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1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno»;
c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».
2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 205-bis, comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
9. 1. (ex 9. 2.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel rispetto delle norme sull'indebitamento degli enti locali, le somme derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento o il cofinanziamento degli incentivi in favore dell'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, destinati ai giovani residenti nel territorio dell'ente locale richiedente, secondo le modalità e le procedure ivi previste. Con apposite convenzioni tra ente locale, o associazione di enti locali, e Sviluppo Italia S.p.a., sono concordate le attività di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n 185 del 2000, in materia di selezione ed assistenza tecnica dei progetti, nonché eventualmente di riparto degli oneri.
9. 2. (ex 9. 1.) Carlucci, Lazzari, Leccisi, Licastro, Antonio Barbieri, Dell'Anna.