Allegato B
Seduta n. 538 del 3/11/2004


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

TURCO, CAPITELLI, MAGNOLFI, LUCIDI, FRANCI, AMICI e ZANOTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'Associazione Federcasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe, costituita ai sensi dell'articolo 39 della costituzione e dell'articolo 36 del codice civile, operante su tutto il territorio nazionale, ha depositato, in data 6 agosto 2003, regolare domanda di costituzione e riconoscimento del proprio istituto di patronato e di assistenza sociale, denominato «Informa Famiglia», come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;
il 19 aprile 2004, la Divisione XIII (Direzione politiche previdenziali) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto all'Associazione informazioni


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integrative rispetto alla relazione trasmessa in data 17 settembre 2003. Tali informazioni sono state comunicate con una nota (del 4 maggio 2004) sugli aspetti organizzativi e finanziari necessari ai fini della costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale;
il 19 luglio 2004, l'Associazione ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la terza volta, ulteriore documentazione riferita agli impegni organizzativi e finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 152 del 2001;
la forma giuridica dell'Associazione senza scopo di lucro, gli scopi statutari orientati alla promozione e al consolidamento di migliori condizioni sociali, nonché gli obiettivi di assistenza sociale a favore degli iscritti e delle loro famiglie da conseguire per il tramite di un proprio ente di patronato rappresentano la ratio della domanda di riconoscimento inoltrata;
la Federcasalinghe ha pieno titolo per ottenere il riconoscimento in tempi brevi dell'istituto di patronato e di assistenza sociale, visti gli oltre 20 anni di impegno sindacale e sociale svolto al servizio di una categoria costituita da 9 milioni e 320.000 persone -:
se non si intenda tempestivamente addivenire al riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Informa Famiglia e se non si ritenga opportuno spiegare le cause di questo perdurante e ingiustificato ritardo, che può essere letto come discriminante nei confronti delle donne.
(3-03886)

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
sembrerebbe che la normativa (articolo 2112 c.c. e successive modifiche, articolo 47 Legge 481, Legge 30, Direttiva CE 23 del 2001) che regola le cessioni di ramo d'azienda da parte di Telecom Italia spa, sia utilizzata dalla stessa in modo improprio;
la Telecom sembra aver agito in passato e continui ad agire al di fuori della normativa per attuare dei «licenziamenti a breve-medio termine»;
la Telecom ha proceduto a cedere una decina di «presunti» rami d'azienda;
le summenzionate cessioni non comportano che i partners dell'operazione acquisiscano direttamente il «ramo», e quindi i lavoratori, nell'azienda madre, ma costituiscono sempre una nuova ditta, c.d. «newco», creata su misura per l'occasione;
il solo costo del personale dell'azienda è di gran lunga superiore al profitto che questa può trarre dai servizi offerti a Telecom e solo grazie ad una generosa commessa iniziale riesce a coprire il costo dei dipendenti ed offrire un valore aggiunto che rappresenta il solo vero business per i partners;
nella maggior parte dei casi, si tratta di attività obsolete o costose, la «newco» non trova altre commesse sul mercato ed è costretta a chiudere i battenti, provocando ripercussioni sui lavoratori;
Telecom, ultimamente, ha ridotto l'importo della commessa ancor prima della scadenza contrattuale, «costringendo» le aziende acquisitrici, per salvare il proprio profitto, a ricorrere alla mobilità;
tali cessioni comportano che i lavoratori si ritrovano ad essere ceduti ad aziende, accondiscendenti, sapendo, a priori, di non riuscire a sopravvivere sul mercato;
varie sentenze hanno stabilito la nullità di alcune cessioni e centinaia di ricorsi alla Magistratura, sono a tutt'oggi ancora in corso -:
se il Ministro intervenga al fine di far chiarezza in merito alla summenzionata situazione ed al reale e corretto uso della normativa in questione;


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se il Ministro intenda verificare quanti siano i lavoratori che, a seguito delle suddette «manovre» aziendali, hanno perso il posto di lavoro.
(4-11474)

PERROTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la prossima cessione da parte di Telecom è prevista per il prossimo 1o novembre e riguarderà quello che resta del settore «Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnologici» ed i servizi ambientali pulizie, rifiuti speciali, aree verdi eccetera);
i lavoratori interessati saranno circa 350 di Telecom e circa 100 di EMSA Immobiliare (azienda del gruppo Telecom), per le stesse attività di cui sopra;
prima di effettuare la «cessione di ramo», Telecom si è assicurata gran parte delle attività di competenza del settore delle Manutenzioni, distribuendole od in altri settori della stessa Telecom (Gestione tecnica), oppure in altre Aziende già esternalizzate dal Gruppo (IMSER, ceduta nel 2000 - PIRELLI Property, ceduta nel 2002);
la cessione di cui sopra avrà come probabili conseguenze:
a) che un numero considerevole di lavoratori dovrà lasciare, dopo 10-20-30 anni di servizio, una società solida per andare a finire in un'azienda neo costituita;
b) i lavoratori oggetto della cessione sono tutti tecnici ed i loro costi diverrebbero troppo alti da sopportare -:
se i timori e le perplessità dei lavoratori corrispondano al vero e, in caso affermativo, si intenda intervenire a tutela dei diritti dei lavoratori delle aziende Telecom e EMSA, la stabilità del cui rapporto di lavoro potrebbe essere seriamente compromessa dalla cessione in questione.
(4-11476)

ROTUNDO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 151 del 27 aprile 2001, agli articoli 16 e 17, tratta dei periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, che vengono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro;
la contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. Lo stesso decreto legislativo sopra citato, all'articolo 35, non pone più alcun limite alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, fermo restando il requisito dei cinque anni di contribuzione;
dai «contenuti all'articolo 35 del decreto in parola si evince la chiara volontà del legislatore di venire incontro a tutti i soggetti che all'atto della maternità non avevano alcun rapporto di lavoro»;
appare pertanto inimmaginabile che la volontà del legislatore possa essere annullata dai criteri operativi che pregiudicano di fatto le legittime aspettative di migliaia di lavoratori ai quali il legislatore ha voluto riconoscere senza limite alcuno i periodi di maternità verificatisi fuori dal rapporto di lavoro;
il decreto in questione non pone alcun limite temporale alla domanda di richiesta del beneficio e non poteva essere altrimenti;
l'Inpdap, facendo riferimento a normative di carattere generale, ha inserito, secondo l'interrogante, arbitrariamente, due condizioni: presentazione della domanda in costanza di rapporto di lavoro, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla cessazione definitiva del servizio. Condizioni queste, a parere dell'interrogante, del tutto arbitrarie tant'è che la informativa


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Inpdap 8 febbraio 2003 fa riferimento all'articolo 25 del decreto (che nulla dice in ordine ai tempi di presentazione della domanda) e stabilisce che l'istanza deve essere presentata anteriormente al momento del collocamento a riposo oppure al termine ordinatorio di 90 giorni dalla data alla circolare Inpdap -:
quale sia la corretta interpretazione della norma di cui in premessa e quali iniziative intenda adottare per corrispondere positivamente alle legittime aspettative di tantissime lavoratrici che hanno visto sinora negati i loro diritti con il rigetto della domanda da parte dell'Inpdap.
(4-11481)

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
agli inizi del 2003 la Itam Molise di Boiano, industria tessile meridionale nata nel 1996 a fronte di gravi difficoltà iniziali che ritardarono il decollo dell'azienda determinandone il suo mancato sviluppo produttivo, manifesta le prime avvisaglie di una crisi economica e finanziaria già annunciata;
il management dell'azienda ha deciso di bloccare il pagamento delle retribuzioni relative alle prime quattro mensilità dell'anno 2003; scaricando così, a giudizio dell'interrogante, sui lavoratori gli effetti della crisi;
le estenuanti iniziative sindacali che seguono quali assemblee aziendali, tavoli istituzionali, scioperi, eccetera, culminata con un presidio di venti giorni dei lavoratori davanti alla sede della giunta regionale del Molise producono soltanto l'accusa rivolta ai lavoratori di demagogia;
nel mese di luglio dello stesso anno si apre formalmente la crisi: da una parte si tutelano i lavoratori attraverso il ricorso per dodici mesi alla cassa integrazione straordinaria, e dall'altra si aprono le trattative per l'ingresso di nuovi soci e nuovo capitale per portare l'azienda fuori dal possibile fallimento;
la pretesa delle banche creditrici di un nuovo piano di rilancio industriale viene soddisfatta nel settembre 2003 allorquando si ridetermina per il 2004 l'assetto societario dell'azienda e si ridistribuiscono le quote azionarie detenute tra i nuovi soci, con una diminuzione delle stesse in capo a Itam Molise e Sviluppo Italia, che nel frattempo era intervenuta con ruolo liberatorio su prestiti obbligazionari garantiti da ipoteche sugli immobili dell'Itam, e l'attribuzione di nuove alla Finmolise ed alla International Merchant Bank;
il nuovo assetto societario comporterà un aumento di capitale mediante l'apporto di finanziamenti per un totale di 10,200 milioni di euro, consentendo il raddoppio del capitale iniziale che passerà a 20,400 milioni di euro;
dopo un dovuto periodo di verifica degli impianti e sotto la nuova denominazione di TSM, Tinto Stamperia Molisana, si riprende a produrre con 104 addetti, chiudendo così una vertenza di lavoro difficile e caricata di forti dosi di scetticismo;
la discussa apertura dell'Itam di Boiano sotto la nuova denominazione di TSM è stata presentata dall'assessore regionale alle attività produttive come un grande progetto di costituzione del polo tessile molisano che vedesse il rilancio oltrecchè dell'azienda stessa anche della Molitex di Campochiaro, della Matem di Montenero Valchocchiara e della Filpiù di Pozzilli;
nello scorso mese di agosto 2004, la Finmolise onora gli accordi versando un milione di euro porta ossigeno alle asfittiche casse aziendali e consente la restituzione ai lavoratori delle prime due mensilità pregresse relative al 2003;
nel contempo risulta all'interrogante che la International Merchant Bank avrebbe dovuto procedere al contestuale


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versamento di una somma di pari importo, ma dopo aver procrastinato per mesi il versamento, il titolare della finanziaria avrebbe messo a disposizione della TMS in luogo di denaro contante il pacchetto azionario di una consociata denominata ESSE che solo grazie all'aiuto delle banche interessate si sarebbe dovuto tramutare in denaro contante;
dopo essersi accorti che l'operazione finanziaria non sarebbe andata a buon fine le organizzazioni sindacali, hanno chiesto all'assessore regionale alle attività produttive di considerare esaurita la permanenza nella compagine sociale della Merchant Bank e di chiedere il contestuale impegno ad un ruolo più forte di Sviluppo Italia quale socio pubblico -:
se non ritengano di dover intervenire urgentemente per convocare un tavolo istituzionale che coinvolga le parti interessate, gli enti locali e le organizzazioni sindacali, al fine di vagliare la possibilità di sostituire Sviluppo Italia al socio inadempiente, di elaborare un nuovo piano di riconversione industriale e verificare la opportunità di approntare un nuovo ricorso agli ammortizzatori sociali.
(4-11491)