presidenza del porto stava comportando, hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale ed al Tar del Lazio per palese violazione delle prerogative di consultazione che la legge n. 84 del 1994 garantisce loro in sede di nomina del presidente dell'Autorità portuale;
il commissariamento, oltre a ledere in modo evidente il corretto sistema di rapporti istituzionali, vanifica il ruolo delle autonomie locali su di una delle realtà più delicate e strategiche dell'economia nazionale quale è l'attività portuale -:
se non ritenga doveroso ed urgente revocare la nomina, che ad avviso degli interroganti è illegittima, di Bruno Lenzi a commissario straordinario del porto di Livorno e ripristinare la dialettica istituzionale avviando un tavolo di concertazione, soprattutto con il Presidente della regione Toscana e le autonomie locali livornesi, al fine di raggiungere un accordo attorno ad una figura che rappresenti tutte le sensibilità ed amministri bene lo scalo marittimo più importante della Toscana.
(4-06904)

Risposta. - Si fa presente che il 19 maggio 2003 ha avuto termine il mandato quadriennale del presidente dell'autorità portuale di Livorno, dottor Nereo Marcucci (nomina avvenuta con d.m. 18 maggio 1999, notificato all'interessato il giorno successivo), che avendo a quella data completato il suo secondo quadriennio alla guida della suddetta Autorità portuale, in base all'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, non poteva essere ulteriormente confermato.
Al fine di pervenire tempestivamente al completamento dell'
iter procedurale di nomina, con nota n. 735 del 16 gennaio 2003,


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è stata attivata la fase dell'acquisizione dei nominativi dei candidati proposti dagli enti locali interessati (nel caso in ispecie: il comune, la provincia e la camera di commercio di Livorno, nonché il comune di Capraia Isola, subentrato dal 2001 nella giurisdizione demaniale dell'Autorità portuale in forza dell'estensione della circoscrizione territoriale della stessa).
Preso atto delle sopra specificate designazioni ed esaminati i
curricula dei candidati, il 17 marzo 2003, è stata richiesta la prevista intesa della Regione Toscana sul nome di Bruno Lenzi.
Il 27 marzo la Regione ha però negato, l'intesa su tale nominativo, proponendo contestualmente l'altro candidato indicato dal comune e dalla provincia di Livorno: Fabio Del Nista.
Al fine di superare l'
impasse procedurale creatasi con il diniego dell'intesa da parte della Regione e in considerazione del fatto che l'accordo con l'ente regionale si pone quale condicio sine qua non per il perfezionamento del provvedimento di nomina, gli enti locali di cui sopra sono stati invitati, in forza del disposto dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo della legge n. 84/1994, a voler fornire nuove designazioni, oppure confermare quelle precedentemente indicate, entro trenta giorni dall'invito medesimo. Sono quindi pervenute le conseguenti indicazioni.
Atteso peraltro l'intervenuto esaurimento dei 45 giorni di proroga del mandato del Presidente uscente, previsti dall'ordinamento, e visti i tempi tecnici legati al passaggio procedimentale della proposta di nomina presso le competenti commissioni parlamentari, è apparsa evidente l'impossibilità di definire la nomina del nuovo Presidente entro il 3 luglio 2003.
Si è reso quindi necessario ed improcrastinabile il ricorso ad un regime di commissariamento.
Alla scadenza del periodo di proroga del presidente Marcucci, è stata conseguentemente individuata, per l'incarico di commissario, una figura professionale di comprovata capacità nel settore portuale, in grado di governare l'Autorità nel periodo di «interregno» istituzionale intercorrente tra la scadenza del mandato del Presidente uscente e la nomina del nuovo Presidente. Incarico affidato, con il decreto 2 luglio 2003, al signor Bruno Lenzi, il quale, tra l'altro, risulta aver ricevuto, tra i quattro enti locali interpellati per l'indicazione del nome del nuovo Presidente, il maggior numero di preferenze.
Da ultimo, con nota del 20 ottobre 2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto a richiedere al Presidente della giunta regionale della Toscana la terna di cui al novellato articolo 8, comma 1-
bis, della legge 84/1994.
Agli ulteriori adempimenti di legge si provvederà non appena perverranno le indicazioni dell'Autorità regionale.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

ROSATO, MAZZARELLO, BANTI e MEDURI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
in questi anni si sono susseguite numerose trasformazioni dell'Amministrazione delle Finanze, che hanno portato a cambiamenti intensi e che hanno richiesto un grande sforzo al personale coinvolto, dimostratosi sempre all'altezza dei compiti affidati:
il contratto di lavoro dei dipendenti delle Agenzie Fiscali è già scaduto due volte, la prima il 31 dicembre 2001, la seconda - virtualmente - il 31 dicembre 2003. Questo, tra gli altri evidenti effetti, ha provocato anche che non è stato possibile nessun adeguamento economico degli stipendi al tasso inflattivo;
all'interno delle amministrazioni, ampia è la fascia del precariato, che comprende anche chi, pur avendo vinto da tempo concorsi regolarmente banditi per posti a tempo indeterminato, si trova ancora, a causa di un irragionevole ed inutile blocco di queste assunzioni, senza certezze sul suo futuro lavorativo;


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in numerose occasioni il Governo ha sottolineato la funzione strategica delle Agenzie Fiscali e della loro attività, e in questo senso ci si aspetterebbe atti conseguenti che consentano funzionalità e serenità per chi è chiamato ad operare giornalmente;
gli scioperi e le forme di protesta che sono state attuate dai lavoratori, pur se caratterizzate da un atteggiamento rispettoso dei diritti dell'utenza, hanno provocato blocchi nei porti, negli aeroporti, sui confini, disagi diffusi all'utenza che quotidianamente si confronta con uffici che si occupano di normative e pratiche spesso complesse e articolate;
il primo maggio di quest'anno, con l'adesione della Slovenia all'Unione europea, si renderà necessario riorganizzare l'attività dell'agenzia delle dogane sul confine orientale, in un'ottica di potenziamento dei servizi offerti nel Friuli-Venezia Giulia, attività che richiede un clima di collaborazione anche all'interno delle strutture interessate;
le notizie giunte rispetto alle trattative in corso in queste settimane segnalano il rischio di una frammentazione del contratto delle diverse Agenzie fiscali, in particolare con una penalizzazione non motivata per il personale dell'agenzia delle dogane -:
se intendano segnalare all'ARAN l'urgenza di chiudere al più presto la trattativa sindacale, andando alla sottoscrizione di un contratto complessivo per le Agenzia fiscali che consenta ai lavoratori di riprendere il lavoro in modo sereno e all'utenza di ottenere garanzie per la piena efficienza dei servizi erogati.
(4-08613)

Risposta. - In riferimento alla problematica posta con l'interrogazione cui si risponde, concernente la sottoscrizione del contratto per le Agenzie fiscali, si fa presente che in data 28 maggio 2004 presso l'ARAN è stato sottoscritto dal Presidente della stessa, Avvocato Guido Fantoni, e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto delle Agenzie fiscali.
Detto contratto, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, è relativo al quadriennio 2002-2005, per la parte normativa e al biennio 2002-2003 per la parte economica.
Il ritardo nella stipulazione del contratto è dipeso da un complesso di circostanze, in parte comuni a tutti i rinnovi del pubblico impiego 2002-2005 ed in parte peculiari del comparto Agenzie fiscali.
Alla base del ritardo vi è stato il problema connesso alla quantificazione delle risorse contrattuali per il personale pubblico per il biennio 2002-2003.
Infatti, in origine la legge finanziaria 2002 aveva previsto il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2001-2002 (cioè dello scarto fra inflazione reale ed inflazione programmata del biennio) nella misura dello 0,26 per cento in ragione d'anno. Poiché tale quantificazione è stata giudicata inadeguata dalle organizzazioni sindacali, con gli accordi Governo-Sindacati del 4-6 febbraio 2002, si è prevista l'integrazione delle risorse attraverso il riconoscimento di un beneficio ulteriore dello 0,99 per cento da destinare prevalentemente alla contrattazione integrativa.
Per l'allocazione di tale risorse si è dovuto, tuttavia, attendere il varo della legge finanziaria 2003, che ha destinato lo 0,99 per cento aggiuntivo «anche» alla contrattazione integrativa, distogliendo, per altro, lo 0,5 per cento - previsto dalla finanziaria 2002 per il finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno 2002 - dal predetto vincolo di destinazione, e ciò sia per evitare una distribuzione a pioggia delle risorse destinate alla produttività, sia per permettere «un anticipo in conto recupero» dell'inflazione reale maturata per l'anno 2002, atteso che erano ormai conosciuti i dati dell'inflazione reale dello stesso anno e che gli stessi si mostravano molto più alti rispetto a quelli programmati.
Naturalmente tali vicende hanno determinato un ritardo nella definizione di tutti i contratti collettivi relativi alla tornata contrattuale 2002-2005.


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Bisogna, poi, considerare che per il comparto delle Agenzie fiscali, essendo le stesse di nuova costituzione, il Contratto collettivo nazionale del lavoro 2002/2005 costituisce un contratto «di ingresso». Il relativo personale, fino al ciclo contrattuale relativo al quadriennio 1998-2001, è stato ricompreso nel comparto dei ministeri da cui è fuoriuscito solo a seguito della stipulazione, in data 9 agosto 2000, del Contratto collettivo quadro per la modifica del Contratto collettivo nazionale CCNQ del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione.
Questa circostanza ha reso necessaria una particolare attenzione, e pertanto anche tempi adeguati, per la disciplina degli aspetti normativi del contratto che, come precisato in premessa, è già stato sottoscritto in via definitiva.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

RUSSO SPENA e GRANDI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, assegna agli ispettori del corpo della guardia di finanza compiti di responsabilità di indagini sia sotto il profilo investigativo sia di intelligence;
l'attività di verifica fiscale e, attraverso essa, l'attività di ricerca, constatazione e repressione delle infrazioni e delle violazioni delle leggi finanziarie ed economiche a tutela degli interessi erariali, come recita esattamente l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 - Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza - sono svolte dall'ufficiale con il grado di maresciallo;
il maresciallo Antonio Laurino, dopo aver ultimato il corso di formazione biennale per gli ispettori del Corpo di Guardia di finanza, il 14 agosto 1995 venne assegnato al comando nucleo P.T. di Catania, quale prima sede di servizio, dove per i primi due anni veniva impiegato presso il drappello di P.G. della 1 sezione, prevalentemente in semplice ed esecutiva attività di notificazione di richieste di accertamenti bancari ai vari Istituti di credito aventi sede in Catania, nonché di supporto e di esecuzione di atti di polizia giudiziaria;
dal settembre 1997 a inizio ottobre 1999 veniva impiegato nella squadra comando del comando nucleo P.T. di Catania sempre con mansioni meramente esecutive, mai con l'attribuzione della responsabilità di uffici od articolazione del comando come prevede l'articolo 34 del decreto legislativo 199/95;
il 14 settembre 1999, il comandante dell'allora gruppo (ora Comando provinciale) della guardia di finanza di Catania, convocava presso il suo ufficio il maresciallo Laurino per comunicargli la possibilità di un trasferimento d'autorità dal Nucleo P.T. di Catania, ove prestava servizio, al Distaccamento F.F. Simeto;
il Laurino opponeva ferma contrarietà al trasferimento, per i più disparati motivi di carattere personale e professionale, non ultima, la volontà di fare effettivamente e concretamente l'ispettore del corpo della guardia di finanza, ruolo che gli veniva attribuito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995, e che, fin dall'inizio (e tuttora) non gli è stato permesso di svolgere, nonostante abbia riportato una eccellente votazione in sede di esame delle materie tecnico-professionali (imposte dirette ed IVA in primis) all'esito del corso di formazione biennale presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di finanza dell'Aquila (anno scolastico 1994-95);
ad avviso dell'interrogante la vicenda personale del maresciallo Laurino potrebbe far ritenere che nei suoi confronti sia stata attuata un'attività di mobbing -:
quali siano i motivi che comportano una assegnazione di funzioni e mansioni diverse ed inferiori rispetto ai titoli di cui i finanzieri godono, con evidente riduzione di professionalità per l'intero sistema finanziario;


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se nel caso esposto in premessa non sia possibile individuare un caso di immotivata negazione della sua qualità professionale e dei suoi titoli.
(4-07602)

RUSSO SPENA e GRANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Maresciallo della Guardia di finanza Antonio Laurino presta attualmente servizio presso il Comando 2 compagnia di Catania del corpo. Egli è pervenuto alla sede di Catania il 14 agosto 1995, ivi giunto dal Comando scuola sottufficiali dell'Aquila;
da tale data risulta essere stato adibito a vari compiti e mansioni che non corrispondono alla lettera dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 - supplemento ordinario n. 61), né al tenore delle varie circolari nel tempo emanate dallo stesso corpo della Guardia di finanza quali la n. 49.000/310 dell'8 febbraio 1996, che ha pienamente recepito e confermato tale specifico ed elettivo profilo professionale, l'ulteriore 351.487/310 del 24 settembre 1997, nonché l'ultima 129.800/2001 dell'11 aprile 2002, intervenuta a seguito della parziale modifica del sopra ricordato decreto legislativo n. 199 del 1995;
a seguito di istanza di cancellazione delle sanzioni disciplinari riportate esclusivamente nel periodo di istruzione ove sono ben note le consuetudini tipiche degli ambienti addestrativi il ministero (e come fra l'altro riconosciuto dalla stessa gerarchia - comandante zona sicula e comandante 12 legione Messina pro tempore - nell'istruire il procedimento amministrativo ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986), con decreto n. 388.862 del 24 febbraio 1998 del Ministro delle finanze pro tempore, accoglieva solo parzialmente il beneficio previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986 senza minimamente addurre alcuna concreta circostanza di fatto di cui si sia reso protagonista in negativo il Laurino nell'ultimo biennio antecedente il 1 agosto 1997, data di presentazione dell'istanza, inducendolo perciò a proporre ricorso giurisdizionale al Tar Catania n. 2.530/1998, di cui ancora si attende la fissazione della data di udienza di trattazione nonostante numerose istanze di prelievo depositate dall'interessato;
successivamente, attraverso l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi del fascicolo personale, il Laurino riscontrava un abbassamento di diverse voci di giudizio riferite alle note di qualifica annuali. Anche in questo secondo caso, tali diminuzioni non venivano supportate da alcuna obiettiva ed incontestabile circostanza fattuale, contestata all'interessato di modo che quest'ultimo potesse essere messo nelle materiali condizioni di esercitare il diritto costituzionale alla difesa;
tale evidente difetto di motivazione ed insussistenza dei presupposti fattuali induceva il maresciallo a proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, adducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, inosservanza delle circolari del comando generale della Guardia di finanza 14 giugno 1996, n. 218.000 e 16 settembre 1996, n. 330.000, foglio d'ordini n. 40 del 1996, disparità di trattamento ed illogicità e contraddittorietà degli atti;
il ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva deciso con pronunzia di mera inammissibilità per mancato esperimento del previo ricorso gerarchico, senza quindi minimamente entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal Laurino. Decisivo elemento che depone a favore delle doglianze ivi formulate dall'ispettore è il successivo, innalzamento delle note di qualifica, sia nelle corrispondenti voci analitiche in quella circostanza immotivatamente abbassate sia ancora di più della stessa qualifica finale elevata, nel periodo di servizio 27 novembre 1999-28 maggio 2002, a «superiore alla media-distinto». Questo incontrastabile dato di fatto non


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solo riportava ai precedenti giudizi oggetto di successiva diminuzione, ma li superava qualitativamente;
in data 14 settembre 1999 il maresciallo Laurino veniva convocato presso l'ufficio del comandante del gruppo Guardia di finanza Catania pro tempore, il quale gli comunicava verbalmente l'imminenza di un suo trasferimento d'autorità dal comando nucleo P.T. di Catania al diverso comando brigata F.F. Simeto, senza che venisse comunicata al convocato alcuna motivazione di sorta, benché espressamente richiesta dal Laurino. Quest'ultimo ribadiva tali sue legittime perplessità al comandante del gruppo in occasione della cerimonia della festa del Patrono della Guardia di finanza tenutasi in Catania, nella chiesa di piazza San Francesco da Paola in data 21 settembre 1999, il quale in tutta risposta, non solo avrebbe nei fatti confermato la già presa decisione senza addurre nulla che fosse una plausibile motivazione, ma addirittura richiedeva chiarimenti al maresciallo Laurino (nota a sua firma n. 43.931/P/Dis del 23 settembre 1999, in pari data recapitata all'ispettore), in relazione ad una apparentemente fraintesa frase che sarebbe stata proferita dall'ispettore prima della detta cerimonia;
il paventato trasferimento d'autorità si concretizzava allorquando, in data 29 settembre 1999, veniva formalmente notificato al maresciallo il radiomessaggio n. 44.356/P del giorno prima del comando gruppo che recepiva la determinazione n. 90.035/P del 24 settembre 1999 del comando 12 legione Guardia di finanza di Messina, determinazione che sarà poi impugnata avanti il giudice amministrativo con ricorso al Tar Catania n. 4467/1999;
successivamente, in data 31 gennaio 2000, dopo appena due mesi dal precedente movimento, neppure il tempo di ambientarsi nel nuovo ambiente di lavoro della brigata del Simeto ove era pervenuto il precedente 27 novembre 1999, il maresciallo era destinatario di un nuovo provvedimento di trasferimento d'autorità, questa volta dal comando brigata F.F. Simeto di Catania al comando regionale della Guardia di finanza di Palermo, decorrendo tale movimento dal 1 febbraio 2000, attraverso notifica del comando provinciale di Catania del 31 gennaio 2000, in cui si richiamava la determinazione del comandante generale del corpo del 7 gennaio 2000, n. 3.600, il maresciallo faceva presente che il suo profilo personale non era per niente contemplato fra quello dei militari che dovevano essere trasferiti, nonché faceva presente che avverso il precedente trasferimento d'autorità aveva già proposto ricorso al Tar Sicilia-Catania, e che il ripetersi di tali trasferimenti non poteva che essere letto quale elemento sintomatico di accanimento nei suoi confronti;
nonostante ciò veniva comunque notificata la nota n. 8.664/124/3 del 7 febbraio 2000 del comando regionale Palermo, con cui si formalizzava il trasferimento d'autorità nei suoi confronti. Successivamente il maresciallo Laurino riceveva invece la notifica del provvedimento n. 7853/P/Mt/2000 del comando provinciale di Catania, che recepiva analogo provvedimento dello stesso comando regionale di Palermo, con cui si disponeva l'immediata revoca del trasferimento d'autorità già pienamente formalizzato ed esecutivo. Inutile dire che anche in relazione a questo movimento autoritativo, il quale si sottolinea essere stato pienamente formalizzato e successivamente ratificato prima dell'annullamento in via di autotutela, non si è a conoscenza di alcun elemento logico-giuridico-fattuale che possa giustificarlo;
successivamente intervengono i seguenti trasferimenti d'autorità, tutti non voluti minimamente dall'ispettore, tutti adottati senza il rispetto delle garanzie procedimentali che l'amministrazione militare ha riconosciuto ai suoi dipendenti fin dal lontano foglio d'ordini n. 3 del 1976, della successiva circolare 12 febbraio 1995 n. 51.000, ed infine di diversi radiomessaggi dello stesso comando generale del 1999 e 2000, anche a voler prescindere


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da un consistente indirizzo giurisprudenziale di cui si omette la disamina per evidenti ragioni di brevità:
con decorrenza 4 gennaio 2001, il maresciallo Laurino veniva «posto a disposizione» del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, ufficio motorizzazione, che formalizzava l'ennesimo trasferimento d'autorità con radiomessaggio n. 60.234/P/Mat del 30 dicembre 2000. Presso l'ufficio motorizzazione permaneva dal 4 gennaio 2001 fino al 15 maggio 2001;
dal 16 maggio 2001 veniva messo a disposizione (che vuole significare tale dicitura?) presso la 2 sezione del comando 2 compagnia Guardia di finanza di Catania sempre con provvedimento autoritativo del comando provinciale di Catania (radiomessaggio n. 20.334/P/Mat del 16 maggio 2001) sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta, e senza neppure conoscere materialmente lo stesso citato radiomessaggio, che verrà visionato solo molto tempo dopo;
successivamente, dalla 2 sezione egli risulta essere transitato alla 1 sezione operativa dello stesso comando 2 compagnia di Catania, sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta. Vi rimaneva fino al 17 giugno 2002;
dal 17 giugno 2002 il maresciallo Laurino risulta per l'ennesima volta trasferito dal Comando 2 compagnia al comando 1 compagnia, come si può leggere dal radiomessaggio n. 24.241/P/Mat del 14 giugno 2002, del comando provinciale di Catania, e dal radiomessaggio n. 6.905/P datato 26 giugno 2002 del comando 1 compagnia di avvenuta conferma dell'ennesimo e del tutto indesiderato trasferimento d'autorità. Importante è sottolineare che, dal 17 giugno all'8 luglio 2002 l'Ispettore risulta essere stato impiegato in compiti di registrazione delle bollette doganali, con evidente inosservanza della stessa normativa che prevede ben diverse e più qualificate mansioni;
la crescita esponenziale delle penose vicende riguardanti il Laurino vedeva il suo acme nella denunzia redatta dal comandante pro tempore della 2 per i reati militari disobbedienza e diffamazione a causa di una frase che sarebbe stata proferita dal Laurino in data 10 maggio 2002 non in presenza del denunziante, ma nel corridoio del comando, e senza che la stessa frase fosse, per il suo contenuto letterale, minimamente riferibile alla sua persona;
in effetti, successivamente, in sede di udienza preliminare dinanzi al GIP militare di Palermo il denunciante implicitamente dichiarava di aver denunciato l'ispettore Laurino sapendo che quest'ultimo non fosse colpevole del reato militare da lui ascrittogli. Si deve inoltre aggiungere, per completare tale inaudito quadro, la valutazione espressa dalla stessa procura militare della Repubblica di Palermo, la quale per ben due volte, reiterava la richiesta di completa archiviazione del procedimento penale per tutte e due le ipotesi di reato indicate dall'ufficiale allora comandante della 2 compagnia di Catania;
nella stessa circostanza del 10 maggio 2002 che aveva originato la denuncia penale per i gravissimi reati militari menzionati, l'allora comandante della 2 compagnia della Guardia di finanza di Catania denunciante ammetteva, nella stessa informativa di reato, di aver spiegazzato il foglio di servizio del giorno precedente del maresciallo Laurino alla sua diretta presenza. Egli adduceva, secondo quanto è riportato nel ricorso al Tar Catania 4316/2003, giustificazioni completamente infondate. L'ufficiale denunciante riconfermava tale gesto dello spiegazzamento del foglio in sede di assunzione di informazioni in data 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo nel verbale del 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo, ammettendo in tale circostanza che il detto gesto aveva provocato


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nel maresciallo Laurino un forte senso di offesa e di risentimento;
lo stesso ufficiale denunciante, dopo la stesura dell'informativa di reato del 10 maggio 2002, redigeva quindi nota informativa 15 luglio 2002 propedeutica alla redazione delle note di qualifica annuali all'ispettore, nella quale adoperava delle aggettivazioni secondo l'interrogante lesive palesemente diffamatorie nei confronti del maresciallo Laurino senza che quest'ultimo, durante il periodo di servizio espletato dal maggio 2001-maggio 2002, fosse stato minimamente protagonista di alcuna nota di biasimo o di demerito, di alcuna sanzione disciplinare;
il Laurino presentava ricorso giurisdizionale, adducendo la stessa linea di condotta seguita dalla gerarchia locale del corpo, la quale provvedeva a non tenere in alcuna considerazione la diffamatoria nota informativa 15 luglio 2002, e a confermare in pieno i precedenti giudizi «superiore alla media-rendimento distinto» che erano stati riportati costantemente dall'ispettore a far data dal 27 novembre 1999, e di cui si è già detto, linea gerarchica che quindi disattendeva completamente le assurde affermazioni rese dallo stesso ufficiale che precedentemente aveva denunciato il maresciallo Laurino avanti l'A.G. militare di Palermo;
dal luglio 2002 all'aprile 2003 l'ispettore riceveva la comminazione di n. 3 sanzioni disciplinari, tutte regolarmente e reiteratamente impugnate, le prime due (consegna semplice e rimprovero) con ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 731-732/2003 III sezione) l'ultimo con ricorso giurisdizionale al Tar Catania (il quarto) dopo che in data 5 agosto 2003 è stata notificata la decisione di non accoglimento del comandante regionale di Palermo, che il maresciallo reputa totalmente immotivata con riferimento alle numerose doglianze da lui proposte e non valutate adeguatamente. Si evidenzia che, sulla base di quanto è riportato nel testo del gravame 4316/2003 Tar Catania II sezione, la seconda e la terza delle sanzioni disciplinari impugnate sono state comminate anche su iniziativa dello stesso ufficiale denunciante l'ispettore e redattore dell'informativa di reato penale-militare datata 10 maggio 2002;
al termine di questa l'unghissima carrellata di eventi palesemente mobbizzantisi segnala che le ultime due valutazioni annuali dell'ispettore sono state drasticamente abbassate non solo nella qualifica finale da «superiore alla media» a «nella media», ma che sono state rese, in corrispondenza delle varie voci analitiche di giudizio, aggettivazioni che si ritengono, secondo il senso comune, palesemente offensive e lesive della sua dignità e reputazione personale e professionale, nonché completamente immotivate e prive dei necessari presupposti di fatto -:
se il comando generale della Guardia di finanza, quale organo di vertice di un'organizzazione militare, sia a conoscenza di tutti i fatti menzionati in premessa, e se di tali fatti abbia dato notizia al Ministro;
quali concrete iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover porre immediatamente in essere per individuare eventuali responsabilità sul piano disciplinare;
quali provvedimenti intenda immediatamente adottare per prevenire il fenomeno, sempre più diffuso e dilagante, del mobbing nell'amministrazione militare del corpo della Guardia di finanza a tutela non solo delle singole individualità ma, soprattutto, dei costituzionali interessi pubblici al buon andamento, all'imparzialità, all'efficacia, alla legalità dell'azione amministrativa pubblica ex articoli 2, 97, 103 e 113 della Costituzione.
(4-09141)

Risposta. - In ordine a quanto rappresentato dall'interrogante il Comando generale della guardia di finanza ha riferito che i comandi territoriali, interessati sull'argomento, hanno sottolineato la legittimità delle iniziative via via assunte in relazione alla posizione d'impiego del maresciallo ordinario Antonio Laurino.


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Occorre partire dal ricordo del fatto che, al termine della frequenza del corso di istruzione presso la scuola sottufficiali (ora scuola ispettori) del Corpo, nei riguardi del militare è stato emesso il seguente giudizio: «Fin.A.S. dal portamento dimesso e dalle qualità fisiche e morali appena sufficienti. Durante il periodo preso in esame l'allievo ha conseguito un profitto appena sufficiente».
Infatti, del resto, durante il periodo di formazione, secondo quanto riferisce il comando generale della guardia di finanza, al Laurino sono stati mossi numerosi rilievi (20 sanzioni disciplinari, di cui due dell'ordine della consegna di rigore).
Tuttavia, il militare è stato comunque assegnato al Nucleo polizia tributaria di Catania, reparto orientato prevalentemente all'attività nei settori tributario e giudiziario.
In tutto il periodo in cui è stato impiegato (agosto 1995-gennaio 1997) presso la I Sezione - Servizi di polizia giudiziaria del menzionato reparto, l'interessato è stato valutato «normale», la sua preparazione tecnico professionale «nella media» ed il giudizio complessivo «nella media».
Il comandante
pro-tempore del Nucleo di polizia tributaria di Catania, auspicando un miglioramento in servizio da parte del militare, ha ritenuto di non esonerare il Laurino dal servizio di polizia tributaria, ma di offrire all'ispettore un'ulteriore possibilità di permanenza presso il citato reparto, impiegandolo nell'ambito della Squadra Comando (dal mese di gennaio 1997 a quello di novembre 1999).
Poiché anche nel nuovo incarico, come riferisce il Comando generale della guardia di finanza, non si era manifestato il citato miglioramento tanto che in sede di redazione della documentazione caratteristica nei riguardi dell'ispettore veniva confermato il giudizio di rendimento «normale» a fronte di «normali qualità complessive» - il Comandante
pro-tempore dell'allora 12a Legione di Messina disponeva il trasferimento del Laurino dal Nucleo di polizia tributaria di Catania alla brigata di Foce Fiume Simeto.
Avverso quest'ultimo provvedimento d'impiego il militare ha presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del citato movimento, il ripristino della sede precedentemente occupata e la contestuale sospensione del trasferimento, al T.A.R. Sicilia-Sezione Staccata di Catania il quale, ritenendo non sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente, ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
In relazione all'impiego presso il predetto Nucleo di polizia tributaria, il citato comando generale ha evidenziato che l'allora vigente circolare 9000/310 dell'8 febbraio 1996, che aveva recepito il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
prevedeva, tra i criteri generali, che gli ispettori, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 34 del citato decreto, potessero essere sostanzialmente impiegati tanto in incarichi operativi quanto burocratico-amministrativi, ovvero di supporto tecnico-logistico;
non precludeva, pertanto, all'amministrazione, secondo una scala di priorità apprezzabile a livello locale, la possibilità di adottare delle soluzioni che prevedessero l'impiego degli ispettori in servizi di minore spessore.

Premesso quanto sopra, le menzionate vicissitudini relative alla posizione di impiego del Laurino sono già state approfondite in passato sia a livello locale, sia a livello centrale da parte del Corpo della guardia di finanza.
In particolare, sono state valutate approfonditamente situazioni sul conto dell'ispettore di tenore analogo a quelle segnalate dall'interrogante in particolare:
un'istanza dell'interessato che, dopo aver ricostruito la propria permanenza presso vari reparti nell'ambito del comando provinciale di Catania, caratterizzata da numerosi provvedimenti di impiego e da relativi ricorsi giurisdizionali dell'interessato, lamentandosi di aver ricoperto incarichi non consoni né previsti per un ispettore, chiedeva di essere impiegato nell'espletamento


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dei servizi d'istituto,» ... secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995 ... presso la sede di Catania ... svolgendo la propria funzione in un ambiente lavorativo che si rivolga nei suoi confronti in maniera serena ed imparziale»;
la decisione della competente Autorità di vertice di non accogliere, per insussistenza dei requisiti richiesti, la proposta della scala gerarchica dell'interessato di trasferire - per l'incompatibilità ambientale creatasi a seguito delle citate vicende - il Laurino ad un reparto al di fuori della sede della regione Sicilia, ma di segnalare al Comandante regionale di Palermo di valutare l'opportunità di rimuovere la segnalata incompatibilità con un provvedimento di impiego nel proprio ambito.
Premesso quanto sopra, il comando generale della guardia di finanza ritiene che siano del tutto legittime le iniziative nel tempo assunte dalla competente gerarchia locale in relazione alla menzionata posizione di impiego del militare e quindi del tutto inconsistenti le eccezioni mosse in tal senso.
Quindi ad avviso del comando Generale della guardia di finanza, il paventato pregiudizio nei confronti dell'ispettore da parte dell'amministrazione non trova alcun fondamento.
I vari provvedimenti di impiego adottati nei confronti del militare risultano sempre improntati al pieno rispetto delle qualità professionali del medesimo e dei suoi titoli, in aderenza alle vigenti disposizioni in materia ed intrapresi nell'ottica di soddisfare sia le continue richieste del militare volte ad un più qualificato impiego sia l'esigenza di garantire dei sereni rapporti interpersonali e di proficua convivenza del Laurino con gli altri componenti dei reparti a cui lo stesso era stato assegnato, rimuovendo in tal modo situazioni potenzialmente lesive per il servizio.
Le iniziative assunte nel tempo dalla competente scala gerarchica nei confronti del militare sono state, quindi, indirizzate al legittimo esercizio del potere organizzatorio dell'amministrazione, finalizzato al ripristino del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, nonché alla rimozione di situazioni potenzialmente pregiudizievoli della sua credibilità e complessivo andamento.
La stessa menzionata decisione resa dal competente organo di giustizia amministrativa nell'ambito del gravame esperito dal militare, comprova, altresì, che l'operato del Corpo sia stato improntato alla neutralità e correttezza dell'azione amministrativa, senza la benché minima volontà di arrecare alcun pregiudizio al militare.
Infine, il comando generale della guardia di finanza, ha fornito un quadro d'insieme sui diversi contenziosi intrapresi in sede giurisdizionale dal Laurino; contenziosi che, in ordine cronologico, possono così riassumersi:
ricorso n. 2530/1998 al T.A.R. Sicilia-Catania avverso il provvedimento n. 388862 del 24 febbraio 1998 di rigetto di un'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari. Tale ricorso è tuttora pendente innanzi al giudice adito;
ricorso n. 4467/1999 al T.A.R. Sicilia-Catania, con istanza incidentale di sospensione, avverso il provvedimento n. 90035 del 24 settembre 1999 con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità presso il Comando brigata di F.F. Simeto. Con ordinanza n. 2562, in data 23 novembre 1999, il T.A.R. adito ha rigettato la domanda cautelare ed il gravame è tuttora pendente nel merito;
ricorsi n.2642/2002 e n.2914/2002 al T.A.R. Sicilia-Catania ex articolo 25 della legge n.241 del 1990, con contestuale richiesta di risarcimento danni. I due ricorsi sono stati riuniti e rigettati con sentenza n.494 in data 21 marzo 2003, avverso la quale il Laurino ha proposto appello;
ricorso n.3238/2002 al T.A.R. Sicilia-Catania, con contestuale richiesta di risarcimento danni, avverso la documentazione caratteristica. Il ricorso è tuttora pendente innanzi al giudice adito;
ricorso n.4316/2003 al T.A.R. Sicilia Catania con il quale viene impugnata una sanzione disciplinare di corpo della consegna


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di giorni sette e viene richiesto l'accertamento ed il risarcimento del danno provocato da mobbing. Il ricorso, nel cui ambito il ricorrente ha rinunciato all'istanza incidentale di sospensione ivi formulata, risulta tuttora pendente nel merito.
Inoltre, il militare, in sede amministrativa, ha proposto due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, successivamente integrati con motivi aggiunti, avverso le determinazioni di rigetto di altrettanti ricorsi gerarchici con cui erano state impugnate rispettivamente le sanzioni disciplinari di corpo del rimprovero e della consegna per giorni tre, irrogate durante la sua permanenza presso la I compagnia di Catania.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.

SGOBIO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il 4 giugno 2004, con atto formale del Comitato nazionale della pro Loco Onlus alla presenza del dottor Massimo Palombi, direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, datato 20 maggio 2004, tutti i giovani impegnati nei vari progetti della Pro Italia Onlus sono stati «obbligati» a presenziare presso il «Centro agroalimentare» di Lamezia Terme alla verifica di programma, a condizioni che all'interrogante appaiono precise e vessatorie;
ad ogni giovane, infatti, era stato «ordinato»: di presentarsi entro le ore 8 del 4 giugno, muniti di tesserino di riconoscimento; di non presentare istanza di licenza per quel giorno; i giovani assenti senza valida giustificazione sarebbero stati addirittura diffidati presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile - Presidenza del Consiglio dei ministri per «l'immediata sospensione del servizio»; in caso di assenza «per malattia» i volontari sarebbero stati sottoposti a visita medica domiciliare immediata; i giovani accompagnati da pubblici amministratori, vigili urbani, oppure responsabile del progetto, si sono così presentati al Centro dove oltre alla prevista presenza del dottor Palombi, sarebbero anche intervenuti un Sottosegretario di Stato ed una candidata alle recenti elezioni europee;
a parere dell'interrogante, lo scorso 4 giugno, presso il «Centroalimentare» di Lamezia Terme è stata allestita una iniziativa di stampo elettoralistico alla presenza di rappresentanti del Governo, a danno dei giovani assunti per i progetti di volontariato -:
se rispondessero al vero le notizie trapelate sul tipo di verifica tenutasi (a porte chiuse), alla presenza di autorità di governo e di una candidata alle elezioni europee, saremmo di fronte, a giudizio dell'interrogante, ad un fatto grave, che ferirebbe le coscienze dei cittadini democratici e che rappresenterebbe un danno enorme per le istituzioni;
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, al fine di verificare la veridicità dell'accaduto, la cui gravità comunque, a parere dell'interrogante, si palesa sin dalla lettera di convocazione dei giovani assunti per i progetti di volontariato e se non ritengano quanto accaduto lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori stessi e contrario alle più civili norme comportamentali, tenuto conto che i fatti si sono svolti alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali dello Stato.
(4-10390)

Risposta. - La PROITALIA Onlus è un'associazione senza scopo di lucro iscritta, ai sensi della legge n. 64/2001, all'albo provvisorio degli enti di servizio civile che, relativamente al bando di concorso del 27 giugno 2003, ha presentato progetti di servizio civile per l'impiego di circa 1.000 volontari.
Nei singoli progetti approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, la predetta


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Associazione in conformità all'articolo 7 del citato bando di concorso, che stabilisce: «i volontari s'impegnano.., a adeguarsi ... alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio ed alle condizioni di espletamento...» - ha previsto un piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati dei progetti stessi e del grado d'apprendimento dei volontari ed ha, altresì, previsto che tale monitoraggio sia effettuato tramite la compilazione di due questionari (a inizio e fine servizio) e tre momenti di verifica, ai quali i volontari sono sottoposti durante lo svolgimento del servizio (ogni quattro mesi circa).
Uno di tali momenti di verifica è stato fissato, in data 4 giugno 2004, presso il «Centro agroalimentare» di Lamezia Terme dove, oltre alle attività di verifica di programma previste per le ore 8.00, si è, altresì, svolto il convegno sul tema «Servizio civile: preparazione e avvio al mondo del lavoro» al quale ha partecipato il Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
A fine di convocare i volontari, l'associazione in argomento ha emesso una circolare, in data 20 maggio 2004, volta a comunicare lo svolgimento dell'attività di verifica del programma, secondo quanto previsto nei progetti, e a ordinare ai volontari di presentarsi per le ore 8.00 presso il predetto centro o a produrre una valida giustificazione in caso di assenza. In tale data è stato consegnato ai giovani il materiale cartaceo e informatico (questionari, relazioni, monitoraggio fotografico) da parte dei responsabili dei progetti e successivamente (alle ore 11.00) si è svolto il convegno sul tema del servizio civile.
La convocazione dei volontari, pertanto, si riferiva unicamente ad una delle attività correlate allo svolgimento del servizio, prevista nei progetti, riguardante la citata verifica e non anche al successivo convegno, al quale i volontari sono stati invitati in considerazione del tema affrontato, di interesse per il mondo giovanile, ma a cui era facoltativo partecipare.
Si precisa, infine, che l'ufficio nazionale per il servizio civile non è intervenuto nella fase organizzativa del convegno e il direttore generale dello stesso ufficio invitato a partecipare in considerazione degli argomenti trattati, può confermare che tale incontro non ha avuto alcuna finalità di stampo elettorale, perché gli argomenti affrontati hanno riguardato unicamente la materia del servizio civile e tra i partecipanti erano presenti esponenti di governo e di amministrazioni locali di diversa fede politica, oltre che rappresentanti delle forze dell'ordine ed autorità ecclesiastiche.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

VENDOLA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori del Pastificio «La Molisana» di Campobasso avevano posto già dal mese di gennaio 2004 un presidio con tenda nei pressi della Prefettura di Campobasso. Il presidio aveva lo scopo di richiamare l'attenzione del Governo sulla grave crisi aziendale che sta attraversando la «Molisana»;
il rischio è che i 500 lavoratori suddivisi tra occupati diretti e indotto, rischiano di perdere il lavoro in un territorio martoriato dall'emergenza occupazionale;
la notte del 20 marzo 2004 un incendio, parrebbe di natura dolosa, ha distrutto la tenda utilizzata per il presidio. Il fuoco veniva appiccato dall'interno della tenda danneggiando tutto il materiale sindacale, compreso una raccolta di 9.000 firme a sostegno della lotta dei lavoratori della «Molisana» sottoscritta dai cittadini;
lo scorso mese di aprile anche la sede della CGIL di Campobasso veniva fatta oggetto di un attacco da parte di ignoti. I fautori si intrufolavano all'interno della struttura provocando danneggiamenti di varia entità;
nella notte dell'11 maggio 2004 intorno alle ore 3.30, con estrema abilità, ignoti appiccavano per l'ennesima volta il fuoco alla tenda ma, questa volta, dall'esterno e con l'ausilio di liquido infiammabile.


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Il fatto criminoso avveniva a pochi metri dalla Prefettura;
nella stessa giornata, il Tribunale di Campobasso decretava il fallimento de «La Molisana» e il 13 di maggio si doveva pronunciare sul ricorso presentato dalla Flai-Cgil di Campobasso per comportamento antisindacale posto in essere dai vertici dell'azienda;
al di là della vertenza de «La Molisana», pur importantissima per il Molise, si esprime una forte preoccupazione per atti così inquietanti visto che gli incendi si sono verificati a due passi dalla sede della Prefettura di Campobasso -:
quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Prefetto di Campobasso a non convocare urgentemente, a seguito degli episodi suddescritti, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare i diritti dei lavoratori della «Molisana».
(4-10369)

Risposta. - Va premesso, anzitutto, che le difficoltà economico-finanziarie delle Industrie Alimentari «La Molisana» spa sono state superate in quanto, il 6 settembre 2004, all'esito della procedura fallimentare intervenuta l'11 maggio 2004, il pastificio di Campobasso ha ripreso a produrre sotto la guida del gruppo industriale SO.FIN.IND, che aveva presentato il piano di risanamento dell'azienda ritenuto più concreto e fattibile.
Per il periodo di inattività, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso la Cassa Integrazione guadagni in favore dei dipendenti.
Venendo, ora, agli episodi citati dall'interrogante si fa presente che, nel mese di gennaio 2004, i dipendenti del pastificio molisano avevano collocato, nella piazza antistante il Palazzo del Governo di Campobasso, una tenda da campeggio utilizzata come presidio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi dell'azienda, nonché per la raccolta di firme a sostegno dei lavoratori.
Nella notte tra il 19 e il 20 marzo successivo, all'interno della tenda, che durante la notte rimaneva incustodita e al di fuori del raggio di azione delle telecamere poste a sorveglianza della Prefettura, si è verificato un incendio di piccole dimensioni e con pochi danni per l'immediato intervento dei vigili del fuoco.
L'attività informativa e investigativa posta in essere dalle forze dell'ordine ha consentito di deferire all'autorità giudiziaria i presunti autori dell'atto delittuoso e di escludere la matrice politica dell'atto.
A seguito dell'episodio, le autorità provinciali di pubblica sicurezza disponevano l'intensificazione dei periodici servizi di controllo presso la Piazza antistante prefettura.
Nonostante questo, nella notte dell'11 maggio successivo un nuovo incendio distruggeva la tenda.
La mattina del medesimo giorno, si teneva una riunione tra il prefetto, il questore e il comandante provinciale dei carabinieri nel corso della quale si decideva di intensificare ulteriormente i servizi di vigilanza e controllo della struttura in caso di sua nuova installazione, effettivamente avvenuta pochi giorni dopo. Anche in questo caso si escludeva la matrice politica dell'azione.
Nei confronti della struttura, peraltro rimossa definitivamente il 10 giugno, veniva effettuato, inoltre, a cura dei rappresentanti dei lavoratori, un presidio di sorveglianza notturna.
In merito all'incendio che, la notte dell'11 maggio 2004, ha distrutto la tenda, la procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso ha emesso provvedimento di archiviazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

VENDOLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
fra le difficoltà esistenti nel Mezzogiorno in merito alla rete dei servizi di


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trasporto locale vanno purtroppo menzionate quelle che concernono la gestione delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL) che esercitano il trasporto ferroviario, integrato da quello su gomma in due regioni (Puglia e Basilicata);
le FAL dispongono attualmente di poco più di 600 dipendenti (a tale numero, dimezzato rispetto a 8 anni fa si è arrivati a seguito di pensionamenti anticipati e blocco del turn over) di un parco rotabile di circa 40 mezzi fra locomotori e vetture e 200 autobus;
la forza lavoro impegnata non soddisfa il fabbisogno di organico, costringendo i lavoratori a turni che superano il normale orario di lavoro;
l'Azienda è gestita da un consiglio di amministrazione di nomina ministeriale e da un presidente (dal 2003 è il dottor Tamburrino). Il responsabile dell'esercizio è temporaneamente un dirigente delle FAL che sostituisce il direttore collocato in quiescenza dal 31 agosto 2004;
le FAL svolgono oggi una insostituibile funzione di collegamento e trasporto tra i centri di Bari, Matera e Potenza passando da Altamura quale centro di snodo; svolge inoltre un indispensabile servizio di metropolitana di superficie nell'hinterland barese lungo l'asse murgiano;
da tempo, l'Azienda si trova in una situazione di difficoltà che, in assenza di un serio piano industriale di rilancio potrebbe comportare, secondo l'interrogante, l'impossibilità di svolgere il programma di esercizio, la perdita dei posti di lavoro, pesanti ricadute ambientali in particolare per la città di Bari;
a questo si aggiunge una gestione societaria, a parere dell'interrogante amorfa, condotta da presidente e C.d.A. ed oggetto di ripetute critiche da parte delle OO.SS.;
attualmente l'utenza FAL viaggia su vagoni vetusti e sovraffollati nelle ore di punta. Un finanziamento dell'aprile 2003 della regione Puglia di 5.267.860 euro finalizzato alla realizzazione di materiale rotabile ferroviario per due treni a composizione bloccata, raddoppiato nell'importo e nella destinazione nel febbraio 2004, non è utilizzato in quanto la società FAL non ha provveduto a bandire apposita gara;
tutto ciò disegna un quadro poco incoraggiante, denso di rischi sia per i dipendenti che per le due regioni che potrebbero trovarsi a breve di fronte a un forte ridimensionamento (o peggio) di un servizio di trasporto «storico» la cui necessità per l'utenza e per il territorio è comprovata;
questo si rifletterebbe su un contesto già compromesso in particolare dalle politiche di tagli, riduzioni ed abbandoni delle ferrovie finendo così per l'aumentare le difficoltà del necessario sviluppo sociale, civile ed economico della Puglia e del Mezzogiorno -:
quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per impedire l'ulteriore degrado e la vera e propria agonia di un servizio di trasporto tanto importante in un'area delicata e decisiva del Mezzogiorno d'Italia; e per difendere gli attuali livelli occupazionali della summenzionata Azienda ferroviaria e per incrementare l'organico.
(4-11560)

Risposta. - Si rappresenta che la F.A.L. srl è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della gestione commissariale governativa Ferrovie Appulo Lucane ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge n. 166 del 1o agosto 2002.
La società in argomento esercisce servizi ferroviari di trasporto locale di competenza rispettivamente della regione Puglia e della regione Basilicata per cui negli accordi di programma stipulati tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni interessate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 la proprietà sociale dal 1o gennaio 2001 avrebbe dovuto essere trasferita alle Regioni medesime in quote pari al 45 per cento per la Puglia e al 55 per cento per la Basilicata.


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Tuttavia, sulla ripartizione di cui sopra, la Regione Puglia ha chiesto una verifica istruttoria e, ad oggi, non è stato formalizzato il trasferimento delle quote sociali mediante i necessari atti notarili. Nelle more di tale formalizzazione, in data 10 settembre 2004 con decreto n. 4384 del 10 marzo 2004, è stata emessa una direttiva ministeriale al fine di ovviare le criticità provocate da una fase di transizione indeterminata. Tale direttiva prevede la gestione della società in argomento sul medio periodo in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ferme restando le competenze istituzionali delle Regioni Puglia e Basilicata in merito al trasporto pubblico locale su ferro.
In particolare, con tale recente provvedimento la gestione sociale viene garantita in modo continuativo al fine di consentire l'attuazione ed il completamento degli investimenti già finanziati con accordi di programma ex articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 rispondendo così anche alle istanze delle organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori.
Gli investimenti di cui trattasi riguardano tra l'altro la fornitura di un parco rotabile del valore di circa 25 milioni di euro che consentirà il miglioramento del servizio erogato sia sul territorio lucano sia pugliese. Le procedure per l'affidamento di tale fornitura sono state di recente attivate dopo una laboriosa attività istruttoria e si prevede a breve la pubblicazione del relativo bando di gara. Inoltre è in corso di completamento con residuo di investimenti da realizzare del valore di circa 30 milioni di euro il programma di potenziamento delle linee ferroviarie previste dalla legge n. 910 del 1986.
Circa l'organizzazione aziendale delle società in questione, il consiglio di amministrazione della F.A.L. srl composto anche da un rappresentante della regione Puglia e da uno della Regione Basilicata, ha definito le linee guida di un piano di impresa in fase di predisposizione che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di socio, si riserva ad approvare sentite preliminarmente le regioni interessate.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.