Allegato B
Seduta n. 553 del 1/12/2004

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2004


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta immediata:

CASTELLANI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si è appreso che il ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 marzo 2004, ha acceso un conto corrente bancario presso l'agenzia bancaria n. 51 San Paolo I.M.I. di Roma a favore dell'avvocato fiorentino Marcello Stanca per un importo di 30.797.615,29 di euro;
l'avvocato Marcello Stanca è presidente dell'associazione malati emotrasfusi e vaccinati (Amev) di Firenze, ma esistono anche altre associazioni che da tempo rappresentano e tutelano i diritti dei danneggiati da vaccino o da emotrasfusioni;
lo stesso avvocato Stanca ha dichiarato alla stampa di non conoscere esattamente quale sia la finalità per cui è stata erogata questa ingente somma;
in data 30 marzo 2004 è stata presentata una proposta di legge a firma Volontè ed altri ed il 20 maggio 2004 la proposta di legge a firma Castellani ed altri, inerenti ambedue «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente ed irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», con le quali si chiede il riconoscimento di un incremento dell'indennizzo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprendente tutte le voci del danno inteso come danno esistenziale, patrimoniale e biologico, provvedimenti che attualmente sono in corso di esame presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati;
il contenuto di questi provvedimenti è stato in parte recepito da emendamenti presentati da diversi parlamentari di maggioranza ed opposizione alla legge finanziaria per il 2005, emendamenti che non sono stati esaminati in Commissione bilancio, tesoro e programmazione alla Camera dei deputati e sono stati rinviati all'esame dell'Assemblea;
non tutti i soggetti danneggiati in modo irreversibile e permanente da vaccinazione obbligatoria hanno fatto ricorso giudiziale per veder riconosciuti i loro diritti, anzi sono molto più numerosi coloro che, anche per difficoltà finanziarie, non hanno intrapreso le vie legali, per cui una risposta a questo tipo di delicata problematica, che non si basi su criteri di trasparenza ed equità, potrebbe dar luogo a discriminazioni inammissibili -:
alla luce di quanto esposto in premessa, se non ritenga più opportuno destinare tale importo come copertura di iniziative normative da adottarsi con urgenza per dare


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finalmente una risposta chiara e trasparente a tutti questi sfortunati soggetti ed alle loro famiglie.
(3-03936)
(Presentata il 30 novembre 2004)

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:

BENVENUTO, AGOSTINI e PISTONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con una nota del Dipartimento del tesoro del 27 ottobre 2004, protocollo 112090, è stato imposto a tutti gli enti previdenziali di cedere gli immobili strumentali al fondo di investimento promosso dal Ministero ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 410 del 2001;
l'operazione doveva essere conclusa, per evidenti ragioni contabili, entro la fine dell'anno;
la natura di pura «cosmesi» contabile di tale operazione è evidenziata dal fatto che gli immobili sarebbero affittati per nove anni all'Agenzia del demanio e da questa assegnati in uso agli enti originari «in condizioni economiche tali da rendere l'operazione neutrale per il conto economico» di questi ultimi;
al termine del novennio, per gli enti utilizzatori è prevista unicamente la prelazione per il rinnovo del contratto;
dal punto di vista economico, secondo le prime stime degli enti interessati, la vantata neutralità economica dell'operazione appare fortemente dubbia;
vivissime e completamente condivisibili preoccupazioni sono state infatti unanimemente espresse dagli enti previdenziali, alcuni dei quali hanno definito l'operazione come una «misura di economia di guerra», rilevando come essa rischi di mettere in discussione l'equilibrio economico degli enti, che, tra l'altro, potrebbero non disporre della liquidità necessaria per riacquistare gli immobili trasferiti;
in particolare, da ultimo, secondo notizie riportate dal Sole 24 Ore del 1o dicembre, lo stesso Presidente dell'INPS, Sassi, ha sollevato forti perplessità sull'operazione, esprimendo dubbi anche riguardo alla determinazione del prezzo degli immobili, nonché in merito ai potenziali oneri di affitto a carico degli enti per gli immobili trasferiti al fondo;
l'operazione appare inoltre di dubbia legittimità, in quanto si deroga, con una semplice nota ministeriale, a precise disposizioni di legge che demandano ai consigli di amministrazione degli enti di proporre ed ai consigli di indirizzo e vigilanza di decidere i criteri di investimento e disinvestimento, nell'interesse degli enti e dei loro iscritti -:
se non intenda ritirare la richiamata nota, chiarendo se esistano altre ragioni, oltre a quelle di «cosmesi» dei conti pubblici, che abbiano indotto a intraprendere questa discutibile operazione di spoliazione patrimoniale degli enti previdenziali, nonché a indicare quali siano parametri ai quali ci si è rifatti per sostenere la presunta «neutralità» dell'operazione per i conti economici degli enti, quali siano gli effetti sulla finanza pubblica, tenendo anche conto del canone di locazione a carico dell'Agenzia del demanio, e quali prospettive economico-finanziarie e gestionali si profilerebbero per gli enti alla scadenza novennale del primo contratto.
(5-03751)

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo a firma di Elisa Calessi, su Libero di venerdì 19 novembre 2004, l'ufficio della Ragioneria generale dello Stato ha speso 850 mila euro per rimodernare l'ufficio del capo;
l'organo summenzionato è preposto a trovare nel bilancio dello Stato i soldi per tagliare le tasse, ma, ironia della sorte, ha dichiarato che non ce ne sono;


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una somma simile a quella di cui sopra è stata spesa per consulenze esterne;
la Corte dei conti sta effettuando un'inchiesta sulle spese effettuate dall'organo di cui sopra -:
se intenda verificare se siano stati realmente spesi questi soldi e per di più per far fronte a spese di rimodernamento e se intenda compiere accertamenti su eventuali «sperperi».
(4-11810)

MANTINI e LOLLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio del garante del contribuente è un organismo che «attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente» ex articolo 13 della legge n. 212 del 2000;
l'Ufficio del garante de L'Aquila ha emesso tre risoluzioni: la 43, la 45 e la 50 del 2004 in relazione ad un caso di «autotutela - errata intestazione immobili» che riguardano un ricorso in relazione ad una eredità, con contenuti che incidono sui diritti soggettivi di proprietà e in palese eccesso di potere;
non è chiaro in quale modo l'intestazione di un immobile possa essere considerata un atto di «accertamento o di riscossione»;
risulta, inoltre che, l'Ufficio del garante de L'Aquila avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di fornire i documenti prodotti ed allegati al ricorso rivolto al Garante formulata da una delle parti in causa e ciò, secondo l'interrogante, appare in violazione della legge n. 241 del 1990;
le deliberazioni dell'Ufficio del garante de L'Aquila sono in contrasto con le posizioni delle Agenzie territoriali di Chieti e dell'Agenzia regionale di L'Aquila;
nella lunga serie di ricorsi, note, memorie, risultano, su denuncia di una delle parti in causa, significativi vuoti di informazione e assenza di contraddittorio e tutto ciò appare all'interrogante, al di là delle competenze dell'ufficio -:
cosa intenda fare il Ministro per verificare se il Garante del contribuente de L'Aquila abbia titolo per esaminare la questione de quo o se intenda, comunque, verificare se siano state rispettate le competenze di ufficio e le procedure di informazione e promozione del contraddittorio previste per legge.
(4-11812)

ANNUNZIATA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il telegiornale satirico di Canale 5 «Striscia la notizia» nella edizione di martedì 23 novembre 2004 ha trasmesso un servizio relativo al programma televisivo della RAI «Affari tuoi» in cui si mostrava con dovizia di particolari come uno dei vincitori del premio da 20.000 euro abbinato alla Lotteria Italia fosse in realtà il fidanzato della produttrice del programma e, come tale, a conoscenza dei meccanismi «riservati» legati all'attribuzione dei premi;
la scelta dei concorrenti che partecipano alla trasmissione «Affari Tuoi», come ad altre trasmissioni del servizio pubblico e privato in cui sono in palio premi, dovrebbe essere legata esclusivamente al caso e alla fortuna, diversamente si comprometterebbe irrimediabilmente la fiducia degli utenti televisivi non solo verso queste trasmissioni ma anche verso le stesse istituzioni che dovrebbero sovrintendere e garantire il corretto svolgimento di questi giochi a premio;
non è la prima volta che «Striscia la notizia» evidenzia in maniera palese queste ed altre «anomalie» presenti nei programmi televisivi, a premi e non -:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, non ritengano urgente, necessario ed opportuno avviare un'attenta indagine per appurare


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la veridicità del fatto esposto e se nella fattispecie sia configurata la semplice casualità o altro;
se e quali provvedimenti intendano adottare in caso siano accertate eventuali responsabilità;
se e quali altre iniziative ritengano intraprendere affinché non si verifichino episodi simili a quello sopra ipotizzato, al fine di tutelare il cittadino utente televisivo sgombrando il campo da ogni dubbio sulla credibilità, regolarità e autenticità di queste trasmissioni.
(4-11815)

ANTONIO RUSSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con risoluzione dell'11 settembre 2002, n. 295 della Direzione centrale normativa e contenzioso, ha escluso, per quanto riguarda il regime fiscale applicabile ai trattamenti erogati dalle norme pensionistiche integrative disciplinate dall'articolo 14, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e già istituite alla data d'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, previsto dagli articoli 47 e 48 del TUIR per le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico, ritenendo che tali trattamenti integrativi «non possono allo stato attuale considerarsi annoverati tra le forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993»;
l'articolo 18 del citato decreto legislativo indica nel comma 9 esplicitamente i Fondi erogatori di tali trattamenti, intervenendo direttamente nella loro disciplina e ampliando la sfera dei possibili destinatari, con l'esplicita soppressione del citato comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 70 del 1975, confermandone, perciò stesso, la validità;
le norme previste dalla legge suddetta sono vigenti con i loro contenuti e per i loro fini originari, pur nei termini previsti dalla legge n. 449 del 1997, per tutti coloro che erano e perciò continuano ad essere legittimi destinatari, cioè per tutti gli iscritti alla data della soppressione dei Fondi per effetto dell'articolo 64, comma 2, della legge n. 144 del 1999, sia che si trovassero già in quiescenza sia in servizio, restando giuridicamente confermati i soggetti beneficiari, l'Ente gestore e le prestazioni come da previgenti norme «a tal fine confermate»;
la Corte costituzionale, con ordinanza del 28 luglio 2000, ha affermato che con il decreto legislativo n. 124 del 1993, il legislatore ha voluto provvedere «a regolare le forme pensionistiche che risultavano già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 e ciò con l'intento di accomunare sotto la medesima disciplina fondi integrativi ed aggiuntivi, quale che sia la loro fonte istitutiva ed il settore interessato (dipendenti pubblici e privati)» così da conferire omogeneità al complesso ambito dalla previdenza complementare;
il Consiglio di Stato, dal canto suo, con la sentenza dell'8 maggio 2002, n. 2463, ha affermato che «alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, introdotta con il decreto legislativo n. 124 del 1993, non si sottraggono i fondi e le gestioni complementari introdotte dall'articolo 18, il quale nel restituire vitalità alle forme previdenziali integrative dei dipendenti degli Enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (con abrogazione del comma 2 dell'articolo 14 della legge) ha ricondotto il sistema all'unità, nell'ambito dei trattamenti complementari introdotti dalla legge medesima, sia pure con le peculiarità che caratterizzano le pensioni integrative di cui trattasi»;
la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 6804 dell'11 maggio 2002 ha avuto modo di esprimersi anche sulla natura complementare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, di un fondo previdenziale integrativo delle prestazioni erogate dall'Inps istituito ben


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prima (novembre 1971) dell'entrata in vigore (28 aprile 1993) dello stesso, nell'ambito ed in favore dei dipendenti di una Cassa di Risparmio;
nello stesso senso si sono espresse peraltro tutte le Commissioni tributarie, intervenute nei ricorsi individuali o di gruppo promossi dai cittadini costretti a moltiplicare le istanze di rimborso ad impugnare il diniego o il silenzio rifiuto nei termini di prescrizione previsti;
le Commissioni tributarie riconoscendo la correttezza della pretesa di rimborso e rilevato il maggior tributo versato dai ricorrenti, dispongono il rimborso dell'imposta risultata non dovuta, addebitando il più delle volte agli uffici dell'Agenzia delle entrate, per temerarietà della lite, le spese di giudizio con l'aggravio di responsabilità dell'amministrazione finanziaria;
tale situazione di estesa conflittualità tra Stato e cittadini indotta dalla risoluzione n. 295 del 2002 non appare rispettosa del principio di efficienza e di buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione, nonché dei diritti del contribuente -:
se alla luce delle considerazioni svolte in premessa, non sia assolutamente necessario ed urgente rivedere, impartendo nuove disposizioni, il comportamento dell'Amministrazione finanziaria e dei sostituti d'imposta, sottoponendo alla tassazione agevolata dell'87,5 per cento i trattamenti erogati dalle forme pensionistiche integrative di cui alla legge n. 70 del 1975.
(4-11830)

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo a firma di Elisa Calessi, su Libero di venerdì 19 novembre 2004, all'interno della Ragioneria generale dello Stato vi sono stati una serie di sprechi e lussi;
i giudici della Corte dei conti, per vederci chiaro, hanno aperto un fascicolo;
la Ragioneria generale dello Stato ha stipulato sette contratti per consulenze;
i contratti di cui sopra sono stati conclusi sempre con esperti esterni;
il costo di ogni contratto oscilla dai 21 mila ai 30 mila euro, per un totale di circa 175 mila euro -:
se il Ministro intenda appurare chi siano questi consulenti, come siano stati scelti e perché abbiano ricevuto compensi così esosi;
se il Ministro intenda verificare i motivi per i quali si sia fatto ricorso a consulenti esterni.
(4-11831)

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo a firma di Elisa Calessi, su Libero di venerdì 19 novembre 2004, all'interno della Ragioneria generale dello Stato vi sono stati una serie di sprechi e lussi;
i giudici della Corte dei Conti, per vederci chiaro, hanno aperto un fascicolo;
l'ufficio della Ragioneria generale dello Stato, tramite la Consip, ha stipulato un contratto annuo di 52 mila euro (Iva esclusa) per ottimizzare il funzionamento della Segreteria del Ragioniere generale;
sono stati stipulati altri 8 contratti che vanno dai 35 mila ai 60 mila euro per la riorganizzazione dello staff -:
se il Ministro intenda verificare se sussisteva la reale necessità di ricorrere alla stipula di tutti questi contratti per la riorganizzazione del personale.
(4-11832)

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo a firma di Elisa Calessi, su Libero di venerdì 19


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novembre 2004, all'interno della Ragioneria generale dello Stato vi sono stati una serie di sprechi e lussi;
i giudici della Corte dei conti, per vederci chiaro, hanno aperto un fascicolo;
la Ragioneria generale dello Stato ha sborsato oltre 57 mila euro per un progetto di gemellaggio con la Romania;
per il progetto summenzionato è stato incaricato un consulente esterno al Ministero;
in totale è stata versata la somma di 115.200 euro -:
se il Ministro intenda appurare le ragioni di costi così eccessivi;
se il Ministro intenda verificare con quali criteri sia stato scelto il consulente.
(4-11833)

PERROTTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come si evince da un articolo pubblicato su Libero di venerdì 19 novembre 2004, il Ministero dell'economia ha chiesto all'Inps di spendere 855 mila euro, in consulenze, per procedere alla quinta tranche della cartolarizzazione;
il summenzionato Ministero è il primo azionario degli enti ed in riferimento a queste vendite ha chiesto all'Inps di ricorrere a consulenti esterni;
con una lettera datata 23 settembre 2004, il Ministero aveva consigliato all'ente di rivolgersi allo studio legale Chimenti;
l'Inps ha stipulato con lo studio in questione un contratto di 105 mila euro;
considerato che il Ministero dell'economia ha poi citato 3 agenzie di rating: la Standard&Poor's, la Moody's Investors Service e la Fitch Ratings, con le quali l'Inps ha firmato tre contratti per un importo di 750 mila euro -:
quali siano stati i criteri con cui è stato scelto lo studio legale Chimenti;
con quali criteri siano state scelte le tre società di rating;
come sia stata verificata la congruità delle cifre indicate.
(4-11835)

LETTIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le società fornitrici di servizi essenziali quali luce, acqua, gas, telefono, eccetera, purtroppo non sempre tengono conto della necessità della massima trasparenza e correttezza nei rapporti con i consumatori;
molto spesso pertanto le Associazioni dei Consumatori protestano anche perché nel nostro Paese non è ancora stata introdotta una legge di tutela collettiva dei consumatori (l'AS 3058 è fermo al Senato);
l'ultimo caso è quello dell'azienda fornitrice di gas nei comuni della regione Basilicata, che recentemente ha inviato bollette di importi rilevanti e, a quanto risulta all'interrogante, non chiare;
sembrerebbe che le bollette in questione contengano anche conguagli relativi agli anni precedenti;
data la rilevanza degli importi molte famiglie, in particolare pensionati e nuclei monoreddito hanno difficoltà ad effettuare il pagamento in una unica soluzione;
sarebbe opportuno e doveroso da parte delle società interessate consentire la rateizzazione dello stesso -:
se, anche alla luce del particolare caso esposto in premessa, intenda adottare iniziative normative volte a prevedere l'obbligo di maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti tra società erogatrici di servizi pubblici essenziali e consumatori.
(4-11841)


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PASETTO, GIACHETTI, MOSELLA, CIANI, GENTILONI SILVERI e MILANA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 30 giugno 2004 e scaduto il contratto che la società Vitrociset S.p.A intrattiene con l'Enav Spa per la manutenzione e la gestione degli impianti di assistenza al volo;
la Camera in più occasioni ha sottolineato la necessità che il rinnovo di tale contratto avvenga sulla base di procedure aperte e competitive che garantiscano il massimo di efficienza delle prestazioni e di trasparenza;
in data 25 giugno 2004 il Consiglio di amministrazione Enav ha prorogato il suddetto contratto di manutenzione di un ulteriore anno con l'assicurazione del Presidente di ENAV che il prossimo affidamento del servizio sarebbe avvenuto mediante una gara di rilevanza europea da effettuarsi entro il 30 giugno 2005;
in data 28 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione di ENAV ha deciso di indire una gara europea per l'affidamento dei servizi relativi all'attività di conduzione tecnica, di manutenzione hardware, di gestione dei magazzini, di gestione e calibrazione degli strumenti di misura e della sensoristica meteo, omettendo da tale gara la manutenzione del software applicativo di sistema per la quale il consiglio di amministrazione avrebbe deciso di avviare un progetto di internalizzazione delle attività attualmente gestite da Vitrociset;
da quanto si apprende bisognerà attendere dai due anni e mezzo ai tre anni prima che Enav abbia il pieno possesso del software operativo del sistema di controllo del traffico aereo;
il Consiglio di amministrazione ha previsto che in questo periodo le attività di manutenzione del software saranno affidate in modo diretto all'attuale gestore Vitrociset;
una tale scelta sembra non tenere conto di quanto riportato nella relazione della Corte dei conti del 21 ottobre 2004 (Servizio di manutenzione e gestione tecnica degli impianti di assistenza al volo sul territorio nazionale: riflessioni sul «caso» Vitrociset) nella quale si evidenzia che, durante i lavori di una commissione interna alla Corte dei conti volta a procedere alla stesura di un bando con l'obiettivo di addivenire all'esperimento di una procedure di gara europea, sono state riscontrate alcune difficoltà ad elaborare un documento che potesse garantire massima trasparenza e par condicio nell'accesso alla gara da esperire da parte dei competitori, in quanto alcune attività, ed in particolare la manutenzione del software avrebbero posto l'attuale manutentore (Vitrociset) in una situazione dominante che avrebbe di fatto vanificato il ricorso alla procedura di gara stessa -:
se non ritenga che la scelta dell'attuale consiglio di amministrazione Enav di affidare in modo diretto alla società Vitrociset la manutenzione del software applicativo di sistema ponga quest'ultima società in una posizione dominante che può vanificare il ricorso alla procedura concorsuale per l'affidamento degli altri servizi di manutenzione e, in caso affermativo, se non sia il caso di inoltrare una richiesta di parere all'Antitrust volta a verificare l'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di Vitrociset per il possesso dei codici sorgente degli applicativi software;
quale sia l'effettiva durata del periodo transitorio entro il quale ENAV dovrebbe acquisire il ramo di azienda di Vitrociset che si occupa della gestione del software, quali siano le modalità di tale acquisizione, quali siano i rapporti che sussisterebbero in tale periodo tra la società Vitrociset e ENAV, nonché le garanzie che si intendono fornire ai lavoratori della Vitrociset nel caso di una internalizzazione con l'Enav S.p.A.
(4-11844)


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LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
nel notiziario L'Informatore è stato pubblicato un articolo relativo ai segnali contrastanti che provengono dall'economia siciliana;
in particolare il notiziario pone in evidenza quanto sta accadendo nel settore dell'agricoltura, dove si registra una autentico crollo delle esportazioni. Ad essere colpito è particolarmente il comparto dell'ortofrutta;
a trascinare il settore in rosso - sostiene L'Informatore - sono stati i numeri resi disponibili dall'ISMEA, attraverso i quali si evidenzia una riduzione del 14 per cento dei volumi commercializzati. In termini di valore si è passati da 806 milioni di euro a 713;
il paradosso è che, di contro, le importazioni hanno segnato un aumento del 5 per cento, addirittura per una spesa di 800 milioni di euro. I mercati che hanno fatto segnare una più consistente diminuzione dei flussi sono stati quelli della Germania, della Francia e della Spagna;
un autentico grido di dolore - afferma il Notiziario - giunge quindi a Palermo soprattutto dalle province sud-orientali dell'isola. Si lamenta una carenza di iniziative da parte delle autorità preposte al settore e si avanzano anche dure critiche all'Istituto per il commercio con l'estero, accusato di un totale disinteresse verso questo delicato comparto produttivo -:
se quanto riportato dal notiziario L'Informatore corrisponda al vero e, in caso affermativo, se intendano adottare iniziative volte a promuovere il rilancio dell'economia siciliana.
(4-11858)

ROTUNDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la recente sentenza n. 21095/04 le Sezioni unite della Cassazione hanno definitivamente confermato, con riferimento all'articolo 1283 del codice civile in tema di anatocismo, le numerose precedenti sentenze, tanto di merito quanto di legittimità, che nel corso del tempo hanno decretato la nullità del preteso uso negoziale, invocato dalle banche, di capitalizzare gli interessi attivi (passivi per correntista) con una frequenza maggiore di quella della capitalizzazione degli interessi passivi (attivi per i correntisti);
la situazione si è normalizzata solo a decorrere dal 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per i nuovi contratti di conto corrente bancario, nonché astrattamente, in via transitoria, dal 1o luglio 2000 per i contratti già in essere a questa data, ai sensi della delibera del CICR del 9 febbraio 2000;
la richiamata pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione interviene ora a sancire l'illegittimità del preteso uso bancario anche per il tempo anteriore alle predette nuove disposizioni, come peraltro già deciso dalla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale che aveva pertanto lasciato un «vuoto normativo» che la nuova sentenza provvede appunto a colmare ritornando alla corretta interpretazione dell'articolo 1283 del codice civile;
si apre a questo punto il fronte dei rimborsi ai correntisti della quota-parte degli interessi passivi (attivi per le banche) pagata in eccedenza fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del 1999-2000;
anche in mancanza di stime precise almeno per il momento, è opinione corrente che gli effetti della citata sentenza sono cospicui in termini sia di importo complessivo, che di numero di correntisti (imprese e famiglie) coinvolti;
come prima reazione, il settore bancario ha dichiarato da un lato che, se dovrà giocoforza adeguarsi alle sentenze giudiziarie, queste ultime dovranno comunque venire provocate individualmente da singoli correntisti e quindi con grave


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dispendio di tempi, energie, attività giurisdizionali e costi, tanto più che manca ancora nel nostro ordinamento l'istituto della class action in quanto il relativo provvedimento è stato finora approvato a fine luglio dalla sola Camera dei deputati e dall'altro lato che intende ricorrere alla Corte Costituzionale e alla Corte di giustizia europea contro la nuova pronuncia delle Sezioni unite;
l'attuale Governo si è finora accuratamente «defilato», come usa fare quando vengono in gioco i diritti collettivi delle «parti deboli», lasciando, in pratica, che siano le parti a cavarsela da sole e così intende continuare a comportarsi, come ben dimostra l'evasiva risposta fornita il 17 novembre 2004 in Commissione finanze all'interrogazione 5-03698 dal sottosegretario Armosino, che si è trincerata dietro lo schermo tecnico di una difficoltà di stima del fenomeno, dichiarata dalla Banca d'Italia;
questo episodio, unito a molti altri anche recenti di «risparmio tradito», ha pesantemente incrinato il rapporto di fiducia tra banche e cittadini, con il pericolo di effetti anche molto duraturi nel tempo -:
quali misure legislative ed amministrative intenda adottare il Governo per disinnescare l'imponente contenzioso che si prepara relativamente alla questione dell'anatocismo bancario, ripristinando il rispetto del diritto e delle sentenze passate in giudicato ed agevolando l'opportuno ricorso alle procedure di conciliazione stragiudiziale.
(4-11859)

NESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. - Per sapere premesso che:
in data 26 ottobre 2004 è stata presentata una interrogazione riguardante i noti fatti del Liceo «Parini» di Milano -:
se sia stato già quantificato il danno subito dallo Stato;
se l'ammontare del danno stesso sia stato notificato alle famiglie dei colpevoli;
se le medesime abbiano già effettuato i rimborsi.
(4-11862)